Consiglio di Stato 2025 – Omessa custodia di munizioni.
Il caso in esame riguarda un provvedimento prefettizio adottato in relazione al deferimento del ricorrente per diverse violazioni normative relative alla caccia e alla custodia delle munizioni. In particolare, viene contestata l’omessa custodia di munizioni (art. 20 legge 110/1975) e l’esercizio della caccia con mezzi vietati (articoli 21 e 30 lett. h) della legge 157/1992).
Aspetti principali del commento dettagliato
• Violazioni e procedimenti giudiziari:
Il provvedimento prefettizio si fonda sul deferimento dell’autorità giudiziaria per violazioni collegate alla caccia e alla custodia delle munizioni. Tuttavia, la Procura non ha iscritto il ricorrente per il reato di omessa custodia di munizioni (art. 20 L. 110/1975), ma solo per l’uso di mezzi vietati nella caccia (art. 21 e 30 lett. h L. 157/1992).
• Effetti delle violazioni a livello amministrativo:
Le infrazioni previste dall’articolo 30, comma 1, lettera h), della legge 157/1992 (uso di mezzi vietati) sono già disciplinate come violazioni amministrative dall’art. 32, comma 1, lettera a), della stessa legge, con sanzione di sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia, ma solo in caso di recidiva. Questo quadro normativo si configura come una disciplina speciale che prevale sulla normativa generale dell’articolo 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
• Contraddittorietà del provvedimento prefettizio:
L’organo prefettizio non avrebbe potuto applicare l’articolo 39 TULPS, in quanto la violazione già rientrava in una fattispecie speciale prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera h). Inoltre, il provvedimento è stato contestato per difetto di motivazione e contraddittorietà, in quanto il Prefetto non ha valutato concretamente, come invece richiede l’art. 39 TULPS, se sussistessero elementi tali da far temere un abuso delle armi da parte del ricorrente.
Riflessioni giuridiche
• Prevalenza della normativa speciale rispetto a quella generale:
La legge 157/1992 prevede un sistema sanzionatorio specifico e dettagliato per il settore venatorio, che deve prevalere sulle norme generali di pubblica sicurezza (art. 39 TULPS). Questo principio limita la discrezionalità prefettizia in materia di sospensione o revoca della licenza di armi, richiedendo il rispetto delle procedure speciali.
• Necessità di motivazione adeguata nei provvedimenti amministrativi:
La mancata valutazione concreta del rischio di abuso delle armi determina un vizio di motivazione. Il principio di proporzionalità e ragionevolezza impone che il Prefetto fondi la propria decisione su elementi fattuali certi, pena l’illegittimità del provvedimento.
• Distinzione tra illecito penale e violazione amministrativa:
Nel caso in cui l’autorità giudiziaria non proceda per un certo reato (es. omessa custodia munizioni), il Prefetto non può sanzionare in via amministrativa la stessa condotta se già disciplinata da una normativa speciale, ribaltando così la correttezza del provvedimento prefettizio nel caso specifico.
In sintesi, il commento giuridico evidenzia che il provvedimento prefettizio impugnato presenta profili di illegittimità per eccesso di potere e difetto di motivazione, alla luce della prevalenza della disciplina speciale della legge 157/1992 e dell’esigenza di una concreta valutazione circa il pericolo derivante dall’uso delle armi.
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