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10 settembre 2025

Consiglio di Stato 2025 - Gli appellanti sono dipendenti della Polizia di Stato che hanno chiesto l'annullamento del decreto di promozione a "ispettore superiore" con decorrenza 1° gennaio 2017, in quanto contestano il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nella qualifica precedente di "ispettore capo", in particolare per la parte eccedente quella minima necessaria ai fini della promozione

 


 

Consiglio di Stato 2025 - Gli appellanti sono dipendenti della Polizia di Stato che hanno chiesto l'annullamento del decreto di promozione a "ispettore superiore" con decorrenza 1° gennaio 2017, in quanto contestano il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nella qualifica precedente di "ispettore capo", in particolare per la parte eccedente quella minima necessaria ai fini della promozione.

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Aspetti giuridici rilevanti

1. Oggetto del contenzioso

La questione principale riguarda il corretto calcolo e riconoscimento dell'anzianità di servizio da contenere per la decorrenza della promozione e la conseguente posizione nella qualifica superiore. Il mancato riconoscimento di anzianità eccedente può comportare una posizione di svantaggio economico e di carriera per i dipendenti interessati.

2. Decreto di promozione e decorrenza

Il decreto del Capo della Polizia ha conferito la promozione a ispettore superiore con decorrenza 1° gennaio 2017, tuttavia ha limitato la valorizzazione dell'anzianità di servizio precedente. Questo comporta una lesione del diritto degli interessati in quanto l'anzianità di servizio è da considerarsi elemento fondamentale per la posizione economica e gerarchica raggiunta.

3. Giurisprudenza amministrativa di riferimento

La giurisprudenza del Consiglio di Stato e del TAR ha più volte sottolineato l'importanza del corretto riconoscimento dell'anzianità di servizio come base per le progressioni di carriera, soprattutto nelle Forze di Polizia, dove le regole di promozione sono spesso integrate da norme speciali sul merito, ma devono sempre rispettare i canoni di trasparenza, imparzialità e uguaglianza sanciti dagli artt. 3 e 97 Costo.

Inoltre, frasi recenti hanno in luce criticità relative alle promozioni per merito straordinario, evidenziando come la mancata retrodatazione o il riconoscimento parziale dell'anzianità possa generare disparità di trattamento tra operatori della stessa categoria, in violazione degli stessi principi costituzionali.

4. Principi costituzionali coinvolti

· Arte. 3 Cost.: principio di uguaglianza e divieto di trattamenti discriminatori senza giustificato motivo.

· Arte. 97 Cost.: principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

5. Possibilità di riforma in appello

La riforma chiesta dagli appellanti mira a ottenere un pieno riconoscimento dell'anzianità di servizio, almeno per la parte eccedente quella minima necessaria alla promozione, con conseguente riallineamento dei trattamenti economici e delle posizioni di anzianità nella carriera.

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Considerazioni conclusive

Il Consiglio di Stato dovrà esaminare se il decreto impugnato rispetta i principi di corretto esercizio del potere amministrativo, in particolare nel calcolo dell'anzianità di servizio e nella determinazione della decorrenza giuridica della promozione, evitando disparità ingiustificate.

Nel rigetto del ricorso da parte del TAR Piemonte, si potrebbe ravvisare una valutazione restrittiva sui diritti degli interessati, soprattutto laddove è stato negato il riconoscimento della parte eccedente di anzianità che eccezionalmente non dovrebbe venire meno in caso di promozioni per merito.

La pronuncia del Consiglio di Stato sarà significativa per chiarire l'interpretazione delle norme di riferimento sulle progressioni di carriera nella Polizia di Stato e sui relativi effetti giuridici ed economici.



 

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