La pronuncia della Corte di Cassazione affronta un aspetto fondamentale del diritto assicurativo: la possibilità per il terzo trasportato di agire direttamente contro l’assicuratore del veicolo coinvolto in un sinistro, anche quando il veicolo è straniero. La decisione chiarisce limiti, finalità e principi fondamentali dell’azione diretta di cui all’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private (capo VI, titolo II).
Punto chiave: L’azione diretta del terzo trasportato
Secondo l’art. 141 cod. ass., il terzo trasportato ha il diritto di agire direttamente contro l’assicuratore del veicolo su cui viaggiava, senza dover procedere contro il proprietario o il responsabile civile del veicolo stesso. La Corte Suprema ha ribadito che questa possibilità si applica anche quando il veicolo coinvolto è straniero, e ciò senza richiedere l’accertamento preventivo della responsabilità del conducente od altri soggetti.
Limiti e condizioni dell’azione
La Cassazione ha precisato che:
- L’azione può essere esercitata esclusivamente contro l’impresa assicuratrice del veicolo sul quale il passeggero si trovava.
- Non è necessario agire nei confronti del proprietario o del responsabile del veicolo straniero, anche se questi è ritenuto responsabile.
- La procedura non è condizionata dalla nazionalità del veicolo o dalla nazionalità del veicolo stesso, né dalla nazionalità della targa.
Finalità e ratio legis
La disposizione mira a garantire una tutela sociale efficace e tempestiva al passeggero, che si trova in posizione di soggetto più debole nel rapporto sinistro. L’obiettivo è evitare ritardi e complicazioni derivanti dall’individuazione del responsabile civile, soprattutto in presenza di veicoli stranieri, spesso più complessi da gestire a livello internazionale.
Principio consolidato e giurisprudenza di legittimità
La pronuncia conferma un principio ormai consolidato: il diritto del terzo trasportato di agire direttamente contro l’assicuratore è indipendente dalla nazionalità del veicolo e dalla responsabilità del conducente. La giurisprudenza sostiene che questa tutela si fonda sulla ratio legis di protezione del passeggero, garantendo un risarcimento rapido ed efficace, senza dover attendere l’accertamento della responsabilità del conducente straniero.
Distinzione tra caso fortuito e responsabilità del conducente
La Corte si sofferma anche sulla distinzione tra:
- Caso fortuito: evento imprevedibile ed inevitabile, che esclude la responsabilità del conducente e, di conseguenza, anche quella dell’assicuratore.
- Colpa del conducente o del terzo: condotta colposa o dolosa che determina la responsabilità.
La condotta colposa del terzo non può essere qualificata come caso fortuito, e quindi non esclude la responsabilità dell’assicuratore. La responsabilità diretta dell’impresa assicuratrice si fonda sulla copertura del rischio, e non sull’accertamento della colpa del conducente straniero.
Conclusioni
La pronuncia della Cassazione ribadisce un principio di grande rilevanza: il diritto del terzo trasportato di agire in via diretta contro l’assicurazione del veicolo su cui viaggiava, indipendentemente dalla nazionalità del veicolo o dalla responsabilità del proprietario. Tale orientamento mira a rafforzare la tutela del passeggero, assicurando un risarcimento più rapido e meno soggetto a complicazioni internazionali o procedurali.
In sintesi, le principali implicazioni sono:
- L’azione diretta ex art. 141 può essere esercitata anche contro assicuratori stranieri.
- La responsabilità del proprietario o del conducente straniero non è necessaria per l’accesso all’azione.
- La tutela del passeggero prevale sulle eventuali complicazioni di natura internazionale o sulla distinzione tra responsabilità e caso fortuito.
Questo orientamento consolida la tutela del soggetto più debole nel sinistro, rafforzando la funzione sociale del sistema assicurativo e garantendo una risposta efficace alle esigenze di risarcimento tempestivo.
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