Consiglio di Stato 2025Il presente caso riguarda un militare della Guardia di Finanza che ha presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia discale, con conseguente riconoscimento dell’equo indennizzo. La vicenda si articola tra una serie di accertamenti medici, decisioni amministrative e contenzioso giudiziario, culminando nella pronuncia del Consiglio di Stato del 2025.
Fatti essenziali
Il ricorrente, militare delle Fiamme Gialle, svolgeva attività di ..., manutenzione e ormeggio di imbarcazioni. Nel giugno ..., si reca al pronto soccorso per lombosciatalgia acuta con ernia discale, diagnosticata successivamente tramite risonanza magnetica. La patologia viene confermata e diagnosticata come discopatia degenerativa nel ....
Il militare presenta domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nel luglio .... La Commissione medica militare di La Spezia riconosce la patologia come dipendente da causa di servizio, facendo risalire la conoscibilità al 4 luglio .... Tuttavia, il Ministero delle Finanze, tramite il Comitato di Verifica, conferma la dipendenza ma nega l’equo indennizzo, sostenendo che l’istanza sarebbe tardiva, presentata oltre il termine di sei mesi dalla conoscibilità.
Questioni giuridiche principali
1. **Termine per la presentazione dell’istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo**
La questione centrale riguarda la decorrenza del termine di sei mesi previsto dall’art. 2 del DPR n. 461/2001 per la presentazione dell’istanza. La normativa prevede che il termine decorra dalla data di conoscibilità dell’infermità, identificata dalla commissione medica militare.
Nel caso in esame, il Ministero ha ritenuto che la conoscibilità si fosse verificata il 4 luglio ..., data della diagnosi. La domanda è stata invece presentata nel luglio ..., oltre il termine di sei mesi, quindi tardivamente.
2. **Validità della data di conoscibilità**
Il ricorrente sostiene che la data di conoscibilità sia correttamente individuata nella data della visita medica del 4 luglio ..., e che la presentazione dell’istanza nel luglio ... sia quindi tardiva. La Commissione medica militare ha riconosciuto la patologia come dipendente da causa di servizio e ha indicato il 4 luglio ... come data di conoscibilità.
3. **Effetti della decisione amministrativa e del termine decadenziale**
Il punto decisive riguarda se il decorso del termine di sei mesi abbia effetti sull’istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo, e se, in presenza di una diagnosi medica che individua la causa dell’infermità in data antecedente alla presentazione dell’istanza, si possa considerare tardiva la domanda stessa.
Aspetti giuridici e principi applicabili
- **Criterio di conoscibilità**: La normativa prevede che il termine decorra dalla data in cui l’infermità si manifesta o diventa conosciuta, secondo quanto attestato dalla commissione medica militare.
- **Decorrenza del termine**: La presentazione dell’istanza oltre i sei mesi dalla conoscibilità comporta la decadenza dal diritto all’equo indennizzo, salvo che sussistano motivi di giustificazione specifici, non evidenziati nel caso.
- **Principio di tutela dei diritti del militare**: La giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato sottolinea che, in materia di cause di servizio e di indennizzi, occorre privilegiare la tutela del diritto del militare a ricevere il riconoscimento in presenza di accertamenti medici che attestino la dipendenza della patologia da causa di servizio.
- **Impugnabilità delle determinazioni amministrative**: La decisione del Ministero, fondata sulla decorrenza del termine, può essere impugnata per vizi di motivazione o per erronea applicazione delle norme.
Risultato della pronuncia del Consiglio di Stato (2025)
Il Consiglio di Stato, analizzando i fatti e le norme applicabili, ha probabilmente affermato che:
- La data di conoscibilità, attestata dalla Commissione medica militare come 4 luglio ..., è corretta e vincolante ai fini del calcolo del termine di sei mesi.
- La domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo, presentata nel luglio ..., risulta tardiva rispetto a tale termine, e pertanto il diritto all’indennizzo si estingue per decadenza.
- Tuttavia, la giurisprudenza può prevedere eccezioni o considerazioni sulla rilevanza di eventuali ritardi motivati, ma nel caso in esame non risultano motivi di giustificazione tali da sospendere o interrompere il decorso del termine.
- Di conseguenza, il ricorso del militare viene respinto, confermando la legittimità della decisione amministrativa di negare l’equo indennizzo.
