Tar 2025- L'analisi dettagliata del caso TAR 2025 evidenzia diversi aspetti giuridici significativi riguardanti la libertà di espressione e il diritto dei rappresentanti militari di partecipare attivamente alle riunioni. Di seguito si fornisce un approfondimento sui punti chiave della questione.
### 1. Contesto giuridico
Il ricorrente è stato assolto dal reato di disobbedienza aggravata dal Tribunale Militare di Verona, il quale ha riconosciuto che l'allontanamento dalla riunione del Consiglio di Base (Co.Ba.R.) rientra nell'ambito della libertà di espressione e di manifestazione del proprio pensiero. Questo principio è fondamentale nel contesto delle organizzazioni militari, dove i diritti di rappresentanza e di espressione possono essere percepiti come limitati.
### 2. Riferimenti normativi
Il ricorrente fa riferimento all'articolo 913 del D.P.R. 90/2010, che regola le assenze e le comunicazioni necessarie da parte dei delegati durante le riunioni. Questo articolo stabilisce chiare procedure per la comunicazione delle assenze, ribadendo l'importanza della trasparenza e della formalità nelle interazioni all'interno delle strutture di rappresentanza militare.
### 3. La sanzione disciplinare
La sanzione disciplinare imposta al ricorrente, basata sulla sua presunta disobbedienza per aver lasciato la riunione, è stata contestata con forza. Il ricorrente sostiene che la sua azione fosse legittima e conforme alle normative vigenti, e non un atto di disobbedienza. Questo solleva interrogativi sulla corretta applicazione delle sanzioni disciplinari e sull'interpretazione delle norme relative al comportamento dei rappresentanti.
### 4. Assenza dell'amministrazione
Un elemento significativo emerso durante l'udienza è stata la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione, nonostante la regolare notifica. Questo fatto potrebbe indicare una mancanza di difesa da parte dell'amministrazione e potrebbe influenzare la decisione del tribunale, poiché non viene fornita una contro-argomentazione alle affermazioni del ricorrente.
### 5. Accoglimento del ricorso
Il TAR ha accolto il ricorso, riconoscendo la fondatezza della prima censura, che riguardava la sanzione disciplinare. Questo risultato evidenzia come le decisioni giurisdizionali possano riflettere una crescente attenzione ai diritti dei rappresentanti militari e alla necessità di garantire che le sanzioni siano giustificate e proporzionate.
### Conclusione
In sintesi, il caso del TAR 2025 mette in luce importanti questioni relative ai diritti di espressione dei rappresentanti militari, alla corretta applicazione delle normative e alla legittimità delle sanzioni disciplinari. La decisione del tribunale di assolvere il ricorrente potrebbe avere ripercussioni significative sulla prassi futura all'interno delle strutture militari, sottolineando l'importanza di garantire il rispetto dei diritti dei militari e la necessità di una regolamentazione chiara e giusta.
Pubblicato il 20/03/2025
N. 00381/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato ... ..., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. -OMISSIS- -OMISSIS- con cui il Comandante del ...° Stormo di ..., Col. -OMISSIS-, ha sanzionato il ricorrente con tre giorni di consegna;
- del decreto -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Comandante del Comando Forze da Combattimento dell’Aeronautica Militare, Gen. D.A. -OMISSIS-, ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal -OMISSIS- avverso la sanzione di tre giorni di consegna disposta dal Comandante del ...° Stormo di ...;
- di ogni atto presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Andrea Rizzo e udito per la parte ricorrente il difensore Baccaro, su delega dell’avv. ...;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, luogotenente dell’Aeronautica Militare di stanza presso il ...° Stormo di ..., nella veste di delegato del Consiglio di Base della Rappresentanza Militare (Co.Ba.R.), l’organismo elettivo preposto a rappresentare i problemi del personale, è stato protagonista di una vicenda che ha portato all’irrogazione di una sanzione disciplinare nei suoi riguardi.
