La pronuncia della Cassazione n. 23920/2025 affronta un aspetto delicato e di grande attualità riguardante la legittimità della domanda di separazione o divorzio in presenza di una precedente pronuncia di separazione, seguita da una ripresa della vita coniugale. La decisione chiarisce alcuni punti fondamentali riguardanti la validità e la legittimità delle istanze di separazione o divorzio in scenari complessi.
**Contesto e premessa**
In diritto di famiglia italiano, la separazione può essere richiesta sia per motivi di natura consensuale che giudiziale, e può essere seguita dal divorzio. La pronuncia di separazione può avere valore di momento interruttivo o di presupposto per il divorzio, a seconda della normativa vigente e delle circostanze specifiche.
**Principio stabilito dalla Cassazione**
La sentenza n. 23920/2025 ha affermato che la domanda di separazione o divorzio non è automaticamente illegittima o inammissibile se, in passato, è stata pronunciata una separazione tra le parti, e successivamente queste ultime hanno ripreso la convivenza coniugale.
**Significato della ripresa della vita coniugale**
La ripresa della vita coniugale, anche parziale o temporanea, può comportare la revoca o la sospensione degli effetti della separazione, rendendo eventualmente non più sussistente il motivo di domanda di separazione o divorzio. Tuttavia, la Cassazione precisa che questa circostanza non determina di per sé l'illegittimità della richiesta attuale di separazione o divorzio, fintanto che la domanda venga formulata nel rispetto delle condizioni di legge e con le modalità corrette.
**Implicazioni pratiche**
- La presenza di una precedente pronuncia di separazione non preclude la possibilità di richiedere una nuova separazione o divorzio, anche se le parti hanno ripreso la convivenza.
- È necessario valutare se la ripresa della vita coniugale sia definitiva o temporanea, e in che termini.
- La domanda deve essere motivata e basata su elementi che dimostrino la volontà di porre fine alla convivenza, anche se questa è stata temporaneamente ripresa.
**Conclusioni**
La decisione della Cassazione riconosce la flessibilità dell’ordinamento nel considerare le vicende personali dei coniugi. La ripresa della convivenza, pur non impedendo di presentare una nuova domanda di separazione o divorzio, deve essere attentamente valutata nel contesto delle specifiche circostanze, per evitare che si possa agire in modo dilatorio o strumentale.
In sintesi, la sentenza chiarisce che la domanda di separazione o divorzio, anche dopo una precedente pronuncia di separazione seguita dalla ripresa della vita coniugale, è ammissibile e non illegittima, purché siano rispettate le norme e le condizioni sostanziali e processuali previste dalla legge.
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