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03 agosto 2025

Tar 2025 analisi dettagliata della contestazione relativa alla mancata annotazione dell’uscita nel libretto d’uso dell’autovettura e delle implicazioni del procedimento disciplinare avviato nei confronti del ricorrente.

 

Tar 2025 analisi  dettagliata della contestazione relativa alla mancata annotazione dell’uscita nel libretto d’uso dell’autovettura e delle implicazioni del procedimento disciplinare avviato nei confronti del ricorrente.

In primo luogo, si evidenzia che, dagli atti, risulta che tutte le uscite dell’autovettura sono state regolarmente annotate nel libretto, fatta eccezione per quella serale del ricorrente. Questo fatto suggerisce che il ricorrente fosse a conoscenza dell’obbligo di riportare ogni spostamento, rendendo poco plausibile la sua ignoranza dell’obbligo stesso.

Per quanto riguarda l’ordine di servizio n. -OMISSIS-, si sottolinea che esso non introduce ex novo l’obbligo di annotare gli spostamenti, bensì ribadisce e chiarisce le modalità di utilizzo delle auto di servizio e delle auto blindate, specificando che le auto non blindate devono essere utilizzate esclusivamente per scopi ufficiali e indicando chi può utilizzarle. La formulazione di questo ordine di servizio sembra suggerire che l’Amministrazione abbia voluto rafforzare le regole già esistenti, forse a seguito di sospetti o comportamenti ritenuti impropri.

L’analisi conclude che la valutazione dell’Amministrazione circa la sanzione non appare irragionevole o illogica. La condotta omissiva del ricorrente, cioè la mancata annotazione, è ritenuta aver violato le norme disciplinari e aver compromesso il rapporto di fiducia con l’Amministrazione, oltre a causare imbarazzo all’ente militare.

Infine, si affronta il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell’art. 1398, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, il quale stabilisce che il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo. La contestazione suggerisce che, nel caso di specie, il procedimento potrebbe essere stato avviato con tempi ritenuti eccessivi, violando così il principio di immediatezza previsto dalla normativa.

In sintesi, il commento evidenzia la correttezza e ragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione nel contestare la condotta omissiva del ricorrente, sottolineando come le norme e le evidenze documentali supportino la decisione, e ribadisce l’importanza della tempestività nel procedimento disciplinare ai sensi della normativa vigente.


Pubblicato il 02/07/2025
N. 00193/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2025 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Xxxx Xxxx e Xxxx Xxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, corso Trieste, n. 123;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
1) della sanzione disciplinare della consegna di -OMISSIS- comminata con il provvedimento del xxxx Reggimento Carabinieri “Xxxx” Ufficio Comando - Sezione Segreteria e personale, di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante la seguente motivazione “Militare effettivo al xxxx Reggimento Carabinieri ‘Xxxx’ in servizio presso l’Ambasciata d’Italia in -OMISSIS- (-OMISSIS-) con compiti di protezione e scorta, nella serata del -OMISSIS-, unitamente ad altri militari del team, lasciava il sedime dell’Ambasciata senza che ne fosse data comunicazione al Capo Missione, utilizzando, in qualità di -OMISSIS-, un veicolo di proprietà del MAECI, omettendo di annotare il movimento nell’apposito libretto d’uso. Tale comportamento, connotato da scarso senso di responsabilità, ha causato ripercussioni sul rapporto di fiducia con il Capo Missione, portando infine disdoro ed imbarazzo all’Amministrazione Militare. Tale condotta palesa la violazione dell’art. 717 (senso di responsabilità del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90)”;
2) del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico promosso avverso il provvedimento sub 1), ai sensi dell’art. 1366 del d.lgs. 15.03.2010, n. 66 emesso dalla 2^ Brigata Mobile - SM - Ufficio personale il -OMISSIS-, nota prot. n. -OMISSIS- e della relativa comunicazione di cui alla nota prot. n. -OMISSIS-;
e di ogni altro atto o provvedimento, ancorché non conosciuto.
A valere, ove occorrer possa, anche come ricorso per motivi aggiunti nell’ambito del procedimento instaurato presso codesto ecc.mo TRGA con n.r.g. -OMISSIS-, volto ad ottenere l’annullamento degli atti relativi al trasferimento del ricorrente per incompatibilità ambientale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO
Il -OMISSIS-, a partire dal -OMISSIS-, veniva impiegato in missione presso l’Ambasciata d’Italia di -OMISSIS- (-OMISSIS-), dove svolgeva servizio all’interno del Nucleo Protezione e scorta, composto da quattro Carabinieri, da ultimo sotto il comando del -OMISSIS-.
Il giorno -OMISSIS- il Nucleo Protezione e scorta faceva rientro nell’Ambasciata alle ore -OMISSIS-, al termine di un servizio di scorta al Capo missione (-OMISSIS-).
Afferma il ricorrente che, considerata l’ora tarda e l’assenza di cibo pronto, su asserito ordine del responsabile del Nucleo, tutti e quattro i suoi componenti sarebbero usciti dall’Ambasciata per recuperare il cibo e l’acqua necessari per partire l’indomani per -OMISSIS-, in quanto dovevano svolgere un servizio di scorta all’-OMISSIS-.
