Tar 2025-la vicenda riguarda il ricorso proposto da militari in servizio permanente effettivo presso l’Esercito Italiano, che richiedono il riconoscimento dei benefici combattentistici previsti dalla normativa nazionale e internazionale, in relazione ai periodi di servizio prestati in missioni ONU in zone di intervento riconosciute.
**1. Contesto normativo e fattuale**
I ricorrenti avanzano domanda di riconoscimento dei benefici combattentistici sulla base di diverse fonti normative:
- **L. 11 dicembre 1962, n. 1746**, che riconosce i benefici ai combattenti di guerra, comprendenti supervalutazione del servizio, aumenti stipendiali e riconoscimenti pensionistici.
- **DPR 29 dicembre 1973, n. 1092**, che disciplina specificamente i benefici di guerra e le modalità di attribuzione.
- **L. 24 aprile 1950, n. 390**, che stabilisce norme per la tutela e il trattamento del personale militare e civile impiegato in missioni di pace.
- **D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165**, che disciplina il rapporto di lavoro delle pubbliche amministrazioni, compresa la tutela del personale militare.
I militari coinvolti hanno svolto periodi di servizio in missioni ONU, in aree riconosciute ufficialmente come zone di intervento tramite atti del Capo di Stato Maggiore della Difesa. La richiesta riguarda la qualificazione di tali periodi come “servizio di guerra” ai fini dei benefici previsti dalla normativa sopra citata.
**2. Argomentazione della difesa ricorrente**
La parte ricorrente sostiene che la legge n. 1746/1962, che tutela i combattenti di guerra, dovrebbe essere interpretata estensivamente, includendo anche il personale militare impiegato in missioni ONU, senza distinzione tra personale dirigenziale e non. Secondo questa interpretazione, i benefici di supervalutazione e gli altri vantaggi dovrebbero essere riconosciuti anche ai militari che hanno svolto servizi in contesti internazionali di pace e sicurezza, purché tali servizi siano stati svolti in zone di intervento riconosciute ufficialmente.
**3. Analisi giuridica**
L’aspetto centrale della controversia riguarda l’interpretazione dell’ambito di applicazione della normativa sui benefici combattentistici. La legge n. 1746/1962 è stata originariamente concepita per tutelare coloro che hanno partecipato a conflitti armati di guerra riconosciuti come tali dalla legge stessa. Tuttavia, con il passare del tempo, sono state introdotte norme e interpretazioni che estendono tali benefici anche a servizi svolti in missioni di pace e di stabilizzazione, specialmente quando riconosciute ufficialmente come zone di intervento.
In questo quadro, la giurisprudenza ha spesso affermato che i benefici di guerra devono essere riconosciuti a coloro che hanno partecipato a operazioni militari in zone di intervento riconosciute, anche se in missioni di pace, purché sussistano specifici requisiti di servizio e di atti formali di riconoscimento da parte delle autorità competenti.
**4. Aspetti critici e questioni interpretative**
- **Distinzione tra servizi di guerra e missioni di pace:** La normativa originaria si riferisce a conflitti armati di guerra. Tuttavia, l’evoluzione del diritto e delle interpretazioni giurisprudenziali ha portato a una maggiore inclusione di servizi in missioni ONU, specialmente quando tali servizi si sono svolti in zone di intervento riconosciute ufficialmente.
- **Riconoscimento ufficiale delle zone di intervento:** La chiave per l’applicazione dei benefici risiede nel riconoscimento formale da parte delle autorità militari e di governo circa l’effettivo status delle aree di servizio.
- **Differenziazione tra personale dirigenziale e non:** La richiesta di estensione dei benefici senza distinzione tra i diversi ruoli si basa sulla volontà di equiparare tutti i militari impiegati in missioni ONU, indipendentemente dalla qualifica, riconoscendo loro i medesimi vantaggi.
**5. Conclusioni e prospettive**
L’orientamento della giurisprudenza e dei tribunali amministrativi tende a favorire una interpretazione estensiva dei benefici combattentistici, riconoscendo tali diritti anche a militari coinvolti in missioni internazionali di pace, purché sussistano i requisiti di legge e di riconoscimento ufficiale.
