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30 aprile 2025

Consiglio di Stato 2025- indennità e trattamenti economici per il personale trasferito d’autorità si focalizza su alcuni aspetti chiave, tra cui l’applicazione, le esclusioni, le riduzioni e le opzioni alternative di rimborso.

 

Consiglio di Stato 2025- indennità e trattamenti economici per il personale trasferito d’autorità si focalizza su alcuni aspetti chiave, tra cui l’applicazione, le esclusioni, le riduzioni e le opzioni alternative di rimborso.

**1. Indennità di trasferimento (commi 1 e 1-bis):**  
Il personale volontario coniugato, in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, e il personale della carriera prefettizia, che viene trasferito d’autorità in altra sede di servizio, ha diritto a un’indennità mensile pari a trenta diarie di missione intere per i primi dodici mesi e, successivamente, ridotta del 30% per i successivi dodici mesi.  

Il beneficio ha l’obiettivo di compensare le difficoltà e i costi connessi al trasferimento, garantendo una certa continuità economica nel primo anno e mezzo di permanenza nella nuova sede.

**2. Esclusioni (comma 1-bis):**  
L’indennità e altri rimborsi non spettano al personale trasferito in sedi limitrofe, anche se distanti oltre dieci chilometri, in caso di soppressione o dislocazione di reparti o articolazioni. Questa disposizione mira a distinguere i trasferimenti di maggiore entità, che coinvolgono spostamenti più significativi, da quelli di natura più locale, garantendo che le risorse siano indirizzate a trasferimenti di maggiore impatto.

**3. Riduzione dell’indennità (comma 2):**  
Se il personale trasferito usufruisce di alloggio gratuito di servizio presso la nuova sede, l’indennità viene ridotta del 20%. Tale misura incentiva l’utilizzo dell’alloggio di servizio, favorendo anche un risparmio per l’amministrazione.

**4. Opzione per rimborso canone di alloggio privato (comma 3):**  
Qualora il personale non usufruisca dell’alloggio di servizio, può optare per un rimborso pari al 90% del canone mensile pagato per un alloggio privato, fino a un massimo di 1.000.000 di lire (circa 517 euro odierni) mensili, per un massimo di 36 mesi.  
Questa soluzione offre maggiore flessibilità, permettendo al personale di scegliere la sistemazione più adeguata alle proprie esigenze, con un limite temporale e di importo stabilito.  
Viene inoltre richiamato l’articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, che disciplina le modalità di tassazione di tali rimborsi, garantendo trasparenza fiscale.

**Considerazioni generali:**  
Il quadro normativo si presenta equilibrato nel tentativo di tutelare il personale durante i trasferimenti, riconoscendo le diverse esigenze e situazioni. Le disposizioni mirano a facilitare il ricollocamento, offrendo benefici economici e opzioni di gestione degli alloggi, e a evitare indebite complicazioni o abusi tramite esclusioni mirate.

Per una interpretazione più approfondita o applicativa, occorrerebbe considerare anche eventuali circolari interpretative, applicazioni pratiche e eventuali aggiornamenti normativi successivi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore degli appellati delle spese di lite



 

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