Il Nucleo usciva dall’Ambasciata su due mezzi diversi: i Carabinieri -OMISSIS- e -OMISSIS- su un mezzo blindato, mentre il ricorrente e il -OMISSIS- su una “-OMISSIS-” (con targa diplomatica), guidata dallo stesso ricorrente.
Alle -OMISSIS- circa, il -OMISSIS- veniva contattato dai due colleghi che si trovavano sul mezzo blindato, i quali gli chiedevano di recarsi da loro, perché coinvolti in un sinistro stradale lungo la “-OMISSIS-” di -OMISSIS-.
Quanto alla dinamica del sinistro, il Car. -OMISSIS-, collega del ricorrente, riferiva che, mentre era alla guida del mezzo blindato, in prossimità di una rotatoria, non era riuscito a interrompere in tempo la marcia del veicolo, a suo dire a causa della scarsa efficienza dell’impianto frenante, finendo contro un motociclo, il cui conducente rimaneva ferito.
I due colleghi del ricorrente che si trovavano nel veicolo blindato venivano condotti dalla Polizia locale presso il “-OMISSIS-”, dove venivano trattenuti per circa 24 ore prima di essere rilasciati.
Il ricorrente espone di essere poi stato “recluso” all’interno dell’Ambasciata da quel giorno e fino al -OMISSIS-, per essere poi rimpatriato il -OMISSIS-, e riassegnato alla Compagnia di appartenenza (-OMISSIS-) il -OMISSIS-.
In data-OMISSIS- l’Amministrazione contestava al ricorrente gli addebiti.
In particolare, gli veniva contestato quanto segue: “Nella serata del -OMISSIS- la S.V., in qualità di addetto del dispositivo di protezione e scorta presso l’Ambasciata d’Italia in -OMISSIS- (-OMISSIS-), si assentava dalla Sede diplomatica unitamente ad altri militari del team, omettendo di darne preventiva comunicazione al Capo Missione. Tale comportamento ha contribuito a causare la contemporanea assenza dell’intero dispositivo di sicurezza e scorta dalla sede diplomatica, peraltro durante l’arco notturno in un contesto operativo molto complesso e pericoloso. Nella specifica circostanza, inoltre, la S.V. ha utilizzato, in qualità di -OMISSIS-, il veicolo di proprietà del MAECI, -OMISSIS-, omettendo di annotare il summenzionato movimento nell’apposito libretto d’uso dell’autovettura. Tali condotte omissive, oltre ad aver palesato gravi violazioni disciplinari in merito ai Suoi doveri nell’assolvimento dei compiti istituzionali, hanno contribuito a compromettere il rapporto di fiducia con il Capo Missione, causando disdoro e imbarazzo per l’Amministrazione Militare”. Per tali fatti veniva quindi avviato un procedimento disciplinare di corpo nei confronti del ricorrente, per aver palesato un comportamento rilevante ai sensi degli artt. 712 (doveri attinenti al giuramento) e 717 (senso di responsabilità) del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, fattispecie tipizzate nell’art. 751 dello stesso decreto, in particolare nella parte in cui il citato articolo prevede che possono essere puniti con la consegna di rigore la “violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato (art. 712)” (doc. 4 dell’Amministrazione).
In data -OMISSIS- venivano nominatati i componenti della Commissione di Disciplina ex art. 1400 del d.lgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).
Il ricorrente nominava proprio difensore di fiducia il Mar. Capo Xxxx Xxxx (doc. 5 dell’Amministrazione).
La seduta della Commissione di Disciplina veniva successivamente fissata per il -OMISSIS-, alle ore 9.00, e la data comunicata anche al difensore di fiducia del ricorrente (doc. 5 dell’Amministrazione).
Il ricorrente presentava le proprie osservazioni in data -OMISSIS- (doc. 6 dell’Amministrazione).
In data -OMISSIS- il ricorrente e il suo difensore di fiducia si presentavano davanti alla Commissione di Disciplina che, all’unanimità, giudicava il ricorrente passibile di -OMISSIS- di consegna. Il Comandante di Corpo, preso atto del parere espresso dalla Commissione, definiva quindi la posizione disciplinare del ricorrente con l’irrogazione di -OMISSIS- di consegna (doc. 7 dell’Amministrazione).
La decisione veniva notificata al ricorrente il -OMISSIS- (doc. 8 dell’Amministrazione).
In data -OMISSIS- il ricorrente promuoveva, tramite il proprio difensore, ricorso gerarchico, ex art. 1366 del d.lgs. n. 66 del 2010, contro il suddetto provvedimento disciplinare (doc. 10 del ricorrente).
Con decisione del -OMISSIS-, notificata al ricorrente il -OMISSIS-, l’Amministrazione respingeva il ricorso gerarchico (doc. 10 dell’Amministrazione).
A fondamento del presente ricorso giurisdizionale sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. “Eccesso di potere per travisamento dei fatti - difetto di istruttoria - contraddittorietà manifesta”;
2. “Violazione dell’art. 1398, comma 1, d.lgs. 66/2010 - violazione del termine acceleratorio di avvio del procedimento disciplinare”;
3. “Vizio di incompetenza”;
4. “Eccesso di potere nella figura sintomatica della motivazione apparente. Violazione dell’art. 3, L. 241/1990, in relazione alla mancata valutazione delle controdeduzioni prodotte dal ricorrente”;
5. “Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’illogicità e dell’irragionevolezza. Violazione del principio di proporzionalità”.
