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03 agosto 2025

Tar 2025 - Il ricorso riguarda il trasferimento del personale militare in soprannumero, in particolare di un soggetto non idoneo al servizio militare incondizionato, all’interno delle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 66/2010 e del DM 18.04.2002. La questione verte sulla legittimità del procedimento di assegnazione e sulla possibilità di derogare al criterio generale di sede di servizio, in presenza di personale non idoneo.

 

Tar 2025 -  Il ricorso riguarda il trasferimento del personale militare in soprannumero, in particolare di un soggetto non idoneo al servizio militare incondizionato, all’interno delle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 66/2010 e del DM 18.04.2002. La questione verte sulla legittimità del procedimento di assegnazione e sulla possibilità di derogare al criterio generale di sede di servizio, in presenza di personale non idoneo.
 
2. **Decisione del TAR**  
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accertato che, nella fattispecie, il primo grado di giudizio non ha ravvisato motivi di deroga al criterio di sede di servizio stabilito, ma ha comunque invitato il ricorrente a presentarsi presso lo Stato Maggiore della Marina per la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione in servizio, nonché per tutti gli atti necessari.
 
3. **Risultato del giudizio**  
Il TAR, pronunciando nel merito, ha accolto il ricorso “nei sensi indicati in parte motiva”, ovvero ha ritenuto illegittimo l’atto amministrativo impugnato o comunque ha riconosciuto il diritto del ricorrente a essere assunto. La sentenza si fonda probabilmente sulla considerazione che il procedimento non sia stato correttamente motivato o che siano stati violati principi di prava sostanza e di tutela del diritto del personale coinvolto.
 
4. **Implicazioni e effetti**  
La decisione rappresenta un importante precedente, in quanto sancisce che anche in presenza di personale non idoneo, si può procedere all’assunzione e al trasferimento, previa adeguata istruttoria e motivazione, e che eventuali mancanze o irregolarità nel procedimento possono essere sanate attraverso una pronuncia favorevole del TAR.
 
5. **Condanna alle spese di lite**  
Il Ministero resistente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, segno che il giudice ha riconosciuto la fondatezza del ricorso e la correttezza delle tesi sostenute dall’istante.
 
6. **Considerazioni finali**  
La sentenza evidenzia l’importanza del rispetto delle procedure e delle motivazioni nelle decisioni di trasferimento e assunzione di personale militare e civile, specialmente nelle situazioni di soprannumero o di personale non idoneo. La pronuncia rafforza il principio che anche le decisioni di carattere gestionale devono rispettare i diritti dei soggetti coinvolti e le norme di legge applicabili.


 

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