Translate

09 agosto 2025

Cassazione 2025 – la sentenza della Corte di Cassazione civile, relativa al caso di xxxxxx, riguarda un’importante pronuncia in materia di malattie professionali e benefici previdenziali, in particolare nel contesto dell’uso di videoterminali e delle esposizioni lavorative.

 

Cassazione 2025 – la  sentenza della Corte di Cassazione civile, relativa al caso di xxxxxx, riguarda un’importante pronuncia in materia di malattie professionali e benefici previdenziali, in particolare nel contesto dell’uso di videoterminali e delle esposizioni lavorative.

**Contesto della sentenza:**
L’impiegata di banca aveva avanzato richiesta di rendita per una diagnosi di carcinoma tiroideo, sostenendo che la malattia fosse di origine professionale, cioè riconducibile a un’esposizione qualificata a radiazioni durante l’attività lavorativa con videoterminali (Vdt). Tuttavia, la domanda è stata respinta, e la motivazione principale risiede nel fatto che la Corte ha escluso che ci fosse un’esposizione qualificata a radiazioni, condizione necessaria per configurare una malattia professionale riconosciuta.

**Aspetti chiave della decisione:**
1. **Assenza di esposizione qualificata a radiazioni:**  
   La Corte ha sottolineato che non ci sono elementi sufficienti per ritenere che l’attività svolta dall’impiegata abbia comportato un’esposizione qualificata a radiazioni ionizzanti o altre radiazioni nocive riconosciute come causa di carcinomi tiroidei. La semplice presenza di videoterminali, senza esposizione a radiazioni specifiche, non può essere considerata causa diretta della malattia.

2. **Fattori extralavorativi:**  
   La sentenza evidenzia che, anche in presenza di alcuni fattori di rischio di natura extralavorativa (come predisposizione genetica, abitudini di vita, altri agenti ambientali), questi fattori possono contribuire all’insorgenza di neoplasie, ma non sono sufficienti a qualificare la malattia come professionale in assenza di una prova certa di esposizione qualificata e qualificabile come causa lavorativa.

3. **Incompatibilità tra causa lavorativa e fattori extralavorativi:**  
   La Corte ribadisce che, per il riconoscimento della malattia professionale, occorre che sia dimostrato un nesso causale diretto tra l’attività lavorativa e la patologia. La presenza di fattori extralavorativi non può essere usata come elemento di favore in assenza di prove di esposizione qualificata sul luogo di lavoro.

4. **Impatto sulla rendita:**  
   L’assenza di una esposizione qualificata adeguatamente dimostrata e la mancanza di prova di un legame diretto tra attività lavorativa e carcinoma tiroideo comportano il rigetto della richiesta di rendita per malattia professionale.

**Implicazioni pratiche:**
- La sentenza rafforza il principio che il riconoscimento di una malattia professionale richiede la prova di una esposizione qualificata a fattori di rischio riconosciuti come causali della patologia.
- La presenza di fattori extralavorativi, sebbene rilevante per la valutazione complessiva del caso, non può sostituire la mancanza di una prova di esposizione qualificata.
- La sentenza sottolinea inoltre l’importanza di una corretta documentazione e di indagini tecniche che dimostrino l’effettiva esposizione a radiazioni o altri agenti nocivi sul luogo di lavoro.

**Conclusione:**
La decisione della Cassazione in questo caso chiarisce che, per il riconoscimento di una malattia professionale, non basta la semplice presenza di una patologia, ma è necessario dimostrare un’esposizione qualificata e un nesso causale diretto con l’attività lavorativa. La presenza di fattori extralavorativi può influenzare la valutazione complessiva, ma non può, di per sé, giustificare il riconoscimento di un’origine professionale senza elementi di prova specifici.


 

Nessun commento:

Posta un commento