Translate

04 aprile 2025

Tar 2025- L'analisi dettagliata della sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. ..../2014, evidenzia alcuni aspetti centrali riguardo alla condotta di un militare e alle conseguenze delle sue azioni nel contesto lavorativo. La questione principale ruota attorno ai reati di disobbedienza aggravata e insubordinazione con ingiuria, che, sebbene si manifestino in un ambiente professionale, sono considerati espressioni autonome della volontà del militare, in contrasto con le direttive dei superiori.

 

 

Tar 2025- L'analisi dettagliata della sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. ..../2014, evidenzia alcuni aspetti centrali riguardo alla condotta di un militare e alle conseguenze delle sue azioni nel contesto lavorativo. La questione principale ruota attorno ai reati di disobbedienza aggravata e insubordinazione con ingiuria, che, sebbene si manifestino in un ambiente professionale, sono considerati espressioni autonome della volontà del militare, in contrasto con le direttive dei superiori.

### Aspetti Giuridici

1. **Disobbedienza e Insubordinazione**: Le condotte di disobbedienza aggravata e insubordinazione con ingiuria sono tipicamente legate a comportamenti che violano le norme di disciplina militare. La giurisprudenza evidenzia che tali comportamenti, pur avvenendo in un contesto lavorativo, non possono essere giustificati e riflettono una scelta consapevole da parte del militare di non seguire le direttive impartite.

2. **Rifiuto di Adempiere ai Doveri**: La mancanza di redazione dei verbali relativi ai compiti di controllo, come l'accertamento del pagamento del canone RAI e il controllo dei congegni di intrattenimento, rappresenta un'importante violazione delle responsabilità professionali. Questo comportamento, sebbene non ritenuto penalmente rilevante, è comunque indicativo di una mancanza di rispetto verso le disposizioni superiori.

3. **Richiesta di Integrazione**: Il rifiuto opposto dal ricorrente nel rispondere a richieste, sia verbali che scritte, di integrare i verbali rappresenta un ulteriore elemento di insubordinazione. Tale atteggiamento può essere interpretato come una volontà di non collaborare con la struttura gerarchica e di mettere in discussione l'autorità dei superiori.

### Implicazioni Professionali

- **Disciplina e Responsabilità**: La disciplina militare è fondamentale per il buon funzionamento delle forze armate. Le azioni del ricorrente, che vanno contro i doveri istituzionali, possono portare a conseguenze disciplinari significative, poiché minano la fiducia e l'efficacia dell'operato dell'intera unità.

- **Valutazione della Condotta**: Anche se la condotta non ha rilevanza penale, essa può comunque giustificare azioni disciplinari. La giurisprudenza tende a non sottovalutare l'importanza di mantenere standard elevati di comportamento all'interno delle istituzioni militari.

### Conclusioni

L'analisi della condotta del militare evidenzia un chiaro conflitto con le norme di comportamento attese in un contesto gerarchico e disciplinato. La decisione del TAR sottolinea la necessità di una linea di condotta coerente e rispettosa delle direttive superiori, essenziale per garantire l'efficienza operativa delle forze militari e la disciplina interna. Le conseguenze delle azioni del ricorrente, quindi, non solo riflettono la sua volontà autonoma, ma anche l'importanza di mantenere l'integrità delle istituzioni attraverso il rispetto delle gerarchie e delle responsabilità assegnate.


Pubblicato il 16/01/2025
N. 00051/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01206/2021 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati .... .... e .... ...., con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia,
contro
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Bari, via Melo n. 97, è legalmente domiciliato,
per l'annullamento
della determinazione n. 219503/2021 di protocollo del 5 agosto 2021 (notificata in pari data), con la quale il Capo del I Reparto del Comando generale della Guardia di Finanza ha respinto l’istanza di rimborso spese presentata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 67/1997 (conv. in legge n. 135 del 23 maggio 1997); per quanto possa occorrere, della nota n. ..../2021 di protocollo del 28 aprile 2021 (notificata il 29 aprile 2021) emessa dal Capo Ufficio Contenzioso del Personale del Comando generale della Guardia di Finanza, con la quale è stato comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto della richiesta, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; e di tutti gli altri comunque presupposti, connessi o conseguenti; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale n. ..../13 promosso dalla Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di ....;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025, il dott. Orazio Ciliberti e udito l'Avvocato dello Stato Fabiola Roccotelli, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.


