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30 aprile 2025

Tar 2025- Contestazione della legittimità del provvedimento di diniego Come evidenziato dal Giudice contabile nella stessa sentenza, il ricorrente ha contestato la legittimità della determina -OMISSIS- del -OMISSIS-, che ha negato la causa di servizio relativamente alle infermità addotte, con l’obiettivo di ottenere la pensione privilegiata. Tale contestazione si basa sulla presunta erroneità o illegittimità del provvedimento di diniego, che ha influito sulla possibilità di ottenere benefici pensionistici riservati ai soggetti riconosciuti affetti da patologie di origine lavorativa.

 

 

Tar 2025- Contestazione della legittimità del provvedimento di diniego

Come evidenziato dal Giudice contabile nella stessa sentenza, il ricorrente ha contestato la legittimità della determina -OMISSIS- del -OMISSIS-, che ha negato la causa di servizio relativamente alle infermità addotte, con l’obiettivo di ottenere la pensione privilegiata. Tale contestazione si basa sulla presunta erroneità o illegittimità del provvedimento di diniego, che ha influito sulla possibilità di ottenere benefici pensionistici riservati ai soggetti riconosciuti affetti da patologie di origine lavorativa.

2. Natura della domanda proposta dal ricorrente

Secondo la sentenza di primo grado (p. 11), il ricorrente, essendo ancora in servizio all’epoca della proposizione dell’azione, ha presentato un’istanza finalizzata all’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, esclusivamente come presupposto per la futura concessione di trattamento pensionistico privilegiato. In altre parole, si tratta di una domanda di mero accertamento, volta a verificare un presupposto per un provvedimento futuro, e non di una domanda immediata di pensione privilegiata.

3. Giurisdizione della Corte dei Conti e principi di riferimento

La Corte dei Conti ha ritenuto di essere competente anche in questo caso, in virtù di precedenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (come l’ordinanza n. 4325/2014), che riconoscono la giurisdizione del giudice contabile anche per questioni di accertamento di cause di servizio, anche quando non sia ancora richiesta una prestazione pensionistica definitiva. La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, ha ribadito che l’accertamento della dipendenza da causa di servizio può essere richiesto anche senza una domanda di pensione privilegiata e che il provvedimento di diniego, se espresso, costituisce un accertamento definitivo, utile sia ai fini della pensione privilegiata sia per eventuali richieste di equo indennizzo.

4. Contesto attuale e specificità della controversia

Nel presente procedimento, le doglianze sono rivolte alla legittimità della determina -OMISSIS- del -OMISSIS-, che ha negato la causa di servizio in relazione alle infermità lamentate dal ricorrente, con l’obiettivo di ottenere l’equo indennizzo. La questione si inserisce quindi nel quadro di accertamenti sulla validità dell’atto di diniego, con particolare attenzione alla sua valenza e agli effetti sulla richiesta di indennizzo.

5. Questione di ne bis in idem

Infine, si evidenzia che si pone una questione di ne bis in idem (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, sent. n. 6692/2024), in relazione al diniego di riconoscimento della causa di servizio per la patologia lamentata. La problematica riguarda la possibilità di contestare nuovamente, nel presente contenzioso, un provvedimento di diniego che potrebbe aver già avuto efficacia definitiva in precedenti procedimenti o decisioni, sollevando quindi il rischio di duplicazione di giudizi e di un’ingiustificata reiterazione delle contestazioni.

Conclusioni

In sintesi, la controversia riguarda la legittimità del provvedimento di diniego della causa di servizio adottato dal competente ente, con particolare riferimento alla domanda di equo indennizzo, e si inserisce in un quadro giuridico complesso, che coinvolge la giurisdizione del giudice contabile, i principi di definitività degli accertamenti e la preclusione di un ne bis in idem. La questione centrale è quindi se il diniego opposto possa essere considerato una pronuncia definitiva e se sia ammissibile riproporlo nel presente contenzioso, nel rispetto delle predette limitazioni e principi.

