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17 aprile 2025

Il caso C-146/23, trattato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), riguarda questioni fondamentali legate al congelamento o alla riduzione delle retribuzioni nel settore pubblico, in particolare per quanto riguarda i giudici. La questione centrale riguarda la compatibilità di tali misure con i principi stabiliti nei trattati europei e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

 

 

 

Il caso C-146/23, trattato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), riguarda questioni fondamentali legate al congelamento o alla riduzione delle retribuzioni nel settore pubblico, in particolare per quanto riguarda i giudici. La questione centrale riguarda la compatibilità di tali misure con i principi stabiliti nei trattati europei e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

### Contesto Giuridico

1. **Rinvio Pregiudiziale**: Si tratta di una procedura attraverso la quale una corte nazionale richiede alla CGUE di interpretare il diritto dell'Unione per risolvere una questione giuridica che si presenta in un caso nazionale. In questo caso, il rinvio è stato effettuato per chiarire se le misure di congelamento o riduzione delle retribuzioni siano compatibili con i diritti fondamentali dei giudici.

2. **Articoli Rilevanti**:
   - **Articolo 2 TUE**: Stabilisce i valori su cui si fonda l'Unione Europea, inclusi il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani.
   - **Articolo 19 TUE**: Impone agli Stati membri di garantire rimedi giurisdizionali efficaci e di garantire l'indipendenza dei giudici.
   - **Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali**: Stabilisce il diritto a un processo equo e a un ricorso effettivo.

### Temi Chiave

#### Indipendenza dei Giudici
Un principio cardine del diritto dell'Unione Europea è l'indipendenza dei giudici. Qualsiasi misura che possa compromettere tale indipendenza, come il congelamento o la riduzione delle retribuzioni, deve essere esaminata con attenzione. La CGUE potrebbe sottolineare che le retribuzioni dei giudici non devono essere soggette a misure che possano influenzare la loro imparzialità o la loro capacità di esercitare le proprie funzioni senza pressioni esterne.

#### Competenza degli Stati Membri
La CGUE riconosce che gli Stati membri hanno la competenza di stabilire le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici. Tuttavia, questa competenza non è illimitata. Le misure adottate devono rispettare i diritti fondamentali e le garanzie di indipendenza dei giudici. La Corte dovrà quindi valutare se le misure di congelamento o riduzione siano giustificate da motivi di interesse pubblico e se siano state adottate in modo proporzionato.

#### Presupposti per le Deroghe
La CGUE esaminerà se ci siano presupposti adeguati per derogare alle modalità stabilite per la retribuzione dei giudici. È fondamentale che eventuali misure adottate siano temporanee e giustificate da una situazione di emergenza, e che non compromettano l'essenza del diritto all'indipendenza giudiziaria.

### Conclusione
Il caso C-146/23 rappresenta un'importante opportunità per la CGUE di chiarire i limiti entro cui gli Stati membri possono operare in relazione alla retribuzione dei giudici, sottolineando la necessità di salvaguardare i diritti fondamentali e l'indipendenza della magistratura. La decisione avrà implicazioni significative non solo per il contesto nazionale in questione, ma anche per la legislazione e la giurisprudenza in tutta l'Unione Europea. La CGUE dovrà trovare un equilibrio tra le legittime esigenze di bilancio degli Stati membri e la necessità di garantire un sistema giuridico indipendente e efficace.

 

 

 

 

 

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ANTHONY MICHAEL COLLINS

presentate il 13 giugno 2024 (1)

Cause riunite C146/23 e C374/23

XL

contro

Sąd Rejonowy w Białymstoku

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polonia)]

e

SR,

RB

contro

Lietuvos Respublika

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania)]

«Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo degli Stati membri di istituire i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Principio dell’indipendenza dei giudici – Retribuzione dei giudici»






 Introduzione

1.        Da quando esistono i sistemi statali basati sulla separazione dei poteri, la retribuzione dei giudici rappresenta una questione che desta necessariamente preoccupazione. Come ha osservato con preveggenza Alexander Hamilton ne «Il Federalista», «OLTRE alla carica vitalizia non c’è altro che possa garantire l’indipendenza dei giudici quanto stabilire un’indennità per il loro mantenimento. (...) Secondo il normale corso delle umane cose, CHI HA IN MANO I MEZZI DI SUSSISTENZA DI UN INDIVIDUO, NE DOMINA ANCHE LA VOLONTÀ. E non possiamo sperare di vedere realizzata in pratica quella totale separazione del giudiziario dal legislativo in un sistema dove l’uno debba dipendere finanziariamente da occasionali elargizioni dell’altro» (2).

2.        Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale offrono alla Corte l’opportunità di riesaminare e approfondire la sua giurisprudenza esistente in materia di retribuzione dei giudici ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (3) nel contesto dei principi di indipendenza dei giudici e di tutela giurisdizionale effettiva (4).

3.        Nelle sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (5), e del 7 febbraio 2019, Escribano Vindel (6), la Corte ha affermato che la percezione da parte dei membri della magistratura di una retribuzione di livello adeguato all’importanza delle loro funzioni costituisce una garanzia inerente all’indipendenza dei giudici. Perché tale requisito sia soddisfatto, un organo giurisdizionale (7) deve esercitare le sue funzioni in autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, essendo quindi tutelato da interventi o pressioni dall’esterno idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e ad influenzare le loro decisioni (8). La Corte ha equiparato questo requisito all’inamovibilità dei membri della magistratura, stabilendo così un legame diretto tra la garanzia di continuità del mandato dei giudici e la loro sicurezza materiale (9).


4.        Come altri titolari di cariche pubbliche e dipendenti pubblici, i giudici non sono immuni dalle riduzioni della retribuzione (10). Nelle sentenze Giudici portoghesi e Escribano Vindel, la Corte ha statuito che il principio dell’indipendenza dei giudici di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non osta a che gli Stati membri adottino misure per ridurre la retribuzione dei giudici in determinate circostanze. Per eliminare quelli che erano considerati disavanzi di bilancio eccessivi, la Repubblica del Portogallo e il Regno di Spagna (11) hanno ridotto gli stipendi di tutti i titolari di cariche pubbliche e dei dipendenti del settore pubblico, compresi quelli che lavorano nei rami legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato (12). Tali misure non hanno preso di mira o riservare ai membri della magistratura un trattamento speciale. Si trattava inoltre di provvedimenti di natura temporanea e limitata (13).

5.        Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale si collocano nel contesto dell’attuazione di misure di applicazione generale che disciplinano la retribuzione dei giudici in Polonia e in Lituania e non vertono su una riduzione della retribuzione di singoli giudici, ad esempio a seguito di un procedimento disciplinare. Le misure hanno anche una portata più ampia di quelle considerate dalla Corte nelle sentenze Giudici portoghesi e Escribano Vindel. I giudici del rinvio chiedono alla Corte di valutare il ruolo poteri legislativo ed esecutivo nel processo di determinazione della retribuzione dei giudici e della sua eventuale riduzione. Detti giudici chiedono inoltre di verificare se dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE possano essere desunti criteri pertinenti per orientare tale processo.

 Contesto normativo: diritto nazionale

 Normativa polacca

6.        L’articolo 178 della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia) prevede quanto segue:

«1.      I giudici, nell’esercizio delle loro funzioni, sono indipendenti e soggetti soltanto alla Costituzione e alle leggi.

2.      I giudici godono di condizioni di lavoro e di retribuzione commisurate alla dignità della loro carica e alla portata delle loro funzioni.

(...)».

7.        L’articolo 91 dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari) del 27 luglio 2001 (14) afferma quanto segue:

«(...)

Paragrafo 1c. La base per il calcolo dello stipendio base dei giudici per un determinato anno è costituita dalla retribuzione media del secondo trimestre dell’anno precedente, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica «Monitor Polski» dal presidente dell’Ufficio statistico centrale (...), fatto salvo il paragrafo 1d.

Paragrafo 1d. Se la retribuzione media di cui al paragrafo 1c è inferiore alla retribuzione media pubblicata per il secondo trimestre dell’anno precedente, quest’ultima si applica come riferimento per il calcolo dello stipendio base del giudice nell’importo precedente.

Paragrafo 2. Lo stipendio base dei giudici è determinato con riferimento a una griglia dei gradi, il cui livello è stabilito applicando coefficienti moltiplicatori alla base per il calcolo dello stipendio base di cui al paragrafo 1c. I gradi dello stipendio base per le singole posizioni dei giudici e i coefficienti utilizzati per determinare il livello dello stipendio base dei giudici nei singoli gradi sono indicati nell’allegato alla presente legge.

(...)

Paragrafo 7. Inoltre, la retribuzione dei giudici è modulata in base ad un’indennità di anzianità che è pari al 5% dello stipendio base a partire dal sesto anno di servizio e cresce dell’1% ogni anno fino a raggiungere il 20% dello stipendio base».

8.        Il 17 dicembre 2021 il legislatore polacco ha adottato la ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (legge del 17 dicembre 2012 relativa alle misure speciali per l’attuazione della legge finanziaria per l’anno 2022) (15).  Detta legge è entrata in vigore il 1º gennaio 2022. In forza del suo articolo 8:

«1.       Per l’anno 2022 la base per il calcolo dello stipendio base dei giudici di cui all’articolo 91, paragrafo 1c della legge del 27 luglio 2001 sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari (Dz. U. del 2020, posizione 2072, e del 2021, posizioni 1080 e 1236) è costituita dalla retribuzione media del secondo trimestre del 2020 pubblicata nella comunicazione del presidente del Główny Urząd Statystyczny (Ufficio statistico centrale, Polonia).

2.      La base di cui al paragrafo 1 è aumentata dell’importo di 26 zloty polacchi (PLN).

3.      Laddove disposizioni distinte fanno riferimento alla base di calcolo dello stipendio di base dei giudici di cui all’articolo 91, paragrafo 1c, della legge del 27 luglio 2001 sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, essa corrisponde, per il 2022, alla retribuzione media del secondo trimestre del 2020 pubblicata nella comunicazione del presidente del Główny Urząd Statystyczny (Ufficio statistico centrale), maggiorata di PLN 26.

4.      Laddove le disposizioni distinte fanno riferimento alla retribuzione dei giudici, quest’ultima corrisponde, per il 2022, alla retribuzione determinata in conformità dei paragrafi 1 e 2».

9.        Il 1º dicembre 2022 il legislatore polacco ha adottato la ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (legge del 1° dicembre 2022 relativa alle misure speciali per l’attuazione della legge finanziaria per l’anno 2023) (16).  Detta legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2023. In forza del suo articolo 8:

«1.      Per l’anno 2023, la base di calcolo del trattamento di base dei giudici di cui all’articolo 91, paragrafo 1c, della Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych [legge del 27 luglio 2001 sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari (Dz. U. del 2020, posizione 2072, e successive modifiche)], è costituita dall’importo di PLN 5 444,42.

2. Laddove disposizioni distinte fanno riferimento alla base di calcolo del trattamento di base dei giudici di cui all’articolo 91, paragrafo 1c, della Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge del 27 luglio 2001 sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), per il 2023, l’importo di tale base ammonta a PLN 5 444,42».

 Normativa lituana

10.      L’articolo 3 della Lietuvos Respublikos teisėjų darbo apmokėjimo įstatymas (Legge della Repubblica di Lituania sulla retribuzione dei giudici; in prosieguo: la «legge sulla retribuzione dei giudici»), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, (17) prevede che per il calcolo della retribuzione dei giudici si applica il trattamento di base (retribuzione) dei politici statali, dei giudici, dei funzionari statali, dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle istituzioni finanziate dallo Stato e dai comuni della Repubblica della Lituania per un determinato anno adottato dal Lietuvos Respublikos Seimas (Parlamento della Repubblica di Lituania). Il trattamento di base dell’anno finanziario successivo è stabilito da contratto collettivo nazionale prendendo in considerazione il tasso di inflazione medio annuo per l’anno precedente (come calcolato dall’indice nazionale dei prezzi al consumo), il livello dello stipendio minimo mensile e l’impatto di altri fattori che influiscono sul livello e sull’evoluzione del salario medio nel settore pubblico. Il Lietuvos Respublikos Seimas (Parlamento della Repubblica di Lituania) approva il trattamento di base pattuito nel contratto collettivo nazionale. Se il contratto collettivo nazionale non è stipulato o non è modificato entro il 1° giugno dell’anno in corso, il trattamento di base dell’anno finanziario successivo adottato dal Seimas su proposta del Lietuvos Respublikos Vyriausybė (Governo della Repubblica di Lituania), dopo aver valutato e tenuto conto delle circostanze previste dal presente articolo. Il nuovo trattamento di base soggetto ad approvazione non può essere inferiore al trattamento di base esistente, fatti salvi motivi eccezionali che devono essere accertati e dichiarati conformemente alla procedura stabilita dalla Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas Nr XII-1289 (legge costituzionale della Repubblica di Lituania sull’attuazione del trattato fiscale) del 6 novembre 2014 (TAR, 2014, n. 17028).

11.      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della legge sulla retribuzione dei giudici, la retribuzione dei giudici (18) consisteva (19) in: i) uno stipendio; ii) una maggiorazione in base all’anzianità di servizio presso lo Stato lituano; iii) un’indennità per il lavoro svolto e la reperibilità prestata nei giorni di riposo, nei giorni festivi e per le sostituzioni; e iv) un premio per un aumento del carico di lavoro. Ai sensi del capo II dell’allegato alla legge sulla retribuzione dei giudici, lo stipendio dei giudici (20) è calcolato moltiplicando il coefficiente stipendiale stabilito nell’allegato della legge sulla retribuzione dei giudici per il trattamento di base. Il trattamento di base era pari a EUR 181 nel 2022 e a EUR 186 nel 2023. Il coefficiente stipendiale di un giudice di tribunale regionale era pari a 17,2 (21).

12.      L’articolo 3 della Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymas Nr. XIV-2011 [legge della Repubblica di Lituania n. XIV-2011 che stabilisce il trattamento stipendiale di base (retribuzione) e modifica gli accantonamenti salariali], del 25 maggio 2023 (TAR, 2023, n. 11589), così stabilisce:

«Trattamento stipendiale di base (retribuzione)

1. Al fine di calcolare lo stipendio (retribuzione) dei lavoratori di cui all’articolo 2 della presente legge, il trattamento stipendiale di base (retribuzione) è pari allo stipendio medio mensile nazionale (comprese le società individuali) per il 2022, pubblicato dalla Valstybės duomenų agentūra (Agenzia statale dei dati, Lituania), ed è stabilito in EUR 1 785.4.

2. Al fine di applicare il trattamento stipendiale di base (retribuzione) di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo stipendio ricalcolato non può essere inferiore allo stipendio (retribuzione) precedente al ricalcolo».

13.      Il nuovo sistema di retribuzione dei giudici dei tribunali di giurisdizione ordinaria e dei tribunali specializzati è entrato in vigore il 1º luglio 2023. L’ordinanza n. 1R-85 del Lietuvos Respublikos teisingumo ministras (Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania) del 2 aprile 2004 e una delibera del Lietuvos advokatų taryba (Ordine degli avvocati lituani), del 26 marzo 2004, hanno approvato le raccomandazioni per gli onorari massimi da riconoscere per servizi legali forniti da un avvocato nelle cause civili.

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 Causa C146/23

14.      XL è stato nominato presso il Sąd Rejonowy w Suwałkach (tribunale circondariale di Suwałki, Polonia) il 4 dicembre 2003. Il 3 aprile 2007 è stato trasferito presso il Sąd Rejonowy w Białymstoku (tribunale circondariale, Białystok, Polonia), dove si trova attualmente. A partire dal 5 agosto 2021, XL è inquadrato al grado di stipendio «cinque». La retribuzione mensile di XL è calcolata moltiplicando il suo stipendio base pari a 5 050,48 zloty (PLN) nel 2022 e a PLN 5 444,42 nel gennaio 2023 per un coefficiente di 2,5, a cui si aggiunge un supplemento del 20% dello stipendio base per gli anni di servizio (22). XL ha intentato un’azione legale contro il suo datore di lavoro, il Sąd Rejonowy w Białymstoku (tribunale circondariale, Białystok), chiedendo il pagamento di PLN 10 000 per il servizio prestato dal 1º luglio 2022 al 31 gennaio 2023 e degli interessi legali di mora su tale somma. Detto importo corrisponde alla differenza tra lo stipendio che XL ha percepito dal 1° luglio 2022 al 31 gennaio 2023 e lo stipendio che gli spetta in base al meccanismo di cui all’articolo 91 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari. Secondo XL, tale differenza è pari a PLN 1 362,12 al mese per i mesi da luglio a novembre 2022, a PLN 1 053,90 per il mese di dicembre 2022 (23) e a PLN 2 135,50 per il mese di gennaio 2023.

