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18 agosto 2025

Tar 2025 - L’articolo 5, comma 2, del D.M. n. 198/2003 stabilisce una disciplina dettagliata riguardo alla valutazione dell’idoneità al servizio del personale appartenente alle forze di polizia e militari, in relazione alle lesioni o infermità di natura specifica. Di seguito si propone un commento approfondito e strutturato di tale disposizione:

 

Tar 2025 - L’articolo 5, comma 2, del D.M. n. 198/2003 stabilisce una disciplina dettagliata riguardo alla valutazione dell’idoneità al servizio del personale appartenente alle forze di polizia e militari, in relazione alle lesioni o infermità di natura specifica. Di seguito si propone un commento approfondito e strutturato di tale disposizione:
 
1. **Contesto normativo e oggetto della norma**  
Il comma 2 si inserisce nel quadro normativo che regola le procedure di idoneità al servizio del personale delle forze armate e di polizia, in particolare in presenza di condizioni di salute che rientrano in categorie specifiche di lesioni o infermità. La norma indica le condizioni e le modalità secondo cui il personale può essere considerato non idoneo, tenendo conto di elementi sia medici che professionali.
 
2. **Categorie di lesioni e infermità rilevanti (art. 5, comma 2, primo periodo)**  
Il testo specifica che, qualora le lesioni o infermità siano ascrivibili alle categorie 6ª, 7ª o 8ª della Tabella A o alla Tabella B allegata al DPR n. 834/1981, il personale può essere giudicato non idoneo. Queste categorie comprendono condizioni di salute che, pur non impedendo del tutto il servizio, possono compromettere l’efficacia e la sicurezza dell’attività svolta.
 
3. **Valutazione globale e criteri considerati**  
La norma sottolinea che la decisione di non idoneità deve essere basata su una valutazione complessiva “che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle infermità, anche dell'età, della qualifica rivestita e delle funzioni o dei compiti alla stessa inerenti”.  
Questo implica che la valutazione non si limita a un mero riscontro medico, ma considera anche elementi professionali e di contesto lavorativo, riconoscendo l’importanza delle condizioni individuali e delle mansioni specifiche del ruolo ricoperto.
 
4. **Interpretazione e applicazione pratica**  
Nel commento al testo, si evidenzia che la Commissione Medico-Interforze (C.M.I.), come nel verbale del 16 aprile 2024, ha correttamente operato una valutazione dell’idoneità considerando le mansioni tipiche di un operatore della Polizia di Stato e il fatto che i poliziotti sono dotati di armamento. Questo approccio riflette la ratio della norma, che mira a garantire che l’idoneità sia valutata anche in funzione dei rischi connessi alle attività praticate, inclusa la presenza di armi e l’interazione con altri colleghi, in un’ottica di tutela non solo del singolo ma anche del gruppo.
 
5. **Limiti alla competenza e soggetti abilitati alla valutazione**  
Il comma chiarisce che la valutazione di idoneità, quando coinvolge le categorie di lesioni o infermità indicate, spetta esclusivamente agli organismi di sanità militare previsti dal D.P.R. n. 461/2001 e dagli artt. 193, 194 e 198 del D.Lgs. n. 66/2010. Tale esclusività deriva dal fatto che queste commissioni sono composte da ufficiali e medici appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia, i quali possiedono una conoscenza approfondita delle condizioni lavorative e delle specificità operative di tali soggetti.
 
6. **Rifiuto di altri soggetti e ragioni**  
Il testo sottolinea che non sono competenti specialisti privati né organi monocratici o collegiali del SSN o dei SSR, poiché tali soggetti non possiedono il know-how specifico delle attività di polizia o militari né la conoscenza delle condizioni di lavoro peculiari di tali professionisti. La scelta di affidare questa valutazione ai soggetti istituzionali specializzati mira a garantire decisioni più accurate e aderenti alla realtà operativa.
 
7. **Finalità della norma**  
La disposizione non mira a riconoscere un’infallibilità alle commissioni di cui sopra, ma a sottolineare che la loro composizione e il loro expertise sono funzionali a una valutazione più consapevole e corretta, considerando sia gli aspetti medici che quelli professionali e operativi.
 
**In sintesi**, l’art. 5, comma 2, del D.M. n. 198/2003 stabilisce un criterio di valutazione dell’idoneità che integra aspetti medici, anagrafici e professionali, affidando tale competenza esclusivamente a organismi specializzati delle forze armate e di polizia, riconoscendo così la complessità e la specificità delle attività svolte da tali personale. La norma mira quindi a tutelare la sicurezza del personale e dell’ambiente di lavoro, assicurando che le decisioni di non idoneità siano basate su valutazioni approfondite e competenti.


 

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