CGUE 2025 - Il tema della vendita di terreni e della relativa applicazione dell'IVA, in particolare nell'ambito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), è di grande rilevanza per la definizione di chi si consideri "soggetto passivo" e quali attività possano essere classificate come "attività economica". Nel contesto della Direttiva 2006/112/CE, che stabilisce il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto nell'UE, è cruciale analizzare come queste definizioni si applicano alle vendite di terreni, in particolare quando si tratta di terreni agricoli destinati a sviluppi residenziali.
### Soggetti Passivi e Attività Economica
Secondo l'articolo 9, paragrafo 1 della Direttiva 2006/112/CE, un "soggetto passivo" è definito come qualsiasi persona che esercita un'attività economica, che può comprendere la produzione, il commercio o i servizi. L'interpretazione di "attività economica" viene ampliata per includere non solo le operazioni commerciali in senso stretto, ma anche le operazioni che, pur non essendo sistematiche o continuative, sono comunque effettuate in un contesto commerciale.
### Vendita di Terreni Agricoli
La questione centrale è se la vendita di un terreno agricolo, preparata e gestita da un mandatario in qualità di operatore professionale, possa essere considerata un'operazione soggetta ad IVA. In molti Stati membri, la vendita di terreni agricoli è esente da IVA, ma se il terreno è destinato a uno sviluppo residenziale, le cose cambiano. La CGUE ha dovuto affrontare casi in cui la preparazione alla vendita, condotta da un mandatario, potrebbe far sì che l'operazione venga considerata parte di un'attività economica e quindi soggetta ad IVA.
### Comunione Legale di Beni tra Coniugi
Un altro aspetto rilevante è la situazione di comunione legale di beni tra coniugi. In tali casi, la proprietà del terreno potrebbe essere condivisa e la vendita potrebbe coinvolgere entrambi i coniugi come soggetti passivi. Qui si pone la questione se entrambi i coniugi debbano essere considerati soggetti passivi ai fini IVA, anche se solo uno di loro sta agendo in qualità di mandatario professionale. La CGUE potrebbe essere chiamata a chiarire se l'attività di vendita, anche se condotta da uno dei coniugi, debba essere considerata come parte di un'attività economica comune.
### Implicazioni Fiscali e Giuridiche
Le decisioni della CGUE in merito a questi punti non solo influenzano il trattamento fiscale delle vendite di terreni, ma hanno anche ripercussioni significative sulle pratiche commerciali e sulle strategie di investimento nel settore immobiliare. La definizione di chi è soggetto passivo e cosa costituisce un'attività economica può influenzare la pianificazione fiscale e la struttura delle transazioni immobiliari, specialmente in contesti in cui il terreno è destinato a uno sviluppo residenziale.
In sintesi, le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di vendita di terreni e IVA sono fondamentali per chiarire le definizioni di soggetti passivi e attività economica, in particolare in scenari complessi come la vendita di terreni agricoli per sviluppi residenziali e la comunione legale di beni tra coniugi. Questi principi giuridici non solo guidano l'applicazione della normativa fiscale, ma anche le strategie commerciali degli operatori nel settore immobiliare.
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
3 aprile 2025 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozioni di “soggetto passivo” e di “attività economica” – Vendita di un terreno agricolo per lo sviluppo residenziale – Preparazione alla vendita da parte di un mandatario che agisce in qualità di operatore professionale – Comunione legale di beni tra coniugi proprietari »
Nella causa C‑213/24 [Grzera] (i),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Tribunale amministrativo del voivodato di Breslavia, Polonia), con decisione del 28 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 19 marzo 2024, nel procedimento
E.T.
contro
Dyrektor lzby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da A. Kumin, presidente di sezione, I. Ziemele e S. Gervasoni (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per E.T., da T. Michalik, doradca podatkowy;
– per le Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, da M. Kowalewska e T. Wojciechowski;
– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per il governo ceco, da L. Březinová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da Ł. Habiak e V. Uher, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra E.T., una persona fisica, e il Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (direttore dell’amministrazione tributaria di Breslavia, Polonia) (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria») in merito all’assoggettamento di tale persona all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per la vendita di diversi lotti di terreno.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, sono soggette all’IVA le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
4 L’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva così prevede:
«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».