15.      Il ricorso di XL si basa sul fatto che le leggi recanti disposizioni speciali per l’attuazione delle leggi di bilancio per il 2021, il 2022 e il 2023 non sarebbero conformi alla legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, alla Costituzione della Repubblica di Polonia e al diritto dell’Unione poiché, riducendo la sua retribuzione, esse minano il principio dell’indipendenza dei giudici e creano condizioni che consentono ai poteri legislativo ed esecutivo di influenzare il contenuto delle decisioni giudiziarie. Il datore di lavoro di XL sostiene di averlo pagato in conformità alla legge e di non poter determinare di propria iniziativa la retribuzione dei giudici.

16.      Entrambe le parti fanno riferimento alla motivazione del governo in merito ai progetti di legge recanti misure speciali per l’attuazione delle leggi di bilancio per gli anni 2021, 2022 e 2023, ma ne traggono conclusioni diametralmente opposte. XL sottolinea il «congelamento» degli stipendi dei giudici a fronte di un aumento della retribuzione dei dirigenti di alcuni enti pubblici (tra il 40% e il 60%). Il datore di lavoro di XL fa riferimento all’assenza di risorse disponibili diverse da quelle stanziate nel suo bilancio.

17.      Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 91 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari stabilisce il meccanismo di calcolo dello stipendio base dei giudici per un determinato anno facendo riferimento alla media degli stipendi del secondo trimestre dell’anno precedente. Questo meccanismo, introdotto il 22 aprile 2009, mira a garantire che il sistema di retribuzione dei giudici soddisfi lo standard richiesto dall’articolo 178, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia. La modifica del 2009 mirava a garantire che il calcolo degli stipendi dei giudici fosse più oggettivo e a ridurre l’influenza di altre autorità nella fissazione del livello degli stipendi base dei giudici. Prima di tale modifica, il sistema di calcolo degli stipendi dei giudici si basava, tra l’altro, su un importo di base fissato nel bilancio annuale statale.

18.      Il giudice del rinvio osserva che «il meccanismo di determinazione dello stipendio di base dei giudici così definito è stato modificato tre volte su iniziativa del potere esecutivo mediante le leggi relative alle disposizioni speciali per l’attuazione delle leggi finanziarie, rispettivamente per gli anni 2021, 2022 e 2023» (24). Nel 2021, gli stipendi dei giudici sono stati «congelati» e il loro stipendio di base è stato calcolato con riferimento allo stipendio medio del secondo trimestre del 2019, anziché con riferimento allo stipendio medio del secondo trimestre del 2020. Nel 2022, lo stipendio base dei giudici è stato calcolato con riferimento allo stipendio medio del secondo trimestre del 2020. Ciò ha comportato un aumento rispetto alla retribuzione media del secondo trimestre del 2021. Nel 2023, gli stipendi dei giudici sono stati calcolati sulla base di un importo di base fisso (25), anziché sulla base dello stipendio medio del secondo trimestre del 2022.

19.      Le modifiche al bilancio dello Stato per il 2021 sono state determinate dalla situazione economica della Polonia a seguito dell’epidemia di COVID‑19. Le misure relative al bilancio dello Stato per il 2022 non menzionano alcuna circostanza particolare, mentre quelle relative al bilancio dello Stato per il 2023 fanno riferimento al significativo impatto sul bilancio della pandemia da COVID‑19 e dell’invasione russa dell’Ucraina.

20.      Nel dicembre 2022, la prima presidente del Sąd Najwyższy (Corte Suprema, Polonia) (26), il presidente del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia) (27) e della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: il «Consiglio nazionale della magistratura») (28) hanno presentato ricorsi separati dinanzi al Trybunał Konstytucyjny (Corte Costituzionale, Polonia) per contestare la costituzionalità delle misure di bilancio relative agli stipendi dei giudici nel 2023. Il giudice del rinvio condivide le riserve espresse dai ricorrenti in tali procedimenti. Detto giudice ritiene che il «congelamento» per tre anni del sistema di calcolo della retribuzione dei magistrati basato su un parametro oggettivo, ossia la retribuzione media del secondo trimestre dell’anno precedente, comprometta l’indipendenza del potere giudiziario. Si tratta di una minaccia di riduzione duratura, ripetuta e costante della retribuzione dei giudici, al fine di subordinare il potere giudiziario al potere esecutivo e legislativo. Questa minaccia è particolarmente evidente alla luce della recente crisi dello Stato di diritto in Polonia. Inoltre, è del tutto incomprensibile alla luce della situazione finanziaria stabile dello Stato polacco. Il giudice del rinvio ritiene inoltre che l’alterazione delle regole per la determinazione della retribuzione dei giudici a danno di questi ultimi – in particolare rispetto all’aumento del costo della vita – possa avere un impatto negativo sulle iniziative volte a migliorare il funzionamento degli organi giurisdizionali (29). Esiste il rischio significativo che i giudici presentino un gran numero di ricorsi per contestare il livello degli stipendi percepiti negli anni 2021, 2022 e 2023.

21.      Il Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale, Białystok) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea, che elenca i valori sui quali si fonda l’Unione europea, con riferimento al rispetto dello Stato di diritto, nonché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, relativi all’obbligo imposto agli Stati membri di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva fondata sul diritto di accesso ad un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, debbano essere interpretati nel senso che il principio dell’indipendenza dei giudici osta a una normativa nazionale per effetto della quale, al fine di contenere le spese di bilancio, sussiste un discostamento rispetto al meccanismo di determinazione dello stipendio dei giudici in base a criteri oggettivi e non condizionati da interferenze arbitrarie del potere esecutivo e legislativo e che ha come effetto una riduzione duratura del livello degli stipendi dei giudici, violando le garanzie costituzionali volte ad assicurare che questi ultimi siano retribuiti in modo conforme alla dignità della loro carica e alla portata delle loro funzioni e che l’amministrazione della giustizia sia svolta da organi giurisdizionali e da giudici indipendenti».

 Causa C374/23

22.      I ricorrenti, SR e RB, sono giudici del Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania). Essi hanno intentato un’azione di risarcimento dei danni per inattività contro la Lietuvos Respublika (Repubblica di Lituania) (30). SR chiede un risarcimento di EUR 74 286,09, mentre RB chiede EUR 95 620,17 (31). La decisione di rinvio non indica come i ricorrenti siano giunti a tali importi.

23.      SR e RB sostengono che il livello della loro retribuzione dipende dalla volontà politica del potere esecutivo e legislativo. Ciò sarebbe incompatibile con il principio dell’indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 109, della Lietuvos Respublikos Konstitucija (Costituzione della Repubblica di Lituania) e con gli obblighi internazionali della Repubblica di Lituania.

24.      La Repubblica di Lituania chiede il rigetto del ricorso di SR e RB. Essa osserva, tra l’altro, che il trattamento di base per la retribuzione dei dipendenti del settore pubblico è fissato annualmente alla luce delle risorse finanziarie e degli impegni dello Stato. Dal 2018 al 2023, il trattamento di base è aumentato costantemente alla luce delle condizioni economiche e sociali, degli impegni dello Stato e della prevista disponibilità di risorse finanziarie. Il trattamento di base ha un «impatto economico diretto sul settore privato e sullo stipendio medio nazionale». La Repubblica di Lituania sostiene inoltre che il sistema di retribuzione dei giudici rientra nell’esclusiva discrezionalità costituzionale dello Stato e delle sue istituzioni.

25.      Secondo il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale, Vilnius), la retribuzione lorda mensile dei giudici dei tribunali regionali era di EUR 2 440,85 nel 2008 e di EUR 2 362 nel 2021 (32). Mentre la retribuzione dei giudici sembra essere aumentata di circa l’8% nell’arco di 13 anni tra il 2008 e il 2021, in realtà la retribuzione dei giudici è diminuita del 3,2% in termini nominali a causa del solo impatto delle modifiche fiscali. Il giudice del rinvio ha indicato che, dalla fine del 2021, la retribuzione dei giudici si sta avvicinando al livello dello stipendio medio nazionale. Nel primo trimestre del 2022, lo stipendio medio mensile nazionale era di EUR 1 729,90, mentre lo stipendio medio mensile di un giudice era di EUR 3 113,20 (33).

26.      Il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale, Vilnius) osserva che, mentre la tariffa oraria raccomandata da riconoscere per i servizi di un avvocato è di EUR 179,90 (34), lo stipendio lordo orario (35) di un giudice di tribunale regionale è di circa EUR 20. La Repubblica di Lituania, tra l’altro, convalidando l’importo massimo degli onorari da riconoscere agli avvocati, discrimina tra avvocati e giudici per quanto riguarda i rispettivi guadagni, violando così gli articoli 29 e 48 della Costituzione della Repubblica di Lituania sulla non discriminazione e la parità di trattamento in materia di diritti umani (36) e l’articolo 2 TUE. Il governo lituano riconosce implicitamente che il trattamento di base per la retribuzione dei giudici non dovrebbe dipendere dalla volontà politica dei poteri legislativo o esecutivo, ma da indicatori economici nazionali (37). In tale contesto, il governo lituano ha avviato una riforma delle retribuzioni nella pubblica amministrazione con l’obiettivo di garantire che la retribuzione dei funzionari statali sia calcolata con riferimento a tali indicatori economici.

27.      Alla luce delle di quanto precede, il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale, Vilnius) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.      Se i valori della democrazia, dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani e della giustizia, sanciti all’articolo 2 TUE, e le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE debbano essere interpretati nel senso che conferiscono ai poteri legislativo ed esecutivo degli Stati membri il potere discrezionale illimitato ed esclusivo di fissare, mediante una normativa nazionale, la retribuzione dei giudici a un livello che dipende unicamente dalla volontà dei suddetti poteri.

2.      Se le disposizioni del secondo comma dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché quelle dell’articolo 47 della Carta, applicabile, tra l’altro, all’indipendenza dei giudici, debbano essere interpretate nel senso che consentono agli Stati membri di introdurre, mediante una normativa nazionale, norme che fissano la retribuzione dei giudici a un livello inferiore rispetto alla retribuzione o agli onorari stabiliti dallo Stato per gli appartenenti ad altre professioni legali».

 Procedimento dinanzi alla Corte

28.      Nella causa C‑146/23, hanno presentato osservazioni scritte XL, il governo polacco e la Commissione europea.

29.      Nella sentenza dell’8 novembre 2023, K 1/23, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha statuito, tra l’altro, che gli articoli 8 e 9 della ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (legge del 1° dicembre 2022 relativa alle misure speciali per l’attuazione della legge finanziaria per il 2023) sono «incompatibili» con l’articolo 178, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia.

30.      Con decisione del 16 novembre 2023, il Presidente della Corte di giustizia ha chiesto al Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale, Białystok), in primo luogo, di indicare se intendesse mantenere la parte della sua domanda di pronuncia pregiudiziale relativa al periodo compreso tra il 1º gennaio 2023 e il 31 gennaio 2023 e, in secondo luogo, di indicare l’eventuale impatto della sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) sulla legittimità dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (legge recante disposizioni speciali di esecuzione della legge di bilancio per il 2022).

31.      Nella sua risposta del 30 novembre 2023, il Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale, Białystok) ha confermato che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha dichiarato gli articoli 8 e 9 della ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (38) (legge recante disposizioni speciali per l’attuazione della legge finanziaria per il 2023) «incompatibili con», tra l’altro, l’articolo 178, paragrafo 2 della Costituzione della Repubblica di Polonia e che, di conseguenza, tali disposizioni non sono più in vigore (39).

32.      Il Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale, Białystok) ha inoltre manifestato la volontà di mantenere la domanda di pronuncia pregiudiziale nella sua interezza, compresa la parte relativa al periodo dal 1º gennaio 2023 al 31 gennaio 2023. Secondo il Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale, Białystok), la sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) si limita a pronunciarsi sulla costituzionalità degli articoli 8 e 9 della ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (legge recante disposizioni speciali per l’attuazione della legge finanziaria per il 2023) alla luce dell’articolo 178, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia e della dignità della carica di giudice in relazione alla portata delle sue funzioni. La suddetta sentenza non ha esaminato il principio dell’indipendenza dei giudici e della loro libertà dalle interferenze da parte dei poteri legislativo e/o esecutivo. Il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) non ha nemmeno esaminato la ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (legge recante disposizioni speciali per l’attuazione della legge finanziaria per il 2022).

33.      Nella causa C‑374/23, i governi lituano e polacco e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte.

34.      Con decisione del 23 gennaio 2024, la Corte ha riunito le cause C‑146/23 e C‑374/23 ai fini della fase orale del procedimento, nonché della sentenza.

35.      All’udienza del 12 marzo 2024 i governi lituano e polacco nonché la Commissione hanno svolto difese orali e risposto ai quesiti dalla Corte.

 Valutazione

 Competenza della Corte nella causa C374/23

36.      Il governo lituano (40) osserva che gli Stati membri dispongono di una competenza esclusiva a disciplinare la retribuzione dei giudici e degli altri titolari di cariche pubbliche e funzionari pubblici conformemente al diritto nazionale. Il diritto dell’Unione non ha quindi alcun ruolo da svolgere al riguardo. Nel redigere le leggi di bilancio, il governo lituano deve tenere conto, tra l’altro, della situazione socioeconomica della Lituania, delle esigenze e delle risorse dello Stato e dei suoi impegni finanziari. Le questioni sollevate dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale, Vilnius) invitano la Corte a pronunciarsi sui limiti del margine di discrezionalità di cui godono i poteri legislativo ed esecutivo lituani, come definito dalla Costituzione della Repubblica di Lituania e come interpretato dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Corte costituzionale della Repubblica di Lituania). La Corte di giustizia non è competente a tal fine.

37.      Secondo una giurisprudenza costante, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, l’esercizio di tale competenza deve rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (41). A norma di detta disposizione gli Stati membri devono garantire che gli organi giurisdizionali che possono trovarsi a dover statuire sull’interpretazione o sull’applicazione del diritto dell’Unione (42) soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (43). Tale disposizione osta a disposizioni nazionali sull’organizzazione della giustizia che costituiscono una regressione della tutela del valore dello Stato di diritto (44). Gli Stati membri devono quindi concepire l’organizzazione della giustizia in modo da garantire il rispetto dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione. Si tratta, in particolare, dell’indipendenza degli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi sulle questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto, al fine di garantire ai singoli la tutela giurisdizionale effettiva che ne deriva (45).

38.      Da detta giurisprudenza e, in particolare, dalle sentenze Giudici portoghesi e Escribano Vindel, risulta che la Corte è competente a interpretare il diritto dell’Unione nei casi che riguardano l’organizzazione del sistema giudiziario di uno Stato membro, compresa la retribuzione dei giudici.

 Ricevibilità delle questioni sollevate nella causa C-374/23 

39.      Il governo lituano sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑374/23 è irricevibile in quanto le questioni poste dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale, Vilnius) non hanno alcun rapporto con i fatti e l’oggetto del contenzioso dinanzi a tale giudice. Una risposta della Corte alle questioni sollevate non sarebbe quindi necessaria per la soluzione della controversia nel procedimento principale.

40.      L’articolo 267 TFUE stabilisce che la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito. La Corte ha infatti ripetutamente ricordato che sia dal dettato sia dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale a essi è richiesta una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale (46).

41.      Il procedimento principale nella causa C‑374/23 riguarda una domanda di risarcimento dei danni presentata nei confronti della Repubblica di Lituania da due giudici, SR e RB, in cui essi sostengono che la facoltà del potere legislativo ed esecutivo di determinare la loro retribuzione sono incompatibili con l’indipendenza della magistratura. Ciò costituisce un elemento di collegamento tra la controversia sottoposta al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale, Vilnius) e l’interpretazione del diritto dell’Unione europea richiesta da tale giudice. Pertanto, ritengo che l’interpretazione della Corte sia «necessaria» per consentire al giudice del rinvio di decidere la controversia di cui è investito (47).

 Pertinenza dell’articolo 2 TUE e dell’articolo 47 della Carta nelle cause riunite C146/23 e C374/23

42.      Secondo il governo lituano, poiché la regolamentazione della retribuzione dei giudici rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, questi ultimi non attuano il diritto dell’Unione quando determinano tale retribuzione. Ne consegue che, a sensi del suo articolo 51, paragrafo 1, la Carta non si applica ai procedimenti principali.

43.      L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta prevede che disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Dalle decisioni di rinvio nelle cause C‑146/23 e C‑374/23 non risulta che XL o SR e RB si avvalgano di un diritto loro conferito da una disposizione del diritto dell’Unione o che siano sottoposti a un procedimento che attua il diritto dell’Unione. Inoltre, le decisioni di rinvio non accennano a sollevare una questione relativa all’interpretazione o all’applicazione di una norma di diritto dell’Unione. Nelle domande di pronuncia pregiudiziale non risulta in alcun modo che un soggetto invochi il diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta. Non risulta, quindi, che l’articolo 47 della Carta possa essere invocato nell’ambito del procedimento principale (48).

44.      L’articolo 19 TUE concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE. Conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri devono istituire un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedure che garantisca ai singoli il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. La tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione costituisce un principio generale di diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (49), ribadito dall’articolo 47 della Carta (50). In siffatte circostanze, ritengo che non sia necessario interpretare l’articolo 2 TUE separatamente dall’articolo 19 TUE (51).