Nel dettaglio, i fatti si sono svolti secondo la seguente scansione temporale:
(i) in data 27 maggio 2021, il Maggiore -OMISSIS-, in qualità di presidente del Co.Ba.R. del ...° Stormo, ha inviato al Comandante dello Stormo una relazione di servizio incentrata sulla presunta disobbedienza del ricorrente per aver lasciato la riunione consiliare tenutasi il giorno -OMISSIS-;
(ii) in data 21 giugno 2021, il Colonnello -OMISSIS-, in qualità di Comandante del ...° Stormo, ha informato la Procura Militare di Verona dei fatti rappresentati nella relazione del presidente del Co.Ba.R.;
(iii) in data 19 gennaio 2022, su richiesta del Comando del ...° Stormo, la Procura Militare di Verona ha comunicato al predetto Comando il decreto di archiviazione, non ritenendo riconducibili i fatti contestati ad alcuna fattispecie penale;
(iv) in data 21 gennaio 2022, il Comando del ...° Stormo ha comunicato al sovraordinato Comando Squadra Aerea il decreto di archiviazione della Procura Militare di Verona;
(v) in data 10 febbraio 2022, in relazione ai fatti riferiti alla Procura Militare di Verona, il Comando Squadra Aerea ha comunicato al Comando del ...° Stormo la decisione di non avviare procedimenti disciplinari di stato e di rimettere gli atti al medesimo Comando di Corpo di ... per procedere all’esame disciplinare dei fatti nell’ambito della propria competenza;
(vi) in data 2 maggio 2022, il Comandante del ...° Stormo ha notificato la c.d. contestazione degli addebiti al ricorrente con la quale ha aperto un procedimento disciplinare a suo carico avente ad oggetto sostanzialmente la condotta tenuta in occasione della riunione Co.Ba.R. In estrema sintesi, con il predetto atto, è stata contestata al luogotenente l’abbandono della riunione dopo un contrasto verbale con il presidente dell’organismo che lo aveva espressamente esortato a rimanere rispettando un svolgimento ordinato e cadenzato della stessa;
(vii) in data 30 giugno 2022, il luogotenente ha presentato una memoria difensiva eccependo molteplici vizi della procedura seguita;
(viii) in data 14 luglio 2022, il Comandante del ...° Stormo ha sanzionato il luogotenente con tre giorni di consegna sulla scorta di un’articolata motivazione recante una dettagliata descrizione dei fatti che concludeva assumendo la sussistenza di un «illecito disciplinare ai sensi dell’Art. 1352 del D.Lgs. 66/2010 “Codice di Ordinamento Militare”» per violazione degli «“Artt. 713 c. 3 “Doveri attinenti al grado”, 717 c. 1 “Senso di responsabilità”, 884 c. 6 “Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni”, 907 c. 2 “Presidente – Attribuzioni” e 913 c. 2 “Assenze dei delegati” del D.P.R. 90/2010 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”»
(ix) in data 12 agosto 2022, il luogotenente ha impugnato il sopra citato provvedimento disciplinare con ricorso gerarchico diretto al Comandante delle Forze di Combattimento, che ha rigettato il gravame con decreto -OMISSIS-del -OMISSIS-.
2. Quest’ultimo provvedimento unitamente al precedente è stato oggetto di ricorso in sede giurisdizionale a mezzo di atto introduttivo notificato in data 12 gennaio 2023 e depositato in data 10 gennaio 2023, ove sono state formulate le censure così rubricate: (i) «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1352 del D.Lgs. n. 66/2010 “Codice di Ordinamento Militare”, degli artt. 713 c. 3 “Doveri attinenti al grado”, 717 c. 1 “Senso di responsabilità”, 884 c. 6 “Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni”, 907 c. 2 “Presidente – Attribuzioni” e 913 c. 2 “Assenze dei delegati” del D.P.R. n. 90/2010 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”, e violazione dell’art. 1466 C.O.M. – esercizio di un diritto come scriminante»; (ii) «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1393 e 1397, comma 1, del D.lgs. n. 66/2010 Codice dell’Ordinamento Militare – decadenza dal potere disciplinare – violazione del diritto alla difesa [per] differenza tra i fatti affermati nella contestazione degli addebiti e nel provvedimento sanzionatorio e quelli assunti nel decreto decisorio sul ricorso gerarchico»; (iii) «violazione di legge per violazione del diritto alla difesa per differenza tra i fatti contestati e assunti come base della sanzione disciplinare e i fatti allegati nella motivazione del rigetto del ricorso gerarchico»; (iv) «Eccesso di potere per erroneità nei fatti presupposti – errata rappresentazione dei fatti»; (v) «violazione di legge per violazione dell’articolo 5 del D.P.R. 1199/1971 per difetto di motivazione»; (vi) «eccesso di potere per difetto d’istruttoria – sviamento di potere».
3. In vista dell’udienza pubblica del 6 marzo 2025, il ricorrente ha depositato, in data 3 febbraio 2025, una memoria difensiva ove ha inteso dare conto dell’esito processuale militare di una vicenda analoga, definita «esattamente speculare», a quella conclusasi con i provvedimenti impugnati ma avente origine da fatti accaduti a distanza di pochi mesi dai primi.
In particolare, in detta memoria, il ricorrente ha richiamato quanto statuito dal Tribunale Militare di Verona (Trib. Mil. Verona, sez. II, 25 maggio 2023, n. 28) che lo ha assolto dal reato di disobbedienza aggravata a lui imputato per «fatti avvenuti nello stesso Consiglio di Base (C.O.B.A.R.) del ...° Stormo, con lo stesso Presidente e gli stessi membri del Consiglio».
