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31 agosto 2025

La sentenza della Cassazione n. 29849 del 2025 riguarda un tema centrale in diritto penale: la rilevanza delle anomalie caratteriali e delle alterazioni della personalità ai fini dell’imputabilità penale. La pronuncia si inserisce nel quadro generale della giurisprudenza che distingue tra disturbi mentali gravi, che possono escludere l’imputabilità, e le mere anomalie caratteriali o alterazioni di personalità che, di per sé, non incidono sulla capacità di intendere e di volere.

 

 

La  sentenza della Cassazione n. 29849 del 2025 riguarda un tema centrale in diritto penale: la rilevanza delle anomalie caratteriali e delle alterazioni della personalità ai fini dell’imputabilità penale. La pronuncia si inserisce nel quadro generale della giurisprudenza che distingue tra disturbi mentali gravi, che possono escludere l’imputabilità, e le mere anomalie caratteriali o alterazioni di personalità che, di per sé, non incidono sulla capacità di intendere e di volere.

**Punti chiave della pronuncia:**

1. **Impossibilità di considerare le anomalie caratteriali come cause di esclusione dell’imputabilità:**  
   La Cassazione sottolinea che, ai fini dell’imputabilità, non assumono rilievo le anomalie caratteriali o le alterazioni della personalità che non presentino i caratteri di disturbi mentali di consistenza, intensità e gravità tali da influire concretamente sulla capacità di intendere o di volere. In altre parole, solo le condizioni psichiche di notevole gravità, che incidono sul funzionamento mentale e sulla capacità di discernimento, sono rilevanti ai fini dell’esclusione dell’imputabilità.

2. **Criterio di incidenza sulla capacità di intendere o di volere:**  
   La sentenza ribadisce che ciò che conta è l’effettivo influsso di tali anomalie sulla capacità di comprendere il carattere illecito della condotta o di autodeterminarsi. Se tali alterazioni non determinano una significativa diminuzione o esclusione di questa capacità, non possono essere considerate cause di non imputabilità.

3. **Nesso eziologico con la condotta criminosa:**  
   È fondamentale che esista un nesso causale tra le anomalie caratteriali e il comportamento criminoso. La presenza di anomalie o stati emotivi e passionali può essere considerata ai fini dell’imputabilità solo se si dimostra che tali condizioni abbiano effettivamente contribuito alla commissione del reato.

4. **Eccezioni:**  
   La pronuncia riconosce che, in casi eccezionali, anche gli stati emotivi e passionali, se inseriti in un quadro più ampio di infermità mentale, possano influire sull’imputabilità. Tuttavia, questa è una eccezione e richiede una valutazione clinica approfondita.

**Implicazioni pratiche:**

- La sentenza rafforza un principio di diritto secondo cui l’imputabilità si basa sulla capacità di intendere e di volere, e non sulla mera presenza di anomalie o alterazioni della personalità che non raggiungano una certa gravità.
- La valutazione delle condizioni psichiche deve essere fatta con attenzione, considerando la loro effettiva incidenza sulla capacità di autodeterminarsi.
- La presenza di anomalie caratteriali non può, di per sé, escludere l’imputabilità, salvo che non siano accompagnate da disturbi mentali di entità tale da compromettere significativamente le funzioni cognitive e decisionali.

**In conclusione:**

La sentenza Cassazione n. 29849 del 2025 ribadisce un principio fondamentale: ai fini dell’imputabilità penale, le anomalie caratteriali o le alterazioni della personalità devono presentare i caratteri di disturbi mentali di certa gravità e incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere. La semplice presenza di tali anomalie, senza questa incidenza, non può costituire causa di esclusione dell’imputabilità, a meno che non si inseriscano in un quadro più ampio di infermità mentale. Questo orientamento mira a garantire che solo le condizioni psichiche di effettiva gravità possano escludere la responsabilità penale, tutelando così sia la giustizia che i diritti dell’imputato. 

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