Con atto depositato il 4 marzo 2025 si è formalmente costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.
Con successiva memoria, depositata il 21 marzo 2025, la difesa dell’Amministrazione ha chiesto, anzitutto, la riunione del presente ricorso con quello pendente sub n. -OMISSIS-, avente ad oggetto il provvedimento di trasferimento del ricorrente per incompatibilità ambientale. Nel merito, ha preso posizione sulle censure formulate dal ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare presentata dal ricorrente in via incidentale.
All’udienza in camera di consiglio del 25 marzo 2025, su richiesta delle parti, il Presidente ha fissato per la discussione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 25 giugno 2025.
Nei termini di rito il procuratore del ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a., in cui ha insistito per la riunione dei due procedimenti pendenti, chiedendone l’accoglimento.
All’udienza pubblica del 25 giugno 2025, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Va anzitutto rilevato che la definizione del merito del ricorso fa venire meno l’interesse del ricorrente a una pronuncia sull’istanza cautelare.
2. Ciò chiarito, in via preliminare, vanno vagliate la richiesta del ricorrente di far valere il presente ricorso anche come “ricorso per motivi aggiunti nell’ambito del procedimento instaurato presso codesto ecc.mo TRGA con n.r. g. -OMISSIS-”, concernente il trasferimento del ricorrente per incompatibilità ambientale, nonché la richiesta della difesa dell’Amministrazione di riunire i due ricorsi.
Ai sensi dell’art. 43, comma 3, c.p.a.: “Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70”, il quale, a sua volta stabilisce che: “Il collegio può su istanza di parte o d’ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi”.
La riunione dei ricorsi non costituisce però, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., un obbligo, bensì una semplice facoltà per il giudice amministrativo (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 maggio 2025, n. 3886; Sez. VII, 14 novembre 2024, n. 9150, TAR per il Lazio, Sez. I-ter, 30 maggio 2025, n. 10584 e TRGA Bolzano, 22 luglio 2021, n. 241; 5 febbraio 2020, n. 38 e 18 luglio 2018, n. 248).
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per riunire il presente ricorso con quello pendente sub n. -OMISSIS-, concernente il trasferimento del ricorrente per incompatibilità ambientale.
Invero, pur essendo innegabile la presenza di elementi di connessione, soggettiva e parzialmente oggettiva, tra le distinte azioni disgiuntamente introdotte, non vi è identità di petita, connotandosi, altresì le vertenze in oggetto per la complessità dell’intreccio di provvedimenti, che appare più agevole dipanare e risolvere singolarmente.
3. Nel merito il ricorso è infondato.
3.1. Va vagliata per prima la censura d’incompetenza relativa, prospettata con il terzo motivo di ricorso, attesa la radicalità del vizio prospettato, suscettibile, ove riscontrato, di determinare, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, l’assorbimento di ogni altra doglianza dedotta.
Afferma il ricorrente che i provvedimenti gravati sono stati adottati dal Comandante del xxxx Reggimento Carabinieri “Xxxx”, mentre i fatti asseritamente rilevanti sarebbero avvenuti in un momento in cui il ricorrente era al servizio del Comando Battaglione del xxxx Reggimento “Xxxx”. Sarebbe quindi spettato a quest’ultimo avviare e concludere il procedimento.
La censura è infondata.
Ai sensi dell’art. 1354 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (“Titolarità del potere sanzionatorio”), il potere sanzionatorio nel campo della disciplina “è attribuito all’autorità militare”, là dove l’Autorità militare responsabile del procedimento disciplinare per le sanzioni di corpo va individuata nel Comandante del reparto in cui il militare presta servizio nel momento in cui la sanzione viene irrogata, in quanto detiene il potere di agire nei confronti del militare.
Nel caso di specie, il ricorrente è stato rimpatriato in Italia il -OMISSIS- e, il giorno successivo, riassegnato alla Compagnia di appartenenza (xxxx Reggimento Carabinieri “Xxxx”).
Ė pacifico in atti che, al momento dell’adozione della sanzione disciplinare (il -OMISSIS-), il ricorrente prestava servizio presso la -OMISSIS- (che svolge compiti di controllo del territorio e dell’ordine pubblico) e, quindi, il responsabile del procedimento disciplinare è stato legittimamente individuato nel Comandante del xxxx Reggimento “Xxxx”.
Correttamente, quindi, il Comandante dei “Carabinieri Ministro Affari Esteri e della Cooperazione internazionale”, con nota del -OMISSIS-, ha trasmesso al xxxx Reggimento “Xxxx” copia del messaggio MAECI datato -OMISSIS- dell’Ambasciata d’Italia in -OMISSIS-, comprensivo delle relazioni dei militari operanti e dei relativi allegati annessi “per doverosa ed opportuna informazione, al fine di permettere a codesto Comando di procedere all’esame della posizione disciplinare dei militari che hanno fatto rientro in patria” (doc. 2 dell’Amministrazione).
Quanto al lamentato ritardo nell’adozione del provvedimento sanzionatorio si rimanda a quanto si dirà in sede di esame del secondo motivo di ricorso sub 3.3..