FATTO e DIRITTO
I – Il ricorrente, maresciallo aiutante della Guardia di Finanza, in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di ...., nel .... era imputato nell’ambito del procedimento penale n. ..../13 RGNR, promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale militare di ...., per i seguenti reati: «a) violata consegna aggravata e continuata… perché in servizio presso la Compagnia G. di F. di .... (....), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, comandato con gli ordini di servizio appresso indicati in qualità di preposto al servizio stesso di pubblica utilità e controllo economico del territorio, ometteva di espletare le attività di controllo in materia di prezzi e lotta al carovita, di sicurezza prodotti ed anti-contraffazione, controllo accise su strada, controlli di congegni di intrattenimento e canone rai pur espressamente previsti sui relativi ordini di servizio… b) disobbedienza aggravata… perché il 27.06....., nei locali della Compagnia G.di F. di .... (....) rifiutava di obbedire all’ordine attinente al servizio ed alla disciplina, di integrare, per iscritto, quanto annotato sull’ordine di servizio n. 103 del 21.06..... dicendo che non vi avrebbe assolutamente provveduto ritenendo sufficiente quanto da lui scritto sul predetto ordine di servizio… c) insubordinazione con ingiuria… perché nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo b) offendeva il prestigio e la dignità del superiore Ten. -OMISSIS-, alzando il tono della voce in maniera tale da sovrastare 3 quella dello stesso superiore e rispondendo, all’ennesimo ordine impartitogli, dicendo, tra l’altro, “ora chiamo i Carabinieri”».
Con la sentenza n. 51 del 16 dicem....e 2014, la Sezione II del Tribunale Militare di .... riteneva responsabile il maresciallo -OMISSIS- del reato di «violata consegna… limitatamente alle violate consegne relative agli ordini di servizio n. 126 del 21.05.....; n. 145 del 25.02.....; n. 71 del 13.06.....». Con la stessa sentenza, il Tribunale assolveva il medesimo dalle residue ipotesi di «violata consegna» e di «insubordinazione con ingiuria», perché il fatto non sussiste, e dal reato di «disobbedienza», perché il fatto non costituisce reato.
Il ricorrente appellava quella sentenza, nella parte in cui lo riconosceva responsabile del reato di violata consegna, sicché la Sezione II della Corte militare d’appello, con la sentenza n. 100/2015, lo assolveva anche in ordine alle residue imputazioni, con la formula «perché il fatto non sussiste».
Divenuto irrevocabile il provvedimento giurisdizionale, il maresciallo -OMISSIS- chiedeva alla sua Amministrazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, D.L. n. 67/1997, il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio.
Con la nota n. ..../2021 di protocollo del .., l’Ufficio Contenzioso del Personale (I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, preannunciava il rigetto dell’istanza, eccependo l’assenza di connessione tra i fatti imputati al ricorrente e il servizio da questi prestato nella Guardia di Finanza. In particolare, era comunicato al ricorrente che le condotte oggetto di giudizio non evidenzierebbero «una piena immedesimazione organica con il volere dell’Amministrazione». A sostegno di tale asserzione, l’Autorità gerarchica aggiungeva quanto segue: «a) “il rimborso delle spese legali è da escludersi qualora vi sia conflitto di interessi tra dipendente ed amministrazione emergendo o comunque potendo emergere estremi di natura disciplinare” (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1190/..... Nella fattispecie, alla luce della sanzione disciplinare irrogataLe “risulta palese l’esistenza di un oggettivo conflitto di interesse” tra la S.V. e l’Amministrazione (TAR Sicilia, - Palermo, sez. I, sent. n. 920/2017); b) L’art. 18 del D.L. n. 67/97 “non si applica quando la contestazione in sede penale sia riferita ad un atto o ad un comportamento, in ipotesi, che… sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante lo svolgimento del servizio, e dunque non sia riferibile all’Amministrazione… ad esempio, quando la contestazione si sia riferita a una condotta che riguardi la propria vita di relazione, ancorché nell’ambiente di lavoro (Cons. Stato, Sez. V, 2014, n. 6389; Sez. II, 15 maggio ...., n. 3938/13), o che non sia riconducibile strettamente alla attività istituzionale, quale… il coinvolgimento in un