Translate

31 agosto 2025

La sentenza della Corte di Cassazione n. 24148 del 2025 si inserisce nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di lavoro e formazione, e in particolare sulla natura e il riconoscimento dell’indennità di trasferta ai lavoratori. La pronuncia si focalizza sulla problematica relativa ai dipendenti assunti senza una sede di lavoro specifica, ma normalmente dedicati a svolgere attività presso clienti, e sulla possibilità di riconoscere loro l’indennità di trasferta anche in assenza di una trasferta effettiva.

 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 24148 del 2025 si inserisce nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di lavoro e formazione, e in particolare sulla natura e il riconoscimento dell’indennità di trasferta ai lavoratori. La pronuncia si focalizza sulla problematica relativa ai dipendenti assunti senza una sede di lavoro specifica, ma normalmente dedicati a svolgere attività presso clienti, e sulla possibilità di riconoscere loro l’indennità di trasferta anche in assenza di una trasferta effettiva.

**Contesto e principi di diritto**

Tradizionalmente, l’indennità di trasferta è prevista per quei lavoratori che, in ragione del loro incarico, si spostano dalla sede di lavoro per svolgere attività presso clienti o in altri luoghi. La giurisprudenza consolidata richiede che tale indennità sia riconosciuta quando si verifica un’effettiva trasferta, ossia un trasferimento temporaneo del lavoratore in un luogo diverso dalla sede abituale di lavoro.

Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che, nel caso di lavoratori assunti senza una sede di lavoro prefissata, o che sono normalmente impiegati presso clienti, l’indennità di trasferta può essere riconosciuta non solo in presenza di una trasferta effettiva, ma anche in considerazione della funzione e delle condizioni contrattuali.

**Elementi salienti della pronuncia**

1. **Assunzione senza sede di lavoro definita**: I lavoratori in questione sono assunti senza indicazione precisa di una sede di lavoro stabile, ma sono normalmente impiegati presso clienti. La loro attività si svolge prevalentemente fuori dalla sede del datore di lavoro, rendendo difficile distinguere tra attività ordinaria e trasferta.

2. **Carattere ricorrente delle attività presso clienti**: La frequente attività presso clienti, che si traduce in spostamenti abituali e non episodici, giustifica il riconoscimento dell’indennità di trasferta, anche in assenza di una trasferta "effettiva" nel senso tradizionale.

3. **Riconoscimento dell’indennità di trasferta “di diritto”**: La Cassazione afferma che, in questi casi, l’indennità deve essere riconosciuta “oltre l’effettiva realizzazione della trasferta”, cioè anche quando l’attività presso clienti costituisce la normale modalità di svolgimento del lavoro, e non un’eccezione o una trasferta episodica.

4. **Rilevanza delle condizioni contrattuali e delle consuetudini aziendali**: La pronuncia sottolinea come il contesto contrattuale e le pratiche aziendali possano influenzare il diritto al riconoscimento dell’indennità, rafforzando la tesi che il criterio non sia esclusivamente oggettivo e strettamente legato alla trasferta reale.

**Implicazioni pratiche**

La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni per il mondo del lavoro:

- **Per i lavoratori senza sede di lavoro definita**: il riconoscimento dell’indennità di trasferta può essere riconosciuto anche senza che si verifichi un’effettiva trasferta, purché le attività svolte presso clienti siano abituali e caratterizzino l’attività lavorativa.

- **Per le aziende**: è fondamentale valutare le modalità di assunzione, le condizioni contrattuali e le pratiche operative, considerando che il diritto all’indennità può scaturire dalla normale modalità di svolgimento delle attività, e non solo da trasferimenti episodici.

- **Per la contrattazione collettiva e individuale**: la sentenza suggerisce l’importanza di clausole chiare riguardo alle condizioni di lavoro presso clienti e all’indennità di trasferta, per evitare contestazioni.

**Conclusioni**

In sintesi, la sentenza n. 24148 del 2025 della Cassazione amplia la tutela dei lavoratori che operano normalmente presso clienti, riconoscendo loro il diritto all’indennità di trasferta anche in assenza di una trasferta “classica”. La pronuncia sottolinea come il criterio di riconoscimento non possa essere esclusivamente legato alla realizzazione di un spostamento temporaneo, ma debba considerare la natura del rapporto di lavoro, le modalità operative e le consuetudini aziendali.

Questo orientamento rafforza la tutela dei lavoratori in situazioni di lavoro particolarmente diffuse nei settori dei servizi e delle professioni, evidenziando l’importanza di un’interpretazione equitativa e adattata alle concrete condizioni di impiego.
 

Nessun commento:

Posta un commento