 Sul merito

45.      Con le loro questioni, il Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale, Białystok) e il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale, Vilnius) chiedono l’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE relativamente a due aspetti. In primo luogo, se tale disposizione ammetta che il potere legislativo e/o esecutivo adottino leggi allo scopo di determinare o ridurre la retribuzione dei giudici. In secondo luogo, quando gli Stati membri emanano tali leggi, quali criteri devono rispettare per conformarsi a detta disposizione.

46.      Secondo una giurisprudenza consolidata, il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri di adottare un modello costituzionale preciso che disciplini le relazioni e l’interazione tra i diversi poteri statali, in particolare per quanto riguarda la definizione e la delimitazione delle rispettive competenze. Nella scelta dei propri modelli costituzionali, gli Stati membri sono tenuti a rispettare, tra l’altro, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma. TUE, non erodendo l’indipendenza dei giudici o non intaccando la funzione giurisdizionale (52). Date le diverse strutture e tradizioni politiche e costituzionali degli Stati membri, il ruolo degli attori coinvolti nella determinazione del livello e degli elementi della retribuzione dei giudici può variare notevolmente (53). In una democrazia, il principio della separazione dei poteri e la necessità di rendere la magistratura impermeabile a indebite influenze esterne provenienti, tra l’altro, dal potere legislativo e/o esecutivo non escludono che quest’ultimo determini molti aspetti dell’architettura giudiziaria di uno Stato, compresa la retribuzione dei giudici.

47.      Al fine di garantire la trasparenza, l’obiettività e la certezza del diritto (54), gli Stati membri devono stabilire il quadro giuridico per facilitare la determinazione della retribuzione dei giudici, individuando gli attori coinvolti in tale processo e i ruoli loro assegnati (55). Tale quadro deve cercare di tutelare l’indipendenza dei giudici garantendo che il livello della retribuzione dei giudici sia proporzionato all’importanza delle loro funzioni. Le leggi nazionali che disciplinano la remunerazione dei giudici devono operare sulla base di criteri pertinenti, oggettivi e verificabili che rispettino il principio di proporzionalità. Ne consegue che la retribuzione dei giudici non può essere determinata o ridotta discrezionalmente o con riferimento a circostanze individuali. Una legislazione nazionale volta a ridurre il livello della retribuzione dei giudici deve illustrarne, in termini chiari, la giustificazione. Tali riduzioni delle retribuzioni giudiziarie che ne potrebbero derivare devono essere temporanee e il loro importo e la loro durata devono essere commisurati ed evolvere con la gravità e la persistenza delle condizioni che ne hanno giustificato l'adozione. In nessuna circostanza tali riduzioni della retribuzione possono essere mirate a trattare la magistratura in modo sfavorevole(56). Al fine di valutare se la magistratura è presa di mira, tali riduzioni della retribuzione dei giudici devono tenere conto dell’evoluzione delle retribuzioni dei giudici e dei titolari di cariche pubbliche comparabili, prendendo in considerazione, in particolare, eventuali aumenti (57). Per garantire il rispetto di questi principi e per imporne la stabilità, le norme sulla retribuzione dei giudici o le eventuali riduzioni della stessa devono essere soggette a controllo giurisdizionale (58).

48.      Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale vertono sul livello della retribuzione di base dei giudici in Polonia e Lituania (59). Alla luce della definizione della nozione di «retribuzione» di cui all’articolo 157, paragrafo 2, primo comma, TFUE, devono essere presi in considerazione, per valutare se la retribuzione sia adeguata all’importanza delle loro funzioni, tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, percepiti direttamente o indirettamente dai giudici in ragione di tale impiego (60). Gli incrementi o le indennità percepiti per l’esercizio di determinate funzioni o di compiti o responsabilità supplementari (61), l’anzianità di nomina, l’anzianità di servizio o l’esperienza, le pensioni professionali non contributive o sovvenzionate (62) e l’assistenza sanitaria aggiuntiva a quella fornita ai lavoratori in generale nell’ambito di un regime previdenziale nazionale, l’alloggio e l’uso di un veicolo o di un telefono per scopi privati sono esempi di retribuzione in denaro o in natura da prendere in considerazione (63). Anche le limitazioni o gli impedimenti all’esercizio di altre attività economiche (64) da parte dei giudici devono essere considerati nella valutazione dell’adeguatezza della loro retribuzione (65).

49.      In assenza di armonizzazione, a causa delle diverse condizioni socioeconomiche nell’Unione europea e dei diversi vincoli di bilancio che i singoli Stati membri devono affrontare, questi ultimi sono normalmente nella posizione migliore per determinare la retribuzione dei giudici nell’ambito della loro giurisdizione. Fatti salvi gli obblighi imperativi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri godono quindi di un margine di discrezionalità nel determinare il livello di retribuzione dei giudici. Tale margine di discrezionalità non è illimitato. Elementi oggettivi, come lo stipendio medio o minimo nazionale – moltiplicato per un coefficiente – o gli stipendi di altri titolari di cariche pubbliche nazionali e di dipendenti pubblici con responsabilità equivalenti, sono esempi di parametri di riferimento accettabili su cui gli Stati membri possono basarsi, insieme ad altri parametri socioeconomici come il costo della vita (l’indice dei prezzi al consumo in uno Stato membro), il tasso di inflazione, ecc., per calcolare la retribuzione dei giudici (66). Poiché i livelli salariali, compresi quelli minimi, non sono armonizzati nell’Unione europea (67) e variano notevolmente a causa delle notevoli disparità tra le condizioni socioeconomiche prevalenti nei diversi Stati membri (68), un semplice confronto delle retribuzioni in termini monetari è inadeguato. La retribuzione dei giudici deve quindi essere valutata nel preciso contesto socioeconomico nazionale di ciascuno Stato membro (69).

50.      Una valutazione dell’adeguatezza della retribuzione dei giudici deve verificare se, in un determinato contesto socioeconomico nazionale, essa sia a un livello sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone di elevata integrità morale provenienti da contesti diversi e dotate delle necessarie qualifiche e/o esperienze professionali (70). Una retribuzione inadeguata può logorare il morale, ridurre la produttività e, in ultima analisi, ostacolare le assunzioni scoraggiando i candidati qualificati dall’accedere alla professione. Anche la permanenza dei giudici nelle funzioni può risentirne, in quanto le basse retribuzioni possono incoraggiare le persone ad abbandonare la professione o ad andare in pensione prima della fine del mandato o dell’età pensionabile obbligatoria, riducendo così il livello generale di esperienza fra i magistrati (71).

51.      In assenza di indizi di tassazione illegittima o sproporzionata della retribuzione dei giudici (72), il principio della tutela giurisdizionale effettiva non è di ostacolo a qualsiasi imposta o altro onere – come i contributi previdenziali – che uno Stato membro legittimamente riscuote sulla retribuzione dei giudici in base a criteri oggettivi e non discriminatori. L’entità di siffatti oneri generali esula quindi da un esame della compatibilità con il secondo comma dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE di un regime retributivo dei giudici.

52.      Un confronto tra la retribuzione dei giudici e il livello degli onorari addebitati dagli avvocati o ad essi riconosciuti quando patrocinano o sono ingaggiati dallo Stato è altresì escluso, anche quando il livello di tali onorari è fissato per legge. Sebbene il livello retributivo dei giudici non possa essere dissociato dai guadagni del settore privato (73) in settori analoghi, la funzione giurisdizionale ha natura di servizio pubblico e non di un’impresa commerciale (74). Essa implica la scelta professionale consapevole di lavorare nella sfera pubblica a fronte, tra l’altro, della sicurezza del posto di lavoro e di un compenso monetario stabile (75). Sebbene ciò possa comportare, in alcuni casi, un livello di retribuzione inferiore a quello degli avvocati che esercitano la professione privata, i giudici non sono esposti a rischi commerciali (76), non devono sostenere i costi delle spese generali (77), non sono soggetti all’IVA e, in linea di principio, sono retribuiti indipendentemente dall’esito del procedimento, dai loro risultati o dalla loro produttività (78). Infine, potrei aggiungere che, mentre i giudici sono pagati a intervalli regolari e prevedibili, l’arco temporale entro il quale i clienti pagano gli onorari degli avvocati può essere lungo e altamente imprevedibile (79).

53.      Una valutazione dell’adeguatezza della retribuzione dei giudici ha quindi sia una prospettiva olistica, che tiene conto di tutti i fattori socioeconomici rilevanti, sia un aspetto dinamico o temporale, con riferimento all’evoluzione di tale retribuzione nel tempo. Sebbene non sia indispensabile che gli Stati membri aggiornino automaticamente la retribuzione dei giudici per tenere conto dell’inflazione e/o dell’aumento del costo della vita o che rivedano i livelli retributivi a intervalli specifici, la persistente assenza di tale obbligo può portare a un deprezzamento del suo valore. Un’erosione significativa del livello di retribuzione dei giudici nel corso del tempo pregiudica l’indipendenza dei giudici e la dignità dell’ufficio giudiziario. A meno che non si verifichi un’improvvisa e brusca diminuzione del suo valore, l’esame dell’evoluzione delle retribuzioni dei giudici dovrebbe essere condotto con riferimento a un periodo rappresentativo di almeno dieci anni.

54.      Per quanto riguarda le presenti cause riunite, le leggi polacca e lituana stabiliscono un quadro per determinare la retribuzione dei giudici (80). Non vi è nulla nel procedimento dinanzi alla Corte che tenda a indicare che, così facendo, il potere legislativo e/o esecutivo polacco o lituano abbiano usurpato il ruolo o i poteri di qualsiasi altro attore legittimo (81). I presenti rinvii pregiudiziali dimostrano altresì che, in tali Stati membri, le norme che disciplinano la retribuzione dei giudici, nonché l’eventuale riduzione, sono soggette a controllo giurisdizionale.

55.      La causa C‑146/23 scaturisce dalle leggi che stabiliscono disposizioni speciali per l’attuazione delle leggi di bilancio per gli anni 2021, 2022 e 2023 (82), che hanno modificato l’articolo 91 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari apportando riduzioni alla retribuzione dei giudici. Non si sostiene che il potere legislativo e/o esecutivo polacco non avesse la facoltà, ai sensi della legge polacca, di modificare l’articolo 91 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari mediante le leggi che stabiliscono disposizioni speciali per l’attuazione delle leggi di bilancio per gli anni 2021, 2022 e 2023. La portata dell’impatto della sentenza dell’8 novembre 2023, K 1/23, del Trybunał Konstytucyjny (Corte Costituzionale) (83) su tali leggi di bilancio rimane alquanto incerta. In udienza, il governo polacco ha confermato, in risposta alle domande poste dalla Corte, che le retribuzioni dovute ai giudici a seguito di tale sentenza erano state corrisposte. Nella causa C‑374/23, SR e RB hanno intentato un’azione per il risarcimento del danno contro la Repubblica di Lituania a causa dell’inerzia di quest’ultima, in quanto non sono disponibili altri procedimenti giudiziari per imporre al potere legislativo e esecutivo di corrispondere ai giudici una retribuzione di livello adeguato alla dignità delle loro funzioni. Dalla sentenza Savickas (84) emerge chiaramente che la riduzione della retribuzione dei giudici può essere contestata dinanzi agli organi giurisdizionali lituani e che sono disponibili rimedi finanziari per recuperare la retribuzione illegittimamente non corrisposta.

56.      Il giudice del rinvio nella causa C‑146/23 ritiene che le modifiche all’articolo 91 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari nel 2022 e nel 2023 siano in contrasto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. A differenza delle misure contenute nella sentenza Giudici portoghesi (85), le modifiche polacche non sono di natura generale, bensì sono mirate specificamente ai giudici, stabilendo una deroga duratura al meccanismo di cui all’articolo 91, paragrafo 1, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari.

57.      È pacifico che la retribuzione dei giudici (86) in Polonia nel 2022 e 2023 sia stata inferiore a quella calcolata in conformità dell’articolo 91 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari. Tale riduzione ha coinciso anche con un significativo aumento del costo della vita in detto Stato membro. Si può tuttavia osservare che nello stesso periodo la retribuzione dei giudici non è stata inferiore a quella degli anni precedenti, ma risulta essere aumentata del 4,37% nel 2022 rispetto al 2021 e del 7,8% nel 2023 rispetto al 2022. Il governo polacco ha sostenuto che le modifiche in questione non hanno «congelato» la retribuzione dei giudici, ma hanno semplicemente rallentato il suo tasso di crescita. Sebbene XL faccia riferimento a un lungo elenco di dipendenti pubblici che hanno ricevuto aumenti di stipendio superiori a quelli dei giudici nel 2022, all’udienza il governo polacco ha sottolineato che i dipendenti pubblici ordinari in quello Stato membro guadagnano molto meno dei giudici e, a differenza di questi ultimi, non hanno ricevuto recentemente un aumento di stipendio.

58.      Per quanto riguarda la presunta natura permanente delle modifiche in Polonia, sebbene l’articolo 91 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari risulti essere stato modificato per tre anni consecutivi (87), esso sembra rimanere in vigore. Il governo polacco ha confermato in udienza che ciascuna delle modifiche a tale disposizione introdotte dalle leggi recanti disposizioni speciali per l’attuazione delle leggi di bilancio per gli anni 2021, 2022 e 2023 si riferiva a un singolo esercizio finanziario ed era valida per un solo anno. Inoltre, nel fascicolo all’esame della Corte non vi è alcuna indicazione che siano state proposte modifiche analoghe all’articolo 91 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari nel 2024 (88). Gli effetti delle modifiche all’articolo 91 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e sulla retribuzione dei giudici appaiono essere stati quindi limitati sia nella durata sia nella portata.

59.      A prima vista, può sembrare che la retribuzione di giudici e pubblici ministeri in Polonia sia stata presa di mira o colpita individualmente dagli emendamenti controversi, in quanto gli stipendi di altri titolari di cariche pubbliche e dipendenti pubblici non sono stati oggetto di misure analoghe. Il governo polacco ha indicato, sia nelle sue osservazioni scritte sia in udienza, che i giudici e i pubblici ministeri avevano ricevuto in precedenza un trattamento preferenziale nell’ambito della politica retributiva dello stato per i titolari di cariche pubbliche e dei dipendenti pubblici. Il governo polacco ha, inoltre, affermato che i giudici e i pubblici ministeri sono stati esentati dal congelamento degli stipendi del settore pubblico dal 2013 al 2018. Tali elementi indicano che, dal 2013 al 2023, la retribuzione dei giudici può non essere stata colpita negativamente o in modo sproporzionato rispetto a quella che hanno ricevuto altri titolari di cariche pubbliche o dipendenti pubblici (89). Risulta inoltre che, durante tale periodo, non vi è stata un’erosione sostanziale della loro retribuzione (90).

60.      Il governo polacco ha giustificato gli emendamenti del 2022 e del 2023 facendo riferimento alla pandemia COVID‑19 e all’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022. Si tratta, a mio avviso, di circostanze rilevanti, oggettive, verificabili e straordinarie che hanno indubbiamente imposto notevoli vincoli di bilancio a tutti gli Stati membri, compresa la Repubblica di Polonia, e che erano idonee a giustificare una riduzione delle retribuzioni dei titolari di cariche pubbliche e dei dipendenti pubblici, comprese quelle dei giudici. Una riduzione della retribuzione dei giudici in conformità con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non richiede l’esistenza di una crisi di bilancio nazionale o l’apertura di una procedura per disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 2, TFUE e del Protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi (91). Le riduzioni delle retribuzioni dei giudici e altri tagli di bilancio possono essere giustificati nel tentativo di evitare di provocare un disavanzo eccessivo in uno Stato membro (92). Per quanto riguarda la proporzionalità delle misure adottate in risposta a tali circostanze, la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑146/23 indica che la retribuzione di XL nel 2022 e nel 2023 era significativamente superiore al doppio dello stipendio medio in Polonia (93).

61.      Sebbene la decisione finale spetti al giudice del rinvio, le questioni a cui si riferiscono i paragrafi da 56 a 60 delle presenti conclusioni tendono a indicare che la retribuzione dei giudici in Polonia nel 2022 e 2023 era di livello adeguato alla loro indipendenza e all’importanza delle loro funzioni.

