La sentenza della Cassazione n. 30297 del 2025, emessa dalla Prima Sezione penale, si concentra sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, recentemente modificato dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), del d.l. 28 marzo 2025, n. 37, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 75.
**Contesto normativo e fattuale:**
L’art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. 142/2015, come modificato nel 2025, disciplina le modalità di trattenimento dei richiedenti asilo in centri di permanenza temporanea (CPT). In particolare, la norma prevede che, nel caso in cui non venga convalidato il provvedimento di trattenimento adottato dal Questore, il richiedente debba permanere nel centro fino alla decisione sulla convalida, anche se questa non si realizza tempestivamente, creando potenzialmente una situazione di privazione della libertà senza un immediato controllo giurisdizionale.
**Questioni di costituzionalità e diritti fondamentali coinvolti:**
La questione sollevata riguarda la compatibilità di questa disciplina con diversi principi costituzionali e diritti fondamentali, tra cui:
- **Art. 3 della Costituzione:** principio di uguaglianza e non discriminazione.
- **Art. 11 della Costituzione:** obbligo di rispettare gli obblighi internazionali, in particolare quelli derivanti dall’ordinamento internazionale dei diritti umani.
- **Art. 13 della Costituzione:** tutela della libertà personale.
- **Art. 14 della Costituzione:** tutela della proprietà e della libertà di domicilio, estensivamente interpretata anche in ambito di libertà di movimento.
- **Art. 111 della Costituzione:** garanzia del diritto di difesa e del giusto processo.
- **Art. 117 della Costituzione:** poteri legislativi delle Regioni, implicando anche il rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.
Inoltre, la questione coinvolge anche norme internazionali e sovranazionali, quali:
- **Art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU):** tutela contro la detenzione arbitraria.
- **Art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani:** divieto di tortura e trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
- **Art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici:** tutela contro la privazione della libertà arbitraria.
- **Art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea:** diritto a un processo equo e diritto alla libertà e alla sicurezza.
**Motivazioni della Corte e rilievi:**
La Corte ha riconosciuto la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, ritenendola non manifestamente infondata, poiché la norma impugnata potrebbe ledere diritti fondamentali di libertà personale e di tutela giurisdizionale effettiva, in contrasto con i principi costituzionali e internazionali sopra menzionati.
In particolare, si evidenzia come la disciplina possa determinare una forma di detenzione non convalidata tempestivamente o senza un adeguato controllo giudiziario, configurando potenzialmente una violazione del principio di legalità e del diritto a un processo equo. La permanenza del richiedente in un centro di detenzione, fino alla decisione sulla convalida, senza garanzie sufficienti, potrebbe risultare arbitraria e lesiva della dignità umana.
**Conclusioni:**
La sentenza sottolinea l’importanza di un bilanciamento tra esigenze di ordine pubblico e di tutela dei diritti fondamentali dei migranti e richiedenti asilo. La Corte invita a una riflessione sulla conformità delle norme nazionali con gli obblighi costituzionali e internazionali, evidenziando la necessità di garantire un’effettiva tutela giurisdizionale e il rispetto della dignità umana anche nelle procedure di gestione dell’immigrazione.
In sintesi, la sentenza costituisce un importante richiamo all’adeguamento delle discipline restrittive alla luce dei principi fondamentali, sottolineando che ogni limitazione della libertà deve essere prevista e regolamentata in modo da garantire il rispetto dei diritti umani e il rispetto delle garanzie costituzionali e internazionali.
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