Diritto polacco
Legge relativa all’imposta sui beni e sui servizi
5 L’articolo 15 dell’ustawa o podatku od towarów i usług (legge relativa all’imposta sui beni e sui servizi), dell’11 marzo 2004 (Dz. U. del 2017, posizione 1221), nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone:
«1) Si considerano soggetti passivi le persone giuridiche, le unità organizzative prive di personalità giuridica nonché le persone fisiche, che svolgono in modo indipendente un’attività economica di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dal risultato di detta attività.
2) Si considera attività economica ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, ivi comprese le attività estrattive, agricole, nonché la libera professione. L’attività economica comprende, in particolare, le attività che comportano lo sfruttamento di beni materiali o immateriali per ricavarne introiti con carattere di stabilità».
Legge relativa al codice della famiglia e della tutela
6 L’articolo 31, paragrafo 1, dell’ustawa – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (legge relativa al codice della famiglia e della tutela), del 25 febbraio 1964 (testo unico Dz. U. del 2017, posizione 682), nella versione applicabile al procedimento principale, è formulato come segue:
«All’atto del matrimonio tra i coniugi sorge in forza di legge una comunione dei beni (comunione legale) che comprende i beni acquistati durante il matrimonio da entrambi i coniugi o da uno di essi (patrimonio comune). I beni patrimoniali che non rientrano nella comunione legale appartengono al patrimonio personale di ciascun coniuge».
7 Ai sensi dell’articolo 35 di tale legge:
«Durante il periodo della comunione legale, nessuno dei due coniugi può chiedere la divisione dei beni comuni. Nessuno dei due coniugi può inoltre disporre od obbligarsi a disporre della quota che, in caso di cessazione della comunione, gli spetterebbe sul patrimonio comune o su singoli beni compresi in tale patrimonio».
8 L’articolo 37, paragrafo 1, di detta legge prevede quanto segue:
«1. Il consenso di entrambi i coniugi è richiesto per:
1) qualsiasi atto giuridico che porti alla cessione di un bene immobile, ad un onere gravante su un bene immobile, all’acquisto a titolo oneroso di un bene immobile o di un usufrutto perpetuo, o che porti alla messa a disposizione di un bene immobile e al godimento di un bene immobile».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
9 Nel 1989, E.T. e il coniuge, W.T., sono divenuti proprietari di diversi lotti di terreno agricolo nell’ambito di un accordo di cessione a titolo gratuito, da parte dei genitori di W.T., di un’azienda agricola ad un successore. Tali terreni sono entrati nella comunione legale dei coniugi T.
10 Nel 2011, la coppia ha deciso di vendere tali lotti e ha concluso a tal fine un contratto di mandato con la società B.A.Z. (in prosieguo: il «mandatario»). Il mandatario era incaricato, in particolare, di organizzare il frazionamento della proprietà in lotti più piccoli e di espletare le procedure necessarie per modificare di conseguenza le iscrizioni nel registro fondiario e nel catasto, di modificare la designazione dei lotti nel piano locale di assetto territoriale (da terreni agricoli a terreni edificabili), di dotare la proprietà di reti di pubblica utilità, di pubblicizzare i lotti presso potenziali acquirenti e di preparare i documenti necessari per la conclusione degli atti notarili di vendita agli acquirenti dei lotti. I coniugi hanno conferito al mandatario la procura ad agire a loro nome presso le varie autorità polacche competenti. La remunerazione del mandatario corrispondeva alla differenza tra i prezzi di vendita stipulati nel contratto di mandato e i prezzi di vendita effettivi.
11 I lotti sono stati venduti tra il 2017 e il 2021.
12 L’amministrazione tributaria ritiene che tali vendite costituissero un’attività economica che doveva essere assoggettata all’IVA, considerando che i lotti di terreno di cui trattasi, che erano terreni agricoli, erano stati convertiti in terreni edificabili prima della loro vendita e che era stato acquistato un lotto supplementare al fine di creare strade interne e vie di accesso ai diversi lotti creati. Pertanto, con decisioni del 28 luglio e del 19 settembre 2022, essa ha assoggettato E.T. all’IVA su dette vendite e ha adottato una decisione analoga per quanto riguarda W.T.
13 Dal canto loro, E.T. et W.T. ritengono che le vendite rientrino nella mera gestione di un patrimonio personale, cosicché non siano soggette a IVA. E.T. ha quindi introdotto un ricorso contro la decisione dell’amministrazione tributaria che la riguarda innanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Tribunale amministrativo del voivodato di Breslavia, Polonia), giudice del rinvio.
