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30 aprile 2025

Corte dei Conti 2025 - decorrenza del diritto al trattamento pensionistico privilegiato per infermità contratta per causa di servizio, con riferimento al momento della decorrenza del diritto e alle implicazioni giurisprudenziali e normative.

 

Corte dei Conti 2025 - decorrenza del diritto al trattamento pensionistico privilegiato per infermità contratta per causa di servizio, con riferimento al momento della decorrenza del diritto e alle implicazioni giurisprudenziali e normative.

**1. Premessa e quadro normativo di riferimento**

La questione centrale affrontata dalla Corte riguarda la decorrenza del diritto a percepire la pensione privilegiata in favore di un dipendente civile del Ministero della Difesa, che ha contratto un’infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio, e il cumulo di tale trattamento con il trattamento stipendiale in corso. La normativa di riferimento include il d.P.R. 1092/1973, il d.P.R. 461/2001 e il d.P.R. 461/2001, oltre alla Costituzione e alle pronunce della giurisprudenza di questa Corte.

**2. Decorrenza del diritto alla pensione privilegiata**

Il principio fondamentale enunciato dalla Corte è che il diritto alla pensione privilegiata, e quindi al relativo trattamento cumulato con lo stipendio, si perfeziona dal momento in cui si verifica la cessazione del servizio, ovvero dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro per infermità di origine professionale, riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

In particolare, la Corte chiarisce che, nel caso di liquidazione del trattamento pensionistico a domanda, il diritto si considera sorto al momento della presentazione della domanda stessa, e la decorrenza del pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o dei documenti necessari (art. 3 comma 2, d.P.R. 1092/1973).

Ciò implica che, anche in presenza di infermità di origine lavorativa, il diritto si stabilisce ex ante, e la decorrenza si allinea con la data di presentazione della domanda di pensione, purché questa sia presentata entro il termine di due anni dalla nascita del diritto stesso, altrimenti il pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda (art. 2, comma 2, d.P.R. 1092/1973).

**3. La distinzione tra liquidazione d’ufficio e a domanda**

La normativa distingue tra le ipotesi di liquidazione d’ufficio e quelle a domanda. La prima si applica quando il trattamento privilegiato è riconosciuto senza bisogno di domanda, ad esempio nel caso di cessazione dal servizio per infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio (art. 15, comma 3, d.P.R. 461/2001). La seconda, invece, riguarda le ipotesi di liquidazione a domanda, come nel caso di infermità parziale o di perdita di capacità lavorativa, e si perfeziona con la presentazione della domanda.

**4. La giurisprudenza e il principio della decorrenza**

La giurisprudenza di questa Corte dei Conti ha più volte chiarito che il termine per la decorrenza del trattamento privilegiato non può essere fatto decorrere da una liquidazione precedente, ma deve essere ancorato alla data di cessazione dal servizio e alla presentazione della domanda di pensione (sent. sez. I Appello, n. 353/2023). La decorrenza del diritto, quindi, è il momento in cui si verifica l’evento di cessazione del rapporto di lavoro per causa di servizio e si presenta la domanda, e non un momento antecedente.

**5. La posizione relativa alla perdita della capacità lavorativa parziale**

Nel caso in esame, la Corte sottolinea che si tratta di una perdita parziale della capacità lavorativa, che non comporta la cessazione totale del servizio, né l’idoneità totale al lavoro civile. La giurisprudenza richiamata evidenzia che il trattamento privilegiato si applica quando non residuano più capacità lavorativa né residui aspettative di ripresa professionale, situazione che si configura con la cessazione del rapporto di servizio per causa di servizio.

In questo caso, la parziale perdita di capacità non è sufficiente a qualificare l’infermità come causa di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, e quindi il trattamento pensionistico privilegiato non può decorrere prima della effettiva cessazione dal servizio e della presentazione della domanda di pensione.

**6. Conclusioni e implicazioni pratiche**

In conclusione, la Corte ribadisce che il diritto alla pensione privilegiata in favore di dipendenti civili del Ministero della Difesa, contratto per causa di servizio, si acquista dal momento della cessazione del rapporto di lavoro per infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio, e la decorrenza del trattamento pensionistico si determina dalla domanda presentata successivamente, con effetto dal mese successivo.

Questa impostazione garantisce una interpretazione coerente con le norme e la giurisprudenza, rispettando il principio che il trattamento pensionistico si perfeziona con la cessazione definitiva del rapporto di lavoro e la richiesta formale di pensione, e non può essere retroattivamente riconosciuto prima di tali eventi.

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**In sintesi:**

- La decorrenza del diritto al trattamento privilegiato si verifica dal momento della cessazione del rapporto di lavoro per causa di servizio e della presentazione della domanda di pensione.
- La liquidazione d’ufficio si applica quando l’infermità comporta cessazione automatica dal servizio, mentre la liquidazione a domanda si perfeziona con la richiesta formale.
- La Corte esclude che il trattamento possa decorrere da un momento antecedente alla cessazione o alla presentazione della domanda, anche in caso di infermità riconosciuta come di origine professionale.
- La giurisprudenza richiede che il trattamento si consideri perfezionato dal mese successivo alla domanda, in conformità con le norme applicabili.

Questo approccio tutela la certezza dei termini e delle modalità di decorrenza del trattamento pensionistico, garantendo la corretta applicazione delle norme di legge e la coerenza con i principi costituzionali e giurisprudenziali.

 
 

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