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14 agosto 2025

Consiglio di Stato 2025 - I ricorrenti, tutti Sergenti maggiori dell’Aeronautica Militare, hanno proposto ricorso n. 2176 del 2019, con motivi aggiunti, avverso il Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare n. 31/1D del 20 dicembre 2018, pubblicato sul Giornale Ufficiale della Difesa, che indisse un concorso interno straordinario per il reclutamento di marescialli delle Forze Armate.

 

Consiglio di Stato 2025 - I ricorrenti, tutti Sergenti maggiori dell’Aeronautica Militare, hanno proposto ricorso n. 2176 del 2019, con motivi aggiunti, avverso il Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare n. 31/1D del 20 dicembre 2018, pubblicato sul Giornale Ufficiale della Difesa, che indisse un concorso interno straordinario per il reclutamento di marescialli delle Forze Armate.

 

In particolare, i ricorrenti contestano la parte del decreto che ammette alla partecipazione al concorso esclusivamente il personale arruolato secondo la legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni, e transitato nei primi due concorsi utili per l’immissione nel ruolo di Sergenti dell’Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare, oppure nei primi tre concorsi per i volontari in servizio permanente (VSP). Essi sostengono di essere anch’essi Sergenti maggiori dell’Aeronautica, in servizio permanente, e di essere stati anch’essi arruolati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e di aver maturato i requisiti richiesti, ma di essere esclusi dal concorso a causa di una interpretazione restrittiva del decreto che limita la partecipazione ai soli soggetti soddisfatti di specifici requisiti temporali e di percorso.

 

Il ricorso si articola su un motivo principale volto a chiedere l’annullamento di questa esclusione, con la contestazione dell’interpretazione restrittiva del decreto e della possibile violazione dei principi di uguaglianza e di pari opportunità tra il personale militare.

 

DIRITTO

 

La questione sottoposta all’attenzione di questo Consiglio riguarda la corretta interpretazione del decreto ministeriale n. 31/1D del 20 dicembre 2018, in particolare riguardo ai requisiti di partecipazione al concorso interno straordinario di marescialli delle Forze Armate.

 

In primo luogo, va precisato che i concorsi interni straordinari sono strumenti volti a favorire la progressione di carriera del personale militare già in servizio, e che la normativa di riferimento (articoli 35 e 36 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196) prevede requisiti specifici, tra cui l’arruolamento ai sensi della legge n. 958/1986, e la partecipazione ai concorsi precedenti utili.

 

L’interpretazione del decreto del Ministero della Difesa, secondo cui la partecipazione sarebbe riservata esclusivamente a personale che abbia transitato in ruoli specifici e abbia partecipato a determinati concorsi, si fonda sulla lettura letterale delle clausole del decreto, che limita la partecipazione ai soggetti “arruolati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni e transitati in servizio permanente nei primi due concorsi utili” o nei primi tre concorsi per i VSP.

 

Tuttavia, tale interpretazione deve essere scrutinata alla luce dei principi costituzionali di uguaglianza e di pari opportunità tra i militari, che devono essere garantiti anche nell’ambito delle procedure concorsuali interne. La giurisprudenza amministrativa e costituzionale ha più volte affermato che le norme che disciplinano le procedure di progressione di carriera devono essere interpretate nel senso di favorire l’accesso e la partecipazione di tutto il personale che abbia i requisiti di legge, senza privilegiare o escludere soggetti sulla base di interpretazioni restrittive o di carattere meramente formale.

 

Nel caso di specie, i ricorrenti dimostrano di aver maturato i requisiti previsti dalla legge e di essere in possesso di un’anzianità di servizio e di un percorso professionale che, secondo l’interpretazione più corretta e conforme ai principi di diritto, dovrebbero consentire anche a loro di partecipare al concorso, senza che si possa escludere un’interpretazione restrittiva del decreto che contrasti con i principi di uguaglianza.

 

Pertanto, l’interpretazione del decreto del Ministero della Difesa deve essere orientata a garantire la partecipazione di tutti i soggetti che abbiano i requisiti di legge, e non limitata a una lettura restrittiva che escluderebbe soggetti qualificati sulla base di criteri temporali o di percorso che non trovano una chiara e univoca giustificazione normativa.

