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10 settembre 2025

Consiglio di Stato 2025 - Il signor OMISSIS OMISSIS ha presentato appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. I (Stralcio), n. xxxx del 15 aprile 2024. La sentenza di primo grado si è pronunciata in due sensi: da un lato, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione una parte del ricorso; dall'altro lato, ha respinto la restante parte della domanda, che era stata avanzata con l'impugnazione originaria e da motivi aggiunti.

 

 

Consiglio di Stato 2025 - Il signor OMISSIS OMISSIS ha presentato appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. I (Stralcio), n. xxx del 15 aprile 2024. La sentenza di primo grado si è pronunciata in due sensi: da un lato, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione una parte del ricorso; dall'altro lato, ha respinto la restante parte della domanda, che era stata avanzata con l'impugnazione originaria e da motivi aggiunti.

Oggetto del ricorso introduttivo:

Il ricorrente – ora appellante – chiedeva, in via principale:

• L'accertamento del diritto a percepire la retribuzione corrispondente alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, riconosciutagli formalmente in data 31 gennaio 2017, ossia un giorno antecedente il collocamento a riposo;

• Di conseguenza, la richiesta di adeguamento del trattamento pensionistico e della liquidazione del trattamento di fine rapporto, sulla base della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal momento in cui il ricorrente è stato collocato in quiescenza.

Tale domanda è fondata sull'applicazione dell'art. 1, comma 260, lett. b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, norma che disciplina i requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche dirigenziali nell'ambito della pubblica amministrazione.

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Aspetti giuridici rilevanti:

1. Questione di giurisdizione

La sentenza di primo grado ha dichiarato inammissibile una parte del ricorso per difetto di giurisdizione, probabilmente ritenendo che alcune delle pretese fossero di competenza restituita alla giurisdizione ordinaria (ad esempio, in tema di controversie previdenziali o di liquidazione TFR, ove si configurasse illecito o responsabilità contrattuale). Questo aspetto dovrà essere attentamente valutato dal Consiglio di Stato, considerando la natura pubblicistica del rapporto di lavoro del ricorrente e la possibile applicazione della giurisdizione amministrativa in materia di rapporti di pubblico impiego dirigenziale.

2. Rilevanza della qualifica e degli effetti economici

Al centro del contenzioso vi è il riconoscimento dell'effettivo diritto ad essere stato inquadrato nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza alla data antecedente il collocamento in quiescenza. L'eventuale riconoscimento opererebbe in senso favorevole al ricorrente, con conseguente riflesso non solo sulla retribuzione percepita fino al collocamento a riposo, ma anche sugli aspetti previdenziali e previdenziali correlati.

3. Interpretazione dell'art. 1, comma 260, lett. b), legge 266/2005

La disposizione richiamata esclude, tra l'altro, criteri e modalità di progressione e riconoscimento delle qualifiche dirigenziali nei ruoli di pubblica sicurezza. Occorrerà verificare se, secondo la prova documentale e amministrativa, il riconoscimento della qualifica di dirigente generale sia stato effettivamente perfezionato e se, da quel momento, il corrispettivo trattamento economico e previdenziale sia dovuto.

4. Effetti temporali e decorrenze

Particolarmente delicata è la questione della decorrenza, poiché il riconoscimento della qualifica sarebbe avvenuto in data 31 gennaio 2017, un solo giorno prima del collocamento a riposo. Se ammesso, ciò comporterebbe la corresponsione della retribuzione e pensione connota alle funzioni dirigenziali a decorrere da conto dati, con l'applicazione di eventuali differenze retributive e adeguamento del trattamento pensionistico, nonché la liquidazione del TFR sul nuovo inquadramento.

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Conclusioni preliminari:

Il Consiglio di Stato è chiamato a riesaminare:

• La legittimità della giurisdizione esercitata dal TAR Lazio sul complesso delle domande proposte dal ricorrente;

• L'effettiva sussistenza del diritto del sig. OMISSIS a essere qualificato dirigente generale di pubblica sicurezza alla data indicata;

• La correttezza dell'interpretazione e applicazione della norma di legge invocata;

• Le conseguenze economiche e previdenziali della qualificazione riconosciuta.

L'esito finale dipenderà dall'analisi dettagliata degli atti amministrativi, della documentazione probatoria e delle regole normative in tema di avanzamento dirigenziale e trattamento economico-pensionistico nel pubblico impiego.



 

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