3.2. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il provvedimento disciplinare sarebbe stato adottato a seguito di valutazioni errate e avrebbe coinvolto impropriamente il ricorrente in una vicenda che non lo avrebbe riguardato “se non per il fatto di essere stato presente, in quel momento, a -OMISSIS-”.
Quanto alla contestazione riguardante l’asserito allontanamento dalla sede diplomatica senza preventiva comunicazione al Capo Missione, il ricorrente afferma di non essersi allontanato di sua iniziativa, ma di aver eseguito un ordine del suo superiore gerarchico, che pareva legittimo, in assenza di alcuna direttiva organizzativa sul tema.
I rapporti con il Capo Missione sarebbero stati intrattenuti dal Carabiniere più alto in grado, cioè il -OMISSIS-. Il ricorrente presumeva che quest’ultimo avesse concordato con il Capo Missione l’uscita del Nucleo dall’Ambasciata.
In altre parole: non sarebbe rientrato nei compiti del ricorrente quello di chiedere l’autorizzazione all’uscita al Capo Missione; sarebbe invece stato suo dovere eseguire l’ordine del superiore gerarchico, che si presumeva avesse avuto l’autorizzazione all’uscita per tutti i componenti del Nucleo.
Quanto alla contestazione di aver concausato la contemporanea assenza dell’intero dispositivo di sicurezza e scorta dalla sede diplomatica durante l’orario notturno e in un contesto complesso e pericoloso, il ricorrente ribadisce che “l’organizzazione del Nucleo e i rapporti con il Capo Missione sono di competenza del più alto in grado”, cioè del -OMISSIS-.
In altre parole, il ricorrente avrebbe solo eseguito un ordine, confidando che tale disposizione fosse legittima e/o concordata con il Capo Missione, in assenza di pericoli particolari, vista anche la presenza di altri militari nell’Ambasciata.
Quanto alla contestata responsabilità per non avere annotato il summenzionato movimento nell’apposito libretto d’uso dell’autovettura, il ricorrente afferma che detto mezzo sarebbe stato in uso al Nucleo e sarebbe stata utilizzato quotidianamente per le più svariate operazioni logistiche, tra cui quella di reperire generi alimentari.
Fino alla data del sinistro non sarebbe esistita alcuna circolare o ordine di servizio che imponesse al Nucleo la compilazione del libretto d’uso dell’auto di servizio. Solo dopo l’evento, l’-OMISSIS- avrebbe emesso l’Ordine di Servizio n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale, per la prima volta, avrebbe chiesto anche ai componenti del Nucleo di compilare il libretto d’uso dell’auto di servizio.
In ogni caso, nessuna delle contestazioni potrebbe mai aver “contribuito a compromettere il rapporto di fiducia con la Capo Missione, causando disdoro e imbarazzo per l’Amministrazione Militare”, motivo ultimo della sanzione irrogata.
Si sarebbe invece inteso sanzionare tutti i componenti del nucleo per le decisioni prese dal Responsabile dello stesso e per il sinistro occorso ad altri coinvolgendo irragionevolmente anche il ricorrente.
Anche nella denegata ipotesi in cui il ricorrente dovesse ritenersi responsabile del disdoro causato all’Amministrazione, la situazione caotica verificatasi subito dopo il sinistro, sarebbe stata determinata esclusivamente dal fatto che i due colleghi che si trovavano sul mezzo coinvolto non sarebbero stati muniti di accredito diplomatico: ove ciò fosse avvenuto, gli stessi non sarebbero stati condotti al posto di Polizia, ma sarebbero stati rilasciati immediatamente.
Il compito di rilasciare gli accrediti diplomatici sarebbe stato compito dell’Ambasciata e del MAECI, che invece, non vi avrebbero provveduto.
Le censure non colgono nel segno.
È opportuno premettere che l’apprezzamento dei fatti rilevanti a fini disciplinari e l’irrogazione delle relative sanzioni al dipendente pubblico sono rimessi all’ampia discrezionalità dell’Amministrazione e sindacabili dal giudice amministrativo “solo quando, dagli atti del procedimento e dal provvedimento, emerge che questa è incorsa in un travisamento dei fatti, è caduta in contraddizioni o illogicità, ovvero ha esercitato il proprio potere in maniera arbitraria, applicando una misura che risulti manifestamente eccessiva in rapporto ai beni giuridici protetti dalla norma e al grado di pericolo o di danno a essi arrecato” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. II, 24 aprile 2023, n. 4143; id.: Sez. VI, 21 luglio 2023, n. 7151; Sez. II, 20 febbraio 2023, n. 1724; Sez. II, 24 gennaio 2023, n. 774; Sez. II, 20 settembre 2022, n. 8109; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 25 giugno 2024, n. 2318 e TRGA Bolzano, 20 giugno 2024, n. 167 e 2 novembre 2022, n. 267).
In tema di sanzioni disciplinari dei militari competono dunque all’Amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del giudice amministrativo unicamente ab externo, in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione.
Ciò chiarito, ad avviso del Collegio, dai provvedimenti impugnati non sembra prima facie emergere alcun vizio macroscopico di illogicità, travisamento dei fatti o disparità di trattamento, né il prospettato difetto di istruttoria e di motivazione.
