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La valutazione contestata riguarda:
• Il corso di operatore addetto al controllo del territorio (16.03.xxx), classificato come Specializzazione (SPC) secondo la Tabella A aggiornata al 29.01.20xx;
• I corsi di operatore squadre primo soccorso (14.04.20xx) e antincendio (07.11.20xx), entrambi qualificanti ad alto livello;
• La seconda patente ministeriale (rilasciata il 16 giugno 1998) per “Operatore di Motovolante”, titolo specialistico di capacità operative avanzate, distinto dalla prima patente ministeriale.
Si rileva che il verbale n. 2 del 3 luglio 2024 e i documenti amministrativi non riportano spiegazioni dettagliate o motivazioni specifiche che giustifichino l’esclusione della valutazione di tali titoli. La Commissione non ha fornito riferimenti normativi o criteri concreti per motivare l’omissione, limitandosi a richiami generici non idonei a giustificare la mancata attribuzione del punteggio.
Questo deficit motivazionale e procedurale integra profili di fumus boni juris, cioè l’apparenza di fondatezza del ricorso, giustificando la tutela cautelare chiesta dal ricorrente.
Si ordina quindi all’Amministrazione:
• Di riesaminare con attenzione e più approfonditamente i titoli posseduti dal ricorrente, valutandoli in relazione alle specificità e caratteristiche di ognuno, non generiche esclusioni basate su circolari o criteri generali;
• Di attribuire eventuale punteggio in conformità al Bando di concorso e ai verbali ufficiali, considerando la natura altamente qualificante dei titoli presentati.
In conclusione, il provvedimento impugnato va sospeso in via cautelare e l’Amministrazione è tenuta a riesaminare il punteggio dei titoli del ricorrente nel rispetto della lex specialis e con piena motivazione puntuale.
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