Tar 2025 - valutazione giuridica e fattuale relativa alla rilevanza del tatuaggio nel contesto di una procedura di accertamento dell’idoneità militare, con particolare attenzione alle norme e alla giurisprudenza consolidata in materia.
Innanzitutto, si evidenzia che secondo la giurisprudenza consolidata, i requisiti fisiopsichici concorsuali devono essere accertati al momento della visita medica svolta dalla Commissione. La rimozione del tatuaggio successivamente a tale momento non può essere presa in considerazione ai fini dell’idoneità, in quanto il giudizio si basa sulla situazione presente al momento dell’accertamento (cfr. Consiglio di Stato, sent. 6640/2019). Per escludere che il tatuaggio costituisca causa di esclusione, è necessario che tale tatuaggio sia stato completamente eliminato in modo tale che non ne resti alcuna visibilità, valutando aspetti come consistenza, dimensione e nitidezza dell’immagine impressa sulla cute. In definitiva, l’esito della rimozione deve essere tale da aver fatto scomparire la visibilità del tatuaggio, trasformandolo in un mero esito cicatriziale.
Il Collegio, nel caso specifico, sottolinea che il fatto dedotto dal ricorrente secondo cui il tatuaggio non sarebbe idoneo a ledere il decoro dell’uniforme o la dignità della condizione militare non assume rilevanza, poiché il giudizio di inidoneità si basa sulla visibilità del tatuaggio con l’uniforme di servizio, e non sulla sua natura o sul contenuto. In altre parole, il problema non è il contenuto del tatuaggio, ma la sua presenza visibile durante l’uso dell’uniforme.
Inoltre, il Collegio analizza la documentazione fotografica disponibile, che mostra chiaramente che il tatuaggio era ben visibile al momento degli accertamenti sanitari. La foto evidenzia che il tatuaggio, una scritta “XXXX” sul braccio sinistro, era ancora ben distinguibile e non in fase di completa rimozione. La posizione del tatuaggio, sotto la fine della maglietta e appena sopra il gomito, conferma che era visibile con l’uniforme di ordinanza, incompatibile con il giudizio di idoneità.
In conclusione, il Collegio ritiene che la presenza di un tatuaggio visibile al momento dell’accertamento costituisca motivo legittimo di esclusione dall’idoneità, indipendentemente dalla volontà del ricorrente di sostenere che il tatuaggio non lederebbe il decoro dell’uniforme o la dignità militare. La giurisprudenza, e in particolare le recenti pronunce del Consiglio di Stato (sent. 10443/2023 e sent. 9583/2023), conferma che la valutazione si basa sulla visibilità effettiva del tatuaggio al momento dell’accertamento e sulla sua eliminazione completa o meno.
Pubblicato il 24/07/2025
N. 14681/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13517/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13517 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Xxxx Xxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- per quanto di ragione, della determina n. -OMISSIS-, comunicata a mezzo PEC in data 23/10/2024, di esclusione della parte ricorrente dal concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con decreto n. 3/1-3 del 27/05/2024 dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, per mancanza del requisito di cui all’art.635 c.1 lett. g bis del C.O.M. e dell’art.2 c.4 lett. g del Bando;
- per quanto di ragione, del Bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con decreto n. 3/1-3 del 27/05/2024 dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e successive modificazioni, nella parte in cui all’art.2 c.4 lett. g) prevede, tra i requisiti di partecipazione che “non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi”;
- nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente ovvero comunque connesso al procedimento, anche se ad oggi non conosciuto.