Va anzitutto sottolineato che il sinistro che ha coinvolto due dei Carabinieri del Nucleo di scorta e protezione il -OMISSIS- non costituisce il motivo per cui il ricorrente è stato sanzionato.
Ciò che viene addebitato al ricorrente è di avere violato i doveri istituzionali che derivano dalla condizione militare, di cui al giuramento prestato, in relazione ad alcune condotte omissive.
In particolare, al ricorrente viene, in primo luogo, contestato di essersi allontanato dall’Ambasciata, la sera del -OMISSIS-, senza averlo previamente comunicato all’-OMISSIS- (Capo Missione) e, in secondo luogo, di aver concausato la contemporanea assenza dell’intero Nucleo di scorta e protezione dell’-OMISSIS- durante l’orario notturno, in un contesto pericoloso.
Il ricorrente non contesta le suddette circostanze, ma afferma di essersi limitato a eseguire un ordine del superiore -OMISSIS- e di aver presunto che lo stesso avesse informato dell’uscita il Capo Missione.
Osserva il Collegio che dalla documentazione in atti non risultano elementi tali da far ritenere che, nel caso specifico, esistesse un ordine di servizio del -OMISSIS- (responsabile del Nucleo Protezione e scorta) di uscire per recuperare generi alimentari per la missione del giorno seguente.
L’-OMISSIS- esprime forti dubbi sul reale motivo dell’utilizzo del mezzo da parte dei militari. Invero, nel suo “Messaggio operativo” del -OMISSIS-, l’-OMISSIS- afferma di avere chiesto al -OMISSIS- un primo resoconto verbale della vicenda e afferma che “il -OMISSIS- mi ha risposto che erano stati invitati a cena da uno dei Carabinieri qui in servizio quadriennale e vi stavano recando con due auto, in quanto due di loro erano già pronti ad uscire, mentre gli altri si stavano ancora preparando”. L’-OMISSIS- dubita anche dell’asserita necessità di recuperare generi alimentari, affermando che: “Il viaggio di servizio a -OMISSIS- prevedeva la partenza alle ore 13.00 di domenica con tutti i componenti della scorta… Ritengo dunque che vi fosse ampio margine per effettuare eventuali acquisti, sempre che ve ne fosse la necessità, in altri momenti del sabato e della domenica… faccio inoltre presente che a 700 metri dall’Ambasciata, all’interno dell’Enclave diplomatica, è attivo il supermercato -OMISSIS- (fornito di ogni genere alimentare anche occidentale) aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 22.00”. L’-OMISSIS- aggiunge che, lungo il tragitto autostradale -OMISSIS- - -OMISSIS-, sono presenti “numerose aree di servizio e punti di sosta” (cfr. doc. allegato al doc. 2 dell’Amministrazione).
Anche il Comandante Carabinieri Ministero Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, nella sua nota dell’-OMISSIS-, mette in discussione il vero motivo dell’uscita e il contrasto delle versioni fornite: “…l’-OMISSIS- replicava che erano stati invitati a cena da uno dei Carabinieri quadriennali e che si stavano recando con due auto, in quanto due di loro erano già pronti ad uscire, mentre gli altri due si stavano ancora preparando”, mentre, “all’opposto, ora, i militari hanno relazionato dell’asserita necessità, quella sera, di recarsi in auto al di fuori dell’Enclave diplomatica per recuperare generi alimentari e acqua occorrenti per il viaggio di servizio a -OMISSIS-… quando vi era ampio margine per effettuare eventuali acquisti, sempre che ve ne fosse necessità, negli orari più consoni e diurni del sabato e della domenica” (cfr. doc. allegato al doc. 2 dell’Amministrazione).
In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui fosse esistito un ordine di servizio di uscire per recuperare generi alimentari, va rilevato che, seppur vero, in linea di principio, che gli ordini militari devono essere eseguiti, questo dovere non è assoluto e incontra i limiti stabiliti dalla legge: un ordine che sia manifestamente contro le istituzioni dello Stato o che possa comportare la commissione di un reato non deve essere eseguito e, anzi, deve essere denunciato.
Nel caso specifico, l’ordine di uscire si poneva in contrasto con gli obblighi istituzionali di protezione dell’-OMISSIS-, che si sarebbe trovata - come effettivamente si è verificato - priva di tutta la sua scorta, nelle delicate ore serali, in un ambiente geograficamente non proprio definibile tranquillo, come quello del -OMISSIS-.
Oltretutto, il ricorrente non è un militare privo di conoscenze professionali nel settore delle missioni estere. Ė infatti pacifico in atti che lo stesso è in possesso della qualifica di “-OMISSIS-”, nonché della specializzazione di “-OMISSIS-”, entrambe conseguite prima della sua immissione nel teatro operativo. Era quindi preparato professionalmente e consapevole dei compiti e obiettivi assegnatigli. Inoltre, era in servizio a -OMISSIS- dal -OMISSIS-, quindi aveva sufficiente esperienza sul campo, così da essere in grado di intervenire nel processo decisionale per far svolgere l’attività di recupero di generi alimentari in orari più consoni, senza lasciare sguarnita da tutta la scorta l’Ambasciata nell’orario serale.
