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04 aprile 2025

Consiglio di Stato 2025- la decisione del Consiglio di Stato riguarda un concorso per aspiranti vigili del fuoco, in particolare riguardo a una contestazione sul metodo di valutazione della massa grassa di un concorrente. Di seguito, viene presentato un commento dettagliato su questo caso, analizzando le questioni giuridiche e procedurali coinvolte.

 

Consiglio di Stato 2025- la  decisione del Consiglio di Stato riguarda un concorso per aspiranti vigili del fuoco, in particolare riguardo a una contestazione sul metodo di valutazione della massa grassa di un concorrente. Di seguito, viene presentato un commento dettagliato su questo caso, analizzando le questioni giuridiche e procedurali coinvolte.

### Contesto del Ricorso
Il ricorrente ha contestato l'esito di una prova concorsuale in cui un errore di misurazione dell'altezza ha influenzato il calcolo della massa grassa, un parametro fondamentale per la valutazione dell'idoneità fisica per il ruolo di vigile del fuoco. La questione centrale è se questo errore possa essere considerato sufficiente per invalidare i risultati dell'esame.

### Errore di Misurazione
L'errore di misurazione dell'altezza è stato definitivamente accertato e non attribuibile al concorrente. La rilevanza di questo errore risiede nel fatto che l'altezza è un parametro cruciale per la metodica bioimpedenziometrica utilizzata per stimare la massa grassa. Come indicato dall'Organo verificatore, la variazione dell'altezza ha una "considerevole" influenza sui risultati, il che implica che un errore in questo parametro possa portare a valutazioni errate della massa grassa.

### Incidenza dell'Errore sulla Valutazione
L'Organo verificatore ha confermato che l'errore di misurazione dell'altezza ha inficato l'affidabilità della misurazione della massa grassa. È quindi evidente che una prova concorsuale non può essere considerata attendibile se il risultato è stato influenzato da un errore non imputabile al concorrente. Questo principio di non responsabilità del candidato in caso di errori da parte della Commissione è un elemento cardine nel diritto amministrativo, che tutela i diritti dei concorrenti.

### Risultati Favorabili nelle Misurazioni Subsequenti
Il fatto che tutte le successive misurazioni della massa grassa abbiano dato risultati favorevoli al ricorrente, rientrando nei parametri di legge, rafforza ulteriormente la posizione del candidato. Questo ulteriore elemento dimostra che l'esito della prova concorsuale era errato e che il concorrente avrebbe potuto superare la prova se fosse stata effettuata correttamente.

### Sindacato Giurisdizionale
Il Consiglio di Stato ha esercitato un sindacato giurisdizionale sulla valutazione concorsuale, ritenendo che fosse manifestamente erronea alla luce degli elementi oggettivi presentati. Questo evidenzia il ruolo della giurisdizione nel garantire che le procedure concorsuali siano condotte in modo equo e che le decisioni siano basate su dati attendibili.

### Assenza di Soggetti Controinteressati
Un ulteriore aspetto importante è l'assenza di potenziali soggetti controinteressati, dato che la graduatoria era stata esaurita. Questo elemento ha facilitato l'accoglimento del ricorso, poiché non vi era il rischio di pregiudicare altri concorrenti o di alterare l'equilibrio della graduatoria.

### Conclusione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e ha annullato gli atti impugnati, stabilendo che l'errore di misurazione dell'altezza ha compromesso la validità della valutazione della massa grassa. Questo caso sottolinea l'importanza di procedure di misurazione accurate e giuste in contesti concorsuali, nonché la necessità di garantire che i diritti dei candidati siano tutelati, in particolare in presenza di errori da parte dell'amministrazione. La decisione rappresenta un precedente significativo per future controversie simili, evidenziando il ruolo della giustizia amministrativa nel mantenere l'integrità dei processi di selezione pubblica.