alterco con colleghi” (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 8137/19), specialmente con toni e modalità non consone al ruolo rivestito frutto di iniziative autonome; c) Occorre, comunque, “che vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto tale che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell’atto in 5 riferimento al quale è stato chiamato in giudizio (TAR Emilia Romagna Bologna, Sez. I, sent. n. 193/2019); d) “la condotta del dipendente, consistente in atti o in comportamenti, deve essere espressione della volontà dell’Amministrazione di appartenenza e a questa riferibile, in quanto finalizzata al corretto adempimento dei suoi fini istituzionali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 novem....e 2019, n. 8137)” (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 280/2020)».
Il ricorrente presentava le proprie osservazioni, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ribadendo la rispondenza della sua richiesta ai canoni imposti dall’art. 18 D.L. n. 67/1997.
Nondimeno, con la determinazione prot. n. 219503/2021 del 5 agosto 2021, a firma del Capo del I Reparto - Comando generale della Guardia di Finanza, l’istanza era definitivamente rigettata.
Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 29.10.2021 e depositato il 23.11.2021, per impugnare gli atti in epigrafe indicati. Deduce, a motivi di diritto, l’illegittimità per eccesso di potere, la violazione di legge e l’illogicità.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria, l’infondatezza del gravame.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso è infondato.
III – L’Amministrazione ha ritenuto ininfluenti le osservazioni del ricorrente, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rimborso delle spese legali.
IV - A dire del ricorrente, sarebbe innegabile la coincidenza tra i fatti al medesimo imputati in sede penale e l’assolvimento del servizio da questi svolto nella Guardia di Finanza. La sua istanza di rimborso delle spese legali sarebbe, dunque, fondata, anche sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale espresso per casi omologhi. Viceversa, sarebbero non pertinenti, anzi fuorvianti, i precedenti giurisprudenziali richiamati dall’Amministrazione a sostegno della determinazione impugnata.
V – È da ritenersi, invero, legittimo il diniego del rimborso delle spese legali in caso di assoluzione nel processo penale, quando il fatto contestato sia meramente occasionale e non legato inscindibilmente all’esercizio della funzione pubblica; in tale evenienza, manca la presenza dell’immedesimazione organica che possa collegare l’evento alla prestazione in servizio (cfr.: T.a.r. Cala....ia Catanzaro I, 16 gennaio 2021 n. 87).
Nella fattispecie, al militare ricorrente è stata respinta la richiesta di rimborso di spese legali, ex art. 18 D.L. n. 67/1997, riferite all’attività di difesa in un procedimento penale, per la seguente duplice ragione: 1) l’episodio contestato non è strettamente connesso con l’espletamento del servizio; 2) sussiste un conflitto di interessi, in ragione dell’irrogabile sanzione disciplinare per la condotta contestata, ancorché ritenuta priva di rilievo penale.
È noto, in via generale, che il riconoscimento del rimborso delle spese legali esige, quali presupposti: a) l’assoluzione dell’istante con formula piena; b) la sussistenza di un nesso tra i fatti addebitati e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali (c.d. immedesimazione organica); c) l’assenza di un conflitto di interessi con l’Amministrazione.
È, pertanto, indispensabile che sussista una diretta connessione tra il fatto oggetto di imputazione e l’adempimento del proprio dovere d’ufficio; occorre cioè, che l’interessato abbia agito in nome e per conto dell’Amministrazione da cui dipende.
Il rimborso delle spese legali può avvenire solo dimostrando di aver agito nell’esecuzione della prestazione lavorativa, nell’ambito di un rapporto di strumentalità necessaria tra il compimento dell’atto (o del fatto) e l’adempimento del dovere, non potendo il dipendente assolvere ai propri compiti, se non tenendo quella determinata condotta. È necessario, allora, che il soggetto abbia agito nell’interesse dell’Amministrazione, non essendo sufficiente che «esista un rapporto di occasionalità tra il fatto addebitato e il servizio». Diversamente, si produrrebbe l’effetto di «riconoscere il rimborso praticamente in tutti i casi in cui l’interessato sia accusato di un reato proprio, cioè di un reato che presuppone la qualità di dipendente pubblico» (cfr.: T.a.r. Campania, ...., sez. VI, 15 settem....e 2020, n. 3810; T.a.r., Marche, sez. I, 8 marzo 2018, n. 183; T.a.r. Sicilia, Palermo, sez. I, 15 feb....aio 2018, n. 409; T.a.r. Piemonte, sez. I, 17 giugno 2016, n. 846; T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, 2 novem....e 2015, n. 12329; T.a.r. Emilia – Romagna, Bologna, sez. I, 28 settem....e 2015, n. 830).