Nel caso di specie, la richiesta dei ricorrenti appare fondata sulla premessa che i periodi di servizio in zone riconosciute come di intervento ONU siano qualificabili come “servizio di guerra” ai fini dei benefici legislativi, e che tali benefici debbano essere estesi senza discriminazioni di ruolo o di natura del servizio.
**6. Implicazioni pratiche**
Se il Tribunale dovesse accogliere le istanze, si determinerebbe un ampliamento dell’ambito di applicazione dei benefici combattentistici, con effetti diretti sull’attribuzione di supervalutazione del servizio, aumenti stipendiali e riconoscimenti pensionistici ai militari coinvolti in missioni ONU. Ciò comporta anche una riflessione sulla necessità di aggiornare e interpretare in modo flessibile le norme esistenti, in linea con l’evoluzione del contesto internazionale e delle missioni di pace.
**7. In conclusione**
Il ricorso si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale in evoluzione, che tende a riconoscere i benefici combattentistici anche ai militari impiegati in missioni ONU, in virtù del riconoscimento ufficiale delle zone di intervento e della natura delle missioni stesse. La soluzione favorevole ai ricorrenti rappresenterebbe un passo importante verso una più ampia tutela del personale militare impegnato in operazioni internazionali di pace, in linea con le finalità di tutela e valorizzazione del ruolo dei militari italiani nel contesto internazionale.
Pubblicato il 15/04/2025
N. 07373/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04697/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4697 del 2021, proposto da
….. rispettivamente in servizio presso il 1° Reggimento Antares, il 3° Rgt. Reos Aldebaran, il 4° Gruppo Squadroni Sostegno Aves Scorpione, il RCST di Comaves, il 28° Gruppo Squadroni Aves Tucano, tutti con sede a Viterbo Strada Tuscanese 71/R, rappresentati e difesi dall’avv. ..
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ANNULLAMENTO
delle note indicate nell’epigrafe del ricorso introduttivo e prodotte in atti sub doc. da 1 a 80;
nonché per l’ACCERTAMENTO e la DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici relativi al trattamento stipendiale, all'indennità di buonuscita ed al trattamento pensionistico, di cui all'art. unico della L. n. 1746/1962 e, in particolare, di quelli previsti dall''art. 18 del DPR 1092/1973, dall'art. 1858 del D. Lgs. 66/2010 ed all''art. 3 della L. 390/1950 in relazione ai servizi prestati da ciascuno nel corso di missioni svolte per conto dell'ONU ed equiparate, in zone d''intervento definite con decreti del Capo di Stato Maggiore della Difesa dell'11.01.2007, del 10.05.2013, del 13.10.2015, del 15.12.2016 e del 20.05.2019, e dalla correlata supervalutazione di tali periodi di servizio anche oltre il termine quinquennale di cui all''art. 5, comma 2 del D.lgs. 165/1997, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate spettanti per i titoli anzidetti, con decorrenza dal dì del dovuto fino al soddisfo;
E CONSEGUENTEMENTE PER LA CONDANNA ex art. 30 e 133 comma 1 letti) del D.lgs. 104/2010, 63 comma 4 e 3 comma 1 del D.lgs. 165/2001, del Ministero della Difesa: a) in tesi principale a corrispondere ai ricorrenti i benefici combattentistici spettanti in relazione al trattamento stipendiale, all''indennità di buonuscita ed al trattamento pensionistico, di cui all''art. unico della L. n.1746/1962 e, in particolare, quelli previsti dall'art. 18 del DPR 1092/1973, dall'art. 1858 del D.lgs. 66/2010 e dall'art. 3 della L. 390/1950 in relazione ai servizi prestati da ciascuno dei ricorrenti nel corso di missioni svolte per conto dell'ONU ed equiparate in zone d'intervento definite con decreti del Capo di Stato Maggiore della Difesa dell'11.01.2007, del 10.05.2013, del 13.10.2015, del 15.12.2016 e del 20.05.2019 e dalla correlata supervalutazione di tali periodi di servizio anche oltre il termine quinquennale di cui all''art. 5 comma 2 del D.lgs. 165/1997, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate spettanti per i titoli anzidetti, con decorrenza dal dì del dovuto fino al soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 gennaio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, militari in servizio permanente effettivo presso l’Esercito Italiano, hanno proposto il presente ricorso per ottenere il riconoscimento dei benefici combattentistici previsti dall’articolo unico della L. 11 dicembre 1962, n. 1746, in combinato disposto con l’art. 18 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, l’art. 3 della L. 24 aprile 1950, n. 390 e l’art. 5 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, con riferimento ai periodi di servizio svolti nell’ambito di missioni per conto dell’ONU, in zone d’intervento riconosciute con atti del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
2. La difesa di parte ricorrente sostiene che, per effetto della legge n. 1746/1962, i benefici riservati ai combattenti di guerra – comprensivi della supervalutazione del servizio, dell’attribuzione di aumenti stipendiali e del riconoscimento ai fini pensionistici – debbano essere estesi anche al personale militare impiegato in missioni ONU, senza distinzione tra personale dirigenziale e non.
