Consiglio di Stato 2025 - Il caso sottoposto all’attenzione del Consiglio di Stato riguarda l’esclusione di un candidato partecipante a una procedura speciale di reclutamento per la qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, indetta nel novembre 2018, e riservata al personale volontario secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
**Fatti salienti:**
- L’appellante aveva partecipato alla procedura, che prevedeva limiti e requisiti specifici.
- In data 8 marzo 2024, il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha emanato un decreto di esclusione notificato il 12 marzo 2024.
- La motivazione dell’esclusione è riconducibile a recenti accertamenti sanitari, effettuati il 1° marzo 2024, che hanno riscontrato:
- Una percentuale di massa magra (FM) del 25,7%, valutata come inidonea.
- Presenza di ipoacusia con deficit percettivo, con soglia audiometrica di -70 dB a 8000 Hz, che integra cause di inidoneità previste dall’art. 1, comma 1, lettere b) e f), del d.m. 4 novembre 2019, n. 166.
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### Analisi normativa e giuridica
**1. La procedura di reclutamento e le riserve di legge:**
La procedura speciale di reclutamento, prevista dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205/2017, ha come obiettivo la copertura di posti di vigile del fuoco riservati al personale volontario, secondo le modalità indicate dalla normativa di settore e dai decreti attuativi.
**2. Requisiti di idoneità fisica e sanitaria:**
Il ruolo di Vigile del Fuoco richiede specifici requisiti di idoneità fisica e psico-fisica, stabiliti dalla normativa di settore, in particolare dal d.m. 4 novembre 2019, n. 166.
In particolare, l’art. 1, comma 1, lettere b) e f), del suddetto decreto, specificano le condizioni di inidoneità:
- **Lettera b):** condizioni relative a parametri sanitari e fisici che potrebbero compromettere l’efficace svolgimento delle funzioni di vigile del fuoco.
- **Lettera f):** condizioni di ipoacusia o deficit uditivi gravi, che compromettono le capacità percettive essenziali per il ruolo.
**3. La valutazione delle condizioni di salute:**
L’accertamento sanitario ha evidenziato:
- Una massa magra ridotta al 25,7%, indicativa di un deficit di massa muscolare o di altri parametri fisici, giudicata incompatibile con le esigenze del ruolo.
- Una grave ipoacusia con soglia audiometrica di -70 dB a 8000 Hz, che rappresenta un deficit percettivo tale da compromettere le capacità di percezione uditiva essenziale per la sicurezza e l’efficace operatività dei Vigili del Fuoco.
**4. La giurisprudenza e il principio di proporzionalità:**
Il Consiglio di Stato ha già affermato in numerose occasioni che i requisiti di idoneità fisica devono essere interpretati in modo restrittivo, soprattutto quando si tratta di funzioni che implicano rischi per la sicurezza pubblica e la vita delle persone.
Inoltre, si riconosce che la tutela della sicurezza pubblica e l’efficacia operativa del personale sono valori primari, e che eventuali condizioni di salute che compromettano gravemente tali capacità devono essere considerate legittimamente come cause di esclusione.
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### Conclusioni
L’esclusione dell’appellante si basa su una valutazione sanitaria approfondita che ha riscontrato condizioni di salute incompatibili con i requisiti richiesti per il ruolo di Vigile del Fuoco. La normativa di settore, in particolare il d.m. 166/2019, prevede espressamente che condizioni di ipoacusia grave e di riduzione significativa della massa magra costituiscano cause di inidoneità.
Pertanto, il decreto di esclusione appare conforme ai principi di legalità, proporzionalità e tutela della sicurezza pubblica. La giurisprudenza del Consiglio di Stato tende a confermare che tali requisiti sanitari sono essenziali e non possono essere derogati, anche in presenza di diritti del candidato.
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**In sintesi:**
- La partecipazione alla procedura di reclutamento è soggetta al rispetto di requisiti sanitari stringenti.
- L’accertamento medico ha riscontrato condizioni di salute incompatibili con il ruolo.
- La normativa di settore e la giurisprudenza supportano l’esclusione nei casi di grave deficit uditivo e di massa magra insufficiente.
- Il decreto di esclusione è legittimo e conforme alla normativa vigente.
Pubblicato il 11/08/2025
N. 07000/2025REG.PROV.COLL.
N. 00542/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Guido, con domicilio eletto presso lo studio x
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Dente Roberto, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 12729/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante ha partecipato alla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205/2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, indetta il 14 novembre 2018.
