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31 agosto 2025

La sentenza Cassazione n. 29850 del 2025 affronta un aspetto centrale riguardante il concorso di persone nel reato, in particolare il cosiddetto “concorso morale”. La pronuncia chiarisce i presupposti e le modalità con cui può essere riconosciuto un contributo causale di tipo morale da parte di un concorrente, anche quando tale contributo si manifesti attraverso forme atipiche di condotta criminosa

 

La sentenza Cassazione n. 29850 del 2025 affronta un aspetto centrale riguardante il concorso di persone nel reato, in particolare il cosiddetto “concorso morale”. La pronuncia chiarisce i presupposti e le modalità con cui può essere riconosciuto un contributo causale di tipo morale da parte di un concorrente, anche quando tale contributo si manifesti attraverso forme atipiche di condotta criminosa.

**Punti chiave della pronuncia:**

1. **Concorso morale e contributo causale:**  
   La Corte riconosce che il contributo del concorrente morale può manifestarsi in molteplici forme, anche atipiche rispetto alla condotta tipica prevista dalla legge penale. Tali forme includono:
   - Istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto.
   - Agevolazione alla preparazione o consumazione del reato.
   - Rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente.
   - Mero appoggio, approvazione o autorizzazione, finalizzati a rimuovere ostacoli alla realizzazione del reato.

2. **Richiesta di motivazione adeguata del giudice di merito:**  
   La Corte sottolinea che, affinché si possa parlare di concorso morale, è imprescindibile che il giudice motivi in modo adeguato sulla reale partecipazione del soggetto nel momento ideativo o preparatorio del reato. Deve essere chiaramente evidenziato:
   - La presenza di una partecipazione concreta e significativa.
   - La forma specifica in cui tale partecipazione si è manifestata.
   - La relazione di causalità efficiente tra il contributo morale e le attività degli altri concorrenti.

3. **Separazione tra atipicità e indifferenza probatoria:**  
   La sentenza distingue tra l’atipicità della condotta criminosa nel concorso (che può essere prevista dall’articolo 110 del Codice Penale, che disciplina il concorso di persone) e l’assenza di prova circa le concrete modalità con cui si manifesta nella realtà tale contributo morale.  
   In altre parole, anche se la condotta del concorrente si configura come atipica, ciò non implica che il giudice possa ignorare o sottovalutare la prova circa la sua partecipazione reale e concreta.

**Implicazioni pratiche:**

- La sentenza invita i giudici a una valutazione rigorosa e motivata della partecipazione morale, evitando di considerare come sufficiente un mero collegamento astratto tra soggetti e reato.
- È fondamentale che la prova della partecipazione morale sia concreta e che il giudice motivi dettagliatamente sulla sua natura e sulla sua efficacia causale.
- La distinzione tra condotte tipiche e atipiche è importante, ma non deve portare a una sottovalutazione delle reali dinamiche di partecipazione nel reato.

**Conclusione:**  
La pronuncia Cassazione n. 29850 del 2025 conferma che il concorso di persone, anche sotto il profilo morale, richiede una prova concreta e motivata della partecipazione del soggetto, che può manifestarsi in molteplici forme atipiche, purché siano adeguatamente motivate e in rapporto causale con le attività degli altri concorrenti. La valutazione di tali aspetti è essenziale per garantire un’applicazione corretta e giusta del principio di responsabilità penale collegato al concorso di persone nel reato. 

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