Pubblicato il 31/03/2025
N. 02658/2025REG.PROV.COLL.
N. 04771/2024 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4771 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato …
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 18069/2023, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti l’avvocato di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1.1. Il signor -OMISSIS- ha partecipato al concorso pubblico al fine dell’assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con la qualifica di vigile del fuoco (concorso a 250 posti). Superate le prove e pubblicata la graduatoria finale di merito, il candidato, in sede di scorrimento, ha sostenuto gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.
L’Amministrazione, dopo aver sottoposto a visita l’odierno appellante in data -OMISSIS-, l’ha escluso all’esito dell’esame impedenziometrico.
Il macchinario utilizzato dalla Commissione ha registrato un’altezza -OMISSIS- ed una percentuale di massa grassa -OMISSIS- con un peso -OMISSIS- e una massa magra -OMISSIS-, di molto superiore al limite consentito dall’art. 3 del d.P.R. del 17/12/2015, n. 207, come richiamato dall’art. 1, c. 1, lettera b) del Decreto del 04/11/2019, n. 166, pari al 24,2% (tenuto conto della tolleranza del 10% prescritta dalla norma).
Il signor -OMISSIS-, rilevato che la Commissione aveva erroneamente stimato la sua altezza in -OMISSIS- e ritenendo si essere invece alto -OMISSIS-, si è sottoposto privatamente a due visite specialistiche:
- l’una in data -OMISSIS- presso un medico specializzato in scienza dell’alimentazione -OMISSIS- – dotata di un macchinario della stessa tipologia di quello utilizzato dalla Commissione del concorso;
- l’altra in data -OMISSIS- presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche;
le quali hanno entrambe registrato un’altezza -OMISSIS- e un indice di massa grassa pressoché identico, cioè l’uno -OMISSIS- e l’altro -OMISSIS-, con un divario tra di esse di soli -OMISSIS- e invece di ben -OMISSIS- e -OMISSIS- rispetto alla sede selettiva, con un peso -OMISSIS- e -OMISSIS- e una massa magra -OMISSIS- e -OMISSIS-, come tale del tutto incompatibile con il limitato lasso temporale trascorso tra la data della precitata visita concorsuale (-OMISSIS-) e quella eseguita presso tali strutture privata e pubblica (-OMISSIS- e -OMISSIS-) di soli 12 e 17 giorni.
1.2. Il signor -OMISSIS- ha quindi proposto ricorso dinnanzi al T.A.R. per il Lazio, impugnando:
- il decreto -OMISSIS-, con il quale il Ministero dell''Interno ha disposto l'esclusione dell'odierno ricorrente, in sede di scorrimento, dal concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con la seguente motivazione: “alterazione dei parametri fisici -OMISSIS-. Decreto Ministro dell''Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)”;
- il verbale -OMISSIS-, citato nel decreto suindicato, con cui la p.a. ha ritenuto, a carico del Sig. -OMISSIS-, il deficit suindicato, in realtà frutto di un accertamento erroneo e contraddittorio.
1.3. Il TAR per il Lazio – all’esito di una verificazione e di un supplemento di verificazione – con sentenza n. n.18069/2023 ha respinto il ricorso così motivando: “Nel caso in esame, infatti, in sede di verificazione è stato accertato che il ricorrente è alto -OMISSIS-, con uno scostamento -OMISSIS- rispetto ai -OMISSIS- accertati in sede concorsuale. Tale parametro, se messo in relazione con -OMISSIS- rilevato in sede concorsuale – pari a -OMISSIS- - e in sede di successiva verificazione (pari a -OMISSIS-), secondo quanto affermato dal verificatore in sede di chiarimenti, non avrebbe condotto all’accertamento -OMISSIS- tale da fondare un giudizio di idoneità (si veda il passaggio del supplemento di verificazione in cui si legge “tuttavia si precisa che anche sottraendo dal valore -OMISSIS- totale riscontrata in sede concorsuale: -OMISSIS- il valore -OMISSIS- la percentuale -OMISSIS- rientra, comunque, tra i motivi di esclusione, essendo la stessa superiore ai limiti consentiti.”)
Inoltre il T.A.R. ha ritenuto:
- che il difforme dato dell’altezza non conduce, da solo, ad un giudizio di inattendibilità -OMISSIS-;
