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04 agosto 2025

La recente pronuncia del Consiglio di Stato del 2025 affronta l’appello incidentale presentato contro una decisione sfavorevole. L’appello incidentale, che mira a censurare le statuizioni di segno negativo adottate dall’impugnata pronuncia, viene ritenuto infondato dal giudice di secondo grado. La motivazione principale risiede nell’assenza di esigenze istruttorie specifiche, come verificazioni o consulenze tecniche d’ufficio (CTU), per contestare le statuizioni impugnate.

 

La recente pronuncia del Consiglio di Stato del 2025 affronta l’appello incidentale presentato contro una decisione sfavorevole. L’appello incidentale, che mira a censurare le statuizioni di segno negativo adottate dall’impugnata pronuncia, viene ritenuto infondato dal giudice di secondo grado. La motivazione principale risiede nell’assenza di esigenze istruttorie specifiche, come verificazioni o consulenze tecniche d’ufficio (CTU), per contestare le statuizioni impugnate.
 
Il Consiglio di Stato sottolinea innanzitutto che, indipendentemente dal lungo periodo di assenza dell’appellato dal servizio e dalle motivazioni di tale assenza, è comunque lecito sottoporlo a verifiche circa il suo attuale possesso dei requisiti psicoattitudinali necessari per il servizio. In particolare, si richiama una precedente pronuncia (Cons. Stato, sez. I, 7 maggio 2024, n.587), che afferma come l’amministrazione possa rivalutare, anche in corso di rapporto di lavoro, l’idoneità psicofisica e attitudinale del personale appartenente alla Polizia di Stato.
 
Nel caso specifico, il notevole lasso di tempo di sospensione dal servizio dell’appellato assume un ruolo significativo, in quanto può essere oggettivamente considerato come sufficiente a giustificare la decisione dell’amministrazione di procedere a una verifica sul suo stato attuale di idoneità. Pertanto, non sussistono motivi per richiedere ulteriori accertamenti o prove, e l’appello incidentale viene dichiarato infondato.
 
In sintesi, il Consiglio ha ritenuto che la sospensione dal servizio non impedisce di effettuare una valutazione aggiornata delle capacità psicoattitudinali del dipendente, e che questa valutazione può essere svolta anche successivamente, senza che ciò costituisca motivo di annullamento o modifica della statuizione impugnata.



 

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