62.      Nella causa C‑374/23, il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale, Vilnius) ha dichiarato che nei 13 anni compresi tra il 2008 e il 2021, la retribuzione dei giudici è diminuita del 3,2% in termini nominali solo a causa delle modifiche fiscali. Il giudice del rinvio non ha fornito alcun dettaglio sulla riforma fiscale del 2019 in Lituania. In ogni caso, come indicato al paragrafo 51 delle presenti conclusioni, la tassazione delle retribuzioni dei giudici è, in linea generale, irrilevante ai fini di una valutazione nel contesto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

63.      Il governo lituano e la Commissione sostengono che, ai sensi dell’articolo 3 della legge sulla retribuzione dei giudici, il trattamento di base per il calcolo dello stipendio dei giudici e di altri titolari di cariche pubbliche o dipendenti pubblici si basa su parametri chiari e oggettivi legati alle condizioni socioeconomiche prevalenti nella Repubblica di Lituania (94). In linea di principio, esso viene aggiornato annualmente e non può essere inferiore all’anno precedente. Nella causa C‑374/23 non vi è alcuna indicazione che la retribuzione dei giudici in Lituania sia stata colpita o in modo sproporzionato rispetto a quella di altri titolari di cariche pubbliche o dipendenti pubblici. Dall’articolo 3 della legge sulla retribuzione dei giudici si evince, tra l’altro, che la loro retribuzione è determinata insieme a quella di altri titolari di cariche pubbliche e dipendenti pubblici. Ciò vale anche per la riforma della retribuzione del pubblico impiego adottata il 25 maggio 2023 (95). Il fatto che la riforma ha aumentato (in modo sostanziale) la retribuzione dei giudici e di altri titolari di cariche pubbliche e dipendenti pubblici non rimette in discussione, ai sensi del secondo comma dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, la legittimità degli importi precedentemente corrisposti ai giudici.

64.      Il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale, Vilnius) ha segnalato che il livello relativo della retribuzione dei giudici in Lituania si è eroso nel tempo e che, a partire dalla fine del 2021, si avvicina al livello dello stipendio medio nazionale. Il governo lituano ha sostenuto in udienza che le cifre presentate dal giudice del rinvio non sono corrette in quanto non riportano gli arretrati versati ai giudici tra il 2016 e il 2019 a seguito della sentenza del Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Corte costituzionale della Repubblica di Lituania), che ha dichiarato incostituzionale una riduzione della retribuzione dei giudici (96).

65.      Sebbene la valutazione dell’adeguatezza della retribuzione dei giudici nel procedimento principale spetti in ultima analisi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale, Vilnius), il grafico 3.36 del Rapporto CEPEJ 2020 (97) e il grafico 3.46 del Rapporto CEPEJ 2022 (98) indicano che lo stipendio medio lordo dei giudici della Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema in Lituania) era superiore di 2,2 (2018) o 2,1 (2020) volte lo stipendio medio lordo nazionale (99). Un confronto dei dati degli altri Stati membri tende a dimostrare che, nel 2018, la retribuzione dei giudici lituani (100) all’inizio della carriera presso la Corte suprema di questo Stato si colloca nella fascia media ed è superiore, in termini relativi, a quella degli analoghi giudici austriaci (1,5), belgi (1,6), finlandesi (1,5), francesi (1,3), croati (1,7), olandesi (1,3), tedeschi (0,9), ungheresi (1,8), italiani (1,9), lussemburghesi (1,4), lettoni (1,9), sloveni (1,6), svedesi (1,8) e spagnoli (2,1) (101).

 Conclusione

66.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale, Białystok, Polonia) e dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale, Vilnius, Lituania) come segue:

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE

deve essere interpretato nel senso che:

esso non impedisce al potere legislativo e/o esecutivo degli Stati membri di legiferare per determinare e/o ridurre la retribuzione dei giudici, anche attraverso contratti collettivi stipulati conformemente alla normativa nazionale;

esso richiede agli Stati membri di stabilire un quadro giuridico per facilitare la determinazione della retribuzione dei giudici che miri a tutelare la loro indipendenza garantendo che il livello della retribuzione degli stessi sia adeguato all’importanza delle loro funzioni. Le normative che disciplinano la retribuzione dei giudici devono operare sulla base di criteri pertinenti, oggettivi e verificabili che rispettino il principio di proporzionalità;

esso richiede che qualsiasi valutazione dell’adeguatezza del livello della retribuzione dei giudici tenga conto di tutti i fattori socioeconomici pertinenti e faccia riferimento all’evoluzione di tale retribuzione nel tempo;

esso richiede che qualsiasi normativa nazionale volta a ridurre il livello della retribuzione dei giudici ne esponga, in termini chiari, la motivazione. Le riduzioni della retribuzione dei giudici che ne possono derivare devono essere temporanee e il loro importo nonché la loro durata devono essere adeguati ed evolvere in funzione della gravità e della persistenza delle condizioni che ne hanno giustificato l'adozione. In nessun caso siffatte riduzioni possono essere mirate a trattare la magistratura in modo sfavorevole;

esso richiede che le norme sulla retribuzione dei giudici o qualsiasi riduzione della stessa siano soggette al controllo giurisdizionale.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Saggio n. 79, primo paragrafo. «The Federalist» comunemente designato come «The Federalist Papers», è una raccolta di 85 saggi scritti da Alexander Hamilton, John Jay e James Madison tra l’ottobre 1787 e il maggio 1788. I saggi sono stati pubblicati in forma anonima, con lo pseudonimo di «Publius», su vari giornali dell’epoca dello Stato di New York (Stati Uniti d’America). La versione dalla quale è tratta la presente citazione si trova nella Library of Congress (Stati Uniti d’America) Research Guides: https://guides.loc.gov/federalist-papers/introduction [La traduzione italiana della citazione è tratta da «Il federalista», a cura di G. Sacerdoti Mariani, Giappichelli, Torino, 1997, pag. 397]. L’approccio propugnato da Hamilton, ossia che: «[G]li emolumenti dei giudici potranno venire modificati via via che lo richiedano le circostanze, ma mai in modo tale da ridurre la somma concessa a un determinato giudice al momento in cui ha assunto la carica» (Il Federalista, saggio n. 79, secondo paragrafo), è stato adottato nella Costituzione degli Stati Uniti d’America. L’articolo III, sezione 1, di tale costituzione prevede che i giudici, sia della Corte suprema sia di quelle inferiori, «riceveranno per i loro servizi (...) un compenso che non potrà esser diminuito durante la loro permanenza in carica». Le costituzioni di alcuni Stati membri riflettono un approccio simile: v. Costituzione della Repubblica di Cipro, articolo 133.12 e la Costituzione dell’Irlanda, articolo 35.5, modificato dal 29º emendamento del Constitution Act del 2011.


3      Interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Gli imperativi interconnessi dell’indipendenza dei giudici e della tutela giurisdizionale effettiva sono solo alcuni dei numerosi fattori che possono legittimamente influenzare la retribuzione dei giudici. La retribuzione dei titolari di cariche pubbliche e dei dipendenti pubblici, inclusi i magistrati, rientra nel campo di applicazione dell’articolo 21 della Carta e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16). V. sentenza del 7 febbraio 2019, Escribano Vindel (C‑49/18, EU:C:2019:106, punti da 38 a 60) (in prosieguo: la «sentenza Escribano Vindel»).


4      Il requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, è una componente del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, che è a sua volta parte del diritto fondamentale a un equo processo previsto all’articolo 47 della Carta. Sentenza del 20 aprile 2021 Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311, punti da 48 a 51 e giurisprudenza ivi citata).


5      (C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 45), (in prosieguo: la «sentenza Giudici portoghesi»).


6      V. punto 66.


7      E, per implicazione diretta, i magistrati.


8      V. sentenza Giudici portoghesi, punto 44.


9      V. sentenze Giudici portoghesi, punto 45, e Escribano Vindel, punto 66. Il principio di inamovibilità esige, in particolare, che i giudici possano continuare a esercitare le proprie funzioni finché non abbiano raggiunto l’età obbligatoria per il pensionamento o fino alla scadenza del loro mandato, qualora quest’ultimo abbia una durata determinata. Pur non essendo un principio assoluto, le eccezioni a tale principio devono essere giustificate da motivi legittimi e imperativi, nel rispetto dell’applicazione del principio di proporzionalità. Pertanto, è comunemente ammesso che i giudici possano essere revocati se non sono idonei a proseguire le loro funzioni a causa di un’incapacità o di un inadempimento grave, nel rispetto di adeguate procedure. V. sentenza del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari) (C‑192/18, EU:C:2019:924, punto 113). V. altresì sentenza del 6 ottobre 2021, W.Z.  (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 115 e 116) che individua le possibili ripercussioni sull’indipendenza dei giudici di talune decisioni gravanti sulla vita e la carriera dei singoli giudici.


10      Nelle conclusioni presentate nella causa Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2017:395, paragrafo 78), l’avvocato generale Saugmandsgaard Øe ha osservato che «anche se l’importo della retribuzione dei giudici deve essere adeguato all’importanza delle funzioni pubbliche da essi assunte, tale importo non dovrebbe tuttavia essere avulso dalle realtà economiche e sociali, e segnatamente dal livello di vita media, esistenti nello Stato in cui gli interessati esercitano la loro attività professionale. Inoltre, una stabilità ragionevole del loro reddito presuppone, a mio avviso, che esso non vari nel tempo in modo da mettere in pericolo la loro indipendenza di giudizio, ma non che esso resti immutabile».


11      Il legislatore portoghese ha adottato le misure oggetto della sentenza Giudici portoghesi nel contesto di un programma di assistenza finanziaria dell’Unione. Il legislatore e l’esecutivo spagnoli hanno adottato le misure prese in esame nella sentenza Escribano Vindel.


12      Nel caso del Portogallo, i titolari di cariche pubbliche e i dipendenti pubblici interessati comprendevano il presidente della Repubblica; il presidente dell’Assembleia da República (Parlamento); il primo ministro; i deputati dell’Assembleia da República; i membri del governo; i giudici del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale); i giudici del Tribunal de Contas (Corte dei conti); il procuratore generale della Repubblica; i magistrati della giurisdizione ordinaria e del pubblico ministero; i magistrati della giurisdizione amministrativa e tributaria e i giudici di pace.


13      V. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») del 15 ottobre 2013, nella causa Savickas e altri contro Lituania (CE:ECHR:2013:1015DEC006636509, §§ da 90 a 94) (in prosieguo: la «sentenza Savickas»). Detto giudice ha respinto come manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e quindi come irricevibile ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, della CEDU, un ricorso presentato da giudici in servizio o ex giudici o dai loro eredi per essere stati privati dei loro beni in violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU. Il ricorso riguardava una riduzione degli stipendi dei ricorrenti di circa il 30%. Tale riduzione era giustificata dalla «situazione economica e finanziaria particolarmente difficile in Lituania» nel 1999 e dalla «necessità di finanziare l’istruzione, l’assistenza sanitaria, la protezione sociale e altre esigenze della società». La Corte EDU ha dichiarato che, nell’attuazione delle politiche sociali ed economiche, i legislatori nazionali godono di un ampio margine di discrezionalità.


14      Dz. U. del 2001, n. 98, posizione 1070. Testo consolidato del 14 dicembre 2022, Dz. U. del 2023, posizione 217.


15      Dz. U. del 2021, posizione 2445.


16      Dz. U. del 2022, posizione 2666.


17      L’articolo 3 della 2008 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymas Nr. X-1771 (Legge della Repubblica di Lituania n. X-1771 sulla retribuzione dei giudici) del 6 novembre 2008 (Žin., 2008, Nr. 131-5022), modificata dalla 2021 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo Nr. X-1771 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-708 (Legge della Repubblica di Lituania No XIV-708 che modifica la legge della Repubblica di Lituania n. X-1771 sulla retribuzione dei giudici) del 25 novembre 2021 (TAR, 2021, n. 25134).


18      Dei «tribunali della giurisdizione ordinaria e tribunali specializzati».


19      Nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.


20      Dei «tribunali della giurisdizione ordinaria e tribunali regionali specializzati».


21      La Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymas Nr. XI-235 (legge n. XI-235 che modifica l’allegato della legge della Repubblica di Lituania sulla retribuzione dei giudici), del 28 aprile 2009 (entrata in vigore il 1º ottobre 2013) ha stabilito il coefficiente stipendiale. Secondo le osservazioni scritte della Commissione, la Lietuvos Respublikos teisėjų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. X-1771 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2015 [(legge della Repubblica di Lituania n. XIV-2015 che modifica la legge della Repubblica di Lituania n. X-1771 sulla retribuzione dei giudici, del 25 maggio 2023 (TAR, 2023, n. 11594)], ha modificato il sistema dei coefficienti stipendiali dei giudici dei tribunali della giurisdizione ordinaria e dei tribunali specializzati di cui al capo II dell’allegato, stabilendo che lo stipendio ufficiale di un giudice di un tribunale regionale è pari a «3,6» (trattamento di base).


22      XL è stato retribuito mensilmente con PLN 15 151,44 da luglio a novembre 2022; con PLN 15 033,51 a dicembre 2022 e con PLN 16 333,26 a gennaio 2023.


23      Dopo aver tenuto conto del congedo per malattia.


24      V. paragrafo 5.6 della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑146/23.


25      Fissato nelle disposizioni speciali per l’attuazione della legge di bilancio per l’anno 2023.


26      La prima presidente della Sąd Najwyższy (Corte Suprema) ha sostenuto, tra l’altro, che la legge che stabilisce disposizioni speciali per l’attuazione delle leggi di bilancio per il 2023 viola la garanzia in base alla quale ai giudici deve essere assicurata una retribuzione commisurata alla dignità della loro carica e alla portata delle loro funzioni. Tali misure violano, tra l’altro, l’indipendenza dei giudici, il principio dei diritti acquisiti e la fiducia nello Stato e negli atti legislativi. Essa ha sottolineato che i metodi introdotti per calcolare la retribuzione dei giudici hanno «derogato» ai principi giuridici applicabili. La retribuzione dei giudici si baserebbe su una valutazione annuale, in qualche modo imprevedibile, da parte del potere legislativo. In questo modo, il modello di determinazione della retribuzione dei giudici adottato ha cessato di essere automatico e basato su criteri oggettivi.


27      Il Presidente del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte Suprema Amministrativa) ha sostenuto che le disposizioni contestate costituivano una «regolamentazione transitoria» e rappresentavano una deroga alle regole previste dalle leggi in materia di determinazione della retribuzione dei giudici. La Costituzione della Repubblica di Polonia fa riferimento alle condizioni di lavoro e di retribuzione di un unico gruppo di funzionari statali: i giudici. Tale riferimento richiedeva l’introduzione di un sistema di fissazione della retribuzione dei giudici distinto da quello applicabile agli altri dipendenti pubblici. Detto sistema distinto dovrebbe tenere conto della necessità di tutela dell’indipendenza della magistratura, della dignità della carica e dell’onere della responsabilità dei giudici. La riduzione degli stipendi effettivi dei giudici negli anni dal 2021 al 2023 ammonterebbe a circa 23,6%, il che si discosta fortemente dall’aumento pari al 6,74% della retribuzione media lorda registrato nel settore pubblico negli anni 2020 e 2021.


28      Il Consiglio nazionale della magistratura ha sostenuto che l’articolo 178, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia, che limita l’ingerenza del potere legislativo nella fissazione della retribuzione dei giudici, svolge un ruolo significativo nel garantire l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici. La retribuzione dei giudici dovrebbe essere calcolata sulla base di criteri oggettivi e quantificabili ed essere soggetta a indicizzazione automatica.


29      Alla luce del crescente numero di cause trattate e dell’arretrato, nonché dell’aumento di fatto della durata dei procedimenti.


30      Secondo i ricorrenti, non esiste alcun meccanismo legale a disposizione di un organo giurisdizionale o di un giudice per richiedere al potere esecutivo o legislativo di garantire che la retribuzione dei giudici sia commisurata alla dignità e alla responsabilità della carica giudiziaria o alle severe limitazioni, tra l’altro, all’esercizio di altre attività lavorative, collegate a detta carica.


31      Nelle osservazioni scritte della Commissione si rileva che le richieste si riferiscono al periodo compreso tra marzo 2020 e marzo 2023.


32      Il giudice del rinvio ha fornito tali cifre. Si tratta di importi lordi che non tengono conto di una maggiorazione per l’anzianità di servizio. L’importo del 2021 tiene conto della riforma fiscale del 2019 (coefficiente del 17,2 x il trattamento di base pari a EUR 177/1,289 di modifica fiscale).


33      Il giudice del rinvio sottolinea anche il fatto che i giudici sono soggetti a requisiti particolarmente severi. Essi, tra l’altro, sono tenuti a lavorare per la stessa retribuzione indipendentemente dal carico di lavoro, poiché l’orario di lavoro non è regolamentato. L’articolo 113 della Costituzione della Repubblica di Lituania stabilisce inoltre che «un giudice non può ricoprire altre cariche elettive o di nomina, non può lavorare in aziende, attività commerciali o altre imprese o entità private. Inoltre, non può ricevere alcuna retribuzione diversa da quella stabilita per il giudice e dal pagamento per le attività educative o creative. Un giudice non può partecipare alle attività dei partiti politici e di altre organizzazioni politiche».


34      Sulla base dello stipendio mensile lordo medio del trimestre precedente, come pubblicato dal Valstybės duomenų agentūra [(Agenzia statale per i dati, Lituania) conosciuto in precedenza come il Lietuvos statistikos departamentas (Dipartimento di statistica lituano)] e l’applicazione di un coefficiente pari a 0,1.


35      Con esclusione di una maggiorazione per anzianità di servizio.


36      Tali disposizioni impongono alla Repubblica di Lituania l’obbligo di istituire un sistema analogo per la retribuzione dei giudici per lavori simili.