(ed eventuale remissione alla Corte costituzionale dell’art. 635, c.1, lett.g-bis) del d.lgs. 15 marzo 2010, n.66 - Codice dell’Ordinamento Militare nella parte in cui prevede come requisito di partecipazione l’assenza d’imputazione in un procedimento penale per delitto non colposo).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- per quanto di ragione, del provvedimento del 12/02/25 reso dalla Commissione all’esito dell’accertamento dell’inidoneità psicofisica di cui alla nota prot. n°-OMISSIS-, lesivo nella parte in cui si dispone che il ricorrente non è idoneo alla prosecuzione della procedura selettiva in oggetto perché “presenta un tatuaggio (art. 11, comma 6, lett.c) del bando di concorso e para 8 ‘criteri di valutazione’ delle discendenti, Norme Tecniche in regione, BRACCIO SINISTRO visibile con l''uniforme” (doc.1)
- per quanto di ragione, del verbale di visita medica generale, prot. n°-OMISSIS- del 12/02/2025 conosciuto in data 11/03/2025 all’esito dell’istanza di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 e ss L.n.241, laddove lesivo e nella parte in cui descrive che il candidato presenta un tatuaggio con la “scritta XXXX in fase di remissione ma ancora visibile con t-shirt taglia L” (doc.2).
-per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito relativa ai candidati della riserva dei posti di cui all’art.1 comma1, lett.b) (Civili) e del relativo decreto di approvazione delle graduatorie finali del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con decreto n. 3/1-3 del 27/05/2024 dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri pubblicati in data 20/03/2025 sul sito istituzionale Carabinieri.it, lesivo laddove non include il nome del ricorrente (doc.3 - 4).
- nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente ovvero comunque connesso al procedimento, anche se ad oggi non conosciuto.
e per il contestuale accertamento e per la condanna
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l''adozione del provvedimento ammissione del ricorrente alla procedura selettiva in esame e alle successive fasi concorsuali ivi incluso il suo inserimento nella graduatoria finale di merito del concorso, recentemente approvata e impugnata con il presente atto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato la determina n. -OMISSIS- del 23.10.2024 con cui veniva escluso dal concorso pubblico per il reclutamento di 3.852 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale “per mancanza del requisito di cui all’art.635, c.1, lett. g-bis), del d.lgs. 15 marzo 2010, n.66 (Codice dell’Ordinamento Militare) e di cui all’art.2, c.4, lett. g) del bando di concorso” per essere imputato in un procedimento penale per un delitto non colposo.
Sul punto, il ricorrente evidenzia che in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento egli avrebbe dovuto essere ammesso con riserva all’espletamento delle prove concorsuali e che, inoltre, in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, per il reato in questione è intervenuta la remissione (accettata) della querela ai sensi dell’art. 340 c.p.p., il che è circostanza idonea a determinare l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 c.p.
2. Si costituiva il Ministero intimato, il quale depositava memorie con cui chiedeva il rigetto nel merito del ricorso.
3. All’esito della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la Sezione ha adottato l’ordinanza n. -OMISSIS-del 20.01.2025 con cui nell’accogliere la domanda di sospensiva ha disposto “…l’ammissione con riserva di parte ricorrente alla procedura selettiva in epigrafe ai fini del prosieguo dell’iter concorsuale”.
4. L’Amministrazione ha pertanto proceduto a riammettere il ricorrente alla procedura concorsuale in questione e con provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 23.01.2025 lo ha convocato per il giorno 10.02.2025 per sostenere le prove fisiche e gli accertamenti sanitari e attitudinali.
5. All’esito dei predetti accertamenti sanitari, il ricorrente è stato nuovamente escluso dal concorso per la presenza di un tatuaggio “recante la scritta “XXXX” sul braccio sinistro “in fase di rimozione ma ancora visibile con t-shirt taglia L”.
6. Avverso quest’ultimo provvedimento e la graduatoria di merito nelle more approvata, è insorta parte attorea con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato e depositato.
Il gravame risulta affidato ad un unico motivo di diritto con cui sostanzialmente si afferma che con le uniformi d’ordinanza il tatuaggio non sarebbe visibile e che, inoltre, il ricorrente si era sottoposto ad un ciclo completo di laser-terapia per la rimozione definitiva del tatuaggio in questione, di talché ciò che era presente sul braccio del candidato non era definibile come un tatuaggio, quanto piuttosto come un mero esito cicatriziale derivante da un processo di rimozione in stato avanzato.
7. Dopo aver adottato l’ordinanza n. -OMISSIS-del 16.05.2025 con cui veniva richiesta copia più chiara (foto a colori) della documentazione fotografica predisposta in occasione degli accertamenti sanitari e dopo che l’Amministrazione provvedeva al deposito di quanto richiesto, la Sezione con ordinanza n. -OMISSIS-del 13.06.2025 respingeva l’istanza cautelare.