In merito alla contestazione della mancata annotazione dell’uscita nell’apposito libretto d’uso dell’autovettura, agli atti vi è copia delle pagine del libretto di utilizzo, fornita dall’-OMISSIS-, in cui sono state annotate tutte le uscite, tranne quella serale del -OMISSIS-. Sembra quindi poco probabile che il ricorrente non fosse a conoscenza dell’obbligo di riportare ogni uscita.
Quanto all’ordine di servizio n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma dell’-OMISSIS-, sull’utilizzo delle auto di servizio e delle auto blindate, con esso non viene introdotto, ex novo, l’obbligo di annotare gli spostamenti (che esisteva già, come comprovato dalla documentazione in atti) ma viene sottolineato che: “L’auto non-blindata può essere utilizzata solo per scopi ufficiali” e viene chiarito chi può utilizzarla (cfr. doc. 12 del ricorrente). Evidentemente, l’-OMISSIS- ha ritenuto di dover meglio precisare gli obblighi sull’utilizzo delle auto di servizio, dopo aver avuto sospetti sull’utilizzo improprio delle stesse.
Al Collegio non appare in definitiva errata la valutazione dei presupposti della sanzione, né irragionevole o illogica la conclusione cui è pervenuta l’Amministrazione. secondo cui la condotta omissiva sopra descritta, oltre che aver palesato violazioni disciplinari da parte del ricorrente, ha compromesso il rapporto di fiducia con l’-OMISSIS- e causato imbarazzo per l’Amministrazione militare.
3.3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1398, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, in base al quale il procedimento disciplinare “deve essere instaurato senza ritardo”.
Nel caso in esame la comunicazione di avvio del procedimento sarebbe stata notificata quasi -OMISSIS- dopo i fatti e in altro contesto geografico (in Italia e non in -OMISSIS-), con conseguente difficoltà di difesa e accertamenti istruttori in loco.
Con richiami alla giurisprudenza riferita al suddetto articolo del Codice dell’ordinamento militare, il ricorrente afferma che, se da un lato, detto termine ha natura mobile, dall’altro lato, esso deve essere comunque rispettato, pena la decadenza del potere disciplinare.
Nel caso di specie, non sussisterebbero le condizioni tali da giustificare il ritardo (gravità dei fatti e accertamento complesso).
La circostanza che si sia voluto attendere la relazione del MAECI sul sinistro, confermerebbe ulteriormente che la sanzione disciplinare applicata sarebbe connessa al sinistro “e non agli addebiti (risibili) formalmente contestati al ricorrente”.
Anche queste doglianze sono infondate.
L’art. 1398, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, sancisce che: “1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo: a) dalla conoscenza dell'infrazione;… d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo all'esito della valutazione operata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell'inchiesta formale”.
Secondo l’univoco orientamento della giurisprudenza, se la regola della immediatezza o, comunque, della tempestività della contestazione in sede disciplinare deve essere intesa in senso relativo, tenendo conto della ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e la valutazione dei fatti contestati, tuttavia ciò implica che il ritardo deve trovare una sua specifica giustificazione con riferimento alla particolare situazione accertata o alla particolare complessità delle eventuali necessarie acquisizioni istruttorie (cfr., ex pluribus, Consiglio di Stato, Sez. II, 6 giugno 2022 n. 4608; Sez. IV, 5 agosto 2003, n. 4535; TAR per il Lazio, Sez. I-bis, 5 agosto 2024, n. 15675).
Al riguardo la condivisa giurisprudenza ha inoltre chiarito che: “Con riferimento al procedimento disciplinare del personale militare la clausola ‘senza ritardo’ di cui agli artt. 1398 e 1399 del d.lgs. n. 66/2010 reca una regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, che postula il contemperamento dell'esigenza dell'Amministrazione di valutare con ponderazione il comportamento dell'incolpato sotto il profilo disciplinare con quella di evitare che un'eccessiva distanza di tempo dai fatti possa rendere più difficile per l'inquisito l'esercizio del diritto di difesa. L'espressione normativa deve essere dunque intesa non nel senso che l'avvio debba avvenire immediatamente, bensì secondo la ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi considerando la gravità della violazione e la complessità degli accertamenti preliminari e dell'intera procedura” (cfr. TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 25 giugno 2024, n. 2318; id.: TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 7 maggio 2024, n. 1384). E ancora: “In materia di sanzioni disciplinari di corpo personale militare l'art. 1398 del d.lgs. n. 66 del 2010 non disciplina espressamente il termine concernente l'avvio del procedimento disciplinare di corpo. Infatti, con l'espressione senza ritardo deve intendersi non già la fissazione di un termine rigidamente determinato, bensì di un termine sollecitatorio dell'attività della P.A. nel rispetto del buon andamento della medesima” (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 2-OMISSIS- 2023, n. 958; id.: Consiglio di Stato, Sez. I, n. 110 del 5 febbraio 2024, n. 110).
