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04 aprile 2025

Tar 2025- L'analisi dettagliata della questione giuridica sollevata nel caso in esame, relativo all'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione e alla successiva caducazione del contratto stipulato tramite la piattaforma MEPA, richiede di considerare diversi aspetti normativi e giurisprudenziali.

 

Tar 2025- L'analisi dettagliata della questione giuridica sollevata nel caso in esame, relativo all'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione e alla successiva caducazione del contratto stipulato tramite la piattaforma MEPA, richiede di considerare diversi aspetti normativi e giurisprudenziali.

### 1. **Contesto Normativo**
L'autotutela amministrativa è il potere dell'amministrazione di annullare o modificare i propri atti, anche dopo che sono stati già adottati, qualora sussistano motivi di opportunità, legalità o interesse pubblico. Tale potere è regolato dal principio di legalità e dalla necessità di garantire l'interesse pubblico, ma deve essere esercitato nel rispetto dei diritti dei privati.

### 2. **Giurisdizione del Giudice Amministrativo**
La questione principale riguarda la giurisdizione competente a decidere sull'illegittimità dell'atto di autotutela. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, quando un soggetto privato contesta l'atto di ritiro di un contratto, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Questo si fonda sull'idea che l'atto di autotutela esprime un potere autoritativo della pubblica amministrazione.

### 3. **Criteri di Distinzione tra Giurisdizione Amministrativa e Ordinaria**
La giurisprudenza, come evidenziato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5171/2024, chiarisce che il riparto di giurisdizione si basa non solo sulla richiesta concreta presentata dalle parti, ma anche sulla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio. In particolare, il giudice amministrativo è competente quando si discute di atti che comportano l'esercizio di poteri autoritativi, mentre il giudice ordinario è competente per controversie in cui si denunci un comportamento della pubblica amministrazione privo di interferenze con atti autoritativi.

### 4. **Causa Petendi e Petitum Sostanziale**
La distinzione tra giurisdizione amministrativa e ordinaria si basa sulla causa petendi, ovvero sui motivi giuridici alla base della richiesta. Se l'atto contestato è ritenuto espressione di un potere autoritativo, la giurisdizione sarà amministrativa. Se invece il privato si limita a denunciare un comportamento illecito della pubblica amministrazione, senza alcun riferimento a un atto autoritativo, la giurisdizione sarà ordinaria.

### 5. **Riflessioni Conclusive**
Nel caso in esame, la domanda della parte ricorrente mira a contestare l'illegittimità dell'atto di autotutela che ha portato alla caducazione del contratto stipulato. Poiché l'atto di autotutela è chiaramente un atto autoritativo, la giurisdizione competente sarà quella del giudice amministrativo. Pertanto, la parte ricorrente avrà la possibilità di chiedere l'annullamento dell'atto di autotutela e la reintegrazione nel contratto, sostenendo la tesi dell'illegittimità dell'operato dell'amministrazione.

In sintesi, la questione evidenzia l'importanza di una corretta interpretazione dei poteri dell'amministrazione e delle garanzie per i soggetti privati nel contesto degli atti di autotutela, nonché il ruolo cruciale della giurisprudenza nel definire i confini tra giurisdizione amministrativa e ordinaria.