In breve, il giudice militare avrebbe confermato l’orientamento, consolidato nella sua giurisprudenza, secondo cui la decisione di allontanarsi da una riunione in corso di svolgimento è «[...] correttamente da ricondurre alla libertà di espressione e manifestazione del proprio pensiero, della propria eventuale posizione di astensione, del proprio eventuale dissenso, in ogni caso, dell’attività di rappresentanza in senso stretto [...]”.
4. Alla citata udienza, constatata la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata, destinataria di regolare notifica, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso merita l’accoglimento per la fondatezza della prima censura avente carattere assorbente rispetto alle altre.
1.1. Con il menzionato motivo di gravame il ricorrente osserva preliminarmente come la sanzione a lui comminata, sulla base di quanto esplicitato sia nel provvedimento disciplinare sia nel decreto di rigetto del ricorso gerarchico, derivi dal fatto di aver “lasciato” la riunione del Co.Ba.R. tenutasi il giorno -OMISSIS-.
In tale ottica, egli sottolinea come, in realtà, abbia semplicemente esercitato il diritto previsto dall’art. 913 d.P.R. 90/2010 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare – t.u.Reg.o.m.), il quale, all’epoca dei fatti, disciplinava le assenze dei delegati appartenenti agli organismi di rappresentanza militare («1. Nell’ambito di ciascun consiglio di rappresentanza il delegato impossibilitato a partecipare alla riunione deve far pervenire dal proprio comando apposita comunicazione al relativo comitato di presidenza. 2. All’apertura dei lavori nessun delegato può assentarsi dall’aula senza averne dato comunicazione al presidente»).
Secondo quanto prospettato, infatti, il ricorrente non si è assentato clandestinamente dalla riunione avendo puntualmente e pubblicamente comunicato le sue intenzioni al presidente del Co.Ba.R.
In ogni caso, il diritto di assentarsi dalle riunioni dei Consigli di Rappresentanza, a tutti i livelli, è stato esercitato fin dall’introduzione degli organismi della rappresentanza militare avvenuta con la legge 382/1978 afferente ai principi della disciplina militare e di istituzione degli organi di rappresentanza interna.
Sul punto, il ricorrente rimarca come, al fine di ragguagliare i propri superiori in merito alla corretta interpretazione dell’art. 913 t.u.Reg.o.m., avesse provveduto ad allegare alla memoria difensiva e al ricorso gerarchico un pronunciamento assolutorio con il quale il Tribunale Militare di Verona, richiamandosi a precedenti giurisprudenziali penali e amministrativi (TAR Liguria, sez. I, 3 dicembre 1991, n. 645), da un lato, aveva confermato l’equiparazione dell’attività del rappresentante a quella di servizio solo a tutela del delegato, dall’altro, aveva qualificato la decisione in ordine alla partecipazione alla stregua di una forma di espressione della libertà di pensiero del rappresentante.
In definitiva, l’autorità sanzionatoria e quella decisoria del ricorso gerarchico avrebbero applicato erroneamente l’art. 913 t.u.Reg.o.m. nonché le ulteriori norme disciplinari richiamate dai provvedimenti impugnati; avrebbero violato, inoltre, anche l’art. 1466 d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare – c.o.m.), per il quale l’esercizio di un diritto non può dare luogo ad alcun provvedimento disciplinare.
1.2. Dagli atti dimessi in giudizio, emerge con evidenza il contrasto tra il ricorrente e il presidente dell’organismo di rappresentanza (di cui ambedue facevano parte) insorto nella riunione tenutasi il giorno -OMISSIS- e successivamente protrattosi nel tempo sino a giungere ad una frattura insanabile, come attestato dalla vicenda menzionata nell’ultima memoria dallo stesso ricorrente.
Dagli stessi atti può altresì rilevarsi come, nel corso della riunione in argomento, le condotte di entrambi i soggetti siano state poco ortodosse se poste in relazione ai canoni che dovrebbero contraddistinguere le riunioni di un organismo di rappresentanza storicamente pensato per la realizzazione della migliore tutela dei diritti dei militari.
Da un lato, le modalità di conduzione della riunione avrebbero potuto essere maggiormente rispettose delle prassi non codificate dirette a favorire il dialogo tra tutti i membri senza seguire rigidi schemi organizzativi, dall’altro, il ricorrente, rilevata la chiusura da parte del presidente dell’organismo, avrebbe potuto meglio illustrare il proprio dissenso chiedendo, a titolo esemplificativo, la verbalizzazione del medesimo anziché limitarsi ad un’asettica e ripetuta citazione degli estremi della norma regolamentare (art. 913 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90,
“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”) che lo legittimava ad assentarsi dalla riunione [disposizione regolamentare allora vigente, fino all’abrogazione compiuta con il d.P.R. 4 settembre 2024, n. 140, art. 2, comma 1, lett. n), che ha espunto, tra gli altri, “gli articoli da 870 a 936” del d.P.R. 90/2010].