Con decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per l’Amministrazione generale, datato 8 marzo 2024 e notificato il successivo 12 marzo, l’appellante è stato escluso dalla predetta procedura, a seguito dell’accertamento, in data 1° marzo 2024, di una percentuale di massa magra (FM) del 25,7% e di ipoacusia con deficit percettivo (soglia audiometrica di - 70 DB a 8000 HZ), integranti le cause di inidoneità previste, rispettivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. b) e lett. f), del d.m. 4 novembre 2019, n. 166.
Con ricorso notificato in data 2 maggio 2024 e depositato il successivo 13 maggio, l’appellante ha impugnato il provvedimento di esclusione, contestandone la legittimità, in quanto l’accertamento compiuto dalla competente Commissione sarebbe il risultato di un esame del tutto erroneo, inaffidabile e inattendibile, come dimostrerebbe l’esito della visita eseguita presso l’ASL di Lecce il 28 marzo 2024, dalla quale è emersa una percentuale di massa grassa del 20%, nonché l’esito della visita audiometrica effettuata presso la medesima ASL in data 21 febbraio 2024, dalla quale è emersa un’ipoacusia con una soglia audiometrica di - 40 DB a 8000 HZ, inferiore al limite di - 45 DB previsto dal d.m. 166/2019.
Con sentenza 24 giugno 2024, n. 12729, il Tar per il Lazio ha respinto il gravame, giudicandolo infondato per la mancanza di qualsiasi principio di prova circa l’inattendibilità degli accertamenti effettuati dalla competente Commissione. In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto di non poter considerare, ai fini del sindacato di legittimità dell’impugnato decreto, il diverso esito dell’esame bioimpedenziometrico del 28 marzo 2024, in quanto effettuato a distanza di quasi un mese dalla visita sanitaria concorsuale, costituendo la percentuale di massa grassa un parametro suscettibile di variazione nel breve periodo, per effetto di accorgimenti alimentari, attività fisica o, comunque, comportamenti della persona modificativi del proprio stile di vita.
L’appellante ha impugnato la predetta decisione, chiedendone la sospensione in via cautelare.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, resistendo alle prospettazioni dell’appellante e insistendo per il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2025, con ordinanza 11 febbraio 2025, n. 555, questa Sezione ha disposto una verificazione, sulla persona del ricorrente, dei requisiti relativi ai valori della composizione corporea e ai valori audiometrici, chiedendo alla Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma di esprimersi sull’idoneità fisica dell’appellante secondo i parametri concorsuali e sottoponendo i seguenti quesiti:
- se i valori relativi alla massa corporea alla data del referto prodotto dalla parte sono compatibili, o rectius plausibili, da un punto di vista scientifico, in considerazione del margine temporale intercorso fra la visita concorsuale e l’accertamento svolto privatamente;
- quali sono i valori audiometrici dell’appellante.
In data 20 maggio 2025, l’organo verificatore ha depositato la relazione, dalla quale emerge che: «Riguardo al primo quesito posto alla scrivente, si evidenzia preliminarmente che, le due misurazioni sono da considerarsi a se stanti, anche in quanto l’esame bioimpedenziometrico, pur essendo utile per stimare la composizione corporea, non è esattamente riproducibile con precisione assoluta, anche nello stesso soggetto, in quanto condizionato da numerose variabili sia oggettive che soggettive. In ambito scientifico, la bioimpedenziometria è considerata una tecnica di stima, piuttosto che una misurazione diretta e precisa. Infatti, l’esame bioimpedenziometrico misura la percentuale di massa grassa, non direttamente, ma impiegando delle equazioni predittive che stimano in modo doppiamente indiretto la composizione corporea, per cui il risultato finale (percentuale di massa grassa), viene calcolato utilizzando modelli matematici che prendono in considerazione variabili quali l'impedenza, il peso e l'altezza.