Pubblicato il 20/03/2025
N. 00555/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01589/2024 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1589 del 2024, proposto da
.... S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG ZC73C1BE33, rappresentata e difesa dagli avvocati...., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di ...., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Caridi e Vincenzo Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina n. 67 del 24.7.2024, con la quale il Comune di .... ha revocato “le determine n. 47 del 7.8.2023, n. 51 del 13.9.2023 e n. 74 del 21.12.2023 e conseguentemente l’affidamento conferito alla ditta .... […] per l’attivazione del servizio di installazione videocamere per lettura targhe”;
- della nota prot. n. 1295 dell’8.7.2024 recante “avvio procedimento ai sensi dell’articolo 21 quinquies della L. n. 241/1990 “installazione telecamere a lettura OCR e servizi correlati alla verbalizzazione autovelox” – affidamento con determinazioni n. 42 del 7.8.2023, n. 51 del 13.9.2023 e n. 74 del 21.12.2023 del responsabile pro tempore del Settore VI – Polizia Locale del Comune di .... – finalizzato alla revoca delle determine”;
- della delibera della Giunta Municipale n. 137 del 24.6.2024 recante la revoca della delibera della Giunta Municipale n. 130 del 5.7.2023;
- di ogni altro atto connesso, presupposto, correlato e conseguente, anche non menzionato negli anzidetti provvedimenti, e non conosciuto dall’odierna ricorrente;
nonché per la condanna del Comune di .... in favore della ricorrente al risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente, conseguente alla illegittimità dei provvedimenti impugnati;
- nonché in via subordinata, al pagamento in favore della ricorrente dell’indennizzo ex art. 123 del D.lgs. n. 36/2023;
- in via ancora subordinata, al pagamento in favore della ricorrente dell’indennizzo ex art. 21 quinquies della L. n. 241/90.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di ...., con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1. Di seguito si riportano i fatti rilevanti ai fini della decisione:
- con delibera di Giunta Comunale n. 130 del 5 luglio 2023, il Comune di .... dava mandato al responsabile della Polizia Locale di procedere all’installazione di telecamera a lettura OCR e servizi correlati alla verbalizzazione, per la prevenzione degli illeciti previsti dal Codice della Strada.
- in data 5 luglio 2023, .... S.r.l. (“....”) inseriva su MEPA (Mercato Elettronico della PA) la propria proposta, che prevedeva l’installazione di un sistema di videosorveglianza con lettura targa OCR denominato “CERBERO” e un corrispettivo di 22,00 per ogni pratica spedita, per un importo totale di euro 85.378,04, IVA compresa
- con ordinativo di esecuzione immediata n. 7368942 del 2 agosto 2023, il Comune di .... accettava la proposta di ...., indicando, tuttavia, nel riepilogo economico posto in calce all’ordine il corrispettivo di euro 21,00 per pratica spedita;
- con determinazione n. 42 del 7 agosto 2023, il responsabile della Polizia Locale approvava il servizio di videosorveglianza offerto da ....;
- con nota del 7 settembre 2023, .... comunicava al Comune di .... di aver migliorato (alle stesse condizioni economiche) il servizio, offrendo un nuovo sistema di lettura targa basato su reti neurali denominato “OVCR” ed una piattaforma che gestisce nuove soluzioni per l’interconnessione con l’utenza e l’ente, denominata “CHIPS*WEB”;
- con determinazione n. 51 del 13 settembre 2023, il responsabile della Polizia Locale accettava la proposta migliorativa di ....;
- con determinazione n. 74 del 21 dicembre 2023, il responsabile della Polizia Locale rettificava la determinazione n. 42 del 7 agosto 2023, indicando, inter alia, in euro 22,00 la spesa per ogni pratica spedita;
- con delibera di Giunta n. 137 del 24 giugno 2024, il Comune di .... revocava la precedente delibera di n. 130 del 5 luglio 2023, con la quale era stato disposto di procedere all’installazione di telecamera a lettura OCR;
- con nota prot. n. 1295 dell’8 luglio 2024, il Comune di .... comunicava alla .... l’avvio del procedimento di revoca delle determinazioni n. 42 del 7 agosto 2023, n. 51 del 13 settembre 2023 e 74 del 21 dicembre 2023, emesse dal responsabile pro tempore della Polizia Locale del Comune di ....;
- in data 12 luglio 2024, l’.... trasmetteva le proprie osservazioni;
- infine, con determinazione n. 67 del 24 luglio 2024, il Comune di .... disponeva la preannunciata revoca delle determinazioni sopra citate (n. 42 del 7 agosto 2023, n. 51 del 13 settembre 2023 e n. 74 del 21 dicembre 2023) e, conseguentemente, dell’affidamento conferito all’...., in quanto:
i) l’importo di euro 21,00 a pratica indicato nell’ordinativo sarebbe stata illegittimamente e senza autorizzazione aumentato in euro 22,00, a seguito delle determinazioni n. 42 e n. 74 dal responsabile pro tempore della Polizia Locale, con un aggravio di spesa per l’amministrazione comunale di euro 3.181,00;
ii) l'offerta migliorativa, che sostituiva la strumentazione CERBERO con il sistema di lettura targa OVCR e la piattaforma “Chips Web”, sarebbe stata accettata senza una attenta verifica, non essendo stata allegata alcuna scheda tecnica a corredo dell’offerta;
iii) l’offerta migliorativa non era mai stata accettata, mediante l’inoltre di un ordine sul MEPA;
iv) non sarebbe stata verificata l’omologazione della nuova apparecchiatura, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/4684/20/127/9 del 3 luglio 2020, rendendo impossibile la contestazione differita degli illeciti;
v) non sarebbero stati individuati i luoghi dove installare le telecamere, sicché il servizio non sarebbe stato mai attivato, in mancanza di una decisione, al riguardo, della competente Giunta Comunale;
vi) il Comando di Polizia Locale, in carenza di personale, sarebbe impossibilitato a procedere alle contestazioni immediate delle sanzioni rilevate e, quindi, l'utilizzo del nuovo dispositivo, se non omologato, servirebbe solamente per segnalare la presenza di un veicolo;
vii) il contratto concluso sul MEPA era riferito alla strumentazione CERBERO e prevedeva una somma di euro 21,00 per pratica spedita, mentre il responsabile pro tempore della Polizia Locale con successive determinazioni aveva modificato la somma in euro 22,00 (a danno dell'ente) e accettato il prodotto CHIPS WEB/ OVCR, nonostante sul MEPA fosse stato acquistato il prodotto CERBERO;
viii) la determinazione n. 42 riporta il cap. 2000, che ad oggi non trova copertura per le spese indicate, in quanto riferito a servizi di P.S e forme flessibili di lavoro, mentre la determinazione 74 del 21 dicembre 2023 manca di visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;
ix) il contratto n. 347185 - ordinativo esecuzione immediata n. 73689 42 risulterebbe perento, per mutamento dell'oggetto e delle condizioni economiche.
2. Con il ricorso meglio specificato in epigrafe, l’.... ha impugnato le citate determinazioni, nonché la delibera della Giunta Municipale n. 137 del 24 giugno 2024 che ha disposto la revoca della precedente delibera della Giunta Municipale n. 130 del 5 luglio 2023.
2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente ha contestato la legittimità dei provvedimenti impugnati, per carenza in concreto del potere di revoca ex art. 21 quinquies della legge n. 241/1990.
In particolare, sostiene che il Comune di .... non avrebbe potuto esercitare il potere di revoca, essendo già intervenuta la stipulazione del contratto, a seguito della quale l’amministrazione avrebbe potuto semmai esercitare il diritto di recesso ex art. 123 del d.lgs. n. 36/2023.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, .... lamenta l’assenza dei presupposti legittimanti la revoca ex art. 21 quinquies della legge n. 241/1990.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione del principio di corrispondenza tra la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento finale di revoca.
2.4. Infine, .... ha formulato domanda “per il risarcimento del danno in forma specifica, mediante il prosieguo dell’esecuzione del servizio oggetto di appalto e, in via subordinata, per equivalente, in termini di lucro cessante e danno c.d. curriculare”; ha chiesto, inoltre, in via subordinata, il pagamento dell’indennizzo ex art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e/o ex art. 21 quinquies della l. n. 241/1990.
3. In data 22 ottobre 2024, si è costituito il Comune di ...., sostenendo che l’amministrazione ha legittimamente provveduto ad annullare in autotutela le determinazioni n. 51 del 13 settembre 2023 e n. 74 del 21 dicembre 2023 del responsabile pro tempore del VI Settore, le quali hanno modificato in modo illegittimo ed unilaterale l’oggetto del contratto, determinando, inoltre, un aggravio di spesa per l’ente ed un vantaggio per la società ricorrente di euro 3.181,00 (IVA esclusa), senza l’acquisizione del necessario parere contabile.
Il Comune evidenzia, inoltre, l’inutilità del “nuovo oggetto contrattuale” per perseguire le finalità di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 130 del 5 luglio 2023, ossia impedire la circolazione dei veicoli privi di copertura assicurativa e della revisione periodica.