 

In conclusione, la domanda di annullamento deve essere accolta, e il decreto impugnato deve essere interpretato nel senso di consentire la partecipazione a tutti i Sergenti maggiori dell’Aeronautica Militare che soddisfano i requisiti di legge, senza restrizioni che non trovano fondamento normativo o costituzionale.

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 06/08/2025

N. 06954/2025REG.PROV.COLL.

N. 07379/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7379 del 2024, proposto dai signori -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati x,

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

nei confronti

dei signori -OMISSIS-, non costituiti in giudizio,

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione I Stralcio, n. -OMISSIS-, resa inter partes, concernente un concorso interno straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di Marescialli dell’Aeronautica militare.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e udito per la parte appellante l’avvocato Giancarlo Viglione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 2176 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dai signori -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-avevano chiesto l’annullamento:

a) del Decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - n. 31/1D pubblicato in data 20 dicembre 2018 sul Giornale Ufficiale della Difesa ed avente ad oggetto la indizione di “concorsi interni straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di Marescialli delle Forze Armate” – “concorso interno straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di marescialli dell’Aeronautica militare”, nella parte in cui ammette alla partecipazione del concorso de quo esclusivamente “il personale, arruolato ai sensi della Legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni e transitato in servizio permanente nei primi due concorsi utili per l’immissione nel ruolo Sergenti dell'Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare nonché nei primi tre concorsi utili per l’immissione in ruolo dei Volontari in s.p dell’Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare, rispettivamente ai sensi dell’articolo 35, comma 2 e dell’articolo 36 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196” e non gli odierni ricorrenti, Sergenti maggiore capo dell’Aeronautica in servizio permanente pure arruolati ai sensi della legge 24 dicembre 1986 n. 958;

b) del Decreto n. 31/1D del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare pubblicato in data 23.12.2019 con il quale “il personale militare dichiarato vincitore del concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento dei Marescialli dell'Aeronautica Militare (...) è nominato Maresciallo e immesso nel Ruolo dei Marescialli dell'Aeronautica Militare secondo l'ordine di seguito riportato, con decorrenza giuridica e amministrativa 1° gennaio 2018”;

c) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.

2. A sostegno del ricorso avevano dedotto l’illegittimità degli atti su elencati anche lamentando l’incostituzionalità dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 94/2017, nella parte in cui ammette alla partecipazione alla procedura esclusivamente il personale arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni e transitato in servizio permanente nei primi due concorsi utili per l’immissione nel ruolo Sergenti dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare nonché nei primi tre concorsi utili per l’immissione in ruolo dei Volontari in s.p. dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, rispettivamente ai sensi dell’art. 35, comma 2 e dell’articolo 36 del D. Lgs. 196/1995. Evidenziavano di essere stati esclusi in quanto transitati in servizio permanente con un concorso successivo al terzo, ancorché arruolati tutti ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 985. L’Amministrazione sarebbe dunque incorsa nella violazione di legge ed eccesso di potere, nonché disparità di trattamento, violazione del principio di uguaglianza, violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Carta Costituzionale per non avere il legislatore militare previsto la possibilità per “tutti gli arruolati ai sensi della Legge 958 del 1986 di partecipare al concorso”.

3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione I bis) ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha respinto i ricorsi;

- ha compensato le spese di lite.