Conclusioni
Il caso evidenzia l’importanza del rispetto dei termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento delle cause di servizio e dell’equo indennizzo. La corretta individuazione della data di conoscibilità, come attestata dalle commissioni mediche, è fondamentale per la tutela dei diritti dei militari. La pronuncia del Consiglio di Stato rafforza il principio che il decorso del termine decadenziale è inoppugnabile, salvo motivi di giustificazione adeguatamente dimostrati.
In definitiva, il ricorso viene respinto perché tardivo, confermando che la normativa prevede termini stringenti e che la tutela dei diritti deve conciliarsi con il rispetto delle scadenze previste dalla legge.
Pubblicato il 21/03/2025
N. 02332/2025REG.PROV.COLL.
N. 0.../2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale ... del 2024, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e udito l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l’odierno appellato, militare della Guardia di Finanza, esponeva di aver svolto l’attività di ... imbarcato, addetto alla manutenzione e pulizia delle imbarcazioni di servizio e alle operazioni di ormeggio.
Egli, in data 3.6...., si recava al pronto soccorso di-OMISSIS- dalla cui visita emergeva una lombosciatalgia acuta con ernia al disco.
Con successiva risonanza magnetica effettuata il 4.7.... gli veniva diagnosticata la patologia alla colonna vertebrale “L4-L5: ernia espulsa e migrata cranialmente in sede parameridiana e preforaminale sn in contatto radicolare omolaterale”.
2. In data 23.1.... veniva sottoposto ad un’ulteriore visita all’Istituto -OMISSIS- in esito alla quale veniva diagnosticata una discopatia degenerativa L4-L5.
3. Il militare in data 1.7.... presentava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per “lombosciatalgia con ernia discale L4/L5 L5/S1”.
4. La Commissione medica dell’Ospedale militare di La Spezia (CMO) con verbale dell’1.12.... diagnosticava una “ernia discale L4/L5 con sofferenza neurogena” facendo risalire la data di conoscibilità della patologia il 4.7.....
5. Con parere n. ... dell’8.6.... il Comitato di Verifica per le cause di servizio presso il Ministero delle Finanze riteneva l’ernia discale L4/L5 dipendente da causa di servizio ma la Guardia di Finanza, con determinazione dirigenziale n. ... del 4.8...., negava l’equo indennizzo per tardività della relativa istanza presentata l’1.7.... e, quindi “oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 2 del DPR n° 461 del 29 ottobre 2001; infatti risulta dagli atti che l’interessato è venuto a conoscenza dell’infermità in data 4.7.... (data di conoscibilità rilevata dalla CMO con il citato verbale) …”.
6. Tale diniego è stato impugnato con ricorso avanti al T.A.R. Liguria che lo ha accolto, avendo ritenuto tempestiva la domanda presentata dal ricorrente il quale avrebbe avuto consapevolezza della gravità della patologia non già dalla data di accesso al pronto soccorso del 3.6.... o dall’effettuazione della risonanza magnetica del successivo 4.7...., ma solo in seguito alla visita specialistica presso l’Istituto -OMISSIS- il 23.1.....
Gli atti diagnostici precedenti (accesso al pronto soccorso del 3.6.... e risonanza magnetica effettuata il 4.7....), ad avviso del giudice di prime cure, avevano riscontrato una patologia, senza tuttavia connotarne la gravità e neppure ipotizzarne la correlazione con le prestazioni professionali.
7. L’amministrazione ha appellato la sentenza ritenuta viziata da un palese travisamento di fatto, per aver erroneamente ritenuto che solo in data 23.01.... il ricorrente avesse avuto la possibilità di rendersi conto della natura e della gravità dell’infermità posta a fondamento della domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo.
Ad avviso dell’appellante, dall’esame dei predetti referti emerge che la diagnosi in essi contenuta ha ad oggetto la stessa malattia ( “discopatia degenerativa L4 L5”), e non è desumibile un sostanziale mutamento ed aggravamento della patologia.
Il denunciato travisamento di fatto, quindi, comporta l’illegittimità della sentenza indicata in epigrafe per violazione dell’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 461 del 2001.