L’amministrazione contesta, infine, la fondatezza della domanda di risarcimento del danno, essendo l’inadempimento addebitabile esclusivamente alla società ricorrente, che, comunque, non avrebbe subito alcun danno.
4. Con ordinanza n. 658 del 25 ottobre 2024, questo Collegio ha disposto la fissazione a breve, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., dell’udienza di merito, nella quale approfondire “la questione della giurisdizione relativa alla presente controversia, sebbene non contestata dall’amministrazione resistente”.
5. Con memoria del 30 ottobre 2024, il Comune di .... ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, riproponendo, per il resto, le ragioni di infondatezza del ricorso già esposte nella precedente memoria di costituzione.
6. Con memoria del 10 febbraio 2025, parte ricorrente ha dedotto in ordine alla questione di giurisdizione, replicando alle argomentazioni contenute nelle memorie dell’amministrazione resistente.
7. Con memoria depositata in data 12 febbraio 2025, il Comune di .... ha eccepito la tardività della documentazione e della memoria depositate, rispettivamente in data 5 febbraio 2025 e 10 febbraio 2025, dalla società ricorrente, la quale ha replicato con memoria depositata in data 14 febbraio 2025.
8. All'udienza pubblica del 26 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Va in primo luogo affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.
La domanda azionata da parte ricorrente è, in sostanza, volta a censurare l’illegittimità dell’esercizio del potere di autotutela dell’amministrazione sulla procedura di affidamento diretto attivata mediante la piattaforma MEPA, autotutela cui è seguita la caducazione del contratto già stipulato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, quando si deduce l’illegittimità dell’atto di ritiro al fine di ottenerne l’annullamento, poiché l’atto di autotutela è espressivo di un potere autoritativo e, dunque, radica, la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 7, 1, comma, c.p.a. (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 10 giugno 2024, n. 5171, che richiama “gli oramai noti arresti della Corte regolatrice della giurisdizione, che “Ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione”. Pertanto, “La giurisdizione del giudice ordinario si configura in tutte le controversie in cui si denunci un comportamento della P.A. privo di ogni interferenza con un atto autoritativo, non potendosi reputare neanche mediatamente espressione dell’esercizio del potere autoritativo, o quando l’atto o il provvedimento di cui la condotta dell’amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio, facendosi valere unicamente l’illiceità del comportamento del soggetto pubblico ex art. 2043 c.c., suscettibile di incidere su posizioni di diritto soggettivo del privato” (Cass. Sez. U. 29 dicembre 2016, n. 27455; Cass. Sez. U., 01/03/2023, n. 6100)”).
In altre parole, il solo fatto che l’amministrazione abbia esercitato un potere di revoca, adottando il relativo provvedimento, determina la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre il diverso profilo della legittimità del suo esercizio, anche dopo la conclusione del contratto, attiene (come si vedrà) al merito del giudizio (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 14 dicembre 2023, n. 912, il quale ricorda che “nella vicenda processuale che ha portato alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 14/2014 [della quale si dirà infra], in un caso simile in cui la revoca dell’aggiudicazione era stata disposta dopo la sottoscrizione del contratto, la giurisdizione del giudice amministrativo era stata espressamente affermata sia dal TAR Lazio sia dalla Sezione V del Consiglio di Stato”).
10. È, altresì, infondata, l’eccezione di tardività della documentazione depositata in data 5 febbraio 2025 e della memoria depositata in data 10 febbraio 2025.
Come correttamente rilevato da parte ricorrente, l’eccezione non considera che il giudizio in esame segue il rito abbreviato di cui art 120 del c.p.a., rispetto al quale, ai sensi dell’art. 119, comma 2, del c.p.a., “[t]utti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo”.
Ne consegue che il deposito della documentazione (in data 5 febbraio 2025) e della memoria (in data 10 febbraio 2025) deve considerarsi tempestivo, essendo avvenuto rispettivamente 21 giorni e 15 giorni prima dell’udienza, nel rispetto, quindi, dei termini dimezzati previsti dall’art. 119, comma 2 c.p.a..