Tanto premesso, fermo restando che, in ultima analisi, la “parte lesa” dalla vicenda risulta essere l’insieme dei militari rappresentati, non può dubitarsi – in piena sintonia con quanto statuito dalla giurisprudenza militare (Trib. Mil. Verona, 8 giugno 2011, n. 47; Trib. Mil. Verona, sez. II, 25 maggio 2023, n. 28) – che la decisione di partecipare alle riunioni degli organismi di rappresentanza, nell’allora vigente quadro normativo, costituiva una forma di espressione della libertà di pensiero e che, conseguentemente, la decisione di allontanarsi dalle stesse doveva essere equiparata alla prima.
Quest’ultima, infatti, poteva essere il punto di approdo di una forte divergenza in ordine agli argomenti trattati e poteva solo essere subordinata a un’esplicita comunicazione diretta al presidente relativa alle proprie intenzioni.
Nella fattispecie concreta, tale incombente procedurale è stato assolto, seppure in modo singolare e senza lasciare traccia delle ragioni ultime della decisione, sulle quali, al limite, l’elettorato attivo avrebbe poi potuto svolgere opportunamente il proprio sindacato, traendo le conclusioni del caso sulle modalità di assolvimento dell’ufficio da parte di entrambi i delegati.
In estrema sintesi, l’intera vicenda è stata caratterizzata dalla mancanza della piena consapevolezza da parte dei protagonisti del proprio ruolo di delegati; in altri termini, per usare le parole del consulente del ricorrente, trasfuse in un atto versato in giudizio, «ancorché il mandato venga svolto in un contesto di servizio militare, esso è tuttavia il frutto di una scelta elettiva-democratica del personale di riferimento, con cui i primi instaurano un rapporto fiduciario. I delegati, invero, anche con riguardo alla loro partecipazione o meno agli organi di rappresentanza, ovvero, per il loro effettivo impegno presso gli stessi, rispondono a tutto il personale rappresentato, il quale, perciò, può operare un controllo finanche dell’attività dei loro rappresentanti con l’accesso personale alla copia degli atti dei consigli, che sono in ogni caso resi pubblici».
Sulla base di tali presupposti, non è comunque possibile ravvisare la violazione, oltre che del secondo comma dell’art. 913 d.P.R. 90/2010, delle altre disposizioni dello stesso d.P.R., ossia segnatemente del terzo comma dell’art. 713 («3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l’esempio agevola l’azione e suscita lo spirito di emulazione»), del primo comma dell’art. 717 («1. Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate»), del sesto comma dell’abrogato art. 884 («6. Tutti i membri degli organi della rappresentanza hanno l’obbligo di osservare le disposizioni impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi») e del secondo comma dell’abrogato art. 907 («2. Tutti i membri degli organi della rappresentanza hanno l’obbligo di osservare le disposizioni impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi»).
La contestata violazione di tali disposizioni, posta a fondamento del provvedimento disciplinare, sottende che il luogotenente non abbia adempiuto ai doveri del proprio grado, agendo con mancanza di senso di responsabilità in spregio alle disposizioni impartite dal presidente dell’organismo di rappresentanza ai fini del suo regolare funzionamento.
Ciò non è avvenuto in quanto il ricorrente, dal suo punto di vista, ha assolto i propri doveri sia come militare sia soprattutto come membro dell’organismo di rappresentanza, esprimendo il suo libero pensiero, ossia manifestando platealmente (nei termini di cui si è già detto) il suo dissenso attraverso l’abbandono della riunione (consentito previa comunicazione all’organo di vertice ex art. 913, comma 2, d.P.R. 90/2010 – t.u.Reg.o.m.) senza tuttavia impedirne la prosecuzione ovvero pregiudicarne il funzionamento.
Il secondo comma della disposizione regolamentare (vigente fino al 2024) – ossia l’art. 913 d.P.R. 90/2010, rubricato «Assenze dei delegati» – consentiva al delegato di poter assentarsi dall’aula “previa comunicazione al presidente”, onerandolo, dunque, solo all’assolvimento di tale adempimento preventivo.
2. In conclusione, per le considerazioni suesposte, assorbite le altre censure, il ricorso va accolto e, per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati.
3. La peculiarità della vicenda, connotata dall’interpretazione in senso evolutivo delle norme dell’ordinamento militare, determina la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-6 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Elena Garbari, Primo Referen...
Andrea Rizzo, Referen..., Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Rizzo Grazia Flaim
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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