Tar 2025- “diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 modificato da L 189/2002 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004” con particolare riferimento alla situazione di uno studente beneficiario di borsa di studio ERSU - .. per l’a.a. 2024/2025:
1. **Contesto e oggetto della controversia**
Il ricorrente, studente internazionale beneficiario di borsa di studio dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di .. (ERSU), ha impugnato il provvedimento di diniego del visto di ingresso per motivi di studio, basato sulla presunta insufficienti mezzi di sostentamento, come previsto dall’art. 4 comma 2 del DL 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), modificato dalla L 189/2002, e dall’art. 6 bis DPR 334/2004.
2. **Normativa di riferimento e requisiti per il rilascio del visto**
Il quadro normativo richiama l’art. 4 comma 2 del DL 286/1998, che prevede che il richiedente il visto dimostri di disporre di adeguate risorse economiche per il soggiorno in Italia. La direttiva del Ministero dell’Interno e la Circolare MUR del 2000 precisano i criteri di quantificazione di tali mezzi, che, per un soggiorno di durata annuale, sono stati indicati in € 6.079,45, ovvero € 467,65 mensili.
3. **Valore della borsa di studio come fonte di sostentamento**
Il Tribunale evidenzia che, secondo l’orientamento consolidato (cfr. Tar Lazio, Sez. V quater, Sent. 5890/2025), i redditi derivanti da borse di studio pubbliche costituiscono una voce autonoma e autosufficiente di capacità economica. Ciò significa che l’erogazione di una borsa di studio, di per sé, può essere considerata un elemento sufficiente a dimostrare i mezzi di sostentamento richiesti per il rilascio del visto di studio, purché l’assegnazione sia attestata e autenticata, cosa che nel caso di specie è risultata corretta.
4. **Valutazione dell’effettività e dell’autenticità della borsa di studio**
Il Tribunale precisa che, trattandosi di borsa di studio rilasciata da un ente pubblico (l’ERSU di ..), la sua autenticità e la sua efficacia non sono seriamente contestabili sulla base della documentazione depositata. La pubblica amministrazione erogatrice garantisce l’effettività del beneficio e la sua compatibilità con i requisiti di legge.
5. **Rilevanza delle norme e orientamenti giurisprudenziali**
Il giudice richiama le disposizioni che qualificano i mezzi di sostentamento, e in particolare la direttiva del Ministero dell’Interno e la circolare del MUR, come fondamentali per la quantificazione dei mezzi economici necessari. La normativa e la giurisprudenza concordano nel considerare i benefici derivanti da borse di studio pubbliche come elementi validi e sufficienti a dimostrare la capacità economica, in quanto non inferiori all’importo stabilito.
6. **Decisione e motivazione**
Il TAR Lazio, Sezione Quinta Quater, ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti di diniego impugnati. La motivazione si basa sulla considerazione che la borsa di studio, come attestato, rappresenta un titolo idoneo a dimostrare i mezzi di sostentamento richiesti dalla normativa vigente. Pertanto, non vi sono motivi validi per negare il visto sulla base di un presunto insufficiente sostentamento economico.
7. **Consequenze e condanna dell’Amministrazione**
Il Tribunale ha condannato l’Amministrazione resistente (Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale) al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
**In sintesi:**
Il giudice ha riconosciuto che la borsa di studio pubblica, rilasciata dall’ente competente, costituisce un documento sufficiente e valido a dimostrare i mezzi di sostentamento richiesti per il rilascio del visto di studio. La decisione si basa su un’attenta interpretazione delle norme e delle direttive applicabili, confermando che i benefici pubblici in forma di borse di studio devono essere considerati come fonte autonoma di capacità economica, purché siano documentati e attestati correttamente.
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