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17 settembre 2025

Nel 2025, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25038, ha affrontato la questione relativa ai permessi per la partecipazione alle attività di formazione, in particolare nel contesto delle università telematiche. La pronuncia rappresenta un'importante chiarificazione sul diritto del lavoratore di usufruire di permessi per seguire corsi di formazione, anche in modalità telematica, e le condizioni necessarie affinché tale diritto possa essere riconosciuto dall'amministrazione.

 

Nel 2025, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25038, ha affrontato la questione relativa ai permessi per la partecipazione alle attività di formazione, in particolare nel contesto delle università telematiche. La pronuncia rappresenta un'importante chiarificazione sul diritto del lavoratore di usufruire di permessi per seguire corsi di formazione, anche in modalità telematica, e le condizioni necessarie affinché tale diritto possa essere riconosciuto dall'amministrazione.

**Contesto e premessa normativa**

Il diritto del lavoratore a usufruire di permessi per motivi di formazione è previsto dall’articolo 10 dello Statuto dei Lavoratori e da normative successive, che riconoscono ai dipendenti il diritto di partecipare a corsi di formazione professionale, anche con permessi retribuiti o non retribuiti, al fine di migliorare le proprie competenze.

Con l’evoluzione delle modalità di erogazione dell’istruzione, si è verificato un aumento delle università telematiche, che consentono di seguire lezioni online, anche in orari e giorni diversi da quelli di lavoro. La questione interpretativa riguarda la legittimità di concedere permessi per la partecipazione a tali corsi, considerando la modalità di fruizione.

**Principali elementi della sentenza n. 25038/2025**

La Corte sottolinea che, nel caso di università telematiche, il diritto del lavoratore a usufruire di permessi per seguire le lezioni dipende dalla dimostrazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative. La sentenza evidenzia che:

1. **Prova della partecipazione**: Il lavoratore deve fornire alla propria amministrazione prova concreta di aver effettivamente seguito le lezioni. Tale prova può consistere, ad esempio, in certificazioni rilasciate dall’università telematica, log di accesso, attestati di frequenza o altre documentazioni ufficiali.

2. **Compatibilità degli orari**: Per ottenere il permesso, le lezioni devono essere svolte in orari e giorni coincidenti con quelli di lavoro o comunque compatibili con l’orario di servizio. La mera iscrizione o l’intenzione di seguire il corso non sono sufficienti; occorre dimostrare la partecipazione effettiva in orari compatibili.

3. **Diritto di verifica**: La Corte afferma che l’amministrazione del datore di lavoro ha il diritto di verificare la veridicità delle attestazioni fornite dal lavoratore, anche attraverso richieste di documentazione o riscontri tecnici (ad esempio, log di accesso ai sistemi di formazione telematica).

4. **Limitazioni e buona fede**: La possibilità di usufruire dei permessi non è illimitata e deve essere esercitata in buona fede, senza compromettere le esigenze organizzative dell’azienda. La richiesta di permessi deve essere motivata e supportata da prove concrete di partecipazione.

**Implicazioni pratiche**

- **Per i lavoratori**: È essenziale conservare tutte le attestazioni e i documenti che dimostrino la partecipazione alle lezioni telematiche, indicando chiaramente le date e gli orari di fruizione, per poter richiedere i permessi e giustificarli successivamente.

- **Per i datori di lavoro**: È importante stabilire procedure trasparenti per la verifica delle richieste di permesso e per la richiesta di eventuali prove documentali, garantendo così il rispetto delle normative e la corretta gestione delle risorse umane.

- **Per le università telematiche**: Devono fornire ai propri studenti- lavoratori le certificazioni ufficiali di partecipazione, con indicazione di orari e date, per facilitare le richieste di permesso e la prova della frequenza.

**Conclusione**

La sentenza n. 25038/2025 rafforza la posizione secondo cui il diritto del lavoratore a usufruire di permessi per la partecipazione a corsi di formazione telematici è condizionato dalla prova concreta di aver seguito effettivamente le lezioni in orari compatibili con l’orario di lavoro. La modalità telematica, pur rappresentando un’opportunità di flessibilità, non esime il lavoratore dall’onere di documentare la partecipazione effettiva, affinché il diritto possa essere esercitato legittimamente e senza contestazioni.

In definitiva, questa pronuncia sottolinea l’importanza della corretta documentazione e della trasparenza tra lavoratore e datore di lavoro, al fine di tutelare il diritto alla formazione senza compromettere l’efficienza dell’organizzazione aziendale. 

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