Nella fattispecie, è da ritenersi applicabile il principio, conforme alla ratio della fonte legale, che il rimborso delle spese legali ai dipendenti di pubbliche Amministrazioni può avvenire solamente in relazione a procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali, dovendosi tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, nonché nell’interesse dell’Amministrazione di appartenenza, sollevando i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento delle loro attività istituzionali (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 2005, n. 913).
Manca qui il presupposto oggettivo della strumentalità necessaria, sulla scorta delle seguenti ragioni, congruamente rassegnate dall’Amministrazione resistente: «dall’analisi degli atti processuali emerge come le condotte di “disobbedienza aggravata” e di “insubordinazione con ingiuria”, seppure avvenute nell’ambito di un contesto lavorativo, risultino espressione autonoma della volontà del militare, prive della necessaria immedesimazione organica con il volere dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 280/2020; id. TAR Lazio – Roma, Sez. II, sent. n. 1487/2014), denotando piuttosto un contrasto con il corretto adempimento dei doveri propri di un appartenente al corpo. Al riguardo, si osserva come, in un caso analogo, il Consiglio di Stato abbia ritenuto che “le condotte che hanno portato alla contestazione del reato di disobbedienza aggravata, seppur riconosciute come non rilevanti penalmente, non sono in ogni caso riconducibili ad esigenze di servizio, perché non trovano immediata e diretta riferibilità nella volontà dell’ente di appartenenza, Risultando anzi frutto di iniziative autonomi, contrarie ai doveri funzionali. [Inoltre] l’assoluzione… non ha alcuna incidenza in ordine al giudizio sulla non riconducibilità all’amministrazione del fatto addebitato” (Sez. IV, sent. n. 239/20. In ragione di quanto emerso complessivamente in sede giudiziaria, risulta quindi evidente che la vicenda è scaturita da “una mera situazione di conflittualità tra dipendenti sul luogo di lavoro, con conseguente connessione solo in diretta ed occasionale di tali fatti con le funzioni istituzionali svolte” (TAR Emilia Romagna, Bologna, sent. n. 467/17); - contrariamente a quanto sostenuto dall’ispettore, per il consiglio di Stato, “la circostanza della assoluzione… non ha alcuna rilevanza. Il conflitto di interesse può infatti rilevare ex se, indipendentemente dall’esito del giudizio penale (cfr. Cass. lav. 3 feb....aio 2014, n. 2297). E l’assoluzione, giova ulteriormente precisare, non ha alcuna incidenza in ordine al giudizio sulla non riconducibilità alla Amministrazione del fatto addebitato (cfr. Cass. 5 feb....aio 2016, n. 2366). Ne consegue che per ravvisare un conflitto con gli interessi dell’Amministrazione ed escludere la spettanza del beneficio è sufficiente che sussistano i presupposti per la configurazione dell’illecito disciplinare e per l’attivazione del relativo procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27 agosto 2018, n. 2055…)” (Sez. IV, sent. n. 239/2020). A tal riprova, nel caso in rassegna, all’esito della citata vicenda penale, segnatamente all’imputazione per il reato di disobbedienza aggravata, nei confronti dell’ispettore è stato avviato un procedimento disciplinare, conclusosi con l’irrogazione della sanzione del rimprovero (tale sanzione è oggetto dell’appello di controparte – attualmente pendente – avverso la sentenza n. 709(18 del TAR Puglia, Lecce, che ha respinto il ricorso di primo grado); “la condotta del dipendente, consistente in atti o in comportamenti, deve essere espressione della volontà dell’amministrazione di appartenenza e acquista riferibile, in quanto finalizzata al corretto adempimento dei suoi fini istituzionali (CdS, Sez. IV, 28 novem....e 2019, n. 8137)” Cons. stato, sez. IV, sent. n. 