Nel caso di specie, il primo “Messaggio operativo” dell’-OMISSIS- sui fatti accaduti il -OMISSIS-, è del -OMISSIS-, messaggio che è stato prontamente trasmesso, il -OMISSIS-, dal Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al competente Comandante del xxxx Reggimento dei Carabinieri “Xxxx”. Nel “Messaggio operativo” del -OMISSIS- l’-OMISSIS- sente il bisogno di sottolineare che le relazioni dei Carabinieri coinvolti (che sono allegate al messaggio) “riportano le date del -OMISSIS-” e che “mi sono state consegnate per la trasmissione a questo Comando venerdì scorso, -OMISSIS-” (cfr. doc. 2 dell’Amministrazione). Il ritardo nella trasmissione degli atti è quindi da imputarsi agli stessi Carabinieri del Nucleo Protezione e scorta.
Il procedimento disciplinare è stato poi avviato il-OMISSIS-, con la contestazione degli addebiti, notificata il -OMISSIS-.
Tra i fatti accaduti il -OMISSIS- e la contestazione degli addebiti (avvenuta il-OMISSIS-) sono trascorsi poco più di -OMISSIS-. Considerata la complessità delle acquisizioni istruttorie, i tempi osservati dall'Amministrazione a giudizio del Collegio sono da considerarsi congrui e, diversamente da quanto censurato dal ricorrente, non hanno limitato né precluso il suo diritto di difesa, posto che ha potuto presentare memorie e osservazioni che appaiono ponderatamente considerate nei provvedimenti impugnati.
3.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole che l’Amministrazione non abbia valutato le osservazioni presentate dal ricorrente.
In particolare, il -OMISSIS- il ricorrente avrebbe presentato una memoria difensiva, nella quale avrebbe rappresentato quanto accaduto in maniera antitetica rispetto ai presupposti delle contestazioni e alla motivazione del provvedimento disciplinare. Tali controdeduzioni sarebbero “cadute nel vuoto e l’Amministrazione le ha candidamente ignorate nel proprio provvedimento finale”.
Il diritto di difesa e di contraddittorio nel procedimento amministrativo, specie in quello che può avere conseguenze negative per l’interessato, dovrebbero essere garantiti in maniera sostanziale e non meramente formale, come accaduto nella fattispecie.
La censura non ha fondamento.
Ai sensi dell’art. 1370, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010: “1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato”.
Dall’esame degli atti impugnati risulta che le osservazioni del ricorrente sono state attentamente vagliate, così come sono state considerate le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente e dal difensore di fiducia prima della decisione sulla sanzione, che però non sono state ritenute sufficienti a confutare gli addebiti contestati al ricorrente.
Osserva il Collegio che, nel caso di specie, sono stati garantiti tutti i diritti di difesa e partecipativi del ricorrente nell’ambito del procedimento disciplinare: il ricorrente ha infatti potuto non solo presentare le proprie osservazioni sulle singole contestazioni, ma anche essere sentito personalmente con il proprio difensore. Non esiste, invece, alcun obbligo, nel provvedimento sanzionatorio, di entrare nel merito delle singole osservazioni svolte dal dipendente: al riguardo, si richiama l’orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo cui: “non sussiste alcuna violazione del contraddittorio quando, a fronte di controdeduzioni procedimentali dell'interessato, il provvedimento a questo sfavorevole si fondi su una motivazione sintetica, non essendo richiesta un'analitica confutazione delle osservazioni (ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 6173/2018; sez. IV, n. 4967/2014). L'Amministrazione, in altre parole, non deve confutare espressamente le ragioni addotte in sede procedimentale, avendo il semplice obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti depositati dall’interessato, allorquando gli stessi siano pertinenti all'oggetto del procedimento (Cons. Stato, sez. V, n. 523/2023; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 16643/2023)” (cfr, ex multis, TAR per il Lazio, Sez. III Stralcio, 6 agosto 2024, n. 15711).
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente, nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere sussistente una qualche responsabilità del ricorrente, afferma che il provvedimento sanzionatorio adottato sarebbe comunque illegittimo, in quanto in contrasto con i principi di graduazione e di proporzionalità che devono necessariamente essere rispettati nell’irrogazione di sanzioni disciplinari.
Nel presente caso, saremmo di fronte a una condotta che, da qualunque angolazione la si voglia guardare, sarebbe certamente non intenzionale e non recidiva.
Riguardo all’assenza di colpa o, quantomeno di intenzionalità, il ricorrente afferma che, da un lato, avrebbe solo eseguito gli ordini, confidando che fossero legittimi, e che non sarebbe stato coinvolto nel sinistro e nel conseguente trattenimento presso la Polizia locale di -OMISSIS-; dall’altro lato, non potrebbe sottacersi la responsabilità (o correponsabilità) dell’Ambasciata e/o del MAECI che se avessero adempiuto ai propri doveri d’ufficio, avrebbero evitato l’incidente diplomatico.
Sotto il profilo della recidiva, il ricorrente avrebbe sempre tenuto una condotta irreprensibile, quindi non sarebbe invocabile alcuna recidiva.
Sempre -OMISSIS-, pochi mesi prima degli eventi, il ricorrente avrebbe ricevuto un elogio nell’ambito di un’altra missione all’estero.
La consegna sarebbe la sanzione più grave prevista dall’art. 1358 del Codice dell’Ordinamento militare.
