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25 settembre 2025

Cassazione 2025 - la decisione della Cassazione n. xxxxxx riguardante il processo penale e la procedibilità a querela nel caso di disturbo della quiete pubblica, in particolare quando commesso dal gestore di un bar, richiede un’analisi approfondita delle questioni giuridiche coinvolte, delle novità introdotte dalla riforma Cartabia e delle implicazioni pratiche.

 

Cassazione 2025 - la decisione della Cassazione n. xxxxxx riguardante il processo penale e la procedibilità a querela nel caso di disturbo della quiete pubblica, in particolare quando commesso dal gestore di un bar, richiede un’analisi approfondita delle questioni giuridiche coinvolte, delle novità introdotte dalla riforma Cartabia e delle implicazioni pratiche.

**1. Il quadro normativo di riferimento**

Il reato di disturbo della quiete pubblica è disciplinato dall’art. 659 del Codice Penale, il quale prevede la punibilità di chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, disturbi con schiamazzi o altre noise moleste. Tradizionalmente, tale reato era considerato procedibile d’ufficio, ossia poteva essere perseguito d’ufficio dall’autorità giudiziaria, senza necessità di querela di parte.

Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022 e successive modifiche), sono state apportate molteplici innovazioni in materia di procedimento penale, tra cui modifiche sulla procedibilità di alcuni reati, al fine di razionalizzare le risorse e prioritizzare le fattispecie più gravi.

**2. La novità della procedibilità a querela per il reato di disturbo della quiete pubblica**

La sentenza della Cassazione n. xxxxxx si focalizza sulla rilevante novità introdotta dalla riforma Cartabia, che ha modificato la regime di procedibilità di alcuni reati, tra cui quello di disturbo della quiete pubblica. In particolare, la riforma ha previsto che, per alcuni comportamenti che prima erano perseguibili d’ufficio, ora si richiede la presentazione di una querela di parte affinché si possa procedere.

Nel caso specifico, il reato di disturbo della quiete pubblica commesso dal gestore di un bar, che può generare rumore eccessivo o schiamazzi, non può più essere perseguito d’ufficio se ricompreso tra i reati di procedibilità a querela. La pronuncia della Cassazione chiarisce che, a seguito della riforma, questa fattispecie prevale sulla procedibilità d’ufficio, rafforzando il principio secondo cui la tutela della quiete pubblica, in determinate circostanze, richiede l’intervento attivo della parte lesa.

**3. La prevalenza della querela sulla procedimento d’ufficio**

La pronuncia evidenzia che, con l’entrata in vigore delle nuove norme, il reato di disturbo della quiete pubblica, quando commesso in specifiche condizioni o con caratteristiche di minor gravità, si configura come procedibile a querela. Ciò significa che la tutela del diritto alla quiete pubblica diventa più soggetta alla volontà della vittima di agire penalmente, rispetto al passato in cui l’azione era automatica.

La Cassazione sottolinea inoltre che questa modifica mira a concentrare le risorse giudiziarie sui reati più gravi e a favorire un sistema più selettivo, lasciando la tutela di interessi di minore impatto alla volontà delle parti coinvolte.

**4. Implicazioni pratiche e rilevanza**

Dal punto di vista pratico, questa evoluzione comporta che, nel caso di disturbo della quiete pubblica da parte di un gestore di un bar, l’intervento penale potrà essere attivato solo su querela di parte, e non più d’ufficio. Ciò implica che la vittima, ad esempio i residenti o i clienti disturbati, deve formalizzare la propria richiesta di intervento, altrimenti il procedimento penale non sarà avviato.

Inoltre, questa modifica può portare a una diminuzione delle azioni penali per questo reato, con il rischio di un minor deterrente rispetto ai comportamenti molesti in pubblico. Tuttavia, si mira a evitare l’avvio di procedimenti infondati o di minore gravità, concentrando l’attenzione su reati più gravi.

**5. Conclusioni**

In conclusione, la sentenza della Cassazione n. xxxxxx chiarisce che, con la riforma Cartabia, il reato di disturbo della quiete pubblica commesso dal gestore di un bar è ormai perseguibile esclusivamente su querela di parte, prevalendo così sulla procedibilità d’ufficio. Questa modifica rappresenta un passo importante nel riequilibrio tra tutela della pubblica tranquillità e rispetto delle libertà individuali, sottolineando il ruolo centrale della volontà della vittima nel processo penale.



 

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