280/2020). In tal senso, con riferimento alla contestazione di “violata consegna aggravata e continuata”, per aver omesso di “espletare le attività di controllo in materia di prezzi e lotta al carovita, di sicurezza prodotti anticontraffazione, controllo accise su strada, controllo congegni di intrattenimento e canone Rai pur espressamente previsti”. Con la sentenza numero 100/2015 in data 15 luglio 2015 la corte militare di appello di Roma, nonostante l’assoluzione del militare, ha rilevato che le tre ipotesi per le quali vi era stata condanna in primo grado “appaiono caratterizzate certamente da un difetto di esplicitazione dei motivi per i quali il servizio non poté essere svolto”. Per dar luogo al beneficio invocato deve trattarsi di “attività che necessariamente si ricollegano all’esercizio dirigente della pubblica funzione, nonché occorre che vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell’atto (così, Cons. Stato, Sez. IV, 26 feb....aio ...., n. 1190)” (TAR Toscana, Sez. I, sent. n. 1213/2016)».
VI – I motivi del gravame sono inattendibili.
Non è rilevabile, negli atti impugnati alcun profilo di eccesso di potere, violazione di legge o l’illogicità.
VI.1 - Occorre, all’uopo, evidenziare che il coinvolgimento del militare nel giudizio è stato determinato dall’atteggiamento riluttante e polemico dal medesimo assunto nei confronti dei propri superiori gerarchici, ancorché posto in essere nell’ambito dell’attività lavorativa.
Dall’analisi degli atti processuali emerge come le condotte imputate a titolo di “disobbedienza aggravata” e di “insubordinazione con ingiuria”, seppur avvenute nell’ambito di un contesto lavorativo, risultino espressione autonoma della volontà del militare, in conflitto con i suoi superiori gerarchici (cfr.: T.a.r. Lazio – Roma, Sez. II, sent. n. 1487/2014).
Il ricorrente ha omesso di redigere i verbali relativi ai compiti di controllo al medesimo demandati, con riferimento all’accertamento del pagamento del canone RAI (di cui agli ordini di servizi nn. 126 e 145) e sul controllo dei congegni di intrattenimento (di cui all’ordine di servizio n. 71) delle attività commerciali, assumendo così una condotta non perfettamente in linea con i doveri istituzionali, ancorché giudicata priva di rilievo penale. Emerge poi dagli atti che il ricorrente si sia rifiutato di ottemperare alla richiesta, verbale e scritta, di integrare i verbali relativi agli ordini di servizio a lui assegnati.
Appare incontestabile, dunque, l’assenza di una immedesimazione organica tra il ricorrente e la sua Amministrazione. Al riguardo, si osserva come, in un caso analogo, il Consiglio di Stato abbia ritenuto che “le condotte che hanno portato alla contestazione del reato di disobbedienza aggravata, seppur riconosciute come non rilevanti penalmente, non sono in ogni caso riconducibili ad esigenze di servizio, perché non trovano immediata e diretta riferibilità nella volontà dell’Ente di appartenenza, risultando anzi frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali. [Inoltre] l’assoluzione … non ha alcuna incidenza in ordine al giudizio sulla non riconducibilità all’Amministrazione del fatto addebitato” (cfr.: Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 239/2020).
Anche le contestate condotte di “violata consegna aggravata e continuata”, consistenti nell’aver omesso di “espletare le attività di controllo in materia di prezzi e lotta al carovita, di sicurezza prodotti ed anti-contraffazione, controllo accise su strada, controllo congegni di intrattenimento e canone rai pur espressamente previsti sui relativi ordini di servizio”, oggetto di condanna in primo grado, per la Corte militare di appello di Roma che ha emesso la sentenza di assoluzione, “appaiono caratterizzate certamente da un difetto di esplicitazione dei motivi per i quali il servizio non poté essere svolto”.
In definitiva, risulta evidente che la vicenda è scaturita da “una mera situazione di conflittualità tra dipendenti sul luogo di lavoro, con conseguente connessione solo indiretta ed occasionale di tali fatti con le funzioni istituzionali svolte” (cfr.: T.a.r. Emilia-Romagna – Bologna, sent. n. 467/2017).
Sul punto, la giurisprudenza evidenzia che il rimborso delle spese legali non spetta in relazione a quei fatti che “esulano dall’assolvimento del servizio, afferendo, in via esclusiva, alla sfera del militare considerato nella sua individualità” (cfr.: Cons. Stato, Sez. II, 9 aprile 2014 n. 4835/11).