Pubblicato il 22/04/2025
N. 00734/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00412/2019 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza– Ufficio Trattamento Economico Personale in quiescenza, comunicata in data 18 gennaio 2019, recante diniego di causa di servizio relativamente all’infermità: “-OMISSIS-”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ed in particolare:
- della comunicazione n. prot. -OMISSIS- del 2 ottobre 2018 dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza– Ufficio trattamento economico personale in quiescenza recante parere del CVCS n. -OMISSIS- in data 25 giugno 2018;
- nonché per la consequenziale condanna a favore del ricorrente alla liquidazione dell’equo indennizzo e al risarcimento del danno;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Viste le istanze di passaggio in decisione depositate dalle parti costituite;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 18 marzo 2019 e depositato in data 5 aprile 2019, la parte ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, comunicata in data 18 gennaio 2019, recante il diniego dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata, contestualmente instando per la condanna dell’Amministrazione alla liquidazione dell’equo indennizzo e al risarcimento del danno.
2. In data 9 aprile 2019 si sono costituiti in giudizio con atto formale il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Difesa.
3. In data 19 febbraio 2025, parte ricorrente ha depositato la sentenza n. -OMISSIS-della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti, di definitivo accertamento della dipendenza da causa di servizio della malattia, unitamente alla sentenza di primo grado n. -OMISSIS- emessa dalla Corte dei Conti Toscana.
3.1 L’istante ha significato di avere impugnato il provvedimento oggetto del presente giudizio anche innanzi alla Corte dei Conti Toscana al fine di ottenere il riconoscimento della causa di servizio quale presupposto per la concessione della pensione privilegiata.
3.2 Anche la parte resistente ha depositato documenti e, in vista dell’udienza di merito, le parti hanno depositato scritti difensivi.
4. All’udienza del 9 aprile 2025, il Collegio ha formulato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. di un possibile profilo di inammissibilità o improcedibilità del ricorso in relazione alla domanda di annullamento del rigetto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.
5. Il ricorso è stato affidato ad un unico articolato motivo di diritto: “Violazione art. 3 L. n. 241/1990; Violazione art. 97 Cost. (principio del giusto procedimento di legge); Violazione D.P.R. n. 461/2001; Violazione art. 64 D.P.R. n. 1092/1973; Eccesso di potere per illogicità manifesta; Travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; Inesistente istruttoria”.
La prima parte del parere, in cui si afferma che l’infermità patita dal ricorrente “non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di sindrome clinica caratterizzata da crisi di ischemia cardiaca transitoria – che non dà luogo ad un danno miocardico permanente – con dolori violenti e costrittivi, dovuta ad uno scarso apporto di ossigeno al tessuto miocardico per riduzione del flusso ematico delle arterie coronarie in rapporto al fabbisogno di ossigeno del momento” sarebbe meramente descrittiva e tautologica.
La parte della motivazione in cui si legge che “La patologia è invero, imputabile a processo sclerotico originato da fattori dismetabolico-degenerativi di natura endogeno-costituzionale ovvero a fattori tossici esogeni” sarebbe, invece, generica e frutto di travisamento dei fatti, di difetto di istruttoria, oltre che illogica e irrazionale, avendo la Commissione disatteso sia l’articolata storia clinica del ricorrente sia la sua carriera.
L’ultima parte del parere, in cui si afferma che “gli allegati eventi di servizio considerati nel loro complesso non possono aver esercitato, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, alcuna influenza nociva, non rivestendo carattere di eccezionale intensità e durata”, non considera che la riconducibilità dell’attività svolta dal ricorrente al rischio specifico sarebbe comprovata dai plurimi riconoscimenti pubblici e formali conseguiti dall’istante e dall’attività svolta da quest’ultimo di sostituzione del pubblico ministero in udienza, oltre che dalle indagini delegategli.
Quanto sopra, unitamente alla documentazione medica prodotta, da cui emergerebbe l’assenza di fattori di rischio cardiovascolari tanto endogeni quanto esogeni, dimostrerebbe che la patologia riscontrata a danno del ricorrente nel 2016 è diretta ed immediata conseguenza della sua sovraesposizione lavorativa.
5.1 Nella memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 17 marzo 2025, parte ricorrente ha sostenuto che il procedimento instaurato innanzi alla Giustizia contabile, finalizzato all’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, sarebbe stato autonomo rispetto al presente giudizio, finalizzato alla concessione dell’equo indennizzo.
6. L’Amministrazione resistente ha insistito, nella memoria di replica, per l’insussistenza della dipendenza da causa di servizio.
7. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene l’inammissibilità del ricorso relativamente alla domanda di annullamento del rigetto dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio, per le ragioni che si illustrano.
7.1 Con la sentenza n. -OMISSIS-, depositata in atti, la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti risulta avere definitivamente accertato la causa di servizio della malattia.
Risulta dalla stessa ricostruzione in fatto svolta nella predetta sentenza (pag. 3) che il provvedimento oggetto del ricorso innanzi al Giudice contabile è stato lo stesso gravato nel presente contenzioso, ossia la determina -OMISSIS-del -OMISSIS-: “l’Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza emetteva la determina -OMISSIS-del -OMISSIS- che negava al -OMISSIS- il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui era affetto” e “avverso tale provvedimento negativo, il -OMISSIS- proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti territorialmente competente”.