- non probante il certificato a firma -OMISSIS-, rilasciato da una nutrizionista nell’ambito di svolgimento di attività libero professionale, privo di data certa e non idoneo ad integrare almeno un principio di prova in ordine alla data di svolgimento delle misurazioni ivi riportate;
- non probante l’ulteriore certificato medico prodotto agli atti dal ricorrente da cui si ricava che in data 8 novembre 2022 – e quindi 18 giorni dopo l’esame svolto nell’ambito della procedura concorsuale – egli aveva una massa grassa inferiore alla soglia prevista dalla normativa; ritenendo che dopo un lasso di tempo così ampio non sia possibile escludere che i parametri di massa grassa del ricorrente possano essersi modificati in maniera significativa;
- non probante la consulenza di parte depositata in atti il 17/11/23 sia sul rilievo che le conclusioni della consulente di parte esprimono valutazioni che non possono che essere ipotetiche, sia perché le stesse muovono dal presupposto che non sia possibile ottenere un simile risultato mediante “una dieta che rispetti le linee guida della sana e corretta alimentazione”, di fatto non escludendo del tutto tale opzione, nel caso in cui, ad esempio, tale regime bilanciato non sia stato rispettato;
- non rilevante il fatto che la verificazione disposta in sede processuale abbia accertato che, alla data -OMISSIS- (circa quattro mesi dall’esame svolto in sede concorsuale) il ricorrente avesse una massa grassa pari al -OMISSIS- e quindi entro la soglia di ammissione.
2.1. Con atto notificato il 24 maggio 2024 il signor -OMISSIS- ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio deducendo un articolato motivo di gravame così rubricato:
I) Violazione degli 2697 c.c., 115, c. 1, e 116 c.p.c., 64, c. 2, c.p.a., in relazione al seguente motivo speso con il ricorso di I grado: Eccesso di potere per carenza d’istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, nonché violazione e falsa applicazione (ii) dell’art. 1, Comma 1, lettera b) del D.M. n. 166 del 4/11/2019, (iii) dell’art. 3 del D.p.r. n. 207 del 17/12/2015 richiamato dal summenzionato art. 1, Comma 1, lettera b) del D.M. n. 166 cit., e (iv) della Direttiva Tecnica per l’attuazione del Regolamento approvato con D.p.r. n. 207 del 17/12/2015 in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, a norma della Legge del 12/01/2015, n. 2, approvata dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in data 11/03/2016.
2.2. Si è costituito il Ministero dell’Interno il quale ha depositato memoria con la quale ha insistito per la reiezione dell’appello.
2.3. Con ordinanza -OMISSIS- questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’appellante disponendo:
- un’integrazione dell’attività di verificazione svolta in primo grado, sottoponendo alla Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma, il seguente quesito: “dica la Commissione, dopo aver esaminato i documenti ritualmente prodotti in giudizio relativi alle suddette attività di misurazione, se, tenuto anche conto della possibile incidenza dell’erronea rilevazione dell’altezza (questione già oggetto di verificazione da parte della Commissione nel giudizio di primo grado), i valori sopra riportati relativi alle prime due rilevazioni siano compatibili - in considerazione del margine temporale di 17 giorni intercorso fra il primo accertamento in sede concorsuale del -OMISSIS- e il più prossimo accertamento eseguito presso una struttura pubblica -OMISSIS- - con una rilevante perdita di massa grassa dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, ovvero se sia impossibile, improbabile o inverosimile un tale decremento di massa grassa nell’arco temporale di 17 giorni”;
- l’ammissione con riserva dell’appellante al prosieguo della procedura selettiva anche ai fini, in caso di superamento della stessa, dell’avviamento (con riserva) al primo corso di formazione utile.
2.4. In data -OMISSIS- è stata depositata in giudizio la relazione di Verificazione.
2.5. In vista dell’udienza pubblica soltanto l’appellante ha depositato una memoria difensiva con la quale ha riferito:
- che la graduatoria finale di merito del concorso dalla quale l’odierno appellante è stato escluso, è stata medio tempre utilizzata dall’Amministrazione fino al suo esaurimento con la convocazione di tutti i candidati, emergendo così l’assenza totale di controinteressati al giudizio per lo scorrimento completo della graduatoria, indipendentemente dall’avvenuta assunzione dell’attuale appellante;
- che in esito all’accoglimento della domanda cautelare con l’Ordinanza di questa Sezione -OMISSIS-, l’Amministrazione ha provveduto a decretarne la riassunzione con riserva nel Corpo nazionale.
2.6. Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione
3. L’appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
3.1. L’appellante è risultato avere una massa grassa entro la soglia di ammissione sia pochi giorni dopo la visita concorsuale, sia in sede di verificazione.
L’errore di misurazione dell’altezza in sede concorsuale, per come denunciato dall’appellante, è stato accertato in sede di Verificazione già in primo grado; sebbene il giudice di prime cure ha ritenuto che non fosse, di per sé, determinante la differenza -OMISSIS- di altezza, tale dato costituisce tuttavia un ineludibile dato oggettivo che, valutato in relazione alle successive misurazioni della massa grassa rispetto a quella concorsuale, costituisce un conducente elemento indiziario della non accuratezza delle operazioni svolte in sede concorsuale.
3.2. L’Organo verificatore – in sede di supplemento istruttorio disposto con l’Ordinanza di questa Sezione -OMISSIS- – ha concluso in questi termini “si ritiene che un confronto egualitario della composizione corporea, e nello specifico della percentuale di massa grassa, tra la misurazione del -OMISSIS- e quella -OMISSIS- non è possibile”, sostanzialmente affermando la natura irripetibile di tale tipologia di esame.
Per quanto qui rileva, preso atto della natura irripetibile dell’esame, e che l’errore di misurazione dell’altezza è un dato di fatto definitivamente accertato e non certo imputabile al concorrente, appare dirimente ai fini del decidere, stabilire quale incidenza abbia avuto la variazione -OMISSIS- di altezza sulla misurazione della massa grassa. Sul punto l’Organo verificatore ha riferito che “Tale variazione è certamente un fattore influente, tenendo conto del fatto che la metodica bioimpedenziometrica impiega delle equazioni predittive che stimano in modo doppiamente indiretto la composizione corporea e l’altezza è un parametro che inevitabilmente incide considerevolmente sullo scostamento dei valori di massa grassa ottenuti”.
3.3. Una volta acclarata la “considerevole” influenza del parametro “altezza” sull’indice di massa grassa, l’accertato errore di rilevazione del suddetto parametro non può non inficiare la piena attendibilità dell’esame svolto in sede concorsuale, non potendosi attribuire al concorrente il penalizzante risultato di un esame risultato inattendibile per fatto esclusivamente imputabile alla Commissione di concorso, a fronte dell’impossibilità di risalire ex post all’indice di massa grassa posseduto al momento del concorso, stante la ridetta natura irripetibile della prova concorsuale.
Considerato peraltro che tutte le successive misurazioni della massa grassa - rilevate su iniziativa del ricorrente presso struttura sanitaria pubblica e poi in sede di verificazione - hanno dato risultati favorevoli al ricorrente rientrando nei parametri di legge, il vizio così accertato si pone certamente nell’alveo del sindacato giurisdizionale in materia di accertamenti tecnico-discrezionali, dal momento che la valutazione concorsuale risulta manifestamente erronea, alla luce dei plurimi elementi oggettivi sopra evidenziati
4. Considerata infine l’assenza di potenziali soggetti controinteressati stante lo scorrimento completo della graduatoria fino al suo esaurimento, il ricorso va accolto e in riforma della sentenza impugnata vanno annullati gli atti impugnati in primo grado.
5. Sussistono giustificati motivi, considerata la peculiarità della controversia, per disporre tra le parti la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla gli atti gravati in primo grado.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana        Michele Corradino
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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