11. Nel merito, il ricorso va accolto, assumendo portata dirimente la fondatezza del primo motivo di ricorso, secondo il quale i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per carenza in concreto del potere di revoca ex art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, essendo stati adottati dopo la stipula del contratto.
12. La questione relativa alla permanenza o meno del potere di revocare l’aggiudicazione, dopo che il contratto è stato concluso, è stata affrontata dalla giurisprudenza, che l’ha risolta, affermando che “intervenuta la stipulazione del contratto per l'affidamento dell'appalto di lavori pubblici, l'amministrazione non può esercitare il potere di revoca dovendo operare con l'esercizio del diritto di recesso” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 10 giugno 2024, n. 5171).
In particolare, secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 29 giugno 2014:
- presupposto del potere di revoca “è la diversa valutazione dell'interesse pubblico a causa di sopravvenienze”;
- “il medesimo presupposto è alla base del recesso in quanto potere contrattuale basato su sopravvenuti motivi di opportunità”;
- “la specialità della previsione del recesso di cui al citato art. 134 [oggi art. 123 d.lgs. n. 36/2023] del codice preclude, di conseguenza, l'esercizio della revoca”;
- se, infatti, “nell'ambito della normativa che regola l'attività dell'amministrazione nella fase del rapporto negoziale di esecuzione del contratto […], è stata in particolare prevista […] una norma che attribuisce il diritto di recesso, non si può ritenere che sul medesimo rapporto negoziale si possa incidere con la revoca, basata su presupposti comuni a quelli del recesso (la rinnovata valutazione dell'interesse pubblico per sopravvenienze) e avente effetto analogo sul piano giuridico (la cessazione ex nunc del rapporto negoziale)”;
- diversamente opinando, “la norma sul recesso sarebbe sostanzialmente inutile, risultando nell'ordinamento, che per definizione reca un sistema di regole destinate a operare, una normativa priva di portata pratica, dal momento che l'amministrazione potrebbe sempre ricorrere alla meno costosa revoca ovvero decidere di esercitare il diritto di recesso secondo il proprio esclusivo giudizio, conservando in tale modo nel rapporto una posizione comunque privilegiata”.
Conseguentemente, è stato, da ultimo, precisato che “la revoca dell’aggiudicazione dopo la sottoscrizione del contratto configura un’ipotesi di carenza di potere in concreto, perché il potere di revoca dei propri provvedimenti spetta alle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990, e dunque in astratto sussiste, ma in concreto non può essere esercitato dalle stazioni appaltanti dopo la conclusione del contratto: in sostanza, il fatto che il contratto non sia ancora stato concluso costituisce una condizione per il legittimo esercizio del potere di revocare l’aggiudicazione” (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 14 dicembre 2023, n. 912).
Tali statuizioni, affermate con riferimento alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 163/2006 e confermate anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, mantengono la propria validità anche a seguito del d.lgs. n. 36/2023, che regola la fattispecie oggetto del presente giudizio.
14. Orbene, nel caso di specie, non è in discussione che l’affidamento del servizio sia stato revocato dopo il perfezionamento del contratto (avvenuto con l’inoltro sulla piattaforma MEPA dell’ordinativo di esecuzione immediata n. 7368942 del 2 agosto 2023), allorquando, cioè, la revoca non poteva più essere disposta, come affermato dalla giurisprudenza sin dalla citata decisione n. 14/2014 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Il Comune di .... ha cercato di giustificare la legittimità del proprio operato, sostenendo, in sostanza, che la revoca sarebbe conseguita alla illegittima e unilaterale modifica dell’oggetto del contratto (con un conseguente aggravio di spesa non autorizzato) e all’idoneità tecnica delle migliorie proposte dalla ...., nonché a criticità legate alla gestione del servizio (carenza di personale e mancata individuazione dei luoghi dove installare le telecamere).
L’argomentazione, tuttavia, opera un’evidente inversione logica dei termini della questione, ritenendo che l’amministrazione possa avvalersi di strumenti di autotutela pubblicistica per porre rimedio a questioni afferenti alla fase privatistica del rapporto, mentre, come già detto, dopo la stipula del contratto, il potere di autotutela pubblicistica, ex art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non può più essere utilizzato; semmai, le circostanze prese in considerazione nel provvedimento di revoca possono essere valorizzate dall’amministrazione, ai fini dell’esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, ovvero, laddove ne ricorrano i presupposti, per la risoluzione del contratto stipulato, ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. n. 36/2023.