37      La risoluzione n. XIV-72 del Parlamento della Repubblica di Lituania dell’11 dicembre 2020 ha approvato tale programma.


38      Dz. U. del 2022, posizione 2666.


39      Nel corso dell’udienza, il governo polacco, in risposta a una domanda posta dalla Corte, ha confermato che la sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte Costituzionale) ha effetto a partire dalla data della sua pubblicazione.


40      Le osservazioni scritte del governo polacco hanno sollevato una serie di eccezioni di competenza della Corte a pronunciarsi sulla questione proposta nella causa C‑146/23 e sulla sua ricevibilità. All’udienza, detto governo ha ritirato dette eccezioni.


41      Sentenze del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 36 e giurisprudenza ivi citata), e del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia) (C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punto 57) (in prosieguo: la «sentenza G»). V. altresì ordinanza del 2 luglio 2020, S.A.D. Maler und Anstreicher (C‑256/19, EU:C:2020:523, punti da 35 a 40).


42      L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, riguarda i «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dall’attuazione di detto diritto da parte degli Stati membri ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.


43      Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorsi) (C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 112 e giurisprudenza ivi citata).


44      Sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311, punti da 63 a 65).


45      V., per analogia, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a. (C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 230). Le garanzie di indipendenza e di imparzialità ai sensi del diritto dell’Unione richiedono l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti. V. sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). Durante l’udienza, la Commissione ha sottolineato la necessità di garantire una retribuzione adeguata ai giudici al fine di evitare l’impressione che possano essere soggetti a indebite influenze esterne.


46      Sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).


47      Esistono evidenti parallelismi tra il procedimento principale della causa C‑374/23 e quelli delle cause che hanno dato origine alle sentenze Giudici portoghesi e Escribano Vindel, che riguardavano ricorsi presentati da un’associazione sindacale per conto di giudici portoghesi e da un magistrato spagnolo contro misure di riduzione della retribuzione, rispettivamente, dei giudici portoghesi e spagnoli. V., per contro, ordinanza dell’8 novembre 2023, Habonov (C‑333/23, EU:C:2023:858) (in prosieguo: l’«ordinanza Habonov»). Nell’ordinanza Habonov, la Corte ha respinto come irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Verwaltungsgericht Gießen (Tribunale amministrativo di Giessen, Germania) sull’articolo 19 TUE e sull’articolo 47 della Carta in materia di retribuzione dei giudici nel Land Hessen, Germania. Poiché tale domanda era stata presentata nel contesto di un procedimento urgente in materia di diritto d’asilo tra un cittadino russo e la Repubblica federale di Germania, la Corte ha ritenuto che una risposta non fosse necessaria per consentire al giudice del rinvio di pronunciarsi, distinguendo in tal modo la suddetta domanda da quelle che hanno dato luogo alle sentenze Giudici portoghesi e Escribano Vindel.


48      Poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, in particolare nell’accezione dell’articolo 47 della Carta, qualsiasi interpretazione della prima disposizione deve tenere in debita considerazione la seconda. Sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Effetti delle decisioni di un giudice costituzionale) (C‑430/21, EU:C:2022:99, punti da 34 a 37 e giurisprudenza ivi citata).


49      Sancito agli articoli 6 e 13 della CEDU.


50      Sentenza del 5 giugno 2023 Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 69).


51      Sentenza del 13 luglio 2023 YP e a. (Revoca dell’immunità penale e sospensione dalle funzioni di un giudice) (C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).


52      V., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Effetti delle decisioni di un giudice costituzionale) (C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).


53      La retribuzione dei giudici può essere fissata, ad esempio, da organi giurisdizionali o indipendenti o da contratti collettivi conformemente al diritto nazionale.


54      Il principio della certezza del diritto non è assoluto. Le norme sulla retribuzione dei giudici possono essere modificate alla luce di circostanze obiettive e legittime, a condizione che siano rispettati i principi dell’indipendenza dei giudici e della proporzionalità.


55      L’articolo 53 della Raccomandazione CM/Rec(2010)12 del Comitato dei ministri agli Stati membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità (adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 17 novembre 2010 in occasione della 1098ª riunione dei delegati dei ministri (in prosieguo: la «raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa») afferma che «le norme principali del sistema di retribuzione dei giudici togati dovrebbero essere stabilite per legge». V. altresì articolo 11 dei Principi fondamentali sull’indipendenza della magistratura, adottati il 6 settembre 1985 dal Settimo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione della criminalità e il trattamento dei rei, tenutosi a Milano dal 26 agosto al 6 settembre 1985, che stabilisce che «la durata delle funzioni dei giudici, la loro indipendenza, la sicurezza, l’adeguata retribuzione, le condizioni di servizio, le pensioni e l’età del pensionamento devono essere adeguatamente garantiti dalla legge». https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary.


56      Nella sentenza Savickas § 93, la Corte EDU ha ritenuto «dirimente il fatto che la riduzione degli stipendi nel settore pubblico non abbia riguardato solo la magistratura» in Lituania, ma facesse parte di un programma di misure di austerità che ha interessato gli stipendi dell’intero settore pubblico. La Corte EDU ha inoltre ricordato la conclusione della Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Corte costituzionale della Repubblica di Lituania) secondo cui «sarebbe ingiusto che i giudici fossero trattati come un’eccezione e fossero esentati dalle misure di austerità». La Corte EDU, tuttavia, ha aggiunto un’avvertenza specificando che neanche questa considerazione può essere dirimente ove una riduzione pregiudichi l’indipendenza dei giudici.


57      Nella sentenza Savickas, §§ 3, 4 e 93, la Corte EDU ha esaminato una riduzione della retribuzione dei giudici nel 1999 nel contesto di un aumento di tale retribuzione nel 1997 e ha concluso che il livello complessivo non è stato influenzato.


58      V., per analogia, sentenza Savickas e la sentenza della Corte EDU del 22 giugno 2023, Kubát e a. c. Repubblica ceca (CE:ECHR:2023:0622JUD006172119) (in prosieguo: la «sentenza Kubát»). Tali cause riguardavano, tra l’altro, la retribuzione dei giudici e il diritto di proprietà ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo 1 della CEDU.


59      E non su altri aumenti o indennità spettanti ai giudici nell’uno o nell’altro Stato membro.


60      Sentenza del 22 febbraio 2024, Randstad Empleo e a. (C‑649/22, EU:C:2024:156, punto 44).


61      Relativi al grado della giurisdizione o alle funzioni di responsabilità esercitate all’interno di una giurisdizione, come il presidente di un tribunale.


62      Nella causa C‑146/23, il governo polacco ha rilevato che i giudici e i pubblici ministeri godono di un regime pensionistico speciale particolarmente vantaggioso in quanto sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali a tal fine.


63      V., ad esempio, articolo 91 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e articolo 4, paragrafo 2, della legge sulla retribuzione dei giudici. Sebbene nella valutazione dell’adeguatezza della retribuzione dei giudici si debba tenere conto dell’intero pacchetto di corrispettivi finanziari o di altro tipo, la Commissione di Venezia mette in guardia dalla concessione di «indennità non finanziarie» ai giudici, come l’alloggio, sulla base del bisogno sociale, in quanto sussiste «un margine di discrezionalità nella loro distribuzione. Essi costituiscono pertanto una potenziale minaccia all’indipendenza dei giudici». Relazione sull’indipendenza del Sistema giudiziario Parte I: L’indipendenza dei giudici, adottata dalla Commissione di Venezia all’82ª Sessione Plenaria (Venezia, 12-13 marzo 2010), CDL-AD(2010)004, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)004-e.


64      Nelle giurisdizioni in cui ai giudici può essere vietato il ritorno o l’accesso all’attività privata.


65      Conformemente alla normativa nazionale, l’esercizio della funzione giudiziaria può essere incompatibile con lo svolgimento di altre attività o ruoli. Alcuni requisiti di esclusività possono essere oggettivamente necessari per evitare conflitti di interesse e per garantire un investimento professionale nelle funzioni giudiziarie. Altre limitazioni o impedimenti, come il divieto di detenere quote societarie, di percepire canoni o dividendi o compensi per conferenze, non sempre possono essere giustificati nell’interesse dell’indipendenza dei giudici e possono, in talune circostanze, violare il diritto di proprietà tutelato dall’articolo 17 della Carta.


66      Gli Stati membri possono anche corrispondere ai giudici una retribuzione annuale fissa senza indicare specificamente i criteri su cui è stata determinata. La retribuzione corrisposta ad altri titolari di cariche pubbliche o a funzionari pubblici con responsabilità equivalenti può costituire un parametro di riferimento per valutare l’adeguatezza della retribuzione dei giudici in siffatte circostanze.


67      V. articolo 153, paragrafo 5, TFUE, e sentenza del 7 luglio 2022, Coca‑Cola European Partners Deutschland (C‑257/21 e C‑258/21, EU:C:2022:529, punto 47). V. altresì, direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea (GU 2022, L 275, pag. 33).


68      Nel gennaio 2024 il livello dei salari minimi negli Stati membri variava da EUR 477 mensili in Bulgaria a EUR 2 571 mensili in Lussemburgo. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Minimum_wage_statistics.


69      Possono essere rilevanti anche fattori economici oggettivi come il prodotto interno lordo di uno Stato membro, il tasso di inflazione, il disavanzo/avanzo di bilancio, il debito pubblico, il costo totale dell’amministrazione della giustizia, ecc. Il governo lituano ha osservato che, nel preparare il progetto di bilancio dello Stato, «si deve tenere conto delle funzioni dello Stato sancite dalla Costituzione, dell’attuale situazione economica e sociale, dei bisogni e delle possibilità della società e dello Stato, delle risorse finanziarie disponibili e previste e degli impegni dello Stato, nonché di altri importanti fattori».


70      L’articolo 54 della raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa afferma: «La retribuzione dei giudici dovrebbe essere commisurata alla loro professione e alle loro responsabilità e dovrebbe essere sufficiente a proteggerli da incentivi volti a influenzarne le decisioni. Il mantenimento di una retribuzione ragionevole dovrebbe essere garantito in caso di malattia, di congedo di maternità o di paternità, così come il pagamento di una pensione di anzianità, che dovrebbe essere ragionevolmente commisurata al livello di retribuzione percepito nel corso dell’attività lavorativa. Dovrebbero essere introdotte specifiche disposizioni di legge che proteggano da riduzioni della retribuzione rivolte specificamente ai giudici». https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/06/CMRec201012E.pdf V. altresì articolo 6 della Carta europea sullo statuto dei giudici, Strasburgo, 8‑10 luglio 1998. https://rm.coe.int/16807473ef.


71      L’importanza di ciò è ben colta nell’osservazione secondo cui «la vita della legge non è logica: è esperienza»: Holmes, O.W., The Common Law, Little, Brown & Co., Boston MA, 1881, 1ª ed.


72      Al riguardo, il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale, Vilnius) non ha fornito alcuna informazione sulla riforma fiscale del 2019. V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni.


73      Il mancato adeguamento della retribuzione dei giudici rispetto al settore privato può minare la dignità dell’ufficio giudiziario e ostacolare l’assunzione, la motivazione e la permanenza dei giudici nelle funzioni, a scapito dell’effettiva tutela giurisdizionale e dell’indipendenza dei giudici. Secondo il Rapporto 2020 sulla valutazione del sistema giudiziario europeo da parte della Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ), istituita dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel settembre 2002 (in prosieguo: il «rapporto CEPEJ 2020»), pag. 67 (CEPEJhttps://rm.coe.int/rapport-evaluation-partie-1-francais/16809fc058), e il Rapporto 2022 sulla valutazione del sistema giudiziario europeo da parte della CEPEJ (in prosieguo: il «rapporto CEPEJ 2022»), pag. 79 (https://rm.coe.int/cepej-report-2020-22-e-web/1680a86279), «la questione della retribuzione dei giudici richiede un approccio globale che, al di là dell’aspetto puramente economico, tenga conto dell’impatto che può avere sull’efficienza della giustizia e sulla sua indipendenza in relazione alla lotta contro la corruzione all’interno e all’esterno del sistema giudiziario. Le politiche sulla giustizia dovrebbero anche considerare gli stipendi delle altre professioni legali, al fine di rendere la professione giudiziaria attraente per gli operatori del diritto altamente qualificati».


74      Inoltre, ciò implica l’esercizio di un potere statale che non può essere paragonato al lavoro di altri professionisti legali. In assenza di situazioni comparabili, si può escludere qualsiasi questione di discriminazione.


75      La stima di cui gode la funzione giurisdizionale riveste peraltro un certo valore non monetario.


76      L’importo fatturato dagli avvocati può non riflettere l’importo pagato dai loro clienti. Gli avvocati sono in concorrenza con altri avvocati e, in alcune giurisdizioni, con altri fornitori di servizi come i commercialisti e i consulenti fiscali.


77      Come ad esempio per gli uffici, l’assicurazione di responsabilità professionale o gli assistenti legali.


78      V. articolo 55 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che afferma che: «I sistemi che subordinano la retribuzione principale dei giudici alle prestazioni dovrebbero essere evitati, in quanto potrebbero creare difficoltà per l’indipendenza dei giudici». V., per analogia, parere 1/17 (Accordo ECG UE-Canada), del 30 aprile 2019 (EU:C:2019:341, punto 98).


79      In alcuni casi, la legge stabilisce gli onorari degli avvocati e/o il loro recupero può essere oggetto di «liquidazione delle spese». Gli onorari degli avvocati possono dipendere dal risultato particolare, o dalla vittoria, della controversia. Gli avvocati potrebbero quindi non essere in grado di fatturare tutto il tempo che dedicano a un caso o, in alcuni casi, potrebbero non fatturarlo affatto.


80      Il governo lituano ha confermato in udienza che il «trattamento di base» a cui fa riferimento l’articolo 3 della legge sulla retribuzione dei giudici è negoziato con un contratto collettivo. Il Consiglio nazionale della magistratura in Lituania, composto esclusivamente da giudici di tutte le diverse istanze, rappresenta la magistratura lituana in tali negoziati.


81      Salvo verifica da parte dei giudici del rinvio.


82      Nella fattispecie sono pertinenti gli emendamenti relativi al 2022 e al 2023.


83      Il procedimento di cui trattavasi in quella causa riguardava la legge che stabilisce disposizioni speciali per l’attuazione delle leggi di bilancio per il 2023.


84      §§ da 1 a 20.


85      V. punto 49 di detta sentenza.


86      Il governo polacco e la Commissione osservano che le leggi recanti disposizioni speciali per l’attuazione delle leggi di bilancio per il 2022 e 2023 contengono disposizioni sulla retribuzione dei giudici dei tribunali ordinari, della Sąd Najwyższy (Corte Suprema) e del Trybunał Konstytucyjny (Corte Costituzionale), nonché dei pubblici ministeri.


87      V. paragrafi 15 e 16 delle presenti conclusioni.


88      Le modifiche del 2023 sono state dichiarate incostituzionali.


89      V., per analogia, sentenza Giudici portoghesi, punto 48.


90      Ne consegue che la recente crisi dello Stato di diritto in Polonia non ha eroso il livello di retribuzione dei giudici.


91      Risulta che il deficit di bilancio in Polonia nel periodo di riferimento era inferiore al «rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato» del 60% indicato nell’articolo 126, paragrafo 2, TFUE e nell’articolo 1 del Protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Il superamento della percentuale del 60% costituisce «errore rilevante».


92      L’articolo 126, paragrafo 1, TFUE impone agli Stati membri di «evitare disavanzi pubblici eccessivi».


93      La Commissione ha osservato che la retribuzione di XL era quasi tre volte superiore se si aggiungono i bonus e le indennità di cui all’articolo 91 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari. Il governo polacco ha sostenuto che, in condizioni analoghe, la retribuzione media dei giudici dal 2018 al 2022 era superiore al 300% dello stipendio medio nazionale. La Corte EDU ha osservato che, nel 2012 e nel 2014, lo «stipendio annuo lordo» medio dei giudici di tutti i Paesi del Consiglio d’Europa era, rispettivamente, 2,3 e 2,4 volte lo stipendio medio nazionale. V. sentenza Kubát, § 33.


94      Anche il relativo coefficiente è fissato dalla legge.


95      V. paragrafi 10 e 12 delle presenti conclusioni. V. altresì punto 39 delle osservazioni scritte depositate dalla Commissione.


96      Le osservazioni scritte della Commissione rilevano che, dal 2017, la retribuzione dei giudici è leggermente aumentata su base annua.