7.1.1 A questo punto occorre interpretare quale sia la domanda proposta dal ricorrente con il presente gravame e quale sia quella proposta alla Corte dei Conti.
7.1.2 In ordine al giudizio innanzi alla Corte dei Conti, come osservato dallo stesso Giudice contabile, il ricorrente ha contestato la legittimità della determina -OMISSIS-del -OMISSIS- di diniego della causa di servizio in ordine alle infermità addotte, al fine dell’ottenimento della pensione privilegiata.
Peraltro, si legge nella sentenza di primo grado (pag. 11) che, essendo il ricorrente ancora in servizio al momento della proposizione dell’azione, “la sua iniziativa risulta funzionale all’accertamento di un presupposto per la concessione, solo futura, del trattamento pensionistico”, così risultando lo stesso avere di fatto proposto una domanda di mero accertamento della causa di servizio (con riferimento alla quale la Corte dei Conti si è comunque ritenuta fornita di giurisdizione in base a citati precedenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in particolare l’ordinanza n. 4325/2014).
La Corte dei Conti d’Appello, nel confermare la sentenza di prime cure, ha ribadito la possibilità di chiedere al Giudice contabile l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità anche in assenza di domanda di pensione privilegiata e ha poi sottolineato che “il provvedimento espresso di diniego della dipendenza da causa di servizio fa stato anche ai fini della pensione privilegiata e costituisce accertamento definitivo, sia nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo che di trattamento pensionistico privilegiato” (pag. 11, sent. n. -OMISSIS-).
7.1.3 Anche nel presente contezioso, le doglianze sono dirette a contestare la legittimità della determina -OMISSIS-del -OMISSIS- quale provvedimento di diniego della causa di servizio, al fine – in questo caso - della liquidazione dell’equo indennizzo.
7.2 Si pone, pertanto, una questione di ne bis in idem (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, sent. n. 6692/2024) con riferimento al diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata.
Conseguentemente, ogni doglianza diretta a contestare la legittimità del provvedimento che ha disconosciuto la dipendenza da causa di servizio deve essere ritenuta inammissibile, in violazione del principio del ne bis idem.
7.2.1 D’altro canto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare, con riferimento alle ipotesi di lamentato mancato rispetto da parte dell’Amministrazione della “sentenza della Corte dei Conti, la quale attraverso la consulenza tecnica medico-legale ha accertato l’eziologia della patologia sofferta …, riconoscendola dipendente dal servizio” che il Tribunale amministrativo non ha giurisdizione in tal senso, sussistendo “la giurisdizione del Giudice contabile in ordine a ogni questione concernente la mancata esecuzione o l’elusione del giudicato discendente da tale sentenza” (TAR Basilicata, Potenza, Sez. I, sent. n. 558/2024).
8. Con riferimento alla richiesta di liquidazione dell’equo indennizzo, ritiene il Collegio di dover disporre il riesame, ad opera dell’Amministrazione resistente, dell’istanza del ricorrente alla luce del mutato quadro conseguente all’intervenuto pronunciamento della Corte dei Conti.
L’Amministrazione dovrà pertanto rinnovare l’istruttoria per verificare, alla luce di quanto valorizzato dalla Corte dei Conti, la dipendenza da causa di servizio della patologia che ha colpito l’odierno ricorrente ai fini della determinazione in ordine all’equo indennizzo (cfr. TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, sent. n. 146/2024).
9. La domanda di risarcimento del danno deve invece essere respinta in quanto rimasta indimostrata sia in ordine all’an che con riferimento al quantum, elementi che non sono stati supportati da alcuna puntuale allegazione. Sebbene, infatti, per giurisprudenza costante, il riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo sia ritenuto avere una portata ontologicamente diversa rispetto all’accertamento del nesso di causalità in sede di responsabilità civile (cfr. Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 1695 del 9 marzo 2022; Sez. II, sent. n. 3770 del 12 maggio 2021), deve comunque rilevarsi che “nel caso di specie, non si fonda la domanda risarcitoria sulla ricostruzione della responsabilità dell’amministrazione quale datrice di lavoro, bensì sull’illegittimità del provvedimento con cui il Ministero …, sulla base delle valutazioni espresse dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, ha rigettato la relativa richiesta e il correlato equo indennizzo” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, sent. n. 6692/2024).
10. Conclusivamente, e per quanto sopra detto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con riferimento alla domanda di annullamento della determina -OMISSIS-del -OMISSIS- nella parte in cui essa ha denegato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e deve essere rigettato in ordine alla richiesta di risarcimento del danno.
11. Con riferimento alla parte del provvedimento impugnato (punto 2) con la quale l’Amministrazione ha comunicato di non poter liquidare il beneficio dell’equo indennizzo e in ordine alla formulata richiesta di condanna alla corresponsione del beneficio, ritiene il Collegio di accogliere il ricorso al solo fine di disporre il riesame dell’istanza ad opera della competente Amministrazione.
12. La peculiarità della vicenda e il solo parziale accoglimento del ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui lo stesso ha denegato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
- lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento alla parte del provvedimento impugnato nella quale è stata denegata la richiesta di liquidazione dell’equo indennizzo al solo fine di disporre, come dispone, il riesame della domanda ad opera dell’Amministrazione competente;
- lo respinge in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Francesca Dello Sbarba        Alessandro Cacciari
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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