Corte di Giustizia Tributaria 2025 - L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Enna, si è costituita in giudizio il 13 marzo 2025, opponendosi alle doglianze del contribuente (ricorrente) e chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza di sospensione, nonché la condanna alle spese processuali.
2. **Origine della controversia**
La vicenda nasce da una verifica ispettiva effettuata il 12 febbraio 2019 presso l’esercizio commerciale del sig. Ricorrente_1, situato in Luogo_1, condotta dal personale del Commissariato di P.S. di Leonforte (EN).
3. **Risultati della verifica**
Durante il controllo sono stati rinvenuti quattro apparecchi denominati “Totem”, privi di qualsiasi contrassegno identificativo, e senza prove documentali riguardanti il loro effettivo funzionamento o attività. La mancanza di documentazione ha portato l’amministrazione fiscale a considerare che gli apparecchi potessero essere soggetti a tassazione.
4. **Procedimento successivo**
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha trasmesso alla Direzione Provinciale di Enna un avviso di accertamento (n. MUB180011770U), che ha recuperato a tassazione l’Imposta Unica (I.U.) relativa all’anno 2018 per un importo di € 231.840,00. La base imponibile è stata determinata mediante metodo induttivo, ovvero ipotizzando maggiori ricavi sulla base delle risultanze della verifica.
5. **Notifiche e metodo di accertamento**
Lo schema di atto di contestazione è stato notificato al contribuente il 26 giugno 2024, tramite procedimento previsto dall’art. 6 BIS commi 1 e 3 della legge n. 22/2000, senza che il contribuente abbia poi presentato memorie o si sia messo in contatto con l’Ufficio.
6. **Determinazione delle imposte**
L’accertamento ha determinato maggiori ricavi non dichiarati per € 231.840,00, e ha accertato maggiori somme dovute a titolo di IRPEF, addizionale regionale, Irap e IVA, oltre a sanzioni, interessi e contributi INPS.
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**Commento e considerazioni legali**
- **Metodo induttivo**
L’amministrazione ha adottato un metodo induttivo per la determinazione della base imponibile, basandosi sui risultati della verifica e sugli apparecchi rinvenuti, presumendo che i ricavi derivanti dagli apparecchi “Totem” siano stati sottostimati. Tale metodo è ammesso dalla normativa tributaria, purché siano rispettati i principi di proporzionalità e logicità.
- **Validità delle contestazioni**
La mancata presenza del contribuente o di documentazione probatoria durante l’attività di verifica può rafforzare la posizione dell’amministrazione, ma la stessa deve comunque rispettare i principi del contraddittorio e della prova, anche attraverso le presunzioni.
- **Notifica e procedimento**
La notifica dello schema di atto senza che il contribuente abbia presentato memorie può influire sulla difesa, ma non necessariamente compromette la validità dell’accertamento, purché siano state rispettate le disposizioni di legge.
- **Questioni di diritto**
L’eventuale ricorso potrebbe contestare:
- La mancanza di prova documentale dell’effettivo utilizzo o funzionamento degli apparecchi.
- La legittimità dell’accertamento induttivo.
- La regolarità della notifica e delle modalità di instaurazione del procedimento.
- La proporzionalità delle sanzioni e degli interessi applicati.
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**Conclusioni**
Il caso rappresenta un esempio tipico di accertamento fiscale basato su verifiche ispettive e metodi induttivi, con particolare attenzione alle modalità di prova e alle garanzie procedurali a tutela del contribuente. La posizione dell’Agenzia si basa su elementi di fatto (apparecchi senza contrassegno e documentazione) e sulla normativa che consente accertamenti induttivi in presenza di elementi probatori insufficienti. La decisione finale della Corte di Giustizia Tributaria dovrà valutare la legittimità di tali elementi e il rispetto delle procedure da parte dell’amministrazione.
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