2. **Accoglimento parziale dell’appello**:
La Corte dei Conti, accogliendo parzialmente l’appello, ha riformato la precedente decisione stabilendo un diritto specifico per l’appellante. Questo indica che alcune istanze o pretese dell’appellante sono state riconosciute e accolte, mentre altre eventualmente respinte o non riconosciute.
3. **Dettaglio sulla liquidazione pensionistica**:
- La Corte riconosce il diritto del carabiniere forestale alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario.
- È previsto l’applicazione di un **tasso di rendimento annuo pari al 2,44%** per ogni anno maturato fino al 31 dicembre 1995. Questo significa che, per gli anni antecedenti a quella data, il trattamento pensionistico viene rivalutato annualmente con quella percentuale, probabilmente in conformità alle normative vigenti al tempo o alle disposizioni di legge applicabili.
4. **Decorrenza della nuova modalità di calcolo**:
- La rivalutazione con il tasso del 2,44% viene applicata **a decorrere dal 1° gennaio 2022**. Questo indica che, a partire da questa data, si riconosce formalmente l’applicazione di questa aliquota per il calcolo dell’assegno pensionistico.
5. **Liquidazione arretrata e rivalutazione**:
- La sentenza dispone che, dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato (cioè gli importi maturati prima del 2022), si proceda alla **liquidazione** delle somme dovute.
- Per ogni rateo, si dovrà applicare la maggior somma tra **interessi** e **rivalutazione monetaria** ai sensi dell’art.167, comma 3, del Codice di Garanzia Contabile (c.g.c.).
- La rivalutazione monetaria e gli interessi devono continuare fino al **completo soddisfo del credito**, cioè fino al pagamento effettivo delle somme spettanti.
6. **Implicazioni pratiche**:
- La decisione riconosce, quindi, un diritto al pensionato di ricevere una rivalutazione più favorevole rispetto a quella eventualmente riconosciuta in passato, con particolare attenzione ai periodi antecedenti al 1996.
- La liquidazione arretrata con interessi e rivalutazione monetaria garantisce che il trattamento pensionistico tenga conto dell’inflazione e delle variazioni economiche, assicurando un adeguato valore reale del trattamento.
7. **Aspetti normativi**:
- La citazione dell’art.167, comma 3, c.g.c. indica che la rivalutazione e gli interessi sono regolati secondo le norme di contabilità pubblica, che mirano a preservare il valore reale delle somme dovute.
**In conclusione**, questa pronuncia della Corte dei Conti rappresenta un importante riconoscimento dei diritti pensionistici del carabiniere forestale, con un intervento che mira a garantire un adeguato adeguamento delle prestazioni pensionistiche alle variazioni economiche e inflazionistiche, con modalità di calcolo e liquidazione definite e temporaneamente retroattive a partire dal 2022.
Nessun commento:
Posta un commento