La pronuncia della Cassazione Civile n. 21761, riguarda la responsabilità civile nel contesto degli incidenti tra pedoni e autovetture, con particolare riferimento al tema del concorso di colpa quando il pedone attraversa in condizioni apparentemente lecite ma l’automobilista viola le norme stradali cambiando corsia.
- Il tema centrale è la ripartizione della responsabilità tra pedone e conducente quando un incidente è favorito da un comportamento illecito dell’autista (es. cambiamento di corsia in violazione del codice della strada) pur a fronte di un attraversamento che, in sé, non configura una colpa del pedone (es. attraversamento iniziato con semaforo verde o pedone nel rispetto delle regole).
1) Contesto giuridico e problema giuridico
- In materia di responsabilità civile per incidenti stradali, la responsabilità del conducente è spesso fondata su culpa in caused (fault) e su principi di causalità. L’eventuale concorso di colpa tra le parti può portare a una ripartizione del danno ex art. 1227 c.c. o, in taluni casi, all’esclusione o all’attribuzione primitiva di responsabilità al conducente.
- Il quesito chiave affrontato dalla sentenza riguarda se, nel caso in cui un pedone sia investito nonostante l’attraversamento sia avvenuto nel rispetto del segnale verde pedonale, la condotta dell’automobilista che cambia corsia violando il codice possa giustificare l’attribuzione di una culpa concorrente o una riduzione della responsabilità del conducente.
2) Fatti tipo e ratio decidendi (cornice tipica del motivo di ricorso)
- Premessa frequente: il pedone attraversa in condizioni di regola (per es. semaforo pedonale verde) e l’investimento avviene a seguito di una condotta vietata o gravemente negligente dell’automobilista (cambio di corsia senza controllo, invasione della carreggiata del pedone, ecc.).
- La Cassazione, in casi simili, tende a valorizzare la responsabilità del conducente per violazione delle norme di circolazione e per la causalità diretta tra tale violazione e l’evento dannoso.
- L’elemento decisivo è spesso la mancanza di segnalazione, di controllo o di prudenza da parte dell’autista che ha effettuato il cambio di corsia in violazione del codice della strada, poiché tale comportamento è in grado di rompere il nesso causale in favore del pedone o quantomeno di imporre una piena responsabilità al conducente.
3) Principio giuridico e motivazione chiave
- Il nucleo argomentativo della pronuncia ruota attorno all’idea che, se il pedone ha iniziato l’attraversamento nel momento in cui la segnaletica pedonale era favorevole (green) e l’attraversamento è stato eseguito in condizioni normali di sicurezza, la colpa del pedone non si traduce automaticamente in una corresponsabilità nell’evento lesivo.
- D’altro canto, la violazione del codice da parte dell’automobilista (ad es. cambiamento di corsia senza prudenza o senza adeguata verifica di ostacoli) costituisce una condotta causalmente rilevante e, in molte circostanze, determina una responsabilità esclusiva dell’automobilista o, al massimo, una responsabilità concorrente assai limitata per il pedone solo se vi siano particolari profili di previsibilità o di comportamento del pedone che abbiano contribuito all’evento.
- In sostanza, la Corte tende a rifiutare una ripartizione automatica o semplicistica della responsabilità in caso di violazione grave da parte del conducente, soprattutto quando la condotta del pedone è regolare e non costituisce una violazione delle norme da lui stesse.
4) Conseguenze pratiche per la determinazione della responsabilità
- Esclusività della responsabilità del conducente: se l’attraversamento è iniziato secondo le regole e l’investimento è conseguenza diretta di un cambio di corsia illegale da parte dell’automobilista, la responsabilità di quest’ultimo può essere esclusa o, quanto meno, non imputata al pedone in modo significativo.
- Integrazione con responsabilità contrattuale/oggettiva: la parte lesa (pedone) potrà chiedere il ristoro integrale per danni morali e materiali prevedendo che, in presenza di violazione concreta delle norme da parte del conducente, non venga attribuita una quota di colpa al pedone.
- Valutazione della causalità e della prevedibilità: la Cassazione conferma l’importanza della causalità adeguata e della prevedibilità nell’analisi della responsabilità. Il comportamento dell’automobilista, cambiando corsia in violazione delle norme, è un fattore prognosticamente rilevante che rende la sua responsabilità prioritaria.
5) Implicazioni giurisprudenziali e interpretative
- Ridefinizione del concetto di concorso di colpa: la pronuncia rafforza l’idea che, in specifici scenari di incidenti stradali, non è automatico e non è auspicabile attribuire una quota di colpa al pedone se quest’ultimo ha agito secondo le regole e se l’evento è attribuibile principalmente a una violazione dell’automobilista.
- Importanza della prova: per l’attore (pedone), è cruciale dimostrare che l’attraversamento era lecito e che la condotta dell’automobilista è stata la causa diretta dell’evento, talvolta superando eventuali elementi di contributo da parte del pedone.
6) Rispetto delle norme e orientamenti pratici
- Per chi difende pedoni: valorizzare la liceità dell’attraversamento e l’assenza di negligenza individuale del pedone, puntando sull’esistenza di una violazione grave e determinante da parte del conducente (cambio di corsia non controllato).
- Per chi difende automobilisti: riconoscere che una violazione di norme da parte del conducente non elimina automaticamente la responsabilità, ma può essere argomento di contrapposizione solo se esistono elementi di colpa concorrente verificabili e la catena causale sia dubitabile.
- Per i giudici: puntualizzare l’analisi sulla causalità, sull’impatto delle violazioni del codice della strada e sull’effettiva pericolosità delle condotte contestate, evitando la automatica attribuzione di concorso di colpa.
7) Possibili riferimenti normativi correlati
- Codice Civile: articoli che disciplinano la responsabilità extracontrattuale (2043 c.c.) e la ripartizione del danno in caso di concorso di colpa (1227 c.c.).
- Codice della Strada: norme relative al comportamento degli automobilisti (cambiamenti di corsia, controllo della velocità, obblighi di prudenza) e regole di segnalazione e precedenza, che possono costituire fonti di responsabilità per l’automobilista.
- Giurisprudenza consolidata in materia di concorso di colpa tra pedone e conducente, con particolare attenzione a casi in cui il pedone ha agito regolarmente e l’evento è dovuto a una violazione delle norme da parte dell’automobilista.
8) Conclusione sintetica
- La pronuncia Cass. n. 21761 enfatizza che, quando il pedone attraversa nel rispetto del segnale verde e l’investimento è causato principalmente da una violazione delle norme stradali da parte dell’automobilista (es. cambiamento di corsia violando il codice), è illegittima, o quanto meno ingiustificata, l’applicazione automatica del criterio del concorso di colpa a favore del pedone.
- In tali circostanze, la responsabilità dell’automobilista può essere attribuita in via principale o esclusiva, con una possibile riduzione della quota di responsabilità del pedone solo in presenza di elementi concreti che giustifichino un concorso di colpa (non comuni in tali scenari, ma verificabili caso per caso).
Nessun commento:
Posta un commento