La sentenza della Corte di Cassazione n. 25108 del 2025 affronta un aspetto cruciale riguardante la responsabilità della pubblica amministrazione (PA) in materia di custodia e tutela di beni di terzi, in particolare in relazione alla perdita del bestiame causata da eventi naturali come le esondazioni.
**Contesto e fattispecie:**
Il caso riguarda una situazione in cui un gregge di bestiame si trovava al pascolo in un’area non autorizzata o non adeguatamente protetta, e, a causa di un’esondazione, il bestiame è stato disperso o ucciso. La proprietà del bestiame ha richiesto un risarcimento alla pubblica amministrazione, sostenendo che questa avrebbe avuto responsabilità per aver consentito o tollerato il pascolo in un luogo non idoneo.
**Principale statuizione:**
La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la PA non può essere ritenuta responsabile per la perdita del bestiame in presenza di un evento naturale come un’esondazione, quando il gregge si trovava in un’area non autorizzata o non idonea ai pascoli. In altre parole, la responsabilità della pubblica amministrazione non può essere invocata se il danno deriva da cause naturali e se la condotta del proprietario o del pastore ha contribuito, anche in modo non diretto, alla situazione di rischio.
**Motivazioni e principi adottati:**
1. **Responsabilità per gestione del rischio vs. responsabilità per evento naturale:**
La sentenza ribadisce il principio secondo cui la pubblica amministrazione può essere chiamata a risarcire danni derivanti da eventi naturali (come esondazioni) solo se si dimostra che essa ha omesso di adottare misure di prevenzione o di tutela efficaci. Tuttavia, nel caso di pascolo in area non autorizzata, la responsabilità si sposta sull’utente o sul proprietario del bestiame, che ha agito in modo negligente o illecito.
2. **Incompatibilità tra attività non autorizzata e richiesta di risarcimento:**
La presenza del gregge in un’area non autorizzata o non idonea costituisce una condizione che aumenta il rischio di danni, ma non può essere imputata alla pubblica amministrazione. La responsabilità dello Stato o degli enti pubblici si limita a casi di omissioni o di gestione negligente delle proprie competenze, non già alle conseguenze di comportamenti illeciti o negligenti dei privati.
3. **Responsabilità limitata ai danni derivanti da omissioni o negligenze della PA:**
La sentenza evidenzia che la responsabilità della PA si configura solo in presenza di una condotta colposa o dolosa, ovvero di omissioni concrete che abbiano causato o contribuito al danno. La perdita di bestiame causata da un evento naturale, in assenza di responsabilità diretta della Pubblica Amministrazione, non può essere considerata risarcibile.
**Implicazioni pratiche:**
- La sentenza sottolinea l'importanza di rispettare le norme e le autorizzazioni vigenti circa le aree di pascolo.
- Evidenzia come la responsabilità della pubblica amministrazione sia limitata e non possa coprire danni causati da eventi naturali se il danno deriva da comportamenti illeciti o negligenti dei privati.
- Consolida il principio che la tutela del patrimonio privato contro i rischi naturali richiede un’attenta valutazione delle responsabilità di tutti gli attori coinvolti, pubblici e privati.
**Conclusione:**
In sintesi, la Cassazione n. 25108/2025 chiarisce che la pubblica amministrazione non può essere condannata al risarcimento del danno per la perdita del bestiame causata da un’esondazione, se il gregge si trovava in un’area non autorizzata, e che la responsabilità in casi di calamità naturali si limita, di norma, alla gestione del rischio e alle misure di prevenzione adottate dall’ente pubblico, non già alla responsabilità per comportamenti dei privati che hanno contribuito alla situazione di rischio.
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