4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:

- “in pedissequa applicazione del predetto articolo 2197 ter, è stato emanato il bando oggetto del presente ricorso, che all’articolo 2, comma 1, prevede tra l’altro che possa partecipare a tali procedure selettive il personale arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986 n. 958 e successive modifiche e transitato in servizio permanente nei primi due concorsi utili per l’immissione nel ruolo sergenti dell’Esercito, della Marina militare dell’Aeronautica, nonché nei primi tre concorsi utili per l’immissione in ruolo dei volontari dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, rispettivamente ai sensi dell’articolo 35, comma 2 e 36 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n.196. In particolare l’articolo 35, comma 2, fa riferimento al personale appartenente ai sergenti di complemento in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 196/1995 da almeno 24 mesi con ferma triennale o quinquennale ai sensi della legge n. 958/1986 e successive modifiche, nonché ai sergenti sia di complemento sia in ferma volontaria o rafferma che hanno terminato la ferma biennale, triennale o quinquennale da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n.196/1995.”;

- “l’amministrazione ha coerentemente consentito la partecipazione al bando di concorso straordinario anche al personale di cui all’articolo 37, in quanto i bandi di concorso per il transito in servizio permanente in questione, con riferimento ai requisiti di partecipazione, non facevano alcuna

distinzione tra categorie di personale. In particolare, il terzo bando di concorso per il transito di volontari in servizio permanente dell’Aeronautica militare testualmente ricomprendeva tra i destinatari anche il personale di cui al citato articolo 37, mentre sia il terzo bando di concorso per il transito di volontari in servizio permanente dell’Esercito sia quello omologo della Marina militare si riferivano esclusivamente a personale (sergenti di complemento e graduati di truppa in ferma triennale e quinquennale) con almeno 24 mesi di servizio entro il termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione”;

- “La stessa scelta legislativa di rivolgersi, come platea di concorrenti per il concorso straordinario, al solo personale transitato in servizio permanente nei primi due concorsi utili per l’immissione in ruolo nei sergenti dell’Esercito, della Marina militare dell’Aeronautica, nonché nei primi tre concorsi utili per l’immissione in ruolo dei volontari dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica militare, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, e dell’articolo 36 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196, non pecca di ragionevolezza”.

5. Avverso tale pronuncia i medesimi ricorrenti di primo grado, così come elencati, hanno interposto l’appello in trattazione, notificato il 30/09/2024 e depositato il 02/10/2024, articolando una premessa e n. 4 motivi di gravame (pagine 7-23) così testualmente rubricati:

- ERROR IN IUDICANDO CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – ERROR IN IUDICANDO CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO – ERROR IN IUDICANDO CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE – ERROR IN IUDICANDO CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA ERROR IN IUDICANDO CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA COSTITUZIONE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO;

I) IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: LA LEGGE 24 DICEMBRE 1986, N. 958, IL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 196 E IL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94;

II) L’IMMISSIONE IN SERVIZIO PERMANENTE DEL PERSONALE AMMESSO A PARTECIPARE AL CONCORSO DI CUI AL DECRETO N. 31/1D DEL 14.12.2018 E L’IMMISSIONE IN SERVIZIO PERMANENTE DEGLI ODIERNI APPELLANTI;

III) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - DISPARITA’ DI TRATTAMENTO DI CUI ALL’ART. 3 DELLA COSTITUZIONE;

IV) ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 5, COMMI 1 E 2, D.LGS. 94/2017 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

5.1. Evidenzia parte appellante che il personale immesso nel ruolo Sergenti ai sensi dell’art. 35, il personale immesso nel ruolo dei Volontari di Truppa in servizio permanente ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 196/1995 nonché gli odierni appellanti venivano tutti arruolati ai sensi della L. 958/1986, ma con differente anzianità nell’immissione nel ruolo Volontari di Truppa e tale circostanza non può reputarsi dirimente ai fini delle prospettive di carriera. Non vi sarebbe alcuna ragione per la quale siano preferiti agli odierni appellanti dei parigrado esclusivamente perché immessi nel ruolo prima, ai sensi di una norma transitoria. Giungere a tale risultato significherebbe produrre un esito applicativo della menzionata disciplina irragionevole e contraria ai più elementari principi di buon andamento, buona amministrazione e ragionevolezza sanciti nell’art. 97 della Costituzione ed ai quali la p.a. dovrebbe informare la propria attività. Né sarebbe dato rinvenire negli artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196 sostegno in tal senso. Solleva, in via subordinata, la questione di costituzionalità.

6. Parte appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati. In via subordinata, la declaratoria di incostituzionalità della relativa disciplina.

