Sentenza del 02/01/2025 n. 5/5 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto
Rendita catastale e impianti di produzione di energia elettrica
L’impianto fotovoltaico non architettonicamente integrato e installato sopra la copertura del capannone industriale deve considerarsi bene immobiliare ai sensi dell’art. 812 c.c. e, per conseguenza, sussiste un obbligo di accatastamento in capo al proprietario.
Lo ha affermato la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in riforma della sentenza di prime cure, rispetto a un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni, insistendo sul legame funzionale e fisico che lo avvince all’edificio e, per il tramite di esso, sulla sua incorporabilità al suolo. Non rileverebbe, invece, l’astratta rimovibilità e installabilità altrove (in motivazione è stata richiamata C. Cass. 14 marzo 2024, n. 6840).
I primi giudici avevano annullato gli impugnati avvisi di accertamento IMU e TASI ritenendo che l’impianto di produzione di energia rinnovabile installato sopra il tetto e non architettonicamente integrato non avrebbe concorso a formare la rendita catastale dell’immobile, cosicché illegittima sarebbe parsa la pretesa dell’ente locale di pagamento delle relative imposte.
Intitolazione:
Nessuna intitolazione presente
Massima:
Nessuna massima presente
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Altavilla Vicentina (c. f. 00518900246), rappresentato e difeso come in atti, ha proposto appello avverso la sentenza n. 291/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Vicenza, sez. 1, in data 30.06.2022 e depositata in data 28.04.2024, che ha accolto i ricorsi riuniti e annullato gli avvisi di accertamento per IMU dal 2013 al 2018 e per TASI dal 2014 al 2018 emessi nei confronti della società X Srl già Y Spa (c.f. 00153190244).
Il Giudice di prime cure, richiamata la relazione tecnica del geom. TIZIO del 30.04.2010 depositata dalla ricorrente, laddove risulta indicato che è previsto nel complesso immobiliare in Comune di Altavilla Vicentina, foglio ..., mappale ..., di proprietà della ricorrente, un intervento di sostituzione del manto di copertura in "eternit" con pannelli coibentati del tipo a "sandwich", e con l'installazione di pannelli fotovoltaici, per un impianto di energia "rinnovabile", ha ritenuto che nessun obbligo di accatastamento sussisteva nel caso di specie, trattandosi "di un impianto fotovoltaico installato in falda alla copertura del capannone industriale di proprietà della ricorrente", condividendo il documento di prassi - circolare n. 27/E/2016 dell'Agenzia delle entrate, ove indica che "i pannelli fotovoltaici non integrati con il fabbricato e funzionali alla produzione di energia, non concorrono a formare la rendita catastale dell'immobile", richiamando giurisprudenza di merito su casi analoghi. Dunque, ha accolto i ricorsi riuniti condannando il Comune alla rifusione delle spese che ha liquidato in 16.827,00 oltre Iva, se dovuta.
Avverso la suddetta sentenza il Comune di Altavilla Vicentina propone appello eccependo l'erroneità della pronuncia, posto che si tratta di accertamenti per omesso pagamento delle imposte dovute in relazione all'impianto fotovoltaico, costituente una centrale della potenza di 261,51 KWp, non architettonicamente integrata ed edificata in falda alla copertura del capannone industriale in Via IV Novembre nel Comune di Altavilla Vicentina, identificato al censuario catastale al Foglio ... Mappale .. (categoria catastale D/1). Dunque, ritiene che i primi giudici hanno errato nel ritenere che si trattava di un impianto integrato poiché non lo è al capannone industriale, come affermato nella stessa relazione tecnica del geom. TIZIO. Quindi, l'impianto fotovoltaico non è la copertura del tetto e non è integrato all'immobile, ma è stato installato sul tetto dell'immobile, posto che per essere definito integrato è necessario che l'impianto stesso sia diretta copertura del fabbricato, atteso che svolgerebbe la duplice funzione di copertura e di produzione dell'energia, con particolari caratteristiche che non sono presenti in quello realizzato. Dunque, deve necessariamente essere accatastato autonomamente avendo autonomia funzionale, costituendo bene immobile ai sensi dell'art. 812 c.c. D'altro canto la circolare citata chiarisce che non sono da accatastare gli impianti di produzione di energia di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, come, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici, non superiori a 3 Kw per unità immobiliare. Evidenzia i criteri seguiti per la liquidazione dell'imposta per i fabbricati appartenenti alla categoria D, non iscritti in catasto, come nel caso di specie, in attesa di attribuzione della rendita catastale come prevista dall'articolo 5, del d.lgs. n. 504/1992.
Per quanto all'asserita illegittimità derivata per difetto del contraddittorio, rappresenta che la disciplina per i tributi locali prevede una mera facoltà e non l'obbligo dell'ente impositore di invitare il soggetto sottoposto ad accertamento.
Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza, dichiarare la legittimità degli atti impositivi con condanna della società al pagamento delle spese di lite per ogni grado di giudizio.
L'appellata società X Srl si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni, contesta integralmente i motivi di appello ex adverso dedotti, poiché infondati in fatto ed in diritto, evidenziando l'illegittimità degli atti impositivi, atteso che risulta incontrovertibile che trattasi di un impianto fotovoltaico installato in falda alla copertura del capannone industriale di proprietà della ricorrente e come tale non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Conclude, per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese anche di questo grado.
La resistente ha prodotto ulteriore memoria per ribadire quanto dedotto nella propria costituzione in appello e chiede la integrale conferma della decisione di primo grado.