Le deduzioni del ricorrente risultano errate anche nella misura in cui conferiscono validità, ai fini dell’art. 18 del D.L. n. 67/1997, alle condotte fatte oggetto di richiesta di tutela legale, sulla base della mera constatazione che le stesse sono state depurate da disvalore penale in sede giudiziaria e trovano collocazione nell’ambito dell’attività lavorativa.
Pur prescindendo da un esame critico circa le “le concrete circostanze e la concreta condotta tenuta dal richiedente il rimborso”, un’approfondita analisi del caso di specie, mediante accertamento in positivo della corrispondenza delle condotte alla volontà dell’Amministrazione di appartenenza, porta alle seguenti considerazioni: a) non è consentito un mero appiattimento dell’istruttoria della P.A. circa il rimborso delle spese di difesa, rispetto al dispositivo della sentenza resa dal giudice ordinario, in ragione dei differenti apprezzamenti che caratterizzano i due ambiti valutativi a confronto (giudiziario e amministrativo); l’esclusione della penale responsabilità non può tradursi ipso facto in una affermazione di sussistenza della “connessione”; b) in merito all’ipotizzata fattispecie della “violata consegna aggravata e continuata”, constano importanti riserve della Corte militare di appello di Roma circa la corretta effettuazione del servizio da parte del ricorrente; infatti, quel Collegio giudicante, pur assolvendo il militare, non ha mancato di rilevare che le tre ipotesi di violazione delle consegne di servizio (oggetto di condanna in primo grado) “appaiono caratterizzate certamente da un difetto di esplicitazione dei motivi per i quali il servizio non poté essere svolto”; tale statuizione ha rilevanza per il thema decidendum, poiché indicativa di una non corretta rendicontazione delle ragioni alla base del mancato svolgimento del servizio; c) l’assenza di conflitto di interessi rappresenta un naturale corollario del c.d. presupposto oggettivo; in quanto tale, non necessita di esplicita previsione nella normativa di settore, a differenza di quanto obiettato dal ricorrente; d) il rapporto di immedesimazione organica tra il dipendente e l’Amministrazione postula la consonanza tra l’operato del primo rispetto al volere della seconda, per modo che il comportamento dell’agente sia direttamente attribuito alla funzione istituzionale demandata all’organizzazione a cui egli è organico; nel caso di specie, l’innegabile conflittualità interna alla Compagnia G.d.F. di .... - rispetto alla quale l’interessato ha avuto un ruolo attivo - ha determinato, a prescindere dalla rilevanza penale, una negativa polarizzazione delle posizioni tra i componenti del Reparto che denota rottura del nesso di immedesimazione, con conseguente fuoriuscita della casistica in esame dal perimetro della tutela approntata dall’art. 18 del D.L. n. 67/1997 (cfr.: T.a.r. Emilia-Romagna – Bologna, sent. n. 467/2017).
VI.2 - Quanto dianzi esposto rappresenta applicazione alla fattispecie per cui è causa di consolidati indirizzi giurisprudenziali espressi in subiecta materia, a mente dei quali non è “sufficiente un semplice nesso di occasionalità, ma è di contro necessaria una diretta derivazione dell’imputazione penale da atti compiuti in esecuzione di doveri d’ufficio… allo scopo esclusivo o, quanto meno, primario di adempiere ad un dovere pubblicistico o, comunque, al fine di soddisfare un interesse pubblico” (cfr.: Cons. Stato, Sez.IV, sentenza n.1340/2021); “occorre esaminare con attenzione il rapporto causale che intercorre tra la prestazione di lavoro, che è causa dell’intervento di rimborso, e l’evento che determina l’insorgere della (ipotizzata) responsabilità. E in effetti, perché tale rapporto causale possa dirsi esistente, occorre che l’evento determinante costituisca esso stesso una parte o una modalità della prestazione lavorativa” (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 14 feb....aio 2006, parere n. 5010); “l’interpretazione rigorosa dell’inciso «in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali», comporta che l’assunzione a carico dell’amministrazione dei costi di difesa sconta la riconducibilità dei fatti nell’ambito puntuale dei doveri di istituto propri del dipendente” (cfr.: T.R.G.A. Trento, Sez. Un., sent. n. 126/2017); “ai fini dell’applicabilità del richiamato art. 18, è richiesto un nesso di strumentalità diretto tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell'atto o condotta, nel senso che il dipendente pubblico non avrebbe assolto ai suoi compiti, se non ponendo in essere quel determinato atto o condotta; non può, invece, darsi rilevanza ad una connessione con il fatto di reato di tipo soggettivo ed indiretto, in quanto lo spazio di applicazione della tutela legale si dilaterebbe eccessivamente, ben oltre i confini segnati dal predetto art. 18 (Cons. Stato, sez. II, 13 maggio 2015, n. 5274)” (cfr.: T.a.r. Sicilia – Palermo, Sez. I, sent. n. 1544/2018).