7. In data 4 ottobre 2024 il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio.

8. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 15 luglio 2025, è stata trattenuta in decisione.

Nel corso della discussione parte appellante insiste per le proprie prospettazioni evidenziando che per accedere al servizio permanente il titolo è quello del diploma e pertanto consentire la partecipazione a chi appartiene ad un ruolo inferiore sarebbe contrario ad ogni logica.

9. L’appello, per le ragioni di cui infra, è da reputare infondato.

10. Come esposto in narrativa, il quadro censorio che connota il gravame in esame si sviluppa attraverso la enucleazione di distinti motivi, che tuttavia, per il loro tenore, sono suscettibili di essere esaminati congiuntamente.

10.1. In particolare parte appellante, nell’intento di minare la sentenza di prime cure, invoca una interpretazione della disciplina di riferimento tale da ricomprendere anche i concorsi successivi a quelli reputati utili ai fini della normativa di riferimento suddescritta non emergendo ragioni obiettive in grado di giustificare la lamentata disparità di trattamento. Sottolinea, infatti che, la differenza di anzianità nella immissione in servizio permanente non potrebbe giustificare la mancata partecipazione al concorso straordinario degli appellanti per il reclutamento nel ruolo dei Marescialli dell’Aeronautica. Tale disparità di trattamento non potrebbe trovare giustificazione nella presunta penalizzazione subita dalle categorie di militari di cui ai richiamati artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 196/1995 in ragione del c.d. blocco delle carriere cui sono stati sottoposti in assenza di ogni riferimento in tal senso né in ambito normativo che del bando di concorso.

Il rilievo non può essere condiviso, in quanto, contrariamente a quanto dedotto, le norme anzidette tracciano una precisa soglia temporale decorrente dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 196/1995 cosicché non è dato ritenere che possa includere procedure concorsuali successive. Né emerge la denunciata ingiustificata disparità di trattamento, riflettendo tale previsione una precisa ed obiettiva esigenza che è quella di valorizzare la posizione di coloro i cui “rapporti di servizio erano già in corso mentre il d.lgs. n. 196/1995 entrava in vigore” (cfr. sentenza impugnata).

Parte appellante ritiene che sul punto vi sarebbe una certa ambiguità delle norme oltre che del bando quando invece viene in evidenza il preciso tratto testuale della normativa di riferimento che, come detto, discorre dei “primi tre concorsi utili” a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n.196/95 e che riflette una precisa esigenza di parità di trattamento.

Denota l’infondatezza di quanto dedotto anche la recente pronuncia dell’Adunanza di Sezione di questo Consiglio del 14 ottobre 2020, in relazione all’affare n. 01398/2019, che così si esprime proprio in ordine alla normativa di riferimento:

<< Il ricorso è infondato. La decisione di merito assorbe la pronuncia cautelare richiesta dai ricorrenti.

Il divisato concorso straordinario trova il proprio fondamento giuridico nell’art. 2197-ter del Codice dell’ordinamento militare (in prosieguo c.o.m.).

L’articolo 2197-ter è stato introdotto con l’art. 5 del D.Lgs n. 94 del 2017 e così recita: “1. In deroga a quanto previsto dall’art. 682, per il solo anno 2018 è bandito un concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare. 2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al solo personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in servizio permanente ai sensi degli articoli 35, comma 2 e 36 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di istruzione secondaria di primo grado; non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più’ gravi della consegna. …”.

In pedissequa applicazione della disposizione normativa, il bando ha previsto che può partecipare alla procedura selettiva il personale arruolato ai sensi della Legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni e transitato in servizio permanente nei primi due concorsi utili per l’immissione nel ruolo Sergenti dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, nonché nei primi tre concorsi utili per l’immissione in ruolo dei Volontari in s.p. dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, rispettivamente ai sensi dell’articolo 35, comma 2 e dell’articolo 36 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196 .

L’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 35, comma 2, riguarda il personale appartenente alle categorie dei sergenti di complemento in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 196 del 1995 da almeno 24 mesi con ferma triennale o quinquennale ai sensi della Legge n. 958 del 1986, nonché dei sergenti sia di complemento sia in ferma volontaria o rafferma che hanno terminato la ferma biennale, triennale o quinquennale da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 196 del 1995.