8. Con memorie di replica il ricorrente insiste per l’accoglimento del gravame, deducendo altresì che il tatuaggio in alcun modo sarebbe idoneo a ledere il decoro dell’uniforme e la dignità della condizione militare, il che sarebbe ulteriore indice della invalidità dell’atto impugnato.
9. All’udienza pubblica del 09.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente il Collegio deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto il provvedimento originariamente impugnato è stato superato dai successivi atti dell’Amministrazione con cui il ricorrente è stato dapprima riammesso alla procedura concorsuale e successivamente dichiarato inidoneo per la presenza di un tatuaggio.
11. Venendo all’esame del ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ricorda innanzitutto che la presenza di un tatuaggio sul candidato comporta il giudizio di inidoneità se lo stesso è visibile “con qualsiasi formazione in uso” ovvero se, anche quando non visibile, è, a causa delle dimensioni, del contenuto o della natura, deturpante o contrario al decoro dell’uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di personalità abnorme.
A tal proposito, può essere richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3525 del 14.06.2012 che, in tema di esclusione da una selezione concorsuale per presenza di tatuaggi sulla cute del candidato, ha individuato due distinte fattispecie, entrambe rilevanti ai fini della dichiarazione di non idoneità: quella della presenza di “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme”, in relazione alla quale nessuna rilevanza assume la “particolare natura” ovvero il “contenuto” del tatuaggio e quella della presenza di tatuaggi che, a prescindere dalla collocazione in parti del corpo non coperte dall’uniforme, “per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme” (vedi anche TAR Lazio, I-bis, 16 maggio 2022, n. 6059).
Deve, inoltre, essere ricordato che per giurisprudenza consolidata i requisiti fisiopsichici concorsuali vanno accertati al momento della visita svolta dalla Commissione e “non può essere presa in considerazione la rimozione del tatuaggio avvenuta in un momento successivo” (cfr. Cons Stato, sent. 6640/2019) e che affinché il tatuaggio non costituisca causa di esclusione “è necessario che di esso ne sia stata in toto eliminata la visibilità (per consistenza, dimensione e nitidezza dell’immagine impressa sulla cute), rilevando in definitiva l’esito della rimozione ovvero un tale stadio di avanzamento del processo da aver fatto del tutto venir meno la visibilità del tatuaggio, trasformandolo in un mero esito cicatriziale” (ex plurimis v.si CdS sent. 10443/2023; sent. 9583/2023).
12. Ciò considerato, il Collegio rileva innanzitutto che nel caso di specie non assume alcuna rilevanza il fatto dedotto da parte ricorrente in sede di memorie secondo cui il tatuaggio non sarebbe idoneo a ledere il decoro dell’uniforme e la dignità della condizione militare; invero, il giudizio di inidoneità è stato adottato perché il tatuaggio è stato ritenuto essere visibile con l’uniforme di servizio e non in ragione della sua natura ovvero del suo contenuto.
In secondo luogo, ritiene il Collegio che, sulla base della documentazione fotografica in atti e realizzata al momento degli accertamenti sanitari, il tatuaggio posto sul braccio sinistro del concorrente fosse ben visibile, il che impedisce la formulazione di un giudizio di idoneità; da un lato, infatti, si osserva che il tatuaggio era ben distinguibile non essendosi ancora perfezionato il procedimento di rimozione (invero, era ben leggibile la scritta “XXXX” presente sul braccio) e, dall’altro lato e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, lo stesso era ben al di sotto della fine della t-shirt e appena sopra il gomito, localizzato pertanto in modo tale da essere ben visibile con l’uniforme d’ordinanza.
13. Il ricorso per motivi aggiunti deve pertanto essere respinto.
14. Le spese di giudizio possono essere compensate, tenuto conto di tutte le circostanze e dell’andamento della vicenda amministrativa e processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dell’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Domenico De Martino, Referendario
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gianluca Amenta Giovanni Iannini
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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