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25 aprile 2025

Consiglio di Stato 2025- Il precedente giurisprudenziale del Consiglio di Stato nel 2025 affronta una complessa vicenda relativa a una dipendente del Corpo Forestale dello Stato, -OMISSIS-, che aveva presentato ricorso al T.A.R. .. e successivamente in sede di appello, chiedendo il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da presunti atti o comportamenti dell’Amministrazione di appartenenza, che sarebbero stati causa di patologie fisiche e psicologiche.

 

Consiglio di Stato 2025- Il precedente giurisprudenziale del Consiglio di Stato nel 2025 affronta una complessa vicenda relativa a una dipendente del Corpo Forestale dello Stato, -OMISSIS-, che aveva presentato ricorso al T.A.R. .. e successivamente in sede di appello, chiedendo il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da presunti atti o comportamenti dell’Amministrazione di appartenenza, che sarebbero stati causa di patologie fisiche e psicologiche.

**Analisi dei fatti e delle conclusioni giuridiche:**

1. **Premessa fattuale e medica:**  
   - La signora aveva sostenuto di aver sviluppato patologie riconducibili causalmente a comportamenti dell’Amministrazione.  
   - Tuttavia, la relazione del verificatore ha chiarito che la diagnosi di “gravità” e l’invalidità invocata sono state certificate solo nel dicembre 20.., molto tempo dopo l’insorgenza dei primi disturbi, che risalgono al marzo 20...  
   - Prima di tale data, non vi erano diagnosi mediche che attestassero una condizione grave o invalidante, ma solo disturbi ansiosi reattivi, che non avevano mai comportato l’inidoneità al servizio.

2. **Mancanza di prova di causalità e gravità:**  
   - La corte ha evidenziato l’assenza di elementi probatori che collegassero i comportamenti dell’Amministrazione alla cronicizzazione delle patologie nel 20...  
   - La diagnosi di “gravità” e la percentuale di invalidità richiesta sono state ritenute non supportate da elementi sufficienti, poiché emergono solo nel 20.. e non possono essere retroattivamente attribuite ai comportamenti denunciati.

3. **Valutazione medico-legale:**  
   - Il CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) ha indicato, con un livello di dettaglio e cautela, che la condizione della dipendente rientrava in una fascia di gravità “lieve complicata” o “moderata”, con una percentuale di invalidità compresa tra il 16% e il 20%.  
   - Questa valutazione è compatibile con la presenza di un disturbo psicologico, che comunque non aveva compromesso l’attività lavorativa.  
   - La continuità lavorativa e le numerose visite mediche hanno confermato la non inidoneità totale al servizio.

4. **Decisione del Consiglio di Stato:**  
   - In sede di appello, il Consiglio di Stato ha respinto le doglianze dell’appellante, confermando la correttezza della valutazione del CTU e del giudice di primo grado.  
   - È stato quindi escluso il nesso di causalità tra i comportamenti amministrativi e le patologie sviluppate dalla dipendente.  
   - La domanda di risarcimento è stata rigettata, e l’Amministrazione è condannata al pagamento di 69.200 euro, oltre interessi e rivalutazione.

5. **Spese processuali:**  
   - Le spese del doppio grado sono state compensate, ad eccezione delle spese di verificazione, che sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in via provvisoria.

**Implicazioni giuridiche e principi affermati:**

- La sentenza evidenzia l’importanza di una prova rigorosa di causalità tra condotte amministrative e danni alla salute del dipendente.  
- La valutazione medico-legale, anche attraverso la relazione del CTU, assume un ruolo decisivo nel determinare l’entità del danno e la sua attribuibilità.  
- La presenza di diagnosi tardive o di esiti clinici certi solo a posteriori limita le possibilità di attribuire responsabilità all’Amministrazione per patologie sviluppatesi nel passato.  
- La necessità di dimostrare che le condizioni di salute siano direttamente riconducibili a comportamenti o atti dell’Amministrazione è un principio cardine nelle cause risarcitorie di questo genere.

**Conclusione:**  
Il caso rinvia alla rilevanza di una rigorosa dimostrazione di causalità e di prova clinica che supporti le allegazioni di danno derivante da atti amministrativi. La decisione del Consiglio di Stato si fonda sulla mancanza di tali elementi, condannando l’Amministrazione al pagamento di un indennizzo, ma ribadendo la necessità di prove concrete e di una valutazione medico-legale accurata per riconoscere un danno risarcibile.


 

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