L’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 36 concerne, invece, il personale appartenente alla categoria dei sergenti di complemento in ferma triennale e quinquennale e ai graduati di truppa in ferma triennale e quinquennale in servizio o collocati in congedo da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 196 del 1995, con due anni di ferma e previa rinuncia al grado posseduto.

Senonché, il successivo art. 37 del decreto in esame prevede che anche i Sergenti e i graduati di truppa in ferma prolungata, ai sensi della legge n. 958/1986, o in ferma breve, ai sensi della legge n. 537/1993, in servizio da meno di due anni dalla data di entrata in vigore del cennato decreto legislativo, possono, nel termine di sei mesi da tale data, “fare domanda per chiedere l’applicazione dei loro confronti delle norme del Decreto stesso” e, in caso di accoglimento di tale domanda, avvalersi della facoltà di partecipare ai concorsi per il reclutamento d i volontari in servizio permanente.

Su questo scenario normativo si inserisce la decisione dell’amministrazione di consentire la partecipazione al bando di concorso straordinario anche al personale di cui all’art. 37.

Tale decisione è stata assunta in quanto i bandi di concorso per il transito in servizio permanente in questione, con riferimento ai requisiti di partecipazione, non facevano alcuna distinzione tra categorie di personale. Per evitare di operare una distinzione in sede di ammissione alle procedure concorsuali tra categorie di personale che erano state considerate in maniera unitaria nel momento del transito in servizio permanente, il Ministero ha ritenuto di dare preminente rilievo all’espressione “primi tre concorsi utili”, come criterio in base al quale individuare i beneficiari della previsione normativa e così da consentire l’ammissione alla procedura anche del personale di cui all’art. 37.

Parte ricorrente sospetta della irragionevolezza, arbitrarietà e ingiustizia manifesta della suddetta decisione, che avrebbe immotivatamente e contra ius circoscritto il numero dei destinatari della procedura.

Le censure sono infondate.

L’individuazione dei partecipanti al concorso “de quo” sconta un preciso limite temporale e materiale ed è stata effettuata dal Legislatore con gli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 195 del 1996. In sede di riordino del settore, il Legislatore, con le menzionate norme, ha circoscritto la platea dei partecipanti ai cinque futuri concorsi al fine di recuperare un deficit di diseguaglianza sostanziale nei confronti delle categorie specifiche che sarebbero state maggiormente penalizzate dalla riforma del cennato decreto legislativo.

E invero, i concorsi in questione sono stati diretti a personale che già prestava attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Difesa, ma che vedeva, rispetto alla data di inizio della stessa, una modifica in senso peggiorativo della propria aspettativa di carriera.

Così stando le cose, il presunto vulnus, in termini di illegittimità costituzionale, si rivela inconferente e intempestivo, pertanto privo di rilevanza, poiché i ricorrenti avrebbero dovuto più correttamente rivolgere le loro doglianze agli artt. 35 e 36 del d.lgs n. 195 del 1996 e non (solo) all’art. 2197-ter del c.o.m., atteso che sono stati i suddetti articoli (35 e 36) a individuare “ab origine” la platea dei candidati da “sanare” con il riordino, per recuperare nei suoi confronti una situazione di diseguaglianza sostanziale consumatasi in sede di riforma dell’ordinamento di settore, ossia il personale transitato in servizio permanente nei primi due concorsi utili per l’immissione nel ruolo Sergenti, nonché nei primi tre concorsi utili per l’immissione in ruolo dei Volontari in s.p.

L’art. 2197-ter ha recepito pedissequamente, senza innovare la disciplina e per esigenze di unicità organica, il contenuto delle prefate disposizioni ribadendo la platea dei destinatari del concorso straordinario, sempre e al solo fine di consentire nei suoi riguardi la stabilizzazione.