3. Il Ministero resistente si è costituito in giudizio con memoria di forma depositando la documentazione richiesta con decreto monocratico.
4. All’udienza del 24 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6. La questione oggetto del presente giudizio concerne l’interpretazione dell’articolo unico della L. n. 1746/1962, secondo cui: “Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.
7. Secondo i ricorrenti, tale previsione legittimerebbe l’applicazione ai militari impegnati in missioni di pace dei benefici economici e previdenziali previsti dalle norme emanate per i militari che parteciparono alle campagne di guerra del secondo conflitto mondiale.
8. Tuttavia, tale tesi non può essere condivisa, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza del Tribunale (ex multis TAR Lazio n.15297/2023), che il Collegio condivide e intende ribadire.
9. Come affermato in modo chiaro e sistematico dal Consiglio di Stato, Sez. II, con sentenza n. 1788/2022, l’articolo unico della L. n. 1746/1962 non può essere interpretato nel senso di estendere ai militari impiegati in missioni ONU la disciplina contenuta nella L. n. 390/1950, relativa al computo delle campagne di guerra 1940–1945, né i benefici previsti dall’art. 18 del DPR n. 1092/1973, i quali presuppongono espressamente la partecipazione a campagne di guerra riconosciute come tali dalle competenti autorità.
10. La normativa evocata dai ricorrenti è da intendersi riferita a un contesto storico e giuridico ben delimitato, ossia quello del conflitto mondiale 1940–1945, e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, trattandosi di norme eccezionali e a contenuto premiale.
11. È dirimente sul punto il rilievo che l’impianto retributivo dei militari ha subito, nel tempo, profonde trasformazioni. In particolare, con l’introduzione dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità (RIA), previsto per il personale non dirigenziale dal d.l. n. 379/1987, non trovano più applicazione i meccanismi di progressione economica per classi e scatti ai quali erano correlati i benefici combattentistici di cui agli artt. 7 e 9 del R.D. n. 1427/1922. Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 1987, tali istituti risultano incompatibili con il nuovo sistema retributivo.
12. Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240/2016, ha avallato questa lettura restrittiva, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge n. 1746/1962 sollevata in relazione all’art. 3 Cost. Il Giudice delle leggi ha chiarito che, per effetto del mutato contesto geopolitico e dell’evoluzione dell’ordinamento militare, non può più parlarsi di una piena equiparazione tra militari in missioni ONU e combattenti di guerra.
13. Sotto il profilo sistematico, è inoltre da escludersi che le determinazioni dello Stato Maggiore della Difesa, richiamate dai ricorrenti, possano costituire fonte normativa idonea a produrre un’estensione del beneficio, né tantomeno a configurare un’autonoma “campagna di guerra”, in assenza di una previsione legislativa espressa.
14. E’ stato, inoltre, affermato dalla giurisprudenza in materia che la creazione di uno specifico quadro normativo per ogni singola missione, corredato di altrettanto specifici benefici economici di varia natura, ha fatto cadere l’esigenza di supplire ad un vero e proprio vuoto normativo che era stata colmata con la l. n. 1746 del 1962; nell’ambito di ogni specifica disciplina delle missioni Onu il legislatore ha poi individuato se e quali provvidenze già previste per le campagne di guerra estendere ai militari ivi impegnati.
15. Alla luce delle osservazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.
16. Tenuto conto della natura degli interessi sottesi alla controversia e della costituzione solo formale dell’Amministrazione, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanna Vigliotti Giacinta Serlenga
IL SEGRETARIO
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