14 Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Tribunale amministrativo del voivodato di Breslavia) indica che sussiste un dubbio quanto all’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA in un caso in cui, come nella causa di cui è investito, i terreni di cui trattasi non erano destinati, prima della loro vendita, a un’attività economica e il rischio economico che caratterizza l’esercizio di un’attività economica in modo indipendente è, a causa del contratto di mandato concluso da E.T. e W.T., essenzialmente assunto dal mandatario con il quale essi hanno stipulato un contratto. Esso si interroga altresì sulla prassi dell’amministrazione tributaria consistente nel qualificare come soggetto passivo dell’IVA ogni coniuge considerato separatamente attribuendogli la metà del valore delle vendite, sebbene, in forza del diritto nazionale, esista una comunione legale tra i coniugi durante il matrimonio e questi ultimi agiscano congiuntamente ai fini delle operazioni relative ai beni appartenenti a tale comunione.
15 In tali circostanze, il Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Tribunale amministrativo del voivodato di Breslavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni della direttiva [IVA] e, in particolare, l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, della stessa debbano essere interpretate nel senso che una persona, che vende un bene immobile che non è stato precedentemente utilizzato per un’attività economica, delegando la preparazione della vendita a un professionista che poi, in qualità di rappresentante di tale persona, compie una serie di atti organizzati allo scopo di procedere con la divisione e con la vendita a un prezzo più elevato, svolge in modo indipendente un’attività economica.
2) Se le disposizioni della direttiva [IVA] e, in particolare, l’articolo 9, paragrafo 1, della stessa, debbano essere interpretate nel senso che ciascuno dei coniugi, che agiscono congiuntamente, deve essere considerato separatamente come un soggetto che svolge in modo indipendente un’attività economica».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
16 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che può essere considerata soggetto passivo che esercita un’attività economica in modo indipendente una persona che cede un terreno facente inizialmente parte del suo patrimonio personale affidando la preparazione della vendita a un operatore professionale, il quale effettua, in qualità di mandatario di tale persona, un certo numero di operazioni ai fini di tale vendita.
17 Il giudice del rinvio fa riferimento, nella sua questione, all’articolo 2, paragrafo 1, nonché all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA. Poiché la nozione di cessione di beni a titolo oneroso di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA non è controversa nel procedimento principale e solo l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA definisce le nozioni di soggetto passivo e di attività economica sulle quali il giudice del rinvio interroga la Corte, si deve ritenere che la prima questione verta unicamente sull’interpretazione di tale articolo 9, paragrafo 1.
18 A tal riguardo, occorre ricordare che la direttiva IVA attribuisce un ambito di applicazione molto ampio all’IVA, dando alla nozione di «soggetto passivo» una definizione ampia incentrata sull’indipendenza nell’esercizio di un’«attività economica», la quale è a sua volta definita estensivamente come comprendente tutte le attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi e, in particolare, lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità (v., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2000, Commissione/Grecia, C‑260/98, EU:C:2000:429, punti da 24 a 26, e del 12 ottobre 2016, Nigl e a., C‑340/15, EU:C:2016:764, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). È l’esistenza di una siffatta attività che giustifica la qualifica di soggetto passivo (sentenza del 15 settembre 2011, Słaby e a., C‑180/10 e C‑181/10, EU:C:2011:589, punto 43 nonché giurisprudenza ivi citata).
19 A proposito della vendita di un terreno edificabile, la Corte ha precisato che costituisce un criterio di valutazione pertinente il fatto che l’interessato abbia intrapreso iniziative attive di commercializzazione fondiaria mobilitando mezzi simili a quelli impiegati da un produttore, da un commerciante o da un prestatore di servizi, quali la realizzazione di lavori di urbanizzazione nonché l’impiego di mezzi riconosciuti di commercializzazione. Infatti, simili iniziative non si iscrivono di norma nell’ambito della gestione di un patrimonio personale, cosicché le operazioni che ne derivano non possono essere considerate come il semplice esercizio del diritto di proprietà. Siffatte iniziative rientrano piuttosto nell’ambito di un’attività esercitata al fine di ricavarne introiti aventi un carattere di stabilità e che può quindi essere qualificata come economica (sentenze del 15 settembre 2011, Słaby e a., C‑180/10 e C‑181/10, EU:C:2011:589, punti da 39 a 41 e 46; del 9 luglio 2015, Trgovina Prizma, C‑331/14, EU:C:2015:456, punto 24, nonché del 20 gennaio 2021, AJFP Sibiu e DGRFP Braşov, C‑655/19, EU:C:2021:40, punto 31).
