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25 settembre 2025

La Cassazione con la Sentenza n. 24478 del 2025 ha stabilito un principio importante riguardo alle agevolazioni fiscali "prima casa" in caso di inidoneità abitativa sopravvenuta. In particolare, la Corte ha affermato che:

 

 

La Cassazione con la Sentenza n. 24478 del 2025 ha stabilito un principio importante riguardo alle agevolazioni fiscali "prima casa" in caso di inidoneità abitativa sopravvenuta. In particolare, la Corte ha affermato che:

  • Se un contribuente ha già usufruito delle agevolazioni fiscali "prima casa" per l'acquisto di un immobile, non può beneficiare nuovamente delle stesse agevolazioni per un secondo acquisto, anche se il primo immobile è diventato inidoneo all'uso abitativo a causa di esigenze mutate, ad esempio per la crescita della famiglia o caratteristiche oggettive dell'immobile (come dimensioni troppo ridotte o assenza di requisiti di sicurezza).

  • L'inidoneità abitativa dell'immobile posseduto non influisce sul diritto alle agevolazioni se l'immobile era stato acquistato con il beneficio "prima casa". In questo caso, la proprietà del primo immobile gode dello stesso trattamento di un immobile abitabile e impedisce un nuovo accesso al bonus.

  • Fa eccezione il caso in cui l'immobile inidoneo non sia stato acquistato con le agevolazioni "prima casa" (ad esempio, se è stato ereditato o ricevuto in donazione). In tali situazioni, la proprietà di un immobile inidoneo non preclude il diritto a ottenere le agevolazioni "prima casa" per l'acquisto di un nuovo immobile anche nello stesso Comune.

In sintesi, la decisione della Cassazione mira a evitare che lo stesso soggetto possa ottenere due volte il beneficio fiscale, anche se l'immobile acquistato inizialmente è divenuto successivamente inidoneo all'uso abitativo; tuttavia, la norma tutela chi possiede un immobile non agevolato che è diventato inadatto alle esigenze abitative, consentendo un nuovo acquisto agevolato.


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