In tal senso, anche il Consiglio di Stato ha evidenziato che “restano fuori dall'ambito applicativo della norma: a) le condotte poste in essere dall'impiegato «in occasione» del servizio ma per motivi personali non riferibili all'ente di appartenenza; b) gli eventi determinanti che non costituiscono essi stessi una parte o una modalità della prestazione lavorativa; c) le condotte in cui viene in rilievo il solo possesso della qualifica di pubblico ufficiale o la mera contestualità cronologica tra lo svolgimento del servizio ed il comportamento addebitato” (cfr.: Cons. Stato Sez. III, 15 maggio 2014, sent. n. 4849).
Sul tema, un ulteriore contributo, conforme alla citata pronuncia giurisdizionale, è contenuto nella sentenza n. 986/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, con cui è stato chiarito che: “costituisce ius receptum nella giurisprudenza il principio secondo il quale la predetta disposizione [l’art.18, del d.l. n. 67/97] «è norma di stretta applicazione e si applica quando il dipendente sia stato coinvolto nel processo per aver svolto il proprio lavoro, e cioè quando si sia trattato dello svolgimento dei suoi obblighi istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto o del comportamento (e dunque quando l'assolvimento diligente dei compiti specificamente lo richiedeva), e non anche quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere “in occasione” dell'attività lavorativa» (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 4 gennaio 2022 n. 25; 11 novem....e 2020 n. 6928; 28 novem....e 2019 n. 8140; Cass., sez. lavoro, n. 28597 del 2018)”.
VI.3 - Tenuto conto, quindi, del dettato dell’art. 18 del D.L. n. 67/1997, già la sola mancanza del nesso di immedesimazione organica con l’Amministrazione è elemento sufficiente a negare il beneficio richiesto. Peraltro, il rimborso non è stato concesso in quanto sussiste un chiaro conflitto di interessi con l’Amministrazione, confermato dalla comminazione al ricorrente di una sanzione disciplinare per l’imputazione di disobbedienza aggravata. Di fatti, quello che deve essere valorizzato, al fine di ritenere non applicabile alla fattispecie in esame il menzionato art. 18, non è tanto il fatto storico nella sua obiettività quanto il relativo risvolto disciplinare. All’esito della vicenda giudiziaria, il Comandante Provinciale ....indisi ha sanzionato il ricorrente con il rimprovero, per aver assunto un comportamento in contrasto con gli artt. 713 e 717 del T.U.O.M. ovvero “un atteggiamento poco collaborativo e disponibile a fronte di una richiesta di chiarimenti da parte dei propri Superiori in ordine ad un’attività di servizio così dimostrando una inadeguata consapevolezza dei propri doveri in relazione al grado rivestito ed alle funzioni svolte”. Avverso tale provvedimento il -OMISSIS- ha avanzato dapprima un ricorso gerarchico che è stato rigettato dal Comandante Regionale Puglia (all. 11); successivamente, un ricorso giurisdizionale a questo T.a.r., anch’esso respinto con sentenza n. 707/2018 (il Consiglio di Stato successivamente adito dal militare, con la pronuncia n. 6712/2022, ha confermato le statuizioni di primo grado).
Va, dunque, confermato anche per il caso di specie l’orientamento che delimita il rimborso delle spese legali alla fattispecie in cui è dimostrata una relazione diretta tra la prestazione lavorativa e l’attività istituzionale (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 11 novem....e 2020, n. 6928 e sez. II, 24 agosto 2020 n. 5182).
VII – In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio, stante la particolarità del caso, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
         
         
IL PRESIDENTE, ESTENSORE        
Orazio Ciliberti        
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

Nessun commento:

Posta un commento