Le variabili di cui al punto precedente, che vanno considerate quando si esegue l'esame impedenziometrico, sono le seguenti:
- lo stato di idratazione del soggetto al momento dell'esame;
- l'eventuale esecuzione da parte del soggetto di attività fisica nelle ore precedenti l'esame;
- l'esecuzione dell'esame a digiuno e a vescica vuota;
- il possibile aumento della massa magra, e non esclusivamente della riduzione della massa grassa, conseguenti entrambi ad es. ad allenamento fisico e/o dieta, che potrebbero essere intervenuti nell'intervallo temporale trascorso tra più misurazioni - di misurazioni eseguite in strutture distinte, da operatori diversi e con differente strumentazione;
- i limiti degli strumenti di misurazione, per i quali infatti il D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, prevede un adeguamento dei valori forniti dagli stessi fino ad un massimo del 10% rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1;
- altri fattori che possono influire sull'esito della misurazione impedenziometrica, e cioè la posizione (se in ortostatismo, o in clinostatismo) del soggetto durante la misurazione, perché da esse dipende la diversa redistribuzione dei liquidi corporei, in quanto, in ortostatismo i liquidi corporei, per gravità, tendono a depositarsi nelle regioni più declivi dell'organismo, influenzando la conduzione del segnale elettrico.
Pertanto, si può ragionevolmente affermare, che un decremento di massa grassa dal 25,7% al 20%, in meno di un mese, e che è di entità piuttosto significativa, potrebbe essere certamente considerata insolita, in assenza di drastici cambiamenti nello stile di vita, e di condizioni mediche particolari.
Riguardo al secondo quesito posto, la scrivente rileva che, alla visita otorinolaringoiatrica eseguita presso il Policlinico Militare "Celio" di Roma, in data 27/03/2025, è stata riscontrata al ricorrente una "Ipoacusia neurosensoriale bilaterale pantonale, più accentuata sulle frequenze medio-alte" di cui all'allegato C, e la soglia audiometrica calcolata secondo la previsione dell'art. 1, lettera f del Decreto 4 novembre 2019, n. 166 , risulta essere ampiamente superiore al valore massimo, oltre il quale si configura l'idoneità, quale Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Infatti, la soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio calcolata come media delle frequenze: 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz, risulta pari a 47,75 dB orecchio sx, e pari a 48,75 dB orecchio dx; mentre il limite massimo per entrambi è pari a 25 decibel.
La soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, sulle frequenze di 4000 - 6000 -8000 Hz, è pari a 55 dB orecchio dx, e pari a 56 dB orecchio sx.; mentre il limite massimo per entrambi è pari a 45 decibel.
Pertanto, in esito alla verificazione eseguita, lo scrivente Organo Medico Legale ha accertato che, in capo al ricorrente sussiste inidoneità quale Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».
Con atto depositato il 20 maggio 2025, il Verificatore ha chiesto il pagamento delle spese, da liquidarsi nella somma di euro 500,00.
All’udienza pubblica del 5 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Con il primo motivo di gravame, l’appellante deduce l’erroneità del giudizio espresso dal Giudice di prime cure in ordine alla prima causa di esclusione, relativa al superamento dei valori limite di massa grassa corporea, in quanto fondato su un erroneo presupposto fattuale, che avrebbe condotto a una erronea valutazione del caso e a una motivazione non pertinente e, quindi, illegittima.
Non sarebbe, in particolare, corretto l’assunto, sostenuto dal Tar adito, secondo cui il diverso esito dell’esame impedenziometrico del 28 marzo 2024, attestante valori nei limiti, sarebbe stato eseguito a distanza di quasi un mese dalla visita sanitaria concorsuale, effettuata il 1° marzo 2024, derivando da tale circostanza l’inidoneità dell’accertamento svolto privatamente dal ricorrente ai fini di una rivalutazione del caso. Sostiene, infatti, l’appellante che l’esito dell’accertamento effettuato il 1° marzo 2024 è stato reso noto solo in data 12 marzo 2024, a seguito della notifica del provvedimento di esclusione, sicché il Giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare che tra la data della visita sanitaria concorsuale (1° marzo 2024) e quella del referto prodotto dallo stesso (28 marzo 2024) sarebbero trascorsi solo 16 giorni, quindi un lasso di tempo significativamente inferiore a quello di 27 giorni considerato dal Tar, nel quale, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, difficilmente il ricorrente sarebbe riuscito a modificare il proprio peso corporeo. Tale circostanza comproverebbe l’inattendibilità dell’accertamento svolto in sede concorsuale e ciò in considerazione sia della difficoltà di modificare la percentuale di massa grassa in un così ristretto arco temporale, sia del fatto che, nel periodo di tempo intercorso tra i due accertamenti, il peso corporeo del candidato è rimasto invariato.
