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25 aprile 2025

Tar 2025 - Il Tribunale si pronuncia su un ricorso volto all’annullamento degli atti adottati dall’Istituto Scolastico riguardanti l’assegnazione delle ore di sostegno scolastico specializzato per un minore, nel periodo scolastico 2023/2024 e 2024/2025. La vicenda processuale si è sviluppata attraverso diverse fasi, tra cui provvedimenti cautelari e motivazioni di merito.

 

Tar 2025 - Il Tribunale si pronuncia su un ricorso volto all’annullamento degli atti adottati dall’Istituto Scolastico riguardanti l’assegnazione delle ore di sostegno scolastico specializzato per un minore, nel periodo scolastico 2023/2024 e 2024/2025. La vicenda processuale si è sviluppata attraverso diverse fasi, tra cui provvedimenti cautelari e motivazioni di merito.

**2. Esito relativo all’anno scolastico 2023/2024**
Il Tribunale dichiara che il ricorso è ormai improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’anno scolastico è terminato e le esigenze di tutela non sussistono più. Ciò si basa sia sulla constatazione fattuale che sulla dichiarazione espressa della parte ricorrente. Nonostante ciò, residua una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, che il Tribunale valuta come fondata.

**3. La responsabilità dell’Amministrazione e i presupposti**
Il Collegio richiama i principi consolidati in giurisprudenza, secondo cui la mancata assegnazione delle ore di sostegno, in misura congrua al fabbisogno, costituisce un “damnum iniuria datum” (danno ingiustamente arrecato). Tale omissione può fondare un’azione risarcitoria, poiché determina un danno alla piena integrazione scolastica e al benessere del minore, in violazione dei diritti costituzionalmente tutelati (diritto alla salute, studio e integrazione).

La responsabilità dell’Amministrazione si configura anche sotto il profilo soggettivo: la decisione lesiva è stata presa dalla scuola con piena consapevolezza dell’illegittimità, quindi senza invocare cause di esclusione della colpa quali caso fortuito o forza maggiore. In particolare, la mancata dotazione organica sufficiente di insegnanti di sostegno non può essere considerata causa di forza maggiore, poiché non rappresenta un evento imprevisto o imprevedibile, e comunque non può giustificare l’inosservanza dei diritti fondamentali.

**4. La natura della responsabilità e la sua configurazione**
Il Tribunale evidenzia che la responsabilità dell’Amministrazione è aquiliana, derivante dalla lesione del diritto del minore, e che tale responsabilità sussiste anche in assenza di elementi di esclusione come il caso fortuito. La decisione lesiva è stata adottata con piena consapevolezza dell’illegittimità, rafforzando la responsabilità dell’Ente pubblico.

**5. Determinazione del danno e liquidazione**
Il danno patrimoniale non patrimoniale viene quantificato in via equitativa, considerando il periodo in cui il minore ha subito l’assenza di sostegno. Il Tribunale stabilisce un importo di 1.000 euro per ciascun mese di inadempimento, dal mese di inizio dell’anno scolastico (settembre 2023) fino alla data di esecuzione dell’ordinanza cautelare (29 novembre 2023).

La modalità di calcolo si basa su criteri di equità, considerando che la lesione si è verificata dal momento in cui si è concretizzata la lesione fino alla sua temporanea rimessione in termini con il provvedimento cautelare.

**6. Conclusioni e implicazioni**
In conclusione, il Tribunale riconosce la responsabilità dell’Amministrazione per il danno subito dal minore a causa dell’assegnazione illegittima delle ore di sostegno, e ne ordina il risarcimento nella misura di 1.000 euro mensili, relativamente al periodo sopra indicato. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza che tutela il diritto all’istruzione e all’integrazione degli alunni con disabilità, ritenendo che le omissioni della Pubblica Amministrazione possano configurare responsabilità risarcitoria in sede di autotutela giudiziaria.


 

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