La dedotta questione s’appalesa, altresì, non caratterizzata dal requisito della non manifesta infondatezza, poiché formulata in relazione a categorie di militari che versano, quanto a tempi di arruolamento, in condizione soggettiva differenziata, laddove l’individuazione della platea dei destinatari della procedura straordinaria di reclutamento rispecchia valutazioni di discrezionalità legislativa (v. ordinanza Cons. St., sez. IV, n. 01927/2019; ordinanza T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. 1^ bis, n. 1829/2019).

Sotto l’aspetto temporale, il Collegio osserva che le prefate considerazioni inducono a ritenere che l’ambito oggettivo delle norme in commento riguardi i primi due concorsi utili da intendersi come quelli banditi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 196 del 1995 e che, in ordine alla modalità di calcolo della decorrenza per la loro pubblicazione, la stessa non può che intendersi a far data dall’entrata in vigore del decreto n. 165 del 1996.

L’articolo 35 del citato decreto, infatti, così recita per quanto qui di interesse:

“1. Per un arco di quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'art. 10, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente.

2. Ai primi due concorsi utili per l'immissione nel ruolo dei sergenti, possono, inoltre, partecipare, a domanda, purché in possesso dell'idoneità psico-fisico-attitudinale al servizio permanente i sergenti di complemento in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 24 mesi con ferma triennale o quinquennale ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modifiche, nonché i sergenti sia di complemento sia in ferma volontaria o rafferma che abbiano terminato la ferma biennale, triennale o quinquennale da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

La lettura testuale, sistematica e coordinata del secondo comma non lascia dubbi laddove fa riferimento in incipit “ai primi due concorsi utili” e nella parte conclusiva alla “entrata in vigore del presente decreto.

I primi due concorsi utili non possono, dunque, che essere quelli banditi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 196 del 1995.

Con il ricorso in esame, è stato censurato il bando anche nella parte in cui escluderebbe, perché non in possesso dei requisiti, i dipendenti “riformati” parziale equiparati a vittima del dovere.

La censura, oltre che infondata per le stesse ragioni sopra esposte, è inammissibile in quanto formulata genericamente, senza alcuna allegazione di un pur minimo principio di prova in ordine alla sussistenza della dedotta condizione di stato in capo ai singoli ricorrenti.

Le argomentazioni che precedono militano per il rigetto del ricorso, e s’appalesano dirimenti in punto di diritto rendendo recessive le restanti doglianze, tenuto conto anche della infondatezza e irrilevanza della dedotta questione di costituzionalità sulla quale si è, peraltro, principalmente basato il gravame.

In conclusione, per quanto sin qui esposto, il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto con assorbimento della domanda cautelare.

In conclusione due elementi che denotano l’infondatezza delle doglianze di parte appellante:

1) le norme citate consideravano la modifica in senso peggiorativo delle aspettative di carriera delle predette categorie di militari non stabilizzati, nel momento in cui i loro rapporti di servizio erano già in corso mentre il d.lgs. n. 196/1995 entrava in vigore: gli odierni appellanti hanno preso servizio successivamente, come specificato nel secondo gruppo di ricorsi per quanto viene in evidenza una circostanza materiale oggettiva e autonomamente significativa che può giustificare la disparità di trattamento;

2) l’art. 2197-ter c.o.m. è in linea di continuità con il decreto legislativo n. 196 del 1995, disciplina mai censurata nemmeno per il tramite degli atti che ne sono conseguiti. >>.

Le considerazioni poste a fondamento della pronuncia testé ripercorsa nel suo tratto motivazionale, meritevoli di conferma in questa sede di giudizio, inducono a reputare del tutto infondato quanto dedotto col gravame in esame, venendo in considerazione una disciplina che, non solo sottende un principio equitativo che riguarda il personale già in servizio al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 196/1995, ma riflette un quadro normativo che si è ormai consolidato per effetto di tale disciplina rispetto alla quale l’art. 2197-ter c.o.m. si pone in perfetta sintonia. Le considerazioni di parte appellante, intese a ravvisare una indebita disparità di trattamento, non possono pertanto essere condivise.