Sul punto, la difesa erariale controdeduce che la valutazione effettuata dalla Commissione medica incaricata è sussumibile nell’alveo della cosiddetta discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, essendo dunque sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo nel caso in cui la motivazione sia affetta da evidenti e macroscopici vizi di contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, circostanze che non ricorrerebbero nel caso di specie. In ogni caso, aggiunge il Ministero appellato, l’esito della visita bioimpedenziometrica effettuata il 28 marzo 2024 non sarebbe in grado di dimostrare l’inattendibilità dell’accertamento svolto in sede concorsuale perché l’unico momento a cui bisogna fare riferimento per accertare l’idoneità di un soggetto a prestare servizio in un Corpo Armato sarebbe quello in cui la competente commissione per gli accertamenti psico-fisici effettua le relative verifiche (il giorno della visita concorsuale).
Parte appellante contesta, altresì, l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione utilizzato per lo svolgimento della visita di accertamento concorsuale, posto che dal verbale dell’accertamento psico-fisico acquisito agli atti non risulterebbe che sia stata eseguita una preliminare verifica del corretto funzionamento del macchinario utilizzato, emergendo, al contrario, che l’esame sarebbe stato interrotto in corso di esecuzione, per ragioni ignote non imputabili al ricorrente, e poi ripreso pochi minuti dopo.
La difesa erariale controdeduce che la strumentazione adottata dall’Amministrazione appellata risulta regolarmente certificata, omologata e tarata. Quanto al secondo motivo di esclusione dalla procedura concorsuale, ossia l’ipoacusia con deficit percettivo con soglia audiometrica - 70 DB a 8000 HZ, l’appellante contesta la contraddittorietà e l’incongruenza della valutazione effettuata dalla Commissione medica incaricata, censurando la gravata pronuncia nella parte in cui il Tar adito ha ritenuto di dover prescindere dall’esame dello stesso, in ragione del carattere plurimotivato dell’atto impugnato. A tal fine, l’appellante sostiene di essersi sottoposto, in data 21 febbraio 2024, dunque prima dell’accertamento espletato presso la Commissione medica, a un esame audiometrico presso una struttura pubblica, il cui esito ha manifestato «lieve ipoacusia neurosensoriale sugli acuti bilaterale», con soglia audiometrica - 40 DB a 8000 HZ, valore rientrante nei parametri di idoneità fisica richiesti dalla procedura concorsuale per cui è causa. Il divario tra le due misurazioni denoterebbe una superficialità e inaffidabilità dell’esame eseguito presso la competente Commissione medica, non essendo verosimile, in soli otto giorni (dal 21 febbraio 2024 al 1° marzo 2024) una riduzione della soglia audiometrica del candidato di ben - 30 DB.
La difesa erariale contesta la ricostruzione della parte appellante, ribadendo la correttezza dell’accertamento compiuto dalla competente Commissione, nonché la circostanza per cui gli accertamenti effettuati in un momento diverso da quelli svolti in fase concorsuale non sono idonei a inficiare i risultati delle visite effettuate presso la Commissione medica preposta.
Le censure di parte appellante non sono meritevoli di positivo apprezzamento. In sede di verificazione, con riferimento all’esame bioimpedenziometrico è stato chiarito che le due misurazioni effettuate dall’appellante sono da considerarsi a se stanti, in ragione del fatto che tale esame, pur essendo utile per stimare la composizione corporea, non è riproducibile con precisione assoluta, in quanto condizionato da numerose variabili sia oggettive che soggettive (tra le quali, lo stato di idratazione del soggetto al momento dell’esame, l’eventuale esecuzione da parte del soggetto di attività fisica nelle ore precedenti l’esame, l’esecuzione dell’esame a digiuno e a vescica vuota, il possibile aumento della massa magra, non necessariamente correlato alla riduzione della massa grassa, conseguenti ad allenamento fisico o a dieta, misurazioni eseguite in strutture distinte, con differente strumentazione, la posizione del soggetto durante la misurazione). Sulla scorta di tale premessa, il Verificatore ha affermato che un decremento di massa grassa dal 25,7% al 20%, in meno di un mese, di entità significativa, potrebbe essere certamente considerato insolito, in assenza di drastici cambiamenti nello stile di vita e di condizioni mediche particolari.
