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01 maggio 2025

La sentenza della Cassazione n. 10999 del 2025 fornisce un chiarimento importante sulla natura della comunicazione di segreteria prevista dall’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo n. 546/1992, nel contesto delle procedure tributarie.

 

La sentenza della Cassazione n. 10999 del 2025 fornisce un chiarimento importante sulla natura della comunicazione di segreteria prevista dall’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo n. 546/1992, nel contesto delle procedure tributarie.

**Analisi dettagliata:**

1. **Natura della comunicazione di segreteria**  
   La Corte afferma che la comunicazione di segreteria di cui all’articolo 37, comma 2, del Dlgs n. 546/1992 ha **natura esclusivamente informativa**. Essa non ha, quindi, carattere costitutivo della pubblicazione della sentenza. In altre parole, questa comunicazione serve a informare le parti della pronuncia, ma non determina in modo autonomo l’effettiva pubblicazione o la decorrenza dei termini per l’impugnazione.

2. **Implicazioni sulla decorrenza dei termini**  
   La mancanza di questa comunicazione di segreteria **non incide** sul termine per proporre impugnazioni, che, come ribadito dalla sentenza, **decorre sempre dalla pubblicazione della sentenza stessa**. Questo significa che il termine per impugnare in giudizio non può essere considerato interrotto o sospeso a causa della mancata ricezione o conoscenza della comunicazione di segreteria.

3. **Eccezione relativa alla conoscenza della sentenza**  
   Tuttavia, la Corte riconosce un’eccezione nel caso in cui il contribuente, **che non abbia partecipato incolpevolmente al processo**, dimostri di aver avuto conoscenza della sentenza in un momento successivo alla pubblicazione. In tal caso, il termine per impugnare **decorre dalla data di conoscenza effettiva** della sentenza, e non dalla pubblicazione, secondo il principio generale di tutela del principio di buona fede e di tutela del diritto di difesa.

**Conclusioni pratiche:**

- La comunicazione di segreteria non è determinante per l’inizio del termine per l’impugnazione. La regola generale è che il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza.
- La mancanza di questa comunicazione non può essere invocata per eccepire il decorso del termine.
- Solo nel caso in cui il contribuente dimostri di non aver avuto conoscenza della sentenza in modo incolpevole, il termine può decorrere dalla data di conoscenza effettiva.

**In sintesi:**  
La pronuncia della Cassazione chiarisce che l’informativa di segreteria non condiziona la decorrenza del termine per l’impugnazione. La pubblicazione resta il momento rilevante, salvo il caso in cui il contribuente dimostri di averne avuto conoscenza in un momento successivo senza colpa. Questo principio rafforza la tutela del contribuente che, senza colpa, può avere accesso tempestivo alle decisioni giudiziarie e agire di conseguenza.

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