Le norme del Codice stabiliscono una precisa graduazione delle sanzioni, espressione di un più generale principio di proporzionalità, che dovrebbe caratterizzare l’irrogazione dei provvedimenti disciplinari. Nel caso specifico detto principio non sarebbe stato osservato, in quanto sarebbero mancati, da un lato, gli elementi idonei in generale a giustificare l’irrogazione delle sanzioni più afflittive e, dall’altro lato, gli elementi specifici per l’applicazione della sanzione della consegna per -OMISSIS-. A tutto voler concedere, un richiamo verbale o scritto avrebbe adeguatamente raggiunto lo scopo di sollecitare una maggiore attenzione e prudenza.
Inoltre, il provvedimento sanzionatorio sarebbe privo di motivazione: non sarebbero stati chiariti i motivi per i quali si sarebbe scelto di procedere con la consegna, anziché con un provvedimento più tenue.
L’Amministrazione avrebbe respinto tout court anche l’ipotesi di provvedimenti disciplinari meno gravi, sostenendo che la sanzione irrogata corrisponderebbe a quella prevista dalle norme di riferimento e, proprio in ragione dei precedenti disciplinari, non sarebbe stata applicata una sanzione più severa.
Considerato che la condotta contestata al ricorrente non sarebbe in ogni caso intenzionale, né recidiva, in via subordinata rispetto all’accoglimento degli altri motivi, il ricorrente chiede quindi l’applicazione della sanzione più tenue del richiamo verbale o scritto.
Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 1355 del d.lgs. n. 66 del 2010, “1. Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all’emanazione di un ordine. 2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo”.
L’art. 1355 dello stesso decreto stabilisce i criteri per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari: “1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa.
2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato.
3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni:
a) intenzionali;
b) commesse in presenza di altri militari;
c) commesse in concorso con altri militari;
d) ricorrenti con carattere di recidività…”.
L’art. 1358 del d.lgs. n. 66 del 2010 (“Sanzioni disciplinari di corpo”) così recita: “1. Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore. 2. Il richiamo è verbale. 3. Il rimprovero è scritto. 4. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi. 5. La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell’ambiente militare - in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi. 6. La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per i comportamenti specificamente previsti dall’articolo 751 del regolamento”.
Ai sensi dell’art. 751 del d.P.P. n. 90 del 2010, “1. Possono essere puniti con la consegna di rigore:
a) i seguenti specifici comportamenti:
1) violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato (articolo 712)…”.
Va anzitutto rilevato che, per costante e condivisa giurisprudenza, in considerazione degli interessi pubblici oggetto di tutela, l’Amministrazione è titolare in materia disciplinare di un’ampia discrezionalità circa il convincimento della gravità delle infrazioni e sulla natura ed entità della sanzione da infliggere, profili questi in via generale non sindacabili in sede di legittimità salvo che nelle ipotesi di violazione di norme procedurali o di eccesso di potere nelle sua varie forme sintomatiche, quale la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza o il travisamento dei fatti (cfr., ex pluribus, Consiglio di Stato, Sez. II, 20 novembre 2023, n. 9908; 11 settembre 2023, n. 8248; 21 agosto 2023, n. 7886; 1-OMISSIS- 2022, n. 6080; 20 maggio 2022, n. 4012, nonché TRGA Bolzano, 7 giugno 2022, n. 166). In particolare, è stato osservato che, “siccome le norme relative alle infrazioni disciplinari sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi, spetta all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume pertanto rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità” (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 16 ottobre 2020, n. 1945).
Ad avviso del Collegio, nel caso di specie, i fatti contestati al ricorrente sono stati correttamente inquadrati nella fattispecie sanzionatoria della consegna per -OMISSIS-, per violazione dei doveri attinenti al giuramento di cui all’art. 712 dello stesso decreto e dell’art. 717, relativo al senso di responsabilità.
La condotta del ricorrente non è stata riconosciuta intenzionale, né recidiva, come si evince dal fatto che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione più grave della “consegna di rigore”, ma la semplice “consegna”.
La sanzione scelta dall’Amministrazione appare proporzionata e ragionevole alla luce della natura dei fatti contestati e delle complessive considerazioni espresse nei provvedimenti impugnati, che consentono di ricostruire con sufficiente adeguatezza l’iter logico-giuridico seguito nella circostanza.
In particolare, l’Amministrazione non solo ha ponderato correttamente le circostanze in cui si sono verificati i fatti contestati e le relative conseguenze negative sulla reputazione arrecate all’Ambasciata, ma anche il fatto che il ricorrente, in precedenza, non aveva subito altri procedimenti disciplinari, e che lo stato di servizio del ricorrente era ottimo. Infatti, va evidenziato che, come risulta dalla decisione sul ricorso gerarchico, il responsabile del procedimento, nella scelta della sanzione, “ha voluto rimarcare le oggettive differenze tra le responsabilità del militare ricorrente e quelle degli altri componenti del dispositivo sanzionati con la consegna di rigore”, che è la sanzione più grave prevista dal Codice dell’Ordinamento militare.
In conclusione, il Collegio ritiene che la sanzione inflitta nel caso specifico al ricorrente non risulti manifestamente sproporzionata rispetto agli addebiti, tenuto conto del disvalore degli stessi sotto il rilievo disciplinare.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura stabilita dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stephan Beikircher, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore
Alda Dellantonio, Consigliere
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Lorenza Pantozzi Lerjefors        Stephan Beikircher
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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