Sotto altro angolo di visuale, non può neanche essere accolta la qualificazione, in termini di annullamento d’ufficio, del provvedimento impugnato, proposta dall’amministrazione nelle proprie memorie difensive.
Al di là che il provvedimento in questione è espressamente qualificato come “revoca”, si osserva che i presupposti dell’annullamento in autotutela devono essere analiticamente e precisamente indicati nella motivazione del provvedimento adottato.
Invero, come già detto, l’amministrazione nella propria motivazione ha inteso valorizzare, essenzialmente, profili di opportunità legati alla gestione del servizio e all’idoneità tecnica delle migliorie proposte dalla .... (e accettate dall’amministrazione).
Né può configurare una forma di illegittimità del provvedimento, che possa giustificare l’annullamento d’ufficio, la successiva modifica contrattuale proposta dalla società ricorrente, poiché, contrariamente a quanto dedotto dall’amministrazione, essa è stata accettata con determinazione n. 51 del 13 settembre 2023, adottata dal responsabile della Polizia Locale, quale responsabile del procedimento, e, comunque, si tratterebbe, tutt’al più, di una circostanza idonea a provocare la risoluzione del contratto.
Altrettanto infondato è l’argomento secondo il quale la proposta migliorativa di .... avrebbe determinato un aumento di spesa, in mancanza di copertura finanziaria.
Infatti, anche prescindendo dalla circostanza che il maggior onere finanziario per il Comune sarebbe di soli euro 3.181,00 (IVA esclusa), occorre rilevare che l’indicazione di euro 21,00, per ogni pratica spedita, riportata in calce all’ordinativo di esecuzione immediata, sembra essere un mero errore materiale, poiché l’offerta economica di .... prevedeva chiaramente un corrispettivo di euro 22,00, per ogni pratica spedita, e un importo totale di euro 85.378,04, (IVA inclusa), corrispondente all’impegno di spesa riportato nella determina n. 42 del 7 agosto 2023, che ha approvato l’iniziale affidamento.
Inoltre, dalla lettura della determinazione n. 42 del 7 agosto 2023, emerge chiaramente che il Responsabile del Servizio finanziario ha rilasciato “parere favorevole” in ordine alla regolarità contabile dell’affidamento.
15. Alla luce di quanto esposto, essendo stato concluso il contratto tra il Comune di .... e la ricorrente in data 2 agosto 2023, il successivo provvedimento di revoca è illegittimo e va, pertanto, annullato. Nondimeno, le circostanze che l’amministrazione ha posto a fondamento della revoca possono, come detto, essere eventualmente valorizzate per l’esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell’art. 123 del d.lgs, n. 36/2023, ovvero, laddove ne ricorrano i presupposti, per la risoluzione del contratto stipulato, ai sensi dell’art. 122 del d.lgs, n. 36/2023.
Vanno, inoltre, assorbiti gli altri motivi di ricorso, con i quali la ricorrente contesta analiticamente la fondatezza dei presupposti posti a fondamento del provvedimento di revoca.
16. Infine, l’illegittimità della revoca impugnata e il conseguente suo annullamento impongono di accordare alla società ricorrente la richiesta (e spettante) tutela risarcitoria in forma specifica, con conseguente condanna dell’amministrazione a dare esecuzione al contratto concluso con la ...., tenendo conto delle successive modifiche proposte dalla società ricorrente e accettate dall’amministrazione.
17. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese, tranne quanto versato a titolo di contributo unificato, a carico di parte soccombente ex art. 13, comma 6 bis.1, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini indicati in motivazione, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, con conseguente condanna dell’amministrazione a dare esecuzione al contratto concluso con la .... in data 2 agosto 2023, tenendo conto delle successive modifiche proposte dalla società ricorrente e accettate dall’amministrazione.
Spese compensate, tranne quanto versato a titolo di contributo unificato, a carico di parte soccombente ex art. 13, comma 6 bis.1, d.p.r. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Vittorio Carchedi        Ivo Correale
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO

 

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