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25 aprile 2025

Consiglio di Stato 2025- Il provvedimento in esame riguarda un caso di revoca di un divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, e della conseguente revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia a un soggetto che aveva presentato ricorso avverso tali provvedimenti amministrativi. La vicenda si articola attraverso le decisioni di diversi organi: la Prefettura di Reggio Calabria, il Tar e infine il Consiglio di Stato. Il focus principale riguarda le motivazioni che hanno portato alla revoca e alla successiva annullamento del provvedimento.

 

Consiglio di Stato 2025- Il provvedimento in esame riguarda un caso di revoca di un divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, e della conseguente revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia a un soggetto che aveva presentato ricorso avverso tali provvedimenti amministrativi. La vicenda si articola attraverso le decisioni di diversi organi: la Prefettura di Reggio Calabria, il Tar e infine il Consiglio di Stato. Il focus principale riguarda le motivazioni che hanno portato alla revoca e alla successiva annullamento del provvedimento.

Fatti di Cause

L’odierno appellante aveva chiesto un riesame del divieto di detenzione di armi, emanato nel 2011, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare per coinvolgimento in associazione di stampo mafioso. La Prefettura di Reggio Calabria aveva respinto tale richiesta, motivando il provvedimento con l’insussistenza di elementi nuovi rispetto alla decisione originaria. Successivamente, la revoca della licenza di porto di fucile era stata adottata, risultando anch’essa impugnata e contestata dall’interessato.

Il Ricorso al Tar e Motivazioni

Il ricorrente si era rivolto al Tar, che con sentenza del 2025 aveva respinto il suo ricorso. La motivazione principale della sentenza del Tar si fondava sulla valutazione di elementi di affidabilità soggettiva e sulla presenza di un episodio di tentato suicidio avvenuto nel 2010, durante la custodia cautelare, che veniva ritenuto sintomatico di un’eventuale instabilità psichica incompatibile con la detenzione di armi.

Tuttavia, il Tar aveva riconosciuto che, nonostante l’archiviazione del procedimento penale nel 2013 costituisse una valenza favorevole, tale elemento non era sufficiente a superare le valutazioni di inaffidabilità soggettiva, soprattutto in considerazione dell’episodio di tentato suicidio, che, secondo la giurisprudenza, può essere considerato un indicatore di instabilità psichica.

Decisione del Consiglio di Stato e Motivazioni

Il punto centrale della pronuncia del Consiglio di Stato nel 2025 riguarda l’accoglimento dell’appello e l’annullamento della sentenza del Tar. La Sezione Terza ha ritenuto che le valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza siano state condotte in modo adeguato e congruo, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti.

In particolare, il Consiglio di Stato ha sottolineato che:

- L’episodio di tentato suicidio rappresenta un elemento sintomatico di una condizione psichica instabile, incompatibile con la detenzione di armi, e quindi può influire sul giudizio di affidabilità soggettiva.
- La mancata valorizzazione di tale episodio nel decreto di revoca non è decisiva, in quanto la sua valenza come elemento di affidabilità è stata riconosciuta dalla stessa autorità di pubblica sicurezza in sede di analisi complessiva.
- Le valutazioni di affidabilità devono essere effettuate considerando la sussistenza di eventuali condizioni psichiche che possano compromettere l’uso corretto e sicuro delle armi, e l’episodio di tentato suicidio rientra tra tali elementi.

Per tali motivi, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tar e ha annullato il provvedimento impugnato, riconoscendo la legittimità dell’intervento amministrativo e la sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti.

Aspetti di Interesse Giurisprudenziale

Il caso evidenzia alcuni principi fondamentali in materia di revoca di licenze di porto d’armi e di provvedimenti di divieto correlati:

1. Valutazione di affidabilità: Le autorità devono considerare tutti gli elementi rilevanti, anche quelli riferiti alla sfera psichica e psicologica del soggetto, come episodi di tentato suicidio, che possono indicare instabilità e rischi per la sicurezza pubblica.

2. Valenza di elementi di carattere penale e personale: La decisione può essere influenzata da precedenti penali, ma anche da comportamenti o episodi che, pur non costituendo reati attivi, segnalano rischi di affidabilità.

3. Ruolo della discrezionalità amministrativa: Sebbene siano richiesti criteri di ragionevolezza e proporzionalità, le valutazioni di affidabilità soggettiva sono lasciate ampie margini di discrezionalità, purché siano motivate adeguatamente.

4. Valutazione delle circostanze sopravvenute: La presenza o assenza di elementi nuovi, come l’archiviazione di un procedimento penale, può influenzare la decisione, ma non è decisiva se altri elementi di rischio sono presenti.

Conclusioni

La pronuncia del Consiglio di Stato rappresenta un importante chiarimento sulla valutazione della affidabilità soggettiva in materia di armi. Ha ribadito che episodi di instabilità psichica, anche se non configurano un reato, devono essere adeguatamente considerati e possono determinare la legittimità di un provvedimento di divieto o revoca. La decisione rafforza il principio secondo cui la tutela della pubblica sicurezza deve prevalere rispetto alle situazioni di vulnerabilità psichica, anche in assenza di condanne penali.

Infine, l’ammissione dell’appellante al patrocinio gratuito evidenzia l’importanza di garantire il diritto di difesa anche nei procedimenti amministrativi più delicati, assicurando che le decisioni siano adottate nel rispetto dei principi di giustizia e ragionevolezza.


 

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