Consiglio di Stato 2025 - Il recente pronunciamento del Consiglio di Stato (ordinanza n. 3334/2025) rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti delle persone con disabilità, in particolare in relazione all’accesso alle infrastrutture di mobilità e alla garanzia di un’autonomia reale.
Contesto della vicenda
La questione nasce dal ricorso di una cittadina con disabilità che, dopo aver subito il rifiuto da parte del Comune di OMISSIS di assegnarle un posto auto davanti alla propria abitazione, aveva visto respingere il suo ricorso presso il Tar campano. La decisione del Tar aveva apparentemente negato l’assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato, riconoscendo forse, in modo limitato, le esigenze di mobilità della ricorrente.
Ruolo e intervento dell’Autorità Garante
L’Autorità Garante dei diritti delle persone con disabilità ha svolto un ruolo decisivo intervenendo con un parere motivato che ha evidenziato le violazioni delle normative e delle buone pratiche di accessibilità e inclusione. In particolare, l’Autorità ha sottolineato la necessità di adottare “accomodamenti ragionevoli” in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e con le normative italiane ed europee sulla non discriminazione e l’accessibilità.
Significato della pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, nel ribaltare la sentenza del Tar, ha riconosciuto il diritto della cittadina di avere un posto auto sotto casa, considerando tale misura come un “accomodamento ragionevole”. Questa decisione si inserisce in un quadro giuridico più ampio, che vede nelle misure di supporto e di accesso personalizzato un elemento fondamentale per garantire l’effettiva partecipazione alla vita sociale e l’autonomia delle persone con disabilità.
Impatto e riflessi pratici
La pronuncia chiarisce che i diritti delle persone con disabilità non devono essere subordinati a mere valutazioni di costi o di convenienza amministrativa, ma devono essere riconosciuti e garantiti in modo concreto e senza se e senza ma. La decisione del Consiglio di Stato rafforza il principio che le amministrazioni pubbliche devono adottare “accomodamenti ragionevoli” per rimuovere le barriere che limitano la piena autonomia delle persone vulnerabili.
Ruolo dell’Autorità Garante e importanza della tutela giurisdizionale
L’intervento dell’Autorità Garante si conferma come un elemento fondamentale di tutela preventiva e di pressione normativa, capace di influenzare le decisioni delle autorità amministrative e giudiziarie. La presenza di un organismo indipendente che agisce a tutela dei diritti delle persone con disabilità permette di superare eventuali atteggiamenti di inerzia o di conformismo burocratico, assicurando che le norme di inclusione siano effettivamente applicate.
Considerazioni finali
Questo caso rappresenta un esempio emblematico di come le istituzioni possano e debbano collaborare per garantire i diritti fondamentali delle persone più vulnerabili. La sentenza del Consiglio di Stato rafforza il principio che l’accessibilità e l’autonomia delle persone con disabilità siano considerati elementi imprescindibili di una società inclusiva e rispettosa della dignità di ogni individuo. È auspicabile che questa decisione stimoli ulteriori interventi e politiche di inclusione, affinché le barriere architettoniche e amministrative vengano eliminate e i diritti siano realmente praticati e non solo enunciati.
In conclusione, questa vicenda evidenzia come la giurisprudenza possa essere un potente strumento di tutela e di promozione dei diritti umani, e come il ruolo delle autorità indipendenti sia cruciale nel garantire che le norme siano tradotte in pratiche concrete di uguaglianza e inclusione.
Pubblicato il 12/09/2025
N. 03334/2025 REG.PROV.CAU.
N. 06490/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6490 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio OMISSIS OMISSIS in Roma, OMISSIS OMISSIS;
contro
Comune di OMISSIS, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l.S., non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
Autorita Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilita, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 00281/2025, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilita;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS e dello Stato Montanaro;
-Ritenuto che:
- l’istanza di sospensiva sia meritevole di accoglimento, stante la ricorrenza del periculum in mora, quale rappresentato da parte ricorrente, e del fumus boni iuris, sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria;
- quanto a quest’ultimo profilo che l’amministrazione, pur avendo motivato il diniego, non abbia fatto corretta applicazione del disposto dell’art. 381, comma 5, D.P.R. 495 del 1992, quanto ai presupposti per la concessione dello spazio de quo (“Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili”);
- che deve al riguardo farsi applicazione dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui “la norma appena citata, anche se non specifica quali siano le particolari condizioni di invalidità che possano determinare la concessione di un posto auto riservato alla persona, è chiaramente finalizzata a migliorare le condizioni di vita delle persone afflitte da importanti limitazioni della capacità di deambulazione, garantendo il loro diritto alla libertà di movimento mediante l'approntamento di adeguate misure previste dalla normativa, che il Comune è tenuto ad assicurare, anche in ragione della gravità delle patologie del richiedente, salvo giustificare l'oggettiva impossibilità di fornire tali presidi.
La discrezionalità che la richiamata disposizione riconosce al Comune è evidentemente limitata alla verifica della esistenza di eventuali problematiche di viabilità e sicurezza - da accertarsi con specifica istruttoria di cui è necessario dar conto nelle motivazioni dell'eventuale provvedimento di diniego - che impediscano l'assegnazione dello stallo di sosta riservato.
La predetta limitata discrezionalità attribuita al Comune deve, dunque, trovare un adeguato bilanciamento con l'esigenza, tutelata dalla norma, di assicurare una certa libertà di movimento al soggetto richiedente, tenuto conto del suo grado di disabilità, e quindi di garantire alla persona condizioni di vita meno limitanti e più dignitose” (Cons. giust. amm. Sicilia, 16 dicembre 2024, n. 978).
-per contro nel caso in esame sia meramente affermato da parte dell’Amministrazione che la strada de qua non sia una strada ad alta densità di traffico, dando per il resto rilievo a circostanze irrilevanti ai fini del decidere, oppure non valutabili dall’amministrazione comunale (cfr. quanto alle valutazioni di tipo medico, ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 29/10/2020, n. 6630);
- pertanto, in accoglimento dell’istanza cautelare, vada sospeso il provvedimento dell’amministrazione comunale, la quale dovrà attenersi agli indicati principi;
-le spese della presente possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 6490/2025) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito,
Compensa le spese di lite.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Urso, Presidente FF
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Diana Caminiti Alberto Urso
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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