Il commento alla sentenza della Cassazione n. 12605 del 2025 in materia di diritto d’accesso agli atti assicurativi rappresenta un intervento importante nel delineare i limiti e le condizioni di tale diritto nel contesto delle procedure stragiudiziali di liquidazione del danno.
**Contesto e quadro normativo**
L’articolo 7 della legge n. 241/1990 e l’articolo 2043 del Codice Civile riconoscono il diritto di accesso agli atti amministrativi e ai documenti in possesso di soggetti pubblici e privati, rispettivamente. Nel settore assicurativo, tale diritto si traduce nella possibilità per il danneggiato o il soggetto interessato di consultare gli atti del procedimento di liquidazione dell’indennizzo, al fine di tutelare la trasparenza e l’efficacia dell’azione di risarcimento.
**Principio affermato dalla Cassazione n. 12605/2025**
La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi nel 2025, ha ribadito che il diritto d’accesso agli atti assicurativi è limitato agli atti già esperiti dalla compagnia di assicurazioni e ritenuti necessari per la decisione sulla richiesta di indennizzo in sede stragiudiziale. In altre parole, l’assicurazione non è obbligata a consentire l’accesso a documenti o perizie non ancora eseguite, né a compiere ulteriori accertamenti o acquisizioni di documentazione su richiesta dell’assicurato, qualora tali atti non siano già presenti nel fascicolo del sinistro e non siano stati considerati necessari dalla compagnia stessa.
**Implicazioni pratiche**
La pronuncia sottolinea che il diritto di accesso si limita ai documenti già in possesso dell’assicurazione e che costituiscono il “fascicolo del sinistro” al momento della richiesta. Non si può imporre alla compagnia di eseguire ulteriori indagini o di produrre documenti non ancora acquisiti, a meno che non si dimostri che tali atti siano essenziali per la tutela dei propri diritti processuali o stragiudiziali.
**Valutazione critica**
La sentenza rafforza il principio che il diritto di accesso non può essere interpretato come un diritto di controllo o di acquisizione di ulteriori elementi probatori da parte dell’assicurato, ma si limita alla trasparenza rispetto a quanto già raccolto e ritenuto utile dall’assicuratore. Ciò tutela l’equilibrio tra le esigenze di trasparenza e l’esigenza di non imporre oneri eccessivi alle compagnie di assicurazione, che potrebbero essere costrette a reiterate perizie o verifiche non preventivamente richieste o considerate necessarie.
**Conclusione**
In definitiva, la sentenza n. 12605/2025 della Cassazione chiarisce che il diritto d’accesso agli atti assicurativi si esplica nel rispetto del principio di limitazione alle attività già svolte e ai documenti già acquisiti, rafforzando così la posizione delle compagnie di assicurazioni e stabilendo limiti precisi alla richiesta di ulteriori accertamenti o documenti non ancora prodotti nel fascicolo del sinistro. Questo orientamento contribuisce a definire un equilibrio tra la tutela del diritto dell’assicurato e le esigenze di efficienza e tutela delle risorse delle compagnie assicurative.
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