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16 settembre 2025

Consiglio di Stato 2025 - L’odierno appellante ha subito una sanzione disciplinare conseguente a un procedimento avviato con un atto di contestazione degli addebiti datato 12 dicembre xxxx. La contestazione riguarda un illecito disciplinare previsto dall’art. 6, comma 4, n. 1), del DPR n. 737/1981, in relazione all’art. 4, comma 2, n. 3, dello stesso DPR, consistente nel mantenimento di relazioni con persone non reputate conformi alla propria posizione pubblica, o la frequentazione di locali o compagnie non appropriate.

 


 

 

Consiglio di Stato 2025 - L’odierno appellante ha subito una sanzione disciplinare conseguente a un procedimento avviato con un atto di contestazione degli addebiti datato 12 dicembre xxxx. La contestazione riguarda un illecito disciplinare previsto dall’art. 6, comma 4, n. 1), del DPR n. 737/1981, in relazione all’art. 4, comma 2, n. 3, dello stesso DPR, consistente nel mantenimento di relazioni con persone non reputate conformi alla propria posizione pubblica, o la frequentazione di locali o compagnie non appropriate.

2. **Origine della contestazione**:

La contestazione deriva dagli atti giudiziari relativi a un procedimento penale a carico dell’odierno appellante, il quale è stato assolto con sentenza definitiva per non aver commesso il fatto (art. 74 del DPR n. 309/1990). Tale assoluzione indica che, sul piano penale, l’interessato è stato ritenuto estraneo ai reati contestati, il che può incidere sulla valutazione del suo comportamento anche sotto il profilo disciplinare.

3. **Contenuto della contestazione disciplinare**:

Il procedimento disciplinare si fonda sulla presunta frequentazione, da parte dell’appellante, di soggetti che risultano essere controindicati, in quanto condannati o gravati da pregiudizi, nell’ambito dello stesso procedimento penale. La contestazione si basa quindi su presunti rapporti con persone che, secondo l’amministrazione, non sono compatibili con il ruolo pubblico rivestito dall’interessato.

4. **Questioni giuridiche rilevanti**:

- **Principio di diritto**: La compatibilità tra il comportamento personale e le norme disciplinari, tenendo conto dell’assoluzione penale, che ha valore di giudizio di non colpevolezza.

- **Valutazione della prova**: La sanzione si fonda sulla presunzione di pericolosità o di incompatibilità derivante dalla frequentazione di soggetti condannati o gravati da pregiudizi. La disciplina richiede di verificare se tali rapporti siano effettivamente contrari alle esigenze di servizio o alla reputazione pubblica dell’interessato.

- **Impatto dell’assoluzione penale**: La sentenza di assoluzione può incidere sulla valutazione disciplinare, in quanto elimina l’elemento soggettivo del reato penale, ma non necessariamente impedisce all’amministrazione di adottare sanzioni per comportamenti ritenuti in contrasto con i doveri di correttezza e decoro.

5. **Principi applicabili e orientamenti del Consiglio di Stato**:

- La giurisprudenza amministrativa sottolinea che la pronuncia penale di assoluzione non è di per sé sufficiente a escludere l’applicazione di sanzioni disciplinari, soprattutto quando l’illecito disciplinare si basi su elementi di fatto diversi o sulla condotta oggettiva.

- Tuttavia, il giudice amministrativo deve verificare che l’adozione della sanzione sia proporzionata e motivata, considerando anche il principio di buona fede e di diritto alla difesa dell’interessato.

- La sanzione deve essere adottata nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, e non può fondarsi esclusivamente su elementi indiretti o presunti.

6. **Conclusioni** del Consiglio di Stato (ipotetiche, in assenza di testo specifico della decisione):

- Se il Consiglio di Stato ritiene che la sanzione sia stata adottata senza adeguata motivazione o in violazione delle garanzie di legge, potrebbe annullarla.

- Se, al contrario, la motivazione è ritenuta adeguata e coerente con i principi di diritto, la sanzione può essere confermata, anche considerando che le frequentazioni di soggetti con pregiudizi possono rappresentare un elemento di valutazione disciplinare, purché motivato correttamente.

In sintesi:

Il caso riguarda l’equilibrio tra il principio di presunzione di innocenza e il potere disciplinare dell’amministrazione di tutelare l’immagine e la reputazione pubblica delle istituzioni, anche sulla base di comportamenti estranei all’ambito penale, purché adeguatamente motivati. La decisione del Consiglio di Stato si focalizza sulla corretta interpretazione delle norme disciplinari, sulla compatibilità tra assoluzione penale e adozione di sanzioni disciplinari, e sulla necessità di motivare adeguatamente le scelte amministrative, rispettando i principi di proporzionalità e di tutela dei diritti dell’interessato.



 

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