All'odierna trattazione in pubblica udienza le parti illustrano le rispettive ragioni, come in atti, e successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente, osserva che si tratta di una centrale a pannelli fotovoltaici della potenza complessiva di 261,51 KWp, non architettonicamente integrata ed edificata in falda alla copertura del capannone industriale nel Comune di Altavilla Vicentina. Gli avvisi di accertamento sono stati emessi a seguito dei controlli effettuati sulla scorta delle denunce presentate e dei pagamenti eseguiti, è stata accertata l'omessa denuncia nonché il mancato pagamento delle somme dovute a titolo d'imposta in relazione all'impianto fotovoltaico di proprietà. L'impianto non è stato mai dichiarato e non censito al Catasto Edilizio Urbano, e per le annualità oggetto di accertamento, non era stata presentata alcuna denuncia e pagata la relativa imposta nonostante l'impianto fosse in già funzione dal 15 gennaio 2011.
Ai fini della legittima applicazione dell'imposta, gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni devono essere considerati come beni immobili anche qualora siano astrattamente rimovibili e installabili in altro luogo.
La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 6840 del 14 marzo 2024 ha chiarito che "Gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici) realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita vanno considerati a tutti gli effetti, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, quali beni immobili in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che astrattamente sono rimovibili ed installabili in altro luogo". Per la Cassazione, infatti, "la messa in opera di un impianto di apprezzabili dimensioni, ivi compresa l'integrazione tra i diversi elementi e il loro allacciamento alla rete elettrica nazionale, lascia, infatti, presupporre un collegamento con il luogo in cui lo stesso è impiantato funzionale ad una duratura utilizzazione del bene in quel determinato posto mentre la precarietà dell'ancoraggio al suolo e l' esportabilità non può in alcun modo comportare un'alterazione dell'originaria funzionalità. In particolare, ferma restando la qualificabilità in termini immobiliari della struttura di sostegno (trattandosi di un manufatto che, anche a non volerlo far rientrare nell'ambito delle "altre costruzioni", rientra senz'altro nel novero di "tutto ciò che [...] artificialmente è incorporato al suolo"), è stato osservato condivisibilmente in dottrina che in simili ipotesi anche il singolo pannello fotovoltaico, dopo essere stato imbullonato o incastrato nella struttura di sostegno, "assume senza dubbio una natura immobiliare per essere parte componente di un bene immobile, tanto quanto le turbine della centrale elettrica (così come divengono parte Corte di Cassazione - copia non ufficiale 12 di 14 di un edificio gli infissi destinati a servire da porte e finestre: pur essi erano mobili prima di essere montati)". Tale ricostruzione risulta del resto conforme alla lettura dell'art. 812 cod. civ. sopra prospettata, in base alla quale la natura mobiliare o immobiliare di un bene va considerata - al di là della conservazione o meno della sua individualità fisica a seguito dell'immobilizzazione - essenzialmente in ragione degli interessi che sullo stesso si appuntano. Pertanto, pur non perdendo il pannello "immobilizzato" la propria identità reale (nel senso che, rispetto all'immobile cui è unito, rimane un'entità oggettivamente distinta), la sua condizione di connessione funzionale con il suolo, conseguente al suo ancoraggio alla struttura di sostegno nell'ambito di un parco fotovoltaico, ne modifica la considerazione giuridica. Né rileva ad escludere l'immobilizzazione la sua reversibilità, legata all'agevole spostamento o rimozione dei moduli fotovoltaici".
Nel confermare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione pubblica, i giudici hanno, quindi, espresso il seguente principio di diritto: "[...] gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici) realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita vanno considerati a tutti gli effetti, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, quali beni immobili in quanto la connessione strutturale e funzionale tra terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che astrattamente sono rimovibili ed installabili in altro luogo."
Il primo comma dell'articolo 812 del codice civile, in base al quale "Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo".
Sulla base dei criteri ermeneutici emersi in ambito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla distinzione tra beni mobili e immobili ai sensi dell'art. 812 cod. civ., appare corretto classificare le centrali fotovoltaiche di grandi dimensioni (quale quella in esame) nella categoria dei beni immobili in quanto l'eventuale precarietà dell'elemento materiale dell'ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al profilo strettamente funzionale. La messa in opera di un impianto di apprezzabili dimensioni, ivi compresa l'integrazione tra i diversi elementi e il loro allacciamento alla rete elettrica nazionale, lascia, infatti, presupporre un collegamento con il luogo in cui lo stesso è impiantato funzionale ad una duratura utilizzazione del bene in quel determinato posto mentre la precarietà dell'ancoraggio alla falda di copertura del capannone industriale e l'esportabilità non può in alcun modo comportare un'alterazione dell'originaria funzionalità.
In conclusione, assorbita ogni altra istanza, l'appello deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la legittimità degli atti impositivi.
In relazione alle spese di giudizio, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni ritenute sussistenti sulla base della controvertibilità delle questioni trattate, attesi anche i contrasti giurisprudenziali che hanno dato origine a diversi interventi della Suprema Corte, si delineano specifiche circostanze per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, Sezione 5, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimità degli atti impositivi.
Spese compensate di entrambi i gradi di giudizio.
Elenco Atti Normativi citati
Codice civile del 16/03/1942
Approvazione del testo del codice civile
Articolo 812
Distinzione dei beni.
In vigore dal 19 aprile 1942
Decreto legislativo del 30/12/1992 n. 504
Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (N.D.R.: Ai sensi dell'art.1 decreto-legge 27 maggio 2008 n.93 a decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art.8, commi 2 e 3 del presente decreto legislativo.)
Articolo 5
Base imponibile.
(N.D.R.: Vedasi anche quanto disposto da: art. 3, commi 48 e 51 L. 23 dicembre 1996 n. 662 e dall'art.36, comma 2 D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n. 248)
In vigore dal 28 aprile 2017
Elenco Atti Normativi citati non presenti in banca dati
Codice civile - Articolo 812-com1
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