Quanto al secondo quesito posto, relativo all’esame audiometrico, il Verificatore ha rilevato che, alla visita otorinolaringoiatrica eseguita presso il Policlinico Militare “Celio” di Roma in data 27 marzo 2025, è stata riscontrata all’appellante una ipoacusia neurosensoriale bilaterale pantonale, più accentuata sulle frequenze medio-alte, e calcolata la soglia audiomentrica in misura superiore al valore massimo.
Il Verificatore ha, quindi, concluso nel senso che, in capo all’appellante, sussiste l’inidoneità quale Vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Quanto alla valenza che assume la relazione del Verificatore, il Collegio ricorda che le valutazioni dallo stesso espresse non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata (Cons. St., Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 65, Cons. St., sez. V, 11 ottobre 2018, n. 5867; Cons. St., sez. IV, 18 novembre 2013 n. 5454), dovendo l’organo giudicante indicare, in particolare, gli elementi di cui si è avvalso per ritenere non condivisibili gli argomenti sui quali il Verificatore si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del detto Verificatore (Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 1999, n. 333; Cons. St., sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5454).
Ed invero, una volta che il Collegio ha ritenuto che le questioni sottese alla controversia hanno un carattere talmente tecnico da esulare dalla propria competenza e da richiedere l’intervento di un soggetto dotato di tali specifiche competenze, le conclusioni alle quali questi è pervenuto potranno dallo stesso Collegio essere superate solo a fronte di una manifesta erroneità, ictu oculi ravvisabile.
Nel caso in esame il Collegio ritiene che le argomentazioni del Verificatore – che si fondano su una approfondita istruttoria – non siano superabili perché non manifestamente illogiche e di fatto confermative delle risultanze degli accertamenti effettuati presso la Commissione sanitaria concorsuale.
Non vale, pertanto, a inficiare la legittimità dell’esame bioimpedenziometrico espletato dalla competente Commissione concorsuale la circostanza per cui la seconda misurazione sia stata effettuata dall’appellante a distanza di soli 16 giorni dalla conoscenza dell’esito della prima misurazione, posto che, come chiarito dal Verificatore, ai fini della valutazione della legittimità del primo esame, non rileva solo la variazione del peso corporeo, ma anche altre circostanze soggettive che è possibile modificare nel breve periodo, finanche nelle ore precedenti l’esame, oltre a circostanze oggettive che risultano in quanto tali indipendenti dal decorso del tempo. Sicché il minore lasso di tempo valorizzato dall’appellante ai fini della prova dell’inaffidabilità della prima misurazione effettuata non è una circostanza in grado di confutare le conclusioni cui è pervenuta la Commissione medica preposta.
Quanto alla asserita inaffidabilità dell’apparecchio di misurazione utilizzato per lo svolgimento dell’accertamento concorsuale, si tratta di argomentazione, a sostegno della propria tesi, generica e non supportata da idonei e concreti elementi di prova, riguardo al non corretto funzionamento delle apparecchiature di misurazione, non risultando pertanto comprovata alcuna illogicità nel giudizio medico né travisamento nell’operato della Commissione a ciò preposta. Al contrario, osserva il Collegio che, sulla base di quanto rappresentato dalla difesa erariale, il provvedimento di esclusione impugnato in primo grado non risulta viziato, essendo stato adottato in applicazione della normativa vigente in materia, come richiamata nello stesso provvedimento, e sulla base della strumentazione apposita per la valutazione corporea e uditiva.
Infine, con riguardo al deficit uditivo, nessun rilievo può essere attribuito alla condizione rappresentata dall’appellante, in quanto riconducibile ad accertamento eseguito privatamente dallo stesso, come tale privo di valenza probatoria, oltre che in contrasto con l’accertamento cui l’appellante si è sottoposto, in data 27 marzo 2025, in sede di verificazione, che ha confermato gli esiti cui è pervenuta la competente Commissione medica nel corso della procedura concorsuale.
In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Le spese del presente grado di giudizio possono invece essere compensate, in ragione della natura della controversia.
Le spese in favore del Verificatore per l’attività svolta sono liquidate in euro 200,00 con pagamento da effettuarsi nel termine perentorio di 100 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza al Verificatore e vengono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Pone definitivamente a carico dell’appellante le spese di verificazione, liquidate in € 200 (duecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Enzo Bernardini Michele Corradino
IL SEGRETARIO
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