• La quantificazione del risarcimento in misura pari ai mancati rendimenti finanziari non realizzati a causa del ritardo o mancata istituzione delle fondazioni pensionistiche complementari;
• L'adozione di ogni misura utile a reintegrare la loro posizione previdenziale compromette da tale inerzia.
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Aspetti giuridici rilevanti
1. Ritardo e mancata attuazione della previdenza complementare
La legge 8 agosto 1995, n. 225, e successive disposizioni hanno introdotto per il personale pubblico, inclusi polizia e Guardia di Finanza, la possibilità di aderire a forme pensionistiche integrative, al fine di integrare il trattamento pensionistico obbligatorio e migliorare la copertura previdenziale. Tuttavia, nel comparto delle Forze di Polizia, l'attuazione di tali forme ha subito ritardi o è stata omessa, generando aspettative legittime non soddisfatte.
2. Danno da mancata attuazione e diritto al risarcimento
La giurisprudenza amministrativa e contabile ha riconosciuto che il mancato avvio o il ritardo nell'istituzione dei fondi di previdenza complementare produce un danno “futuro” ingiusto ai singoli lavoratori, traducendosi in mancati guadagni economici (rendimenti non percepiti). Questo danno è riconoscibile e risarcibile, poiché incide direttamente sulla posizione previdenziale degli interessati.
3. Competenza giurisdizionale
Sussiste spesso dibattito sul giudice competente per tali controversie, ma la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22807/2020, ha affermato la competenza del TAR a decidere sulle domande risarcitorie relative alla mancata attivazione della previdenza complementare.
4. La posizione del TAR Lazio nella sentenza n. 3422/2024
Il Tribunale ha respinto il ricorso, probabilmente valutando non sussistenti i presupposti per il risarcimento o ritenendo ininfluente l'eventuale inadempimento legislativo rispetto al diritto soggettivo concreto degli appellanti o alla tempestività della domanda. Tuttavia, la decisione appare in contrasto con orientamenti giurisprudenziali che riconoscono il diritto a tutelare le aspettative legittime e il conseguente risarcimento.
5. Aspetti sostanziali della domanda
La quantificazione del danno deve necessariamente passare da un confronto tra il trattamento pensionistico che gli appellanti avrebbero potuto vedersi riconoscere se la previdenza complementare fosse stata tempestivamente attuata e quello effettivamente percepito o maturato. Ciò comprende i rendimenti non conseguiti e la mancata valorizzazione del TFR convertito in quota contributiva per la previdenza complementare.
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Considerazioni conclusive
Il Consiglio di Stato, in sede di appello, è chiamato a riesaminare la legittimità:
• Della pronuncia di primo grado che ha respinto un ricorso fondato su un diritto patrimoniale risarcitorio legato alla mancata attuazione di forme pensionistiche complementari stabilite da legge nazionale;
• Dei principi di diritto sull'applicabilità delle tutele risarcitorie in caso di omissione delle procedure negoziali e concertative necessarie per istituire i fondi pensione;
• Della quantificazione del danno e delle misure necessarie a reintegrare economicamente e preventivamente gli appellanti.
L'appello costituisce un'occasione per affermare la rilevanza giuridica del diritto soggettivo degli appartenenti alle Forze di Polizia a vedersi tutelato contro la dilazione illegittima nell'accesso a forme pensionistiche integrative, diritto che risponde a principi di equità e tutela previdenziale garantiti anche dalla Costituzione.
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