8. L’appellato, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio e, nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025, l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
9. Il Collegio ritiene l’appello fondato.
9.1. Occorre premettere che il regolamento approvato con D.P.R. 29.10.2001, n. 461, e integrato dal codice dell'ordinamento militare (D.lgs. 15.03.2010, n. 66), all'art. 2, comma 1, prevede che: "il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento".
Secondo il successivo comma 6, "la richiesta di equo indennizzo (...) deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della infermità o lesione…….".
Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4, "L'ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedimento motivato ... quando riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione sulla conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità o lesione, che la domanda è stata presentata oltre i termini di decadenza".
Il tenore letterale della normativa di riferimento indica chiaramente il termine entro cui deve essere presentata la domanda volta all'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, vale a dire "entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui il soggetto ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento"; a tale previsione si aggiunge il termine per la richiesta di equo indennizzo, che deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della infermità o lesione.
9.2. Per giurisprudenza pacifica, il termine semestrale ha carattere perentorio e, quindi, è stabilito a pena di decadenza; la tempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è presupposto per la concessione dell'equo indennizzo, in quanto "...al fine di conseguire il titolo al beneficio dell'equo indennizzo... occorre anche la previa osservanza del termine decadenziale previsto dalla normativa per la tempestiva denuncia dell'infermità" (Cons. Stato, sez. III, 12.05.1992, n. 461; sez. II, 30.03.1994, n. 1295; sez. IV, n. 545/2003; VI n. 4533/2005); sicché "la concessione dell'equo indennizzo è subordinata alla presentazione entro il termine previsto dalla legge e decorrente dal riconoscimento, solo se a sua volta il predetto riconoscimento sia stato tempestivamente richiesto" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 novembre 2003, n. 1474/2004).
9.3. Nel caso in questione, come rilevato dall’appellante, non è stato rispettato il termine semestrale decadenziale per la domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.
9.4. Come si evince dall’esame della documentazione depositata da entrambe le parti nel fascicolo di primo grado, il militare ha presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per “lombosciatalgia con ernia discale L4/L5 L5/S1”, che è esattamente la stessa patologia diagnosticata in data 3.6.... presso il pronto soccorso di-OMISSIS- (lombosciatalgia acuta con ernia al disco) e confermata dalla risonanza magnetica effettuata il 4.7.... (“L4-L5: ernia espulsa e migrata cranialmente in sede parameridiana e preforaminale sn in contatto radicolare omolaterale”).
In tale data era quindi pienamente conosciuta la patologia ed apprezzabile la correlazione con il servizio prestato.
9.5. Non rileva al riguardo il successivo referto della visita presso l’Istituto -OMISSIS-, che indica una discopatia degenerativa L4-L5.
Contrariamente a quanto opinato dal T.A.R., non si tratta di una patologia diversa o più grave di quella diagnosticata dal pronto soccorso.
La discopatia, infatti, è un’alterazione patologica del disco intervertebrale, dovuta a usura o deterioramento per cause traumatiche, che può determinare la formazione di un’ernia del disco intervertebrale, la quale, a sua volta, consiste nella fuoriuscita, spostamento o enucleazione del nucleo polposo di un disco intervertebrale (cfr. Treccani).
In altri termini, la discopatia è la patologia della colonna vertebrale che può provocare deterioramento ed usura dei dischi intervertebrali, alla base dell’ernia del disco.
Quindi il rapporto tra la discopatia e l'ernia del disco è di causa effetto: la discopatia costituisce un'alterazione al livello dei dischi intervertebrali, l'ernia è la dislocazione del nucleo polposo interno al disco vertebrale dalla sua sede originaria indotta dalla discopatia, cioè da una perdita di elasticità che provoca la rottura della struttura esterna fibrocartilaginea del disco e, per l'appunto, la fuoriuscita del materiale interno.
Ossia, la discopatia costituisce la precondizione per sviluppare l’ernia.
In ogni caso, la richiesta di riconoscimento della causa di servizio è stata presentata con riferimento non alla discopatia bensì per la “lombosciatalgia con ernia discale L4/L5 L5/S1”, ossia la stessa patologia diagnosticata in data 3.6.... presso il pronto soccorso.
10. Conclusivamente, l’appello risulta fondato e dev’essere accolto.
11. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n.8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
11. La particolarità e complessità della fattispecie e l’assenza di difese da parte dell’appellato inducono a disporre la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza appellata e respinge il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Stella Boscarino Fabio Taormina
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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