La sentenza della Cassazione n. 24628 del 2025 riguarda un aspetto fondamentale del diritto di proprietà e delle modalità di costruzione in aderenza ai confini, con particolare attenzione all’art. 877 del Codice Civile.
**Contesto normativo**
L’art. 877 c.c. stabilisce che le costruzioni in aderenza ai muri di confine si presumono di proprietà del proprietario del fondo sul quale sono state edificate, salvo prova contraria. Questa norma mira a regolare i rapporti tra vicini in materia di costruzioni che si sviluppano lungo i confini, semplificando e chiarendo i diritti delle parti.
**Principio affermato dalla sentenza**
La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha precisato che la costruzione in aderenza al muro di confine, ai sensi dell’art. 877 c.c., deve essere riconosciuta anche nel caso in cui sussistano modeste intercapedini tra la costruzione stessa e il muro di confine. In altre parole, la presenza di piccole fessure o spazi, se derivanti da anomalie o difetti costruttivi ordinari, non esclude automaticamente la qualificazione della costruzione come adiacente e, quindi, di proprietà del vicino.
**Aspetti tecnici e interpretativi**
La decisione si basa sulla considerazione che le intercapedini di modesta entità, che possono derivare da mere anomalie edificatorie — come difetti di lavorazione, assestamenti o piccoli residui di costruzione — non costituiscono una modifica sostanziale dell’opera o una deviazione dal concetto di aderenza. La giurisprudenza ha quindi adottato un’interpretazione più elastica, favorendo la stabilità delle situazioni di fatto e la tutela della proprietà, anche in presenza di piccole imperfezioni.
**Implicazioni pratiche**
Questo principio ha importanti conseguenze in ambito di diritti reali e di gestione dei rapporti tra vicini:
- **Per il proprietario del muro di confine**: può considerare la costruzione come propria, anche in presenza di modeste intercapedini, se queste sono riconducibili a normali anomalie costruttive.
- **Per il proprietario della costruzione**: l’intercapedine di modesta entità non può di per sé costituire motivo di rivendicazione di proprietà esclusiva o di contestazione della posizione del muro di confine.
- **Per le controversie**: la presenza di piccole intercapedini non avrà, di norma, valore sufficiente per contestare la natura di aderenza della costruzione.
**Conclusione**
La sentenza della Cassazione n. 24628/2025 ribadisce e chiarisce il principio che la costruzione in aderenza ai muri di confine, ai sensi dell’art. 877 c.c., può essere riconosciuta anche in presenza di modeste intercapedini, purché queste derivino da mere anomalie edificatorie. Tale decisione favorisce una interpretazione più pragmaticamente orientata alla tutela della stabilità e della certezza delle posizioni di proprietà, evitando che piccole imperfezioni ostacolino il riconoscimento di diritti consolidati.
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