97      A pag. 67.


98      A pag. 80.


99      A inizio carriera e 3,3 (2018) o 2,9 (2020) volte superiore «al grado più elevato».


100      In relazione allo stipendio lordo medio nazionale.


101      Nel 2020, la retribuzione dei giudici lituani a inizio carriera presso la Corte suprema di quello Stato era superiore in termini relativi rispetto a quella dei giudici austriaci (1,6), belgi (1,6), finlandesi (1,6), francesi (1,3), croati (1,9), olandesi (1,3), tedeschi (0,9), ungheresi (1,7), italiani (1,8), lussemburghesi (1,5), polacchi (1,9), sloveni (1,5) e svedesi (1,9). Le richieste di SR e RB si riferiscono al periodo dal 2020 al 2023. V. altresì grafico 34: rapporto tra retribuzioni annuali di giudici e pubblici ministeri e retribuzione lorda media annuale del paese nel 2021, nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, Quadro di valutazione UE della giustizia 2023, COM(2023) 309 final. Il CEPEJ ha fornito alla Commissione i dati quantitativi relativi al periodo dal 2012 al 2021. La Commissione sostiene che, in base al grafico 34, sebbene lo stipendio iniziale dei giudici lituani rispetto allo stipendio nazionale annuo lordo sia uno dei più bassi dell’Unione, esso è comunque superiore, in termini relativi, a quello pagato in Belgio, Germania, Finlandia, Francia, Ungheria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia e Slovenia.

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

25 febbraio 2025 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Congelamento o riduzione delle retribuzioni nel pubblico impiego nazionale – Misure riguardanti specificamente i giudici – Articolo 2 TUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obblighi per gli Stati membri di stabilire rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Principio di indipendenza dei giudici – Competenza dei poteri legislativo ed esecutivo degli Stati membri a stabilire le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici – Possibilità di derogare a tali modalità – Presupposti »

Nelle cause riunite C‑146/23 [Sąd Rejonowy w Białymstoku] e C‑374/23 [Adoreikė] (i),

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok, Polonia) (C‑146/23) e dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) (C‑374/23), con decisioni del 10 marzo e del 1° giugno 2023, pervenute in cancelleria rispettivamente il 10 marzo e il 13 giugno 2023, nei procedimenti

XL

contro

Sąd Rejonowy w Białymstoku (C‑146/23),

e

SR,

RB

contro

Lietuvos Respublika (C‑374/23),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos, M.L. Arastey Sahún, N. Jääskinen, D. Gratsias e M. Gavalec (relatore), presidenti di sezione, E. Regan, J. Passer, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 marzo 2024,

considerate le osservazioni presentate:

–        per XL, da lui stesso;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;

–        per il governo lituano, da K. Dieninis, S. Grigonis e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da K. Herrmann, A. Steiblytė e P. Van Nuffel, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 giugno 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che oppongono, nella causa C‑146/23, XL, un giudice, al Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok, Polonia) e, nella causa C‑374/23, SR e RB, due giudici, alla Lietuvos Respublika (Repubblica di Lituania), in relazione all’importo della loro retribuzione.

 Contesto normativo

 Diritto polacco

3        L’articolo 178 della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia), riguardante l’indipendenza dei giudici, così dispone:

«1.      I giudici, nell’esercizio delle loro funzioni, sono indipendenti e sono soggetti soltanto alla Costituzione e alle leggi.

2.      I giudici godono di condizioni di lavoro e di retribuzione commisurate alla dignità della loro carica e alla portata dei loro obblighi.

3.      I giudici non possono essere iscritti ad alcun partito politico o sindacato, né esercitare un’attività pubblica incompatibile con il principio di indipendenza dei tribunali e dei giudici».

4        L’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge che disciplina l’ordinamento giudiziario) del 27 luglio 2001 (Dz. U. del 2001, n. 98, posizione 1070), nella versione applicabile al procedimento principale nella causa C‑146/23 (in prosieguo: la «legge sull’ordinamento giudiziario»), contiene un articolo 91, riguardante la retribuzione dei giudici, che è così formulato:

«(...)

1c.      La base per il calcolo dello stipendio base dei giudici per un determinato anno è costituita dalla retribuzione media del secondo trimestre dell’anno precedente, pubblicata nel [Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia “Monitor Polski”)] dal presidente del [Głównego Urzędu Statystycznego (Ufficio centrale di statistica), Polonia)], conformemente all’articolo 20, punto 2, [dell’ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (legge che disciplina le prestazioni di vecchiaia e di invalidità del fondo di previdenza sociale), del 17 dicembre 1998 (Dz. U. del 1998, n. 162, posizione 1118)], fatto salvo il paragrafo 1d.

1d.      Se la retribuzione media di cui al paragrafo 1c è inferiore alla retribuzione media pubblicata per il secondo trimestre dell’anno precedente, quest’ultima si applica come riferimento per il calcolo dello stipendio base dei giudici.

2.      Lo stipendio dei giudici è determinato con riferimento a una griglia di gradi, il cui livello è stabilito applicando coefficienti moltiplicatori alla base per il calcolo dello stipendio base di cui al paragrafo 1c. I gradi dello stipendio base dei giudici, per ciascun singolo posto, e i coefficienti utilizzati per determinare il livello di detto stipendio nei diversi gradi sono indicati nell’allegato alla presente legge.

(...)

6.      Il giudice ha diritto a un’indennità di funzione in relazione alla sua funzione.

7.      Inoltre, la retribuzione dei giudici è modulata in base ad un premio di anzianità, pari al 5% dello stipendio base a partire dal sesto anno di servizio e incrementato dell’1% ogni anno, fino a un massimo del 20% dello stipendio base.

(...)».

5        Ai sensi dell’articolo 8 dell’ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (legge recante misure speciali per l’attuazione della legge finanziaria per il 2022), del 17 dicembre 2021 (Dz. U. del 2021, posizione 2445; in prosieguo: la «legge di accompagnamento del bilancio per il 2022»):

«1.      Per l’anno 2022 la base per il calcolo dello stipendio base dei giudici di cui all’articolo 91, paragrafo 1c della [legge sull’ordinamento giudiziario] è costituita dalla retribuzione media del secondo trimestre del 2020, quale pubblicata nella comunicazione del presidente dell’Ufficio centrale di statistica.

2.      La base di cui al paragrafo 1 è aumentata dell’importo di 26 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 6).

3.      Nei casi in cui disposizioni distinte fanno riferimento allo stipendio base dei giudici di cui all’articolo 91, paragrafo 1c, della [legge sull’ordinamento giudiziario], esso corrisponde, per il 2022, alla retribuzione media del secondo trimestre del 2020, quale pubblicata nella comunicazione del presidente dell’Ufficio centrale di statistica, maggiorata di PLN 26.

4.      Nei casi in cui disposizioni distinte fanno riferimento alla retribuzione dei giudici, quest’ultima corrisponde, per il 2022, alla retribuzione determinata in conformità ai paragrafi 1 e 2».

6        L’articolo 8 dell’ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (legge recante misure speciali per l’attuazione della legge finanziaria per il 2023), del 1° dicembre 2022 (Dz. U. del 2022, posizione 2666; in prosieguo: la «legge di accompagnamento del bilancio per il 2023»), disponeva:

«1.      Per l’anno 2023, la base per il calcolo dello stipendio base dei giudici di cui all’articolo 91, paragrafo 1c, della [legge sull’ordinamento giudiziario], è costituita dall’importo di PLN 5 444,42 (circa EUR 1 274).

2.      Nei casi in cui disposizioni distinte fanno riferimento allo stipendio base dei giudici di cui all’articolo 91, paragrafo 1c, della [legge sull’ordinamento giudiziario], l’importo dello stesso ammonta, per il 2023, a PLN 5 444,42».

 Diritto lituano

7        L’articolo 3 del Lietuvos Respublikos teisėjų darbo apmokėjimo įstatymas (Legge della Repubblica di Lituania, recante retribuzione dei giudici), del 6 novembre 2008 (Žin., 2008, n. 131-5022; in prosieguo: la «legge sulla retribuzione dei giudici»), nella versione applicabile nella controversia principale, prevedeva che la retribuzione dei giudici si calcoli a partire dall’importo di base della retribuzione dei responsabili politici nazionali, dei giudici, dei funzionari e degli agenti statali nonché dei dipendenti delle istituzioni di bilancio dello Stato e dei comuni, fissata per un determinato anno dal Parlamento della Repubblica di Lituania, su proposta del governo di tale Stato membro. Detto importo di base non poteva essere inferiore all’importo di base dell’anno precedente, salvo in caso di dichiarate circostanze eccezionali. Esso doveva essere fissato tenendo conto del tasso di inflazione medio annuo dell’anno precedente, calcolato in funzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, dell’importo della retribuzione minima mensile e dell’influenza di altri fattori incidenti sul livello e sull’evoluzione della retribuzione media nel settore pubblico.

8        Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della legge sulla retribuzione dei giudici, la retribuzione dei giudici degli organi giurisdizionali dell’ordinamento giudiziario e degli organi giurisdizionali specializzati era composta dallo stipendio base, dal premio di anzianità nel settore pubblico, dall’indennità di lavoro, dalle permanenze effettuate durante i giorni di riposo e i giorni festivi, nonché dalle supplenze e, infine, da un premio per incremento del carico di lavoro.

9        La retribuzione dei giudici degli apygardos teismai (tribunali regionali, Lituania) era calcolata moltiplicando lo stipendio base per un coefficiente retributivo che, ai sensi del titolo II dell’allegato a tale legge, era pari a 17,2 per detti giudici.

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 Causa C146/23

10      Il 4 dicembre 2003 XL è stato nominato giudice presso il Sąd Rejonowy w Suwałkach (Tribunale circondariale di Suwałki, Polonia). Dal 3 aprile 2007 egli esercita le sue funzioni presso il Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok). La sua retribuzione di base è composta dalla base del calcolo del suo stipendio base, al quale si applica un coefficiente moltiplicatore di 2,5 più, in particolare, un’indennità di anzianità pari al 20% dello stipendio base. L’importo della base di calcolo del suo stipendio base era di PLN 5 050,48 (circa EUR 1 181) per il 2022 e di PLN 5 444,42 (circa EUR 1 274) per il 2023.

11      XL ha quindi percepito una retribuzione mensile di PLN 15 151,44 (circa EUR 3 544) per i mesi da luglio a novembre 2022, di PLN 15 033,51 (circa EUR 3 517) per il mese di dicembre 2022 e di PLN 16 333,26 (circa EUR 3 821) per il mese di gennaio 2023.

12      Dopo essere stato informato, su sua domanda, dal suo datore di lavoro del fatto che egli avrebbe percepito PLN 10 000 (circa EUR 2 339) in più rispetto a quanto ricevuto a titolo di retribuzione per il periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 gennaio 2023 se la sua retribuzione fosse stata calcolata conformemente all’articolo 91, paragrafo 1c, della legge sull’ordinamento giudiziario, XL ha proposto ricorso contro il Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok) dinanzi a tale giudice, giudice del rinvio, al fine di ottenere il pagamento di detta somma, oltre agli interessi legali di mora.

13      Detto giudice ricorda anzitutto che dalla sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117, punti da 42 a 45), risulterebbe che il fatto che i giudici percepiscano una retribuzione di livello adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano costituisce una garanzia inerente all’indipendenza di questi ultimi. Il medesimo giudice ritiene che tale garanzia debba essere rispettata, anche qualora le modifiche della normativa nazionale relativa alla determinazione della retribuzione dei giudici comportino un peggioramento della loro situazione materiale a causa di una diminuzione duratura del livello della loro retribuzione.

14      Il giudice del rinvio sottolinea poi che l’articolo 91, paragrafo 1c, della legge sull’ordinamento giudiziario prevede che lo stipendio base dei giudici per un dato anno sia determinato oggettivamente sulla base della retribuzione media del secondo trimestre dell’anno precedente, quale comunicata dal presidente dell’Ufficio centrale di statistica.

15      Esso aggiunge che tale meccanismo di determinazione dello stipendio base dei giudici è stato tuttavia recentemente modificato, in tre occasioni. Difatti, per il 2021, lo stipendio base è stato stabilito rispetto alla retribuzione media del secondo trimestre dell’anno «n – 2», ossia quella del 2019, e non rispetto alla retribuzione media del secondo trimestre dell’anno «n – 1», ossia quella del 2020, il che ha avuto come conseguenza un «congelamento» della rivalutazione della retribuzione dei giudici. Per il 2022 è stata presa in considerazione la retribuzione media del secondo trimestre del 2020, accompagnata da una maggiorazione di PLN 26. Infine, per il 2023, la retribuzione dei giudici è stata calcolata sulla base non già della retribuzione media del secondo trimestre del 2022, bensì di un importo di base determinato dal legislatore polacco.

16      Il giudice del rinvio sottolinea che il governo polacco ha giustificato tali modifiche con la situazione economica della Polonia causata, per il 2021, dalla pandemia di COVID-19 e, per il 2023, sia da tale pandemia sia dall’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa. Per contro, nessuna ragione particolare sarebbe stata menzionata per il 2022.

17      Il giudice del rinvio precisa inoltre che la prima presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), il presidente del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia) e la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) hanno proposto, dinanzi al Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia), tre ricorsi distinti diretti a far dichiarare l’incostituzionalità dell’articolo 8 della legge di accompagnamento del bilancio per il 2023. Nell’ambito di questi tre ricorsi si è affermato, in sostanza, che tale articolo violerebbe le garanzie che assicurano ai giudici una retribuzione commisurata alla dignità della loro carica, il principio di indipendenza dei giudici, nonché il principio della tutela dei diritti quesiti e della fiducia nello Stato. Infatti detto articolo prevederebbe un metodo di determinazione dello stipendio base dei giudici contrario al loro diritto di percepire una retribuzione determinata sulla base di criteri oggettivi e indipendenti da qualsiasi decisione arbitraria del legislatore, e che sia commisurata alla dignità della loro carica. Poiché l’importo di base della retribuzione dei giudici è determinato ogni anno dal legislatore, il modello adottato per determinare tale retribuzione sarebbe, in una certa misura, imprevedibile. Peraltro, sebbene il «congelamento» delle retribuzioni lo si sarebbe dovuto introdurre in modo temporaneo, il suo mantenimento per il 2023 dimostrerebbe l’intenzione di ridurre in modo permanente la retribuzione dei giudici, in violazione dell’articolo 178, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia. Infine, qualsiasi intervento sul funzionamento e sull’organizzazione del potere giudiziario potrebbe essere effettuato solo in via eccezionale e dovrebbe essere il risultato di un’azione concertata del potere legislativo e del potere giudiziario.

18      Il giudice del rinvio, che, in quanto datore di lavoro di XL, ritiene di non essere autorizzato a disapplicare le disposizioni nazionali contestate, condivide gli argomenti esposti al punto precedente. Nel caso di specie, l’attentato all’indipendenza dei giudici risiederebbe nel «congelamento» duraturo, da tre anni, della rivalutazione della loro retribuzione e nell’abbandono de facto, durante il 2023, del meccanismo di determinazione della retribuzione dei giudici basato sulla retribuzione media del secondo trimestre dell’anno precedente, quale previsto all’articolo 91, paragrafo 1c, della legge sull’ordinamento giudiziario. Il giudice del rinvio ritiene che tale evoluzione duratura, ripetuta e significativa della retribuzione dei giudici sia ingiustificata, tenuto conto della situazione stabile delle finanze pubbliche della Repubblica di Polonia, e miri a far piegare un potere giudiziario indipendente e autonomo affinché agisca in modo arbitrario in funzione di considerazioni di ordine politico dettate dai poteri esecutivo e legislativo.

19      Al pari di XL il giudice del rinvio ritiene che le sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), e del 7 febbraio 2019, Escribano Vindel (C‑49/18, EU:C:2019:106), non possono essere trasposte alla presente causa in quanto, nel caso di specie, la deroga al meccanismo di determinazione della retribuzione dei giudici è permanente, e non temporanea come nelle cause che hanno dato luogo a dette sentenze, e riguarda principalmente i giudici, il che non si è verificato in tali cause.

20      In tali circostanze, il Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 2 [TUE], che elenca i valori sui quali si fonda l’Unione europea, con riferimento al rispetto dello Stato di diritto, nonché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta], relativi all’obbligo imposto agli Stati membri di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva fondata sul diritto di accesso ad un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, debbano essere interpretati nel senso che il principio d’indipendenza dei giudici osta a una normativa nazionale per effetto della quale, al fine di contenere le spese di bilancio, sussiste uno scostamento rispetto al meccanismo di determinazione dello stipendio dei giudici in base a criteri oggettivi e non condizionati da interferenze arbitrarie del potere esecutivo e legislativo e che ha come effetto una riduzione duratura del livello degli stipendi dei giudici, violando le garanzie costituzionali volte ad assicurare che questi ultimi siano retribuiti in modo conforme alla dignità della loro carica e alla portata delle loro funzioni e che l’amministrazione della giustizia sia svolta da organi giurisdizionali e giudici indipendenti».

21      In risposta a una domanda di informazioni della Corte vertente, in particolare, sull’eventuale incidenza, sulla domanda di pronuncia pregiudiziale, della sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), dell’8 novembre 2023 (causa n. K 1/23), con la quale è stato constatato il contrasto dell’articolo 8 della legge di accompagnamento del bilancio per il 2023 con l’articolo 178, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia, il giudice del rinvio ha dichiarato di voler mantenere tale domanda, dal momento che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) non avrebbe esaminato se tale articolo 8 fosse conforme al principio di indipendenza dei giudici, enunciato al paragrafo 1 di detto articolo 178. Inoltre, tale sentenza riguarderebbe unicamente la legge di accompagnamento del bilancio per il 2023, mentre la controversia principale implicherebbe altresì di determinare se la legge di accompagnamento del bilancio per il 2022 rispetti il principio in questione.

