Sentenza del 03/01/2025 n. 10/4 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio
Avviso di accertamento IMU ed emissione di un secondo provvedimento in diminuzione
In tema di IMU, la modificazione in diminuzione dell’accertamento originario non integra una pretesa tributaria “nuova” e, perciò, non richiede necessariamente l’emanazione di un atto impositivo integralmente sostitutivo del precedente. Questo principio è stato espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, nel rigettare l’appello della società contribuente, ha aderito alle conclusioni già raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità (C. Cass. 14 luglio 2017, n. 17516). Nel caso di specie, l’Ufficio aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento IMU con riduzione d’imposta in revoca parziale dell’originario provvedimento, il quale risultava, pertanto, annullato e sostituto.
Intitolazione:
Processo Tributario - Accertamento - Accertamento IMU - Successivo atto amministrativo che riduce la pretesa originaria - Costituisce revoca parziale del relativo avviso di accertamento - Impugnativa - Inammissibilità.
Massima:
È inammissibile il ricorso avverso l'atto amministrativo con il quale l'ente impositore, nel caso di specie un Comune trattandosi di contenzioso IMU, modifica in diminuzione l'accertamento costituente la pretesa originaria, non mirando ad identificare una pretesa tributaria "nuova" rispetto a quella precedente, e si risolve in una mera riduzione e, quindi, in una revoca parziale dell'imposta oggetto del relativo avviso di accertamento, sicché non si richiede necessariamente la formalizzazione in atto impositivo integralmente sostitutivo del precedente. (G.T.).
Riferimenti giurisdizionali: Cass. n.17516/2017.
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
XXXXXX. impugnava l'avviso di accertamento per IMU non pagata, relativo al mancato versamento dell'imposta per gli anni 2013 e 2014, deducendo l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente comunale a richiedere all'istante il pagamento, l'illegittima attribuzione operata nell'impugnato avviso di accertamento in rettifica di particelle non esistenti o, comunque, non di proprietà dell'istante per il calcolo dell'imposta dovuta nonchè relativamente alla richiesta pari al 30% dell'imposta per l'omesso versamento, stante la mancata indicazione nell'atto della possibilità di definire la stessa con il minor pagamento di ¼ nel termine di 60 giorni.
In data 01/6/2021, la Sezione prima della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone dichiarava inammissibile il ricorso senza statuizioni sulle spese.
Avverso la sentenza della CTP, XXXXX ha proposto appello davanti a questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado, riproponendo in buona sostanza le censure già "spese" in primo grado e lamentando l'illegittimità dell'affermata inammissibilità del ricorso per la mancata prova della data di ricezione dell'atto impugnato in mancanza di alcuna contestazione di parte resistente. Chiede pertanto vittoria di giudizio e di spese. Deposita successivamente memoria difensiva.
Il Comune di Anagni si è costituito e controdeduce, difendendo la pronuncia impugnata punto per punto e ribadendo le argomentazioni esposte in primo grado. Chiede vittoria di giudizio e di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Nel merito, sulla specifica questione controversa, va osservato che l'atto amministrativo rettificato in diminuzione, impugnato dalla XXXXXX S.r.l., è stato notificato sia presso la Sede legale in data 5/3/2020 con raccomandata a.r. presso la residenza anagrafica del Rappresentante legale.
Non sussistono i vizi lamentati in primo grado dalla società. Quanto alla prescrizione del diritto dell'Ente comunale a richiedere all'istante il pagamento dell'IMU per l'anno 2014, basta osservare che l'avviso di accertamento rettificato in diminuzione annulla e sostituisce il precedente provvedimento, concetto comunicato al C.E.S.I.A.R. S.r.l. con una lettera allegata al provvedimento IMU corretto.
La Corte di cassazione, del resto (v. Ordinanza 14 luglio 2017, n. 17516) - ha affermato che la modificazione in diminuzione della pretesa originaria, non mirando ad identificare una pretesa tributaria "nuova" rispetto a quella precedente, si risolve in una mera riduzione e, quindi, in una revoca parziale del relativo avviso di accertamento, sicché non richiede necessariamente la formalizzazione in atto impositivo integralmente sostitutivo del precedente.
Né sussistono gli altri vizi, atteso che è provata la riconducibilità alla società ricorrente della proprietà degli immobili ed è corretto il calcolo delle sanzioni.
La particolarità della questione suggerisce l'opportunità della compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. 4
Rigetta l'appello del contribuente e compensa le spese del grado di giudizio.
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