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17 settembre 2025

La sentenza della Corte di Cassazione n. 24854 del 2025 affronta un aspetto cruciale in materia di diritto del lavoro, ovvero la natura dell’indennità di trasferta e la sua inclusione o meno nella retribuzione globale di fatto in occasione di un licenziamento illegittimo.

 

La  sentenza della Corte di Cassazione n. 24854 del 2025 affronta un aspetto cruciale in materia di diritto del lavoro, ovvero la natura dell’indennità di trasferta e la sua inclusione o meno nella retribuzione globale di fatto in occasione di un licenziamento illegittimo.

**Contesto della sentenza**  
La Corte si pronuncia in un contesto in cui un lavoratore aveva ricevuto un’indennità di trasferta, contestualmente a un procedimento di licenziamento. La questione principale riguarda se tale indennità possa essere considerata parte integrante della retribuzione globale di fatto, con conseguente tutela più ampia in caso di illegittimità del licenziamento, oppure se essa abbia natura esclusivamente risarcitoria e compensativa dei disagi, e quindi non debba essere inclusa nella retribuzione di riferimento per la valutazione delle indennità risarcitorie.

**Natura dell’indennità di trasferta**  
La sentenza chiarisce che l’indennità di trasferta, così come definita dalla giurisprudenza e dalla dottrina, ha una natura risarcitoria e compensativa dei disagi e delle spese sostenute dal lavoratore per motivi di lavoro fuori sede. Essa non è una componente della retribuzione “reale” o “globale” di fatto, ossia quella retribuzione che rappresenta la prestazione effettivamente svolta e retribuita, ma piuttosto un compenso accessorio che copre specifici disagi di natura temporanea e contingente.

**Implicazioni sulla retribuzione globale di fatto**  
La distinzione fondamentale riguarda il fatto che la retribuzione globale di fatto comprende tutti gli elementi retributivi percepiti dal lavoratore in relazione all’attività lavorativa svolta, mentre l’indennità di trasferta, in virtù della sua natura risarcitoria e non retributiva, non rientra in questa categoria. Di conseguenza, in caso di licenziamento illegittimo, l’indennità di trasferta non può essere considerata ai fini della liquidazione di eventuali indennità risarcitorie o di reintegro, poiché non rappresenta una parte della retribuzione dovuta per la prestazione lavorativa effettivamente svolta.

**Conseguenze pratiche**  
La sentenza rafforza il principio secondo cui le indennità di trasferta sono elementi accessori, aventi funzione di ristoro e compensazione dei disagi, e non componenti della retribuzione di fatto. Ciò comporta che, in sede di determinazione degli indennizzi in caso di licenziamento illegittimo, tali indennità non devono essere computate come parte della retribuzione globale di riferimento, ma devono essere considerate separatamente, limitandosi alla loro funzione risarcitoria.

**Conclusioni**  
La pronuncia della Cassazione n. 24854/2025 chiarisce quindi un punto fondamentale in diritto del lavoro, fornendo un orientamento univoco sulla natura delle indennità di trasferta e sulla loro esclusione dalla retribuzione globale di fatto. Questo approccio tutela i datori di lavoro dal rischio di dover includere elementi risarcitori non retributivi nel calcolo delle indennità di fine rapporto o in caso di controversie sul licenziamento, favorendo una distinzione più netta tra componenti retributive e accessorie di natura risarcitoria.

**In sintesi:**  
- L’indennità di trasferta ha natura risarcitoria e compensativa dei disagi.  
- Non rientra nella retribuzione globale di fatto.  
- La sua esclusione influisce sulla valutazione delle indennità in caso di licenziamento illegittimo.  
- La sentenza rafforza il principio di distinzione tra retribuzione effettiva e compensi accessori risarcitori.

Questo orientamento giurisprudenziale si inserisce nella più ampia cornice della tutela dei diritti del lavoratore, mantenendo però un equilibrio con le esigenze di chiarezza e certezza nelle relazioni di lavoro. 

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