 Causa C374/23

22      SR e RB, giudici del Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius, Lituania), hanno proposto, un ricorso per risarcimento danni nei confronti della Repubblica di Lituania dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania), giudice del rinvio, al fine di ottenere il pagamento di un indennizzo di importo pari a EUR 74 286,09, per SR, e a EUR 95 620,17, per RB. Esse sostengono che la fissazione della loro retribuzione dipenderebbe dalla volontà politica dei poteri esecutivo e legislativo e violerebbe, in particolare, il principio costituzionale di indipendenza dei giudici.

23      SR e RB denunciano l’assenza di una procedura giuridica che consenta a un organo giurisdizionale o a un giudice di obbligare i poteri esecutivo e legislativo a fissare una retribuzione dignitosa, basata su indicatori economici nazionali e commisurata alle responsabilità dei giudici, nonché alle rigorose restrizioni loro imposte, in particolare per quanto riguarda l’esercizio di un’altra attività.

24      La Repubblica di Lituania sostiene, dal canto suo, che la programmazione del bilancio dello Stato e, in particolare, dell’importo della retribuzione dei funzionari statali e dei lavoratori del settore pubblico rientrerebbe nelle prerogative del governo, quali previste dalla Costituzione della Repubblica di Lituania. Inoltre, l’importo di base delle retribuzioni di tali funzionari e lavoratori sarebbe fissato annualmente in funzione delle risorse e dei vincoli finanziari dello Stato, cosicché quest’ultimo non avrebbe potuto aumentare tale importo di base più rapidamente di quanto non abbia fatto. Peraltro, dal 2018 al 2023 detto importo di base sarebbe aumentato in modo regolare e avrebbe avuto un’incidenza economica diretta sulle retribuzioni nel settore privato e sulla retribuzione nazionale media, nonché un impatto significativo sulla crescita del monte retributivo degli organi giurisdizionali. Infine, tale Stato membro ritiene che la fissazione del regime retributivo dei giudici rientri nel potere costituzionale discrezionale ed esclusivo dello Stato e delle sue istituzioni.

25      Il giudice del rinvio precisa che, in forza del combinato disposto dell’articolo 3 e dell’allegato alla legge sulla retribuzione dei giudici, quella dei giudici degli apygardos teismai (tribunali regionali) è calcolata moltiplicando l’importo di base, che era pari a EUR 181 per il 2022 e a EUR 186 per il 2023, per un coefficiente retributivo pari a 17,2, coefficiente che non è variato dal 1° ottobre 2013, fatta eccezione per i giudici degli apylinkės teismai (tribunali distrettuali, Lituania).

26      Senza tener conto del premio di anzianità, la retribuzione dei giudici degli apygardos teismai (tribunali regionali) sarebbe stata di EUR 2 440,85 (lordi) per il 2008 e di EUR 2 362 (lordi) per il 2021, tenuto conto della riforma tributaria intervenuta nel 2019. Pertanto, mentre sembra che le retribuzioni dei giudici siano aumentate di circa l’8% in tredici anni, la retribuzione nominale di un giudice sarebbe, in realtà, diminuita del 3,2% già solo a causa di tale riforma fiscale. Inoltre, dalla fine del 2021 la retribuzione dei giudici sarebbe diminuita, avvicinandosi alla retribuzione media nazionale. Infatti, nel primo trimestre del 2022, la retribuzione media nazionale sarebbe stata pari a EUR 1 729,90, e quella di un giudice pari a EUR 3 113,20. Peraltro, i giudici sarebbero soggetti a obblighi alquanto rigorosi consistenti, in particolare, nell’adottare un comportamento irreprensibile, nell’esercitare le loro funzioni per una stessa retribuzione mensile indipendentemente dal loro carico di lavoro e nel non esercitare altre attività, ad eccezione di quelle relative all’insegnamento e alla creazione.

27      Il giudice del rinvio espone, inoltre, che, secondo le raccomandazioni relative all’importo massimo degli onorari dovuti per l’assistenza di un avvocato o di un praticante avvocato nelle cause civili, approvate nel 2004 dal Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania e dal Consiglio dell’ordine forense di Lituania, l’importo della retribuzione oraria per un avvocato sarebbe pari a EUR 179,9, mentre l’importo della retribuzione oraria lorda di un giudice di un apygardos teismas (Tribunale regionale, Lituania), al netto del premio di anzianità, sarebbe di circa EUR 20. Un siffatto divario costituirebbe una discriminazione, contraria al principio di uguaglianza nonché all’articolo 2 TUE, a danno di questi ultimi rispetto ai giuristi che esercitano professioni comparabili.

28      Il giudice del rinvio rileva infine che dalla sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), risulta che l’indipendenza dei giudici implica che la retribuzione dei giudici nazionali sia determinata secondo criteri indipendenti dall’intervento arbitrario dei poteri esecutivo e legislativo, e che il livello di retribuzione dei giudici sia adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano, il che non avverrebbe nel caso di specie.

29      In tale contesto, detto giudice fa valere di essere tenuto a verificare se un regime nazionale di retribuzione dei giudici, che dipende direttamente dalla volontà politica dei poteri legislativo ed esecutivo, sia conforme al diritto dell’Unione e garantisca i valori tutelati dall’articolo 2 TUE nonché il principio di indipendenza dei giudicati sancito all’articolo 47 della Carta.

30      In tali circostanze, il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se i valori della democrazia, dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti dell’uomo e della giustizia, sanciti all’articolo 2 TUE, e le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE debbano essere interpretati nel senso che essi conferiscono ai poteri legislativo ed esecutivo degli Stati membri il potere discrezionale illimitato ed esclusivo di fissare, mediante una normativa nazionale, la retribuzione dei giudici a un livello che dipende unicamente dalla volontà dei suddetti poteri.

2)      Se le disposizioni del secondo comma dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché quelle dell’articolo 47 della Carta, che sancisce, tra l’altro, l’indipendenza dei giudici, debbano essere interpretate nel senso che esse consentono agli Stati membri di introdurre, mediante una normativa nazionale, norme che fissano la retribuzione dei giudici a un livello inferiore rispetto alla retribuzione o agli onorari stabiliti dallo Stato per gli appartenenti ad altre professioni legali».

 Procedimento dinanzi alla Corte

31      Con decisione della Corte del 23 gennaio 2024, le cause C‑146/23 e C‑374/23 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

 Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C374/23

32      Nelle sue osservazioni scritte, il governo lituano sostiene, in primo luogo, che la Corte non sarebbe competente a statuire sulle questioni sollevate dal giudice del rinvio, dato che il diritto dell’Unione non disciplinerebbe né il livello della retribuzione dei giudici nazionali né le modalità di fissazione, calcolo o pagamento di tale retribuzione.

33      Tuttavia tale argomentazione riguarda, in realtà, l’interpretazione delle disposizioni del diritto primario dell’Unione menzionate dal giudice del rinvio nelle sue questioni. Orbene, l’interpretazione di tali disposizioni rientra manifestamente nella competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Infatti, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella loro competenza, detti Stati membri sono nondimeno tenuti, nell’esercizio di quest’ultima, a rispettare gli obblighi loro incombenti in forza del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 111, nonché del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punti 57 e 58], in particolare quando stabiliscono le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici.

34      Inoltre, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è destinato ad applicarsi, da un punto di vista sostanziale, a qualsiasi giudice o organo giurisdizionale nazionale che possa pronunciarsi su questioni relative all’interpretazione o all’applicazione del diritto dell’Unione e rientranti quindi in settori disciplinati da tale diritto, ai sensi di detta disposizione (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). Orbene ciò si verifica, in particolare, nel caso delle due ricorrenti nel procedimento principale nella causa C‑374/23, nella loro qualità di giudice presso il Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius).

35      Ne consegue che le questioni sollevate nella causa C‑374/23 rientrano nella competenza della Corte.

36      In secondo luogo, il governo lituano eccepisce l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, per il motivo che le questioni sollevate non avrebbero alcun rapporto con i fatti e l’oggetto del procedimento principale e, pertanto, l’interpretazione richiesta non sarebbe necessaria per risolvere detta controversia. In tal senso esso sottolinea che, nel caso di specie, non sarebbe contestata alcuna misura nazionale specificamente diretta a ridurre la retribuzione dei giudici e che, nel corso del periodo in questione, le retribuzioni dei giudici lituani sarebbero aumentate regolarmente.

37      A tale riguardo secondo giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza e che, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura teorica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 18 maggio 2021, Asociația «Forumul Judecătorilor Din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punti 115 e 116 e giurisprudenza ivi citata).

38      Orbene, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio è investito di un ricorso per risarcimento danni diretti contro la Repubblica di Lituania nell’ambito del quale si afferma, in sostanza, che la discrezionalità di cui disporrebbero i poteri legislativo ed esecutivo di tale Stato membro per fissare la retribuzione dei giudici violerebbe il principio di indipendenza di questi ultimi. In tale contesto il giudice del rinvio chiede, al fine di statuire su tali ricorsi, se le modalità di determinazione di tale retribuzione nonché l’importo di quest’ultima siano conformi a tale principio, che deriva dall’articolo 2 e dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché dall’articolo 47 della Carta.

39      Di conseguenza, una risposta alle questioni sollevate nella causa C‑374/23, che vertono sull’interpretazione di tali disposizioni, appare necessaria per consentire al giudice del rinvio di statuire sulla controversia principale.

40      Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑374/23 è ricevibile.

 Sulle questioni pregiudiziali

41      In via preliminare, nei limiti in cui, nella causa C‑374/23, la seconda questione verte sull’interpretazione dell’articolo 47 della Carta, si deve sottolineare che il riconoscimento del diritto a un ricorso effettivo, in un determinato caso di specie, presuppone che la persona che lo invoca si avvalga di diritti o libertà garantiti dal diritto dell’Unione o che sia sottoposta a procedimenti penali che costituiscano attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].

42      Orbene, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che SR e RB soddisfino l’una o l’altra di tali condizioni.

43      Pertanto, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, l’articolo 47 di quest’ultima non è, in quanto tale, applicabile nella causa C‑374/23. Nondimeno, poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta, quest’ultima disposizione deve essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE [sentenze del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punti 44 e 45, nonché del 22 febbraio 2022 (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punti 36 e 37].

44      Ciò precisato, le questioni sollevate nelle cause C‑146/23 e C‑374/23, che occorre esaminare congiuntamente, devono essere intese come dirette a stabilire, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, debba essere interpretato nel senso che il principio di indipendenza dei giudici osta a che:

–        da un lato, i poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro fissino discrezionalmente, nella normativa di tale Stato membro, le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici;

–        dall’altro lato, i poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro deroghino alla normativa di tale Stato membro, che definisce in modo oggettivo le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici, decidendo di aumentare tale retribuzione in misura minore di quanto previsto da tale normativa, o addirittura di congelarne o ridurne l’importo.

45      A tale riguardo né l’articolo 2, né l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, né nessun’altra disposizione del diritto dell’Unione impongono agli Stati membri un modello costituzionale preciso che disciplini le relazioni e l’interazione tra i diversi poteri statali, in particolare per quanto riguarda la definizione e la delimitazione delle competenze di questi ultimi. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, l’Unione rispetta l’identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale. Tuttavia, nella scelta del rispettivo modello costituzionale gli Stati membri sono tenuti a osservare gli obblighi che derivano, per essi, dal diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].

46      Infatti, conformemente alla giurisprudenza costante ricordata al punto 33 della presente sentenza, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella loro competenza, questi ultimi sono tuttavia tenuti, nell’esercizio di quest’ultima, a rispettare gli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell’Unione e, in particolare, dell’articolo 2 nonché dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 38 e giurisprudenza ivi citata]. Ciò vale in particolare quando stabiliscono le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici.

47      L’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai soggetti in forza di detto diritto. A tal fine è fondamentale preservare l’indipendenza di tali organi [v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorsi), C‑824/18, EU:C:2021:153, punti 108 e 115 nonché giurisprudenza ivi citata].

48      Il requisito dell’indipendenza degli organi giurisdizionali, inerente al compito di giudicare, rientra infatti nel contenuto essenziale del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva e a un equo processo, che riveste importanza capitale in quanto garanzia della protezione dell’insieme dei diritti riconosciuti ai soggetti dal diritto dell’Unione e della preservazione dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto (sentenze dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 49, nonché del 29 luglio 2024, Valančius, C‑119/23, EU:C:2024:653, punto 46).

49      La nozione di indipendenza dei giudici presuppone, in particolare, che l’organo di cui trattasi eserciti le sue funzioni giurisdizionali in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, e che esso sia quindi tutelato da interventi o pressioni dall’esterno idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e ad influenzare le loro decisioni. Orbene, al pari dell’inamovibilità dei membri dell’organo di cui trattasi, il fatto che questi ultimi percepiscano una retribuzione di livello adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano costituisce una garanzia inerente all’indipendenza dei giudici (sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punti 44 e 45, nonché del 7 febbraio 2019, Escribano Vindel, C‑49/18, EU:C:2019:106, punto 66).

50      Più specificamente, conformemente al principio di separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza dei giudici nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo deve essere garantita [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 124; del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 54, nonché del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 42].

51      Ciò posto, il solo fatto che i poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro siano coinvolti nella determinazione della retribuzione dei giudici non è, in quanto tale, idoneo a creare una dipendenza dei giudici rispetto a tali poteri né a generare dubbi quanto alla loro indipendenza o imparzialità. Come sottolineato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nell’elaborazione del loro bilancio e nella ponderazione delle diverse voci di spesa pubblica. Tale ampio margine di discrezionalità include la determinazione del metodo di calcolo di dette spese e, in particolare, della retribuzione dei giudici. I poteri legislativo ed esecutivo nazionali si trovano infatti nella posizione migliore per tener conto del particolare contesto socioeconomico dello Stato membro, in cui tale bilancio deve essere elaborato e l’indipendenza dei giudici dev’essere garantita.

52      Ciò non toglie che le norme nazionali relative alla retribuzione dei giudici non devono far sorgere nelle persone dubbi legittimi quanto all’impermeabilità dei giudici interessati rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti (v., per analogia, sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punti 56 e 57).

53      A tal fine le carte, relazioni e altri documenti redatti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite possono fornire indicazioni pertinenti ai fini dell’interpretazione del diritto dell’Unione in presenza di disposizioni nazionali adottate in materia.

54      Per quanto riguarda, in primo luogo, le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici occorre, sotto un primo aspetto, conformemente al principio di certezza del diritto, che tali modalità siano determinate dalla legge, la quale può prevedere l’intervento delle parti sociali, in particolare delle organizzazioni che rappresentano i giudici interessati. In tale contesto, la trasparenza della procedura legislativa contribuisce a garantire l’indipendenza dei giudici.

55      A tal riguardo, il punto 11 dei «Principi fondamentali sull’indipendenza della magistratura», adottati dal settimo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione della criminalità e il trattamento dei rei, tenutosi a Milano dal 26 agosto al 6 settembre 1985, prevede che l’adeguata remunerazione dei giudici debba essere «garantita per legge». Analogamente, la raccomandazione CM/Rec(2010)12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, intitolata «Sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità», adottata il 17 novembre 2010 (in prosieguo: la «raccomandazione del Comitato dei Ministri del 2010»), enuncia, al punto 53, che «[l]e regole fondamentali in tema di remunerazione dei giudici professionali devono essere stabilite per legge».

56      Peraltro il principio di indipendenza dei giudici, in combinato disposto con il principio di certezza del diritto, richiede che le modalità di determinazione della loro retribuzione siano oggettive, prevedibili, stabili e trasparenti, in modo da escludere qualsiasi intervento arbitrario dei poteri legislativo ed esecutivo dello Stato membro interessato.

57      Sotto un secondo aspetto, come menzionato al punto 49 della presente sentenza, il fatto che i giudici percepiscano una retribuzione di livello adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano costituisce una garanzia inerente alla loro indipendenza.

58      A tal riguardo dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 7 febbraio 2019, Escribano Vindel (C‑49/18, EU:C:2019:106, punti 70, 71 e 73), risulta che il livello retributivo dei giudici deve essere tanto elevato, tenuto conto del contesto socioeconomico dello Stato membro interessato, da conferire loro un’indipendenza economica certa, tale da tutelarli dal rischio che eventuali interventi o pressioni esterni possano nuocere alla neutralità delle decisioni che essi devono adottare. Pertanto, il livello di detta retribuzione deve essere tale da proteggere i giudici dal rischio di corruzione.

59      Il punto 54 della raccomandazione del Comitato dei Ministri del 2010 enuncia che «[l]a retribuzione dei giudici deve essere commisurata al loro ruolo professionale e alle loro responsabilità, ed essere di livello sufficiente a renderli immuni da qualsiasi pressione volta ad influenzare le loro decisioni». Il punto 57 della motivazione di tale raccomandazione precisa che «[u]n livello di retribuzione adeguato è un elemento chiave della lotta contro la corruzione dei giudici e mira a tutelarli da pressioni che possono essere esercitate».

60      Pertanto, la retribuzione dei giudici può variare in funzione dell’anzianità e della natura delle funzioni loro assegnate. In ogni caso, essa deve sempre essere adeguata all’importanza delle funzioni che esercitano.

61      La valutazione dell’adeguatezza della retribuzione dei giudici presuppone che vengano presi in considerazione, oltre allo stipendio ordinario di base, i diversi premi e indennità che essi percepiscono, in particolare a titolo dell’anzianità o delle funzioni loro affidate, ma anche un’eventuale esenzione dai contributi previdenziali.

62      Inoltre, l’adeguatezza della retribuzione dei giudici deve essere valutata tenendo conto della situazione economica, sociale e finanziaria dello Stato membro interessato, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni. In tale prospettiva, è opportuno confrontare la retribuzione media dei giudici con la retribuzione media in detto Stato, come evidenziato in particolare dal rapporto di valutazione sui sistemi giudiziari europei redatto nel 2020 dalla Commissione europea per l’efficacia della giustizia (CEPEJ) (pag. 68).

63      Peraltro, come risulta da tale rapporto (pag. 67), al fine di garantire l’indipendenza dei giudici e, più in generale, la qualità della giustizia in uno Stato di diritto, «[l]e politiche della giustizia dovrebbero altresì tener conto delle retribuzioni delle altre professioni legali per rendere attraente la professione di giudice per gli operatori del diritto altamente qualificati». Non se ne può tuttavia dedurre che il principio di indipendenza dei giudici osti a che la retribuzione dei giudici sia fissata a un livello inferiore a quello della retribuzione media di altri professionisti legali, in particolare quelli che esercitano una libera professione, come gli avvocati, dal momento che questi ultimi si trovano manifestamente in una situazione diversa da quella dei giudici.

64      Sotto un terzo aspetto, le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo secondo le modalità procedurali previste dal diritto dello Stato membro interessato.

65      In secondo luogo, per quanto riguarda la possibilità, per i poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro, di derogare alla normativa nazionale, che definisce in modo oggettivo le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici, decidendo di aumentare tale retribuzione in misura minore di quanto previsto da tale normativa, o addirittura di congelarne o ridurne l’importo, l’adozione di siffatte misure derogatorie deve anch’essa soddisfare un certo numero di requisiti.

66      Sotto un primo aspetto, una misura derogatoria come quella di cui al punto precedente, al pari delle norme generali relative alla determinazione della retribuzione dei giudici cui essa deroga, deve essere prevista dalla legge. Inoltre, le modalità di retribuzione dei giudici previste da tale misura derogatoria devono essere oggettive, prevedibili e trasparenti.

67      Sotto un secondo aspetto, detta misura derogatoria deve essere giustificata da un obiettivo di interesse generale, quale un’esigenza imperativa di eliminazione di un disavanzo pubblico eccessivo, ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 46, e del 7 febbraio 2019, Escribano Vindel, C‑49/18, EU:C:2019:106, punto 67).

68      Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, la possibilità per uno Stato membro di avvalersi di una siffatta esigenza imperativa non presuppone l’apertura nei suoi confronti di una procedura ai sensi del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato ai Trattati UE e FUE.

69      Le motivazioni di bilancio che abbiano giustificato l’adozione di una misura derogatoria alle norme di diritto ordinario in materia di retribuzione dei giudici devono essere chiaramente espresse. Inoltre, fatte salve circostanze eccezionali debitamente giustificate, tali misure non devono riguardare specificamente i soli membri degli organi giurisdizionali nazionali e devono inserirsi in un quadro più generale, volto a far sì che un insieme più ampio di membri del pubblico impiego nazionale contribuisca allo sforzo di bilancio perseguito (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 49, e del 7 febbraio 2019, Escribano Vindel, C‑49/18, EU:C:2019:106, punto 67).

70      A tal riguardo, il punto 54 della raccomandazione del Comitato dei Ministri del 2010 prevede che «[d]evono essere adottate specifiche disposizioni di legge per garantire che non possa essere disposta una riduzione delle retribuzioni rivolta specificamente ai giudici». Per contro, come precisa il punto 57 della motivazione di tale raccomandazione, «[l]a disposizione relativa alla mancata riduzione della retribuzione dei giudici specificamente non osta a una riduzione della retribuzione nell’ambito delle politiche pubbliche volte alla riduzione generale delle retribuzioni dei membri del servizio pubblico».

71      Pertanto, quando uno Stato membro adotta misure restrittive di bilancio che colpiscono i suoi funzionari e i suoi agenti pubblici esso può, in una società caratterizzata dalla solidarietà, come sottolineato dall’articolo 2 TUE, decidere di applicare tali misure anche ai giudici nazionali.

72      Sotto un terzo aspetto, conformemente al principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione [sentenza dell’8 marzo 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 31], una misura derogatoria come quella di cui al punto 65 della presente sentenza deve essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di interesse generale perseguito, limitarsi allo stretto necessario per conseguirlo e non essere sproporzionata rispetto a detto obiettivo, il che implica la ponderazione dell’importanza di quest’ultimo e della gravità dell’ingerenza nel principio di indipendenza dei giudici.

73      A tale titolo una misura di questa natura, pur apparendo idonea alla realizzazione dell’obiettivo di interesse generale di cui al punto 67 della presente sentenza, deve tuttavia rimanere eccezionale e temporanea, in quanto non deve applicarsi oltre il periodo necessario alla realizzazione dell’obiettivo legittimo perseguito, quale l’eliminazione di un disavanzo pubblico eccessivo.

74      Inoltre, l’incidenza di detta misura sulla retribuzione dei giudici non deve essere sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.

75      Sotto un quarto aspetto, la salvaguardia dell’indipendenza dei giudici richiede che, nonostante l’applicazione nei loro confronti di una misura di restrizione di bilancio, e quand’anche una siffatta misura sia connessa all’esistenza di una grave crisi economica, sociale e finanziaria, il livello della retribuzione dei giudici sia sempre adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano, affinché essi restino al riparo da interventi o pressioni esterni idonei a mettere a repentaglio la loro indipendenza di giudizio e a influenzare le loro decisioni, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 49 della presente sentenza.

76      Sotto un quinto aspetto, una misura derogatoria come quella di cui al punto 65 della presente sentenza deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo, alle condizioni menzionate al punto 64 della presente sentenza.

77      Sebbene, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, non spetti alla Corte applicare le norme del diritto dell’Unione a una determinata fattispecie, essa può, al fine di fornire una risposta utile ai giudici del rinvio, dare loro indicazioni tratte dai fascicoli dei procedimenti principali nonché dalle osservazioni scritte di cui dispone, idonee a consentire a tali giudici di statuire (v., in tal senso, sentenze del 20 giugno 1991, Newton, C‑356/89, EU:C:1991:265, punto 10; del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14, EU:C:2015:480, punto 71, nonché del 7 novembre 2024, Centro di Assistenza Doganale Mellano, C‑503/23, EU:C:2024:933, punto 85).

78      Nella causa C‑146/23, spetta al giudice del rinvio verificare se, come sostenuto dal governo polacco dinanzi alla Corte, le misure derogatorie all’articolo 91, paragrafo 1c, della legge sull’ordinamento giudiziario applicabili nel 2022 e nel 2023 rispondessero a un obiettivo di interesse generale consistente nel riassegnare risorse di bilancio in un contesto caratterizzato dalla pandemia di COVID-19, dall’aggressione dell’Ucraina da parte della Federazione russa e dal conseguente aumento senza precedenti dei prezzi dell’energia.

79      Dato che l’articolo 8 della legge di accompagnamento del bilancio per il 2022 e l’articolo 8 della legge di accompagnamento del bilancio per il 2023 riguardavano specificamente la retribuzione dei giudici e dei procuratori, siffatte misure devono essere considerate, a prima vista, tali da ledere il principio di indipendenza dei giudici. Tuttavia, tenuto conto delle considerazioni esposte ai punti 69 e 70 della presente sentenza e alla luce degli elementi addotti dal governo polacco dinanzi alla Corte, non si può escludere, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, che tali misure, pur riguardando specificamente i giudici, rientrino nell’ambito di riforme più ampie che incidano anche sulla retribuzione di altre categorie di funzionari o agenti pubblici. In particolare, secondo tali elementi, dette misure potrebbero essere dirette, in realtà, ad applicare, in modo differito, ai giudici misure restrittive di bilancio di cui altre categorie di funzionari o agenti pubblici siano state oggetto nel corso degli anni precedenti.

80      Peraltro, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che entrambe le disposizioni nazionali di cui al punto precedente sono state applicate ciascuna solo per un anno. Le misure retributive di cui trattasi nel procedimento principale paiono quindi avere carattere eccezionale e temporaneo, il che sembra confermare il fatto che il meccanismo di calcolo delle retribuzioni previsto all’articolo 91 della legge sull’ordinamento giudiziario non sia stato abrogato e che esso sia stato nuovamente applicato nel 2024, come osservato dal governo polacco e dalla Commissione all’udienza dinanzi alla Corte.

81      Risulta inoltre dal fascicolo di cui dispone la Corte che, sempre con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, tali misure non hanno avuto l’effetto di privare XL del suo diritto di percepire una retribuzione che, tenuto conto del contesto economico, sociale e finanziario dello Stato membro interessato e della retribuzione media in quest’ultimo, fosse adeguata all’importanza delle funzioni che esercita. Infatti, benché abbiano potuto tradursi in una perdita di potere d’acquisto di XL, non sembra che tali misure, secondo le indicazioni contenute in tale fascicolo, abbiano ridotto l’importo della sua retribuzione, la quale sarebbe stata congelata nel corso del 2021 e sarebbe aumentata del 4,37% nel 2022 e del 7,8% nel 2023. Del resto, il governo polacco e la Commissione hanno sottolineato che, includendo i vari premi, nonché l’esenzione dai contributi previdenziali di cui beneficiano i giudici polacchi, che rappresenta un risparmio di quasi il 14% della retribuzione lorda, la loro retribuzione è rimasta, durante tale periodo, superiore al triplo della retribuzione media in Polonia.

82      Infine, il rinvio pregiudiziale operato dal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok) nella causa C‑146/23 è sufficiente ad attestare la possibilità di un controllo giurisdizionale effettivo delle misure retributive di cui trattasi nel procedimento principale.

83      Pertanto, e fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, non risulta che l’articolo 8 della legge di accompagnamento del bilancio per il 2022 e l’articolo 8 della legge di accompagnamento del bilancio per il 2023 abbiano disatteso gli obblighi derivanti dal principio di indipendenza dei giudici, quale deriva dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE.

84      Per quanto riguarda la causa C‑374/23, da un lato, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la determinazione della retribuzione dei giudici degli apygardos teismai (tribunali regionali) si fonda su una base legale, vale a dire l’articolo 3 della legge sulla retribuzione dei giudici, la quale prevede che l’importo di base di tale retribuzione sia fissato ogni anno dai poteri legislativo ed esecutivo a un livello che non può essere inferiore a quello dell’anno precedente e che esso deve tener conto di una serie di criteri oggettivi, come il tasso di inflazione annuo dell’anno precedente, che dipende dall’indice nazionale dei prezzi al consumo, l’importo della retribuzione minima mensile e l’impatto di altri fattori che incidono sul livello e sull’andamento della retribuzione media nel settore pubblico. Dall’altro lato, in considerazione di tali elementi, e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, tali modalità appaiono oggettive, prevedibili, stabili e trasparenti.

85      Volendo supporre che il giudice del rinvio intenda mettere in discussione l’adeguatezza della retribuzione percepita da SR e da RB, è stato rilevato al punto 62 della presente sentenza che l’adeguatezza della retribuzione dei giudici deve essere valutata tenendo conto della situazione economica, sociale e finanziaria dello Stato membro interessato e confrontando la retribuzione media dei giudici con la retribuzione media in detto Stato.

86      Orbene, come risulta dal rapporto di valutazione sui sistemi giudiziari europei redatto nel 2022 dalla CEPEJ (pag. 80), nel 2020 la retribuzione lorda media dei giudici lituani corrispondeva, all’inizio della carriera, a 2,1 volte la retribuzione lorda media in Lituania e a 2,9 volte tale retribuzione lorda media per i giudici del Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania).

87      È vero che il giudice del rinvio menziona anche una riforma tributaria intervenuta nel 2019, che avrebbe comportato una diminuzione della retribuzione nominale di tali giudici. Tuttavia, in assenza della benché minima indicazione su tale riforma nella decisione di rinvio, il fatto che venga invocata l’applicazione di quest’ultima ai giudici non può, di per sé, essere sufficiente per concludere nel senso dell’esistenza di una violazione del principio di indipendenza dei giudici.

88      Di conseguenza, e fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, non risulta, nella causa C‑374/23, che le modalità di determinazione della retribuzione percepita da SR e RB nel corso del periodo di cui trattasi nel procedimento principale abbiano violato tale principio.

89      Infine, il rinvio pregiudiziale operato dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius) in tale causa è sufficiente ad attestare la possibilità di un controllo giurisdizionale effettivo delle misure retributive di cui trattasi nel procedimento principale in detta causa.

90      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate nelle cause C‑146/23 e C‑374/23 dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, deve essere interpretato nel senso che il principio di indipendenza dei giudici non osta a che:

–        da un lato, i poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro determinino la retribuzione dei giudici purché tale determinazione non rientri nell’esercizio di un potere arbitrario, ma si basi su modalità che:

–        siano previste dalla legge,

–        siano oggettive, prevedibili, stabili e trasparenti,

–        assicurino ai giudici un livello di retribuzione adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano, tenuto conto della situazione economica, sociale e finanziaria dello Stato membro interessato e della retribuzione media in tale Stato membro, e

–        possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo secondo le modalità procedurali previste dal diritto di tale Stato membro;

–        dall’altro lato, i poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro deroghino alla normativa nazionale, che definisce in modo oggettivo le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici, decidendo di aumentare tale retribuzione in misura minore di quanto previsto da tale normativa, o addirittura di congelarne o ridurne l’importo, purché una siffatta misura derogatoria non rientri nell’esercizio di un potere arbitrario ma:

–        sia prevista dalla legge,

–        stabilisca modalità di retribuzione oggettive, prevedibili e trasparenti,

–        sia giustificata da un obiettivo di interesse generale perseguito nell’ambito di misure che, fatte salve circostanze eccezionali debitamente giustificate, non riguardino specificamente i giudici ma incidano, più in generale, sulla retribuzione di categorie di funzionari o agenti pubblici,

–        sia necessaria e strettamente proporzionata al conseguimento di tale obiettivo, il che presuppone che essa rimanga eccezionale e temporanea e che non pregiudichi l’adeguatezza della retribuzione dei giudici all’importanza delle funzioni da essi svolte, e

–        possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo secondo le modalità procedurali previste dal diritto dello Stato membro interessato.

 Sulle spese

91      Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, deve essere interpretato nel senso che il principio di indipendenza dei giudici non osta a che:

–        da un lato, i poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro determinino la retribuzione dei giudici purché tale determinazione non rientri nell’esercizio di un potere arbitrario ma si basi su modalità che:

–        siano previste dalla legge,

–        siano oggettive, prevedibili, stabili e trasparenti,

–        assicurino ai giudici un livello di retribuzione adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano, tenuto conto della situazione economica, sociale e finanziaria dello Stato membro interessato e della retribuzione media in tale Stato membro, e

–        possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo secondo le modalità procedurali previste dal diritto di tale Stato membro;

–        dall’altro lato, i poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro deroghino alla normativa nazionale, che definisce in modo oggettivo le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici, decidendo di aumentare tale retribuzione in misura minore di quanto previsto da tale normativa, o addirittura di congelarne o ridurne l’importo, purché una siffatta misura derogatoria non rientri nell’esercizio di un potere arbitrario ma:

–        sia prevista dalla legge,

–        stabilisca modalità di remunerazione oggettive, prevedibili e trasparenti;

–        sia giustificata da un obiettivo di interesse generale perseguito nell’ambito di misure che, fatte salve circostanze eccezionali debitamente giustificate, non riguardino specificamente i giudici ma incidano, più in generale, sulla retribuzione di categorie di funzionari o agenti pubblici,

–        sia necessaria e strettamente proporzionata al conseguimento di tale obiettivo, il che presuppone che essa rimanga eccezionale e temporanea e che non pregiudichi l’adeguatezza della retribuzione dei giudici all’importanza delle funzioni da essi svolte, e

–        possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo secondo le modalità procedurali previste dal diritto dello Stato membro interessato.

Firme


*      Lingue processuali: il polacco e il lituano.


i      Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

 

 

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