Del resto, depone nel senso dell’infondatezza della censura la stessa esatta formulazione dell’art. 35 che apre il “Capo VII - Norme transitorie del citato decreto”, i cui primi due commi affermano: “1. Per un arco di quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'art. 10, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente. 2. Ai primi due concorsi utili per l'immissione nel ruolo dei sergenti, possono, inoltre, partecipare, a domanda, purché in possesso dell'idoneità psico-fisico-attitudinale al servizio permanente i sergenti di complemento in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 24 mesi con ferma triennale o quinquennale ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modifiche, nonché i sergenti sia di complemento sia in ferma volontaria o rafferma che abbiano terminato la ferma biennale, triennale o quinquennale da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Invero la formula utilizzata - “i primi due concorsi utili” di cui al comma 2 – non può non essere raccordata a “la data di entrata in vigore del presente decreto” menzionata al precedente comma 1 e cioè il d.lgs. 196/1995.

10.2. Deve reputarsi altresì manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, proprio in considerazione delle esigenze sottese al predetto intervento normativo e che il Ministero ha adeguatamente illustrato in sede istruttoria, così come disposta nel corso del giudizio di prime cure, evidenziando quanto segue:

si ritiene non sia condivisibile neppure la denuncia di incostituzionalità dell’art. 2197-ter per violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Carta Costituzionale, per non avere il legislatore militare previsto la possibilità per “tutti gli arruolati ai sensi della Legge 958 del 1986 di partecipare al concorso”. Infatti, laddove si volesse esperire tale rimedio di tutela, la norma censurabile di vizio di incostituzionalità non è il novellato articolo del c.o.m., quanto gli artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196 che individuano ab origine il bacino dei candidati da stabilizzare con il riordino (id est solo il personale transitato in servizio permanente nei primi due concorsi utili per l’immissione nel ruolo Sergenti, nonché nei primi tre concorsi utili per l’immissione in ruolo dei Volontari in s.p.), dal momento che tale bacino è stato poi considerato, recependolo senza discrezionalità, dall’art. 2197-ter come destinatario del concorso straordinario al fine della sanatoria auspicata” (vedi relazione di chiarimenti depositata in data 18 aprile 2019).

Tali considerazioni trovano, infatti, adeguato conforto negli atti di causa, dovendosi così ribadire quanto evidenziato con riguardo all’infondatezza del primo motivo, non potendosi configurare alcun indebito trattamento disparitario ai danni di dipendenti che, per le ragioni anzidette, hanno iniziato a prestare servizio in epoca successiva rispetto a coloro che hanno goduto di un trattamento giuridico più favorevole. Il tutto alla luce proprio dell’art. 3 della Costituzione valorizzato dal giudice di prime cure a sostegno della statuizione reiettiva della relativa eccezione.

10.3. Il collegio evidenzia altresì, sebbene la questione non sia stata prospettata dalle difese, che - come rilevato nelle cause 4725/22 e 4917/22, chiamate parimenti in decisione alla odierna udienza -  neppure potrebbe porsi alcun problema di compatibilità con il diritto eurounitario.

Premesso che vale il principio sancito dalla Corte di Giustizia laddove ha chiarito che, in pur presenza di una richiesta di rinvio “obbligatorio”, è configurabile, in capo al giudice, non un “obbligo di rinvio automatico” tout court, ma un “obbligo di pronunciare sulla richiesta di rinvio e di motivare” sulle circostanze che lo escludono, secondo la consolidata giurisprudenza europea su acte clairacte éclairé e rilevanza della questione indicata dalle parti come pregiudiziale (sentenza C-561/19 “Consorzio Italian Management”), la potenziale questione di compatibilità con la disciplina eurounitaria per la violazione dei principi di “pari opportunità non discriminazione di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 sarebbe del tutto infondata proprio in considerazione delle evidenziate oggettive ragioni, connesse alla scansione temporale delle procedure di reclutamento.

11. Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto.

12. Le spese del presente grado di giudizio, stante l’assoluta peculiarità della vicenda, vanno compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 7379/2024), lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere

 



 



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

Giovanni Sabbato


Fabio Taormina

 



 



 



 



 



IL SEGRETARIO




In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

 

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