La Cassazione, con la Sentenza n. 24475 del 3 settembre 2025, ha fornito un chiarimento importante sulle sanzioni a carico del notaio in relazione al disconoscimento del beneficio fiscale "prima casa" da parte dell'Agenzia delle Entrate.
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Il caso riguarda un atto di compravendita immobiliare per il quale il notaio rogante è stato destinatario di un avviso di liquidazione della maggiore imposta e delle sanzioni per il disconoscimento dell'agevolazione "prima casa", in quanto l'acquirente risultava già proprietario di un altro immobile nello stesso comune.
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La Corte ha stabilito che il notaio non può essere sanzionato dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'imposta complementare derivante da tale disconoscimento, perché quest'imposta non ha natura principale, ma è una imposta integrativa e suppletiva, legata a una verifica successiva al rogito.
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Il notaio risponde in via solidale solo dell'imposta principale, quella dovuta come conseguenza diretta e immediata dell'atto. Le imposte complementari derivanti da accertamenti successivi riguardano esclusivamente le parti contraenti e non coinvolgono il notaio.
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Nel caso specifico, la Commissione tributaria provinciale aveva dato ragione al notaio, ma la Commissione tributaria regionale aveva ribaltato la decisione. La Cassazione ha accolto il ricorso del notaio, affermando la sua mancanza di legittimazione passiva per quella imposta complementare e conseguenti sanzioni.
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Inoltre, la Corte ha sottolineato che l'Agenzia delle Entrate deve notificare l'atto impugnativo (avviso di accertamento) entro i termini di legge e non può estendere la responsabilità al notaio per questi atti successivi che definiscono la natura complementare dell'imposta.
In sintesi, la sentenza 24475/2025 chiarisce che il notaio non può essere considerato responsabile per le sanzioni relative al disconoscimento dell'agevolazione "prima casa" quando l'imposta richiesta è complementare, ossia derivante da ulteriori verifiche dell'Ufficio e non dalla registrazione primaria dell'atto. La responsabilità fiscale del notaio resta così limitata all'imposta principale dovuta al momento del rogito
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