20 Orbene, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nel caso di specie, sono state compiute le seguenti azioni, che possono essere qualificate come iniziative attive di commercializzazione che mobilitano mezzi simili a quelli di professionisti del settore immobiliare:
– frazionamento della proprietà in lotti più piccoli ed espletamento delle procedure necessarie per modificare le iscrizioni nel registro fondiario e nel catasto;
– modifica della designazione dei lotti nel piano locale di assetto territoriale (da terreni agricoli a terreni edificabili);
– acquisto di un lotto di terreno supplementare ai fini della creazione di vie interne e di accesso ai singoli lotti;
– dotazione della proprietà di reti di pubblica utilità;
– rimozione degli elementi incompatibili con l’uso previsto dei lotti;
– ottenimento delle autorizzazioni richieste dalle autorità competenti;
– promozione dei lotti presso potenziali acquirenti;
– preparazione dei documenti necessari per la conclusione degli atti notarili di vendita.
21 Peraltro, dalla giurisprudenza risulta altresì che il fatto che il bene materiale di cui trattasi sia stato inizialmente acquistato per soddisfare le necessità personali dell’acquirente non osta a che tale bene sia in seguito utilizzato ai fini di esercitare un’«attività economica» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA (sentenza del 19 luglio 2012, Rēdlihs, C‑263/11, EU:C:2012:497, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che la circostanza, sottolineata dal giudice del rinvio, secondo cui il terreno di cui trattasi non è stato acquistato ai fini dell’esercizio di un’attività agricola o commerciale non esclude la qualificazione della vendita di tale terreno come esercizio di un’attività economica.
22 È vero che, nel procedimento principale, come sottolineato nella domanda di pronuncia pregiudiziale, le iniziative attive di commercializzazione, menzionate al punto 20 della presente sentenza, sono state effettuate, essenzialmente, non dal proprietario del terreno da vendere, bensì da un professionista incaricato a tal fine. Il giudice del rinvio si chiede, a tal riguardo, se detto contratto di mandato non sia tale da ridurre al minimo il rischio economico sopportato dalla cedente e, quindi, da escludere che si possa ritenere che quest’ultima abbia esercitato un’attività economica in modo indipendente.
23 Per constatare l’indipendenza dell’esercizio di un’attività economica, occorre verificare se la persona interessata svolga le sue attività in nome proprio, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, nonché se essa si assuma il rischio economico legato all’esercizio di dette attività (sentenza del 12 ottobre 2016, Nigl e a., C‑340/15, EU:C:2016:764, punto 28 nonché giurisprudenza ivi citata).
24 Dal contratto di mandato concluso nel procedimento principale, come descritto dal giudice del rinvio, risulta che l’attività del mandatario si limita a svolgere i compiti elencati al punto 20 della presente sentenza in nome e per conto dei suoi mandanti, i quali restano i proprietari venditori del terreno di cui trattasi in tutti gli atti di vendita ad esso relativi.
25 Come risulta altresì da tale contratto, la remunerazione delle attività del mandatario, anche per coprire le spese sostenute presso terzi per lo svolgimento dei compiti necessari alla realizzazione di dette attività, dipende certamente dal prezzo ottenuto per la vendita che egli avrà negoziato da solo. Il suo importo, infatti, è stato fissato nella differenza tra il prezzo di vendita effettivo di ciascun lotto e quello stabilito in detto contratto. Se ne deduce che il mandatario si assume il rischio economico connesso al mandato e all’espletamento delle iniziative di commercializzazione dei lotti previste da tale mandato. Così facendo, come sottolineato dal giudice del rinvio, tale modalità di remunerazione riduce il rischio economico gravante sui mandanti. Tuttavia, il rischio economico finale, che si concretizzerebbe nella mancata vendita, a causa della mancata esecuzione del contratto di mandato o dell’assenza di un acquirente disposto ad acquistare i lotti del terreno, grava sui soli mandanti, salvo che tale contratto contenga clausole contrarie, circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare.
26 Da quanto precede occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che può essere considerata soggetto passivo dell’IVA che esercita un’attività economica in modo indipendente una persona che cede un terreno facente inizialmente parte del suo patrimonio personale affidando la preparazione della vendita a un operatore professionale, il quale effettua, in qualità di mandatario di tale persona, iniziative attive di commercializzazione fondiaria mobilitando, ai fini di tale vendita, mezzi simili a quelli impiegati da un produttore, da un commerciante o da un prestatore di servizi ai sensi di tale disposizione.
Sulla seconda questione
27 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’operazione di vendita qualificata come attività economica ai sensi della direttiva IVA, debba essere considerato soggetto passivo che esercita un’attività economica in modo indipendente ciascuno dei coniugi comproprietari, considerati separatamente, oppure la comunione legale costituita dai coniugi comproprietari.
28 È necessario ricordare, a tal riguardo, che i termini utilizzati all’articolo 9 della direttiva IVA, in particolare il termine «chiunque», danno una definizione ampia del concetto di «soggetto passivo» basata sull’indipendenza nell’esercizio di un’attività economica, nel senso che tutte le persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche che private, nonché gli enti privi di personalità giuridica, che soddisfano oggettivamente i criteri stabiliti da tale disposizione, devono essere considerati soggetti passivi dell’IVA [sentenza del 16 settembre 2020, Valstybinė mokesčių inspekcija (Contratto di attività congiunta), C‑312/19, EU:C:2020:711, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].
29 Per determinare chi, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, debba essere considerato «soggetto passivo» ai fini dell’IVA, occorre verificare chi abbia esercitato in modo indipendente l’attività economica di cui trattasi. Infatti, il criterio dell’indipendenza riguarda la questione del collegamento dell’operazione in questione ad una determinata persona o entità, al contempo garantendo, inoltre, che tale persona o entità possa esercitare il suo eventuale diritto a detrazione in modo giuridicamente sicuro. A tal fine, e come già ricordato al punto 23 della presente sentenza, occorre verificare se la persona o l’entità interessata svolga un’attività economica in nome proprio, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, nonché se essa si assuma il rischio economico legato all’esercizio di dette attività [sentenza del 16 settembre 2020, Valstybinė mokesčių inspekcija (Contratto di attività congiunta), C‑312/19, EU:C:2020:711, punti 40 e 41 nonché giurisprudenza ivi citata].
30 Il giudice del rinvio ritiene che, al fine di determinare chi sia soggetto passivo nel procedimento principale, vale a dire ciascuno dei coniugi oppure la comunione legale che essi formano e alla quale appartengono i terreni, occorra prendere in considerazione le disposizioni della legge relativa al codice della famiglia e della tutela.
31 È vero che, secondo costante giurisprudenza, tenuto conto della finalità della direttiva IVA, la quale mira a determinare in modo uniforme e secondo norme dell’Unione la base imponibile dell’IVA, la qualità di soggetto passivo deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri ed essere valutata esclusivamente sulla base dei criteri enunciati all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA [sentenza del 17 settembre 2014, Skandia America (USA), filial Sverige, C‑7/13, EU:C:2014:2225, punto 23; v., per analogia, sentenza dell’8 giugno 2000, Breitsohl (C‑400/98, EU:C:2000:304, punto 48).
32 Tuttavia, la presa in considerazione delle disposizioni di diritto nazionale può essere utile per determinare se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, i criteri che consentono di ritenere che un’attività economica sia stata esercitata in modo indipendente, ricordati ai punti 23 e 29 della presente sentenza, siano soddisfatti [v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (IVA – Membro di un consiglio di amministrazione), C‑288/22, EU:C:2023:1024, punto 55].
33 Sebbene spetti in ultima analisi al giudice nazionale, il solo competente a valutare i fatti e ad interpretare il diritto nazionale, stabilire se E.T. e W.T. abbiano effettuato ciascuno le vendite di cui trattasi in modo indipendente, la Corte, chiamata a fornire al giudice del rinvio risposte utili, è competente a fornire indicazioni, attinte dal fascicolo del procedimento principale nonché dalle osservazioni che le sono state sottoposte, in modo da consentire a quest’ultimo di pronunciarsi nella controversia concreta di cui è investito (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, WEG Tevesstraße, C‑449/19, EU:C:2020:1038, punto 31).
34 Occorre ricordare, anzitutto, che il solo fatto che il bene di cui trattasi faccia parte della comunione legale e sia la comproprietà dei coniugi non osta all’assoggettamento distinto dei coniugi, qualora l’attività economica considerata sia esercitata separatamente da uno di essi (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2005, HE, C‑25/03, EU:C:2005:241, punto 74) o qualora ciascuno di essi eserciti un’attività economica in modo indipendente [v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2022, Dyrektor Izby Skarbowej w L. (Perdita dello status di agricoltore forfettario), C‑697/20, EU:C:2022:210, punti 24 e 25].
35 Si può rilevare, poi, che le disposizioni della legge relativa al codice della famiglia e della tutela citate dal giudice del rinvio, che definiscono i beni comuni e fissano il loro regime, non sembrano consentire, in quanto tali, di dedurre che, al momento della vendita di un bene comune, la comunione legale proprietaria agisca in proprio nome, per proprio conto, sotto la propria responsabilità e assumendosene il rischio economico.
36 Tuttavia, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la prassi nazionale consente di trattare come soggetto passivo indipendente una società di diritto civile priva di personalità giuridica, considerandola debitrice dell’IVA, separatamente da ciascuno dei suoi soci.
37 Inoltre, poiché, secondo le disposizioni del diritto polacco indicate dal giudice del rinvio e da E.T., la vendita di un bene comune richiede il consenso di ciascuno dei coniugi e non esiste alcuna autorizzazione dell’uno o dell’altro ad agire per la comunione, i due coniugi sembrano aver agito congiuntamente nelle vendite di cui trattasi e non sono quindi apparsi, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, nei confronti dei terzi (acquirenti e autorità pubbliche) e dell’esterno come agenti ciascuno in modo indipendente, il che costituisce un fattore rilevante al fine di identificare il soggetto passivo [v., in tal senso, sentenze del 12 ottobre 2016, Nigl e a., C‑340/15, EU:C:2016:764, punti 30 e 34, nonché del 16 settembre 2020, Valstybinė mokesčių inspekcija (Contratto di attività congiunta), C‑312/19, EU:C:2020:711, punti da 43 a 46].
38 Inoltre, anche se ciò non è determinante nel caso di atti accessori all’attività economica all’origine dell’assoggettamento [v., in tal senso, sentenze del 12 ottobre 2016, Nigl e a., C‑340/15, EU:C:2016:764, punti 31 e 32, nonché del 16 settembre 2020, Valstybinė mokesčių inspekcija (Contratto di attività congiunta), C‑312/19, EU:C:2020:711, punto 46], si può rilevare che, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, i due coniugi hanno altresì concluso congiuntamente il contratto di mandato con il mandatario e hanno chiesto congiuntamente alle autorità locali di costituire una servitù di passaggio per accedere ai lotti di cui trattasi.
39 Infine, spetta al giudice del rinvio verificare se, tenuto conto del regime di responsabilità dei coniugi nell’ambito delle loro attività, sia stata la comunione legale, e non ciascun coniuge individualmente, ad assumersi il rischio economico legato alle vendite di terreni di cui trattasi.
40 Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’operazione di vendita qualificata come attività economica ai sensi di tale direttiva, esso non osta a che sia considerata soggetto passivo che esercita un’attività economica in modo indipendente la comunione legale costituita da coniugi comproprietari, qualora appaia nei confronti dei terzi che tali coniugi abbiano compiuto congiuntamente l’operazione di vendita di terreni appartenenti a tale comunione, costitutiva di un’attività economica, e a che detta comunione si assuma il rischio economico connesso all’esercizio di tale attività.
Sulle spese
41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,
deve essere interpretato nel senso che:
può essere considerata soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che esercita un’attività economica in modo indipendente una persona che cede un terreno facente inizialmente parte del suo patrimonio personale affidando la preparazione della vendita a un operatore professionale, il quale effettua, in qualità di mandatario di tale persona, iniziative attive di commercializzazione fondiaria mobilitando, ai fini di tale vendita, mezzi simili a quelli impiegati da un produttore, da un commerciante o da un prestatore di servizi ai sensi di tale disposizione.
2) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112
deve essere interpretato nel senso che:
nell’ambito di un’operazione di vendita qualificata come attività economica ai sensi di tale direttiva, esso non osta a che sia considerata soggetto passivo che esercita un’attività economica in modo indipendente la comunione legale costituita da coniugi comproprietari, qualora appaia nei confronti dei terzi che tali coniugi abbiano compiuto congiuntamente l’operazione di vendita di terreni appartenenti a tale comunione, costitutiva di un’attività economica, e a che detta comunione si assuma il rischio economico connesso all’esercizio di tale